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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1533/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1533/2020 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.05.1998, residente in [...], Corso Indipendenza n. 13, elettivamente domiciliato in Avola, Corso Indipendenza n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonino
Dugo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. , P. IVA ), con sede centrale in Roma, Via Ciro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,
Pagina 1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Manlio Galeano,
Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, giusta procura generale alle liti in atti, con i quali
è elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n.90 (Ufficio Legale . CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.07.2020, l'odierno ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per chiedere dichiararsi la nullità o inefficacia dell'avviso di addebito n.
59820140001750978000, emesso dall' in seguito alla iscrizione del ricorrente alla CP_1
Gestione lavoratori agricoli autonomi IAP (Imprenditore Agricolo a titolo Principale) dal 16.04.2018, avviso notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 18.02.2020 e con il quale veniva chiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 5.165,00.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva rigettarsi il ricorso a causa della mancata CP_1 presentazione della domanda di esonero contributivo, rendendo di fatto inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non aveva presentato all' alcuna domanda volta a CP_1 conseguire le agevolazioni contributive per i giovani con età inferiore a 41 anni.
Con provvedimento reso all'udienza del 18.05.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
A seguito di numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 13.05.2025 il ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della contribuzione parziale, quale conseguenza del provvedimento di sgravio delle somme inizialmente richieste, posto in essere dall' CP_1
Il giudice rinviava la causa all'udienza del 23.09.2025, onerando la parte ricorrente al deposito, nel fascicolo telematico, della ricevuta di pagamento.
All'udienza del 23.09.2025 le parti, preso atto dell'avvenuto pagamento, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente chiedeva la condanna alle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale, mentre l' ne CP_1 chiedeva la compensazione. All'esito dell'udienza il giudice poneva la causa in decisione.
Pagina 2 Assorbente su ogni prospettazione, stante il provvedimento di sgravio da parte dell' dell'avviso di addebito impugnato e dell'avvenuto pagamento, per le somme CP_1 residue, da parte del ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine, invece, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente, atteso che il provvedimento di sgravio è avvenuto si solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio ma per intervenuta modifica della domanda e pagamento della somma residua concordata con l' si ritiene di compensare le spese CP_1 di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e per intervenuto sgravio dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1533/2020 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.05.1998, residente in [...], Corso Indipendenza n. 13, elettivamente domiciliato in Avola, Corso Indipendenza n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonino
Dugo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. , P. IVA ), con sede centrale in Roma, Via Ciro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,
Pagina 1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Manlio Galeano,
Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, giusta procura generale alle liti in atti, con i quali
è elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n.90 (Ufficio Legale . CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.07.2020, l'odierno ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per chiedere dichiararsi la nullità o inefficacia dell'avviso di addebito n.
59820140001750978000, emesso dall' in seguito alla iscrizione del ricorrente alla CP_1
Gestione lavoratori agricoli autonomi IAP (Imprenditore Agricolo a titolo Principale) dal 16.04.2018, avviso notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 18.02.2020 e con il quale veniva chiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 5.165,00.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva rigettarsi il ricorso a causa della mancata CP_1 presentazione della domanda di esonero contributivo, rendendo di fatto inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non aveva presentato all' alcuna domanda volta a CP_1 conseguire le agevolazioni contributive per i giovani con età inferiore a 41 anni.
Con provvedimento reso all'udienza del 18.05.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
A seguito di numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 13.05.2025 il ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della contribuzione parziale, quale conseguenza del provvedimento di sgravio delle somme inizialmente richieste, posto in essere dall' CP_1
Il giudice rinviava la causa all'udienza del 23.09.2025, onerando la parte ricorrente al deposito, nel fascicolo telematico, della ricevuta di pagamento.
All'udienza del 23.09.2025 le parti, preso atto dell'avvenuto pagamento, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente chiedeva la condanna alle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale, mentre l' ne CP_1 chiedeva la compensazione. All'esito dell'udienza il giudice poneva la causa in decisione.
Pagina 2 Assorbente su ogni prospettazione, stante il provvedimento di sgravio da parte dell' dell'avviso di addebito impugnato e dell'avvenuto pagamento, per le somme CP_1 residue, da parte del ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine, invece, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente, atteso che il provvedimento di sgravio è avvenuto si solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio ma per intervenuta modifica della domanda e pagamento della somma residua concordata con l' si ritiene di compensare le spese CP_1 di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e per intervenuto sgravio dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3