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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1360/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE, del 21/07/2022, nel procedimento R.G.n. 14393/2021, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22/10/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante, come da atto di appello;
Parte_1
pagina 1 di 7 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna con atto del 2/11/2022, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] a [...], proponeva ricorso ex art. 702 CP_1
bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento del Questore di Bologna del
7/04/2021, notificato il 10/11/2021, che, visto il parere sfavorevole della Commissione Territoriale espresso in data 15/03/2021, aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto in data 4/10/2017, chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento e la concessione della protezione umanitaria nelle nuove forme previste dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs.
n.25/2008 come sostituito dal D.L. n.113/2018.
Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore, il quale chiedeva il rigetto Parte_1
di ogni domanda in quanto infondata in fatto in diritto.
Il Tribunale di Bologna, considerato che il provvedimento amministrativo di revoca era stato adottato in data 7/04/021, ha ritenuto di applicare al caso di specie la disciplina di cui all'art. 19 TUI, in luogo di quella della protezione umanitaria, in quanto l'art. 15 del TUI prescrive l'applicabilità della nuova disciplina “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile”.
Nel corso giudizio de quo si è tenuta l'udienza in data 16/02/2022, nella quale il Sig. non CP_1
era presente per motivi di lavoro, e il Tribunale ha valutato che: il Sig. nato il [...], è arrivato in Italia nel 2014 e in Gambia ha la madre e la CP_1
sorella; ha lavorato in Italia da agosto a settembre 2019 con contratto a tempo determinato pieno come bracciante agricolo presso l'Azienda Agricola di Molfetta Vito percependo Euro 57,00 netti nel mese di agosto 2019; successivamente, ha lavorato da ottobre 2021 al 28/03/2022 con contratto a tempo determinato pieno come bracciante agricolo presso percependo circa Euro 790,00 nei mesi Persona_1
di ottobre e novembre 2021 ed Euro 958,00 a dicembre 2021; nel maggio 2022 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato parziale misto, con scadenza 30/09/2022, come bracciante agricolo presso l'Azienda Agricola AN SH , percependo Euro 800,00 nel mese di maggio 2022; da dicembre 2021 a maggio 2022 ha frequentato il corso di lingua italiana livello A1-A2 nell'ambito del progetto “Puglia Integrante”.
pagina 2 di 7 Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto “che nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver costruito in Italia la propria “vita privata” attraverso un percorso lavorativo, iniziato nel 2019 e poi proseguito con sostanziale continuità, essendo oggi titolare di un rapporto di lavoro” e che, perdurando la presenza dello stesso in Italia dal lontano 2014, sussisterebbe “un elemento ostativo al refoulement stabilito dall'art. 19 TUI, così come novellato dal decreto legge n. 130/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 173/2020, il quale fa “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, tra cui c'è quello di assicurare il rispetto della vita privata dell'individuo, protetto sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
All'esito del procedimento, quindi, il Tribunale di Bologna, con ordinanza, ha statuito quanto segue:
“- accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co III D.Lvo 25/08 e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza;
- compensa alle spese di lite” .
2) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_1
eccependo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2 del D.Lgs. n.286/1998 in relazione all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n.25/2008, e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura della protezione speciale.
In particolare, ha dedotto che il Sig. non aveva documentato alcun rischio attuale di CP_1
persecuzione o tortura in caso di rimpatrio in Gambia, né una situazione di vulnerabilità, e che la sua migrazione era stata dettata da ragioni puramente economiche.
Al riguardo, parte appellante ha rilevato che la protezione umanitaria fu in origine concessa solo perché il richiedente asilo era rimasto coinvolto nel percorso di migrazione forzata dalla Libia ed era stato soccorso nell'ambito dell'operazione “Mare Nostrum”, ma che la Commissione Territoriale già all'epoca aveva ritenuto non credibile il racconto reso sulla sua presunta omosessualità e sul suo espatrio determinato dalla scoperta della relazione con un sedicente compagno.
CP_ Inoltre, ha evidenziato che il Sig. non aveva allegato alcun elemento di apprezzabile integrazione sociale e lavorativa, in quanto risultava avere svolto solo attività lavorativa precaria, a tempo determinato, saltuaria, discontinua e per brevi periodi, ricavandone reddito del tutto inidoneo a garantire un decoroso mantenimento, né aveva provato l'esistenza di legami familiari in Italia.
Il appellante, pertanto, chiedeva la riforma dell'ordinanza impugnata. Parte_1
pagina 3 di 7 Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
2/11/2021 chiedendo l'accoglimento dell'appello.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 22/10/2024, all'esito della quale era disposta la sostituzione del consigliere relatore e la causa era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, in data 29/10/2024, il Sig. a mezzo del suo procuratore e difensore CP_1 depositava comparsa di costituzione con istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
In particolare, era dedotto dal suo procuratore che nel provvedimento di fissazione di udienza emesso dalla Corte di Appello era stato fatto errato riferimento ad un altro procedimento, il 1360/2023, mentre il numero di R.G. del procedimento è 1360/2022 e, quindi, si tratterebbe di errore non imputabile alla parte;
inoltre, ribadiva che il sig. è persona fortemente integrata sul territorio e, pertanto, CP_1
chiedeva:
“- in via preliminare la rimessione della causa sul ruolo e la rimessione in termini ai sensi dell'art.
153 c.p.c.;
- in via principale e nel merito, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna con la quale riconosceva al sig. , la protezione umanitaria nelle nuove forme previste dall'art.32, comma 3 CP_1
del D.lgs. 25/2008 come sostituito dal D.L. n.113/2018, osservate le modifiche intercorse a seguito del
D.l. 130/2020;
- in ogni caso condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese dell'odierno giudizio”.
3) Preliminarmente, la Corte ritiene di dovere esaminare la comparsa con l'istanza di rimessione in termini depositata dalla difesa dell'appellato.
Al riguardo, il Collegio osserva che il provvedimento di fissazione di udienza emesso dalla Corte di
Appello richiamato nell'istanza oltre a fare riferimento al procedimento n.r.g. 1360/2023, Consigliere relatore/istruttore Rossino, con udienza rinviata d'ufficio al 29/10/2024, conteneva anche il rinvio d'ufficio all'udienza del 22/10/2024 del presente procedimento n.r.g. 1360/2022, Consigliere relatore/istruttore Allegra, e, quindi, essendo indicato correttamente anche il numero di ruolo generale della causa di appello che riguardava il Sig. non si ravvisano i presupposti per CP_1 concedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
La costituzione dell'appellato ritualmente citato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni è tardiva e, quindi, se ne dichiara la contumacia.
pagina 4 di 7 4) Per quanto concerne il merito dell'appello, il Collegio osserva che in occasione della prima audizione tenutasi in data 14/7/2014 innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna il racconto reso dal richiedente asilo riguardo alla sua presunta omosessualità e alla fuga dal Gambia causata dalla scoperta di una presunta relazione con un sedicente compagno non era stato ritenuto credibile, e tale valutazione non è poi stata oggetto di contestazione o impugnazione da parte dell'odierno appellato e, quindi, la riproposizione nel giudizio di primo grado di tale circostanza a distanza di ben sette anni, senza nuove argomentazioni o allegazioni, si palesa sprovvista di adeguata fondatezza e motivazione.
La predetta Commissione Territoriale all'epoca, infatti, si era limitata a concedere la protezione umanitaria in ragione del fatto che il Sig. era giunto in Italia nell'ambito dell'operazione CP_1 militare umanitaria denominata “Mare Nostrum” rigettando nel contempo la richiesta di protezione internazionale.
Ciò posto, pertanto, appare sprovvisto di concreti elementi l'eventuale rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, di persecuzione, di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel caso rimpatrio in Gambia del Sig. . CP_1
Per quanto concerne la situazione generale del Gambia, in primo luogo, occorre considerare che il D.L.
n.158/2024, poi convertito in legge n.187/2024, ha incluso il Gambia nella lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.
E' inoltre opportuno valutare che sul sito del degli Affari Esteri, www.viaggiaresicuri.it, il Parte_1
Gambia è qualificato come paese relativamente tranquillo, nel quale le condizioni generali di sicurezza
“hanno presentato finora minori criticità rispetto ad altri Paesi del Continente. Si consiglia comunque particolare attenzione nei luoghi maggiormente frequentati, nella Capitale e nelle vicinanze delle strutture turistiche situate lungo la costa atlantica, dove maggiore è il pericolo di furti e aggressioni, soprattutto nelle ore notturne.”, mentre il rischio terrorismo è quello che presente in ogni Paese, rappresentando una minaccia globale.
Ciò è anche dovuto al fatto che dal dicembre 2016, in seguito a elezioni democratiche, è stato eletto un nuovo Presidente, – entrato in carica nel gennaio 2017 – il quale, dopo il ventennio di Persona_2
dittatura del regime del Presidente militare salito al potere attraverso un colpo di stato nel Per_3
1996, ha stabilizzato il paese con un governo ispirato a principi democratici e si sta assistendo ad positivo mutamento della situazione, come emerge dalla relazione ECOI 2020 (https:// www.ecoi.net
/en/document/2048156.hrml).
Il Gambia, quindi, attualmente non può di certo essere annoverato tra quei paesi in cui vi sono atti di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno, come peraltro confermato anche da varie fonti su pagina 5 di 7 internet, anche se permangono situazione critiche, con violazioni di diritti umani, che però riguardano precipuamente i soli oppositori del regime o quei soggetti percepiti come attivisti politici, giornalisti, minoranze etniche e religiose, tutte ipotesi che non riguardano l'odierno appellato.
Per quanto riguarda più specificamente la protezione umanitaria, ora compresa tra le ipotesi di protezione speciale, il Collegio non ritiene sussistenti i seri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto il diritto di protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni economiche e di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU.
La protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286/98, infatti, è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di “vulnerabilità”, in relazione al caso concreto, alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, che ha natura complementare ed eccezionale.
I motivi rilevanti per il riconoscimento del permesso umanitario, infatti, devono avere la connotazione di serietà e gravità (Cass. N. 25075/2017) e le situazioni di “vulnerabilità” devono emergere sia da indici soggettivi che oggettivi, riferibili alle “condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine “ (Cass. Civ. 4455 del 23.02.2018) che nel caso di specie difettano.
In ogni caso, l'integrazione sociale e lavorativa può concorrere a determinare la situazione di vulnerabilità personale, dovendosi verificare l'intero impianto argomentativo per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, Dl.vo 286/98 (sentenza Cass. n. 4455/18), che non può essere motivo indipendente dalla condizione di origine del richiedente asilo.
Nel caso di specie si rileva che la produzione della frequentazione di un corso di lingua italiano e della documentazione lavorativa precaria, a tempo determinato, saltuaria e per brevi periodi, con retribuzione complessiva estremamente bassa, non è in grado di dimostrare un livello adeguato di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano da parte del Sig. . CP_1
La tardiva costituzione dell'appellato determina l'inammissibilità di quanto prodotto nel presente
CP_ giudizio;
comunque, anche dalla lettura della stessa emerge che il Sig. nel 2023 ha percepito un reddito complessivo di Euro 2.654,74 (CUD 2024), e nel 2024, con le buste paga prodotte di Euro
739,25 per i mesi di gennaio e febbraio con la ditta AS NC con sede a Manfredonia, e di
Euro 571,77 per i mesi di maggio, giugno e settembre, con il contratto di lavoro a tempo determinato parziale misto, con scadenza 30/09/2024, poi prorogato a dicembre, come bracciante agricolo presso l'Azienda Agricola AN SH, a Manfredonia, avrebbe conseguito, considerando anche le eventuali pagina 6 di 7 mensilità fino al termine dell'anno, un reddito complessivo di Euro 6.052,53, pari a Euro 500,00 circa mensili, che è evidentemente un reddito inidoneo a garantire un dignitoso livello di vita.
Occorre considerare, inoltre, che lo stesso appellato non ha documentato l'esistenza di legami in Italia, mentre nel caso di rientro in patria si ricongiungerebbe con la madre e ritroverebbe anche la sorella sposata.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e l'estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE, del 21/07/2022, nel procedimento R.G.n. 14393/2021, e, per l'effetto,
2) riforma l'ordinanza impugnata, confermando il provvedimento di diniego del Questore di Bologna, del 7/04/2021, non sussistendo i requisiti per il rilascio del permesso per protezione speciale;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1360/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE, del 21/07/2022, nel procedimento R.G.n. 14393/2021, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22/10/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante, come da atto di appello;
Parte_1
pagina 1 di 7 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna con atto del 2/11/2022, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] a [...], proponeva ricorso ex art. 702 CP_1
bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento del Questore di Bologna del
7/04/2021, notificato il 10/11/2021, che, visto il parere sfavorevole della Commissione Territoriale espresso in data 15/03/2021, aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto in data 4/10/2017, chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento e la concessione della protezione umanitaria nelle nuove forme previste dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs.
n.25/2008 come sostituito dal D.L. n.113/2018.
Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore, il quale chiedeva il rigetto Parte_1
di ogni domanda in quanto infondata in fatto in diritto.
Il Tribunale di Bologna, considerato che il provvedimento amministrativo di revoca era stato adottato in data 7/04/021, ha ritenuto di applicare al caso di specie la disciplina di cui all'art. 19 TUI, in luogo di quella della protezione umanitaria, in quanto l'art. 15 del TUI prescrive l'applicabilità della nuova disciplina “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile”.
Nel corso giudizio de quo si è tenuta l'udienza in data 16/02/2022, nella quale il Sig. non CP_1
era presente per motivi di lavoro, e il Tribunale ha valutato che: il Sig. nato il [...], è arrivato in Italia nel 2014 e in Gambia ha la madre e la CP_1
sorella; ha lavorato in Italia da agosto a settembre 2019 con contratto a tempo determinato pieno come bracciante agricolo presso l'Azienda Agricola di Molfetta Vito percependo Euro 57,00 netti nel mese di agosto 2019; successivamente, ha lavorato da ottobre 2021 al 28/03/2022 con contratto a tempo determinato pieno come bracciante agricolo presso percependo circa Euro 790,00 nei mesi Persona_1
di ottobre e novembre 2021 ed Euro 958,00 a dicembre 2021; nel maggio 2022 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato parziale misto, con scadenza 30/09/2022, come bracciante agricolo presso l'Azienda Agricola AN SH , percependo Euro 800,00 nel mese di maggio 2022; da dicembre 2021 a maggio 2022 ha frequentato il corso di lingua italiana livello A1-A2 nell'ambito del progetto “Puglia Integrante”.
pagina 2 di 7 Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto “che nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver costruito in Italia la propria “vita privata” attraverso un percorso lavorativo, iniziato nel 2019 e poi proseguito con sostanziale continuità, essendo oggi titolare di un rapporto di lavoro” e che, perdurando la presenza dello stesso in Italia dal lontano 2014, sussisterebbe “un elemento ostativo al refoulement stabilito dall'art. 19 TUI, così come novellato dal decreto legge n. 130/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 173/2020, il quale fa “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, tra cui c'è quello di assicurare il rispetto della vita privata dell'individuo, protetto sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
All'esito del procedimento, quindi, il Tribunale di Bologna, con ordinanza, ha statuito quanto segue:
“- accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co III D.Lvo 25/08 e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza;
- compensa alle spese di lite” .
2) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_1
eccependo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2 del D.Lgs. n.286/1998 in relazione all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n.25/2008, e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura della protezione speciale.
In particolare, ha dedotto che il Sig. non aveva documentato alcun rischio attuale di CP_1
persecuzione o tortura in caso di rimpatrio in Gambia, né una situazione di vulnerabilità, e che la sua migrazione era stata dettata da ragioni puramente economiche.
Al riguardo, parte appellante ha rilevato che la protezione umanitaria fu in origine concessa solo perché il richiedente asilo era rimasto coinvolto nel percorso di migrazione forzata dalla Libia ed era stato soccorso nell'ambito dell'operazione “Mare Nostrum”, ma che la Commissione Territoriale già all'epoca aveva ritenuto non credibile il racconto reso sulla sua presunta omosessualità e sul suo espatrio determinato dalla scoperta della relazione con un sedicente compagno.
CP_ Inoltre, ha evidenziato che il Sig. non aveva allegato alcun elemento di apprezzabile integrazione sociale e lavorativa, in quanto risultava avere svolto solo attività lavorativa precaria, a tempo determinato, saltuaria, discontinua e per brevi periodi, ricavandone reddito del tutto inidoneo a garantire un decoroso mantenimento, né aveva provato l'esistenza di legami familiari in Italia.
Il appellante, pertanto, chiedeva la riforma dell'ordinanza impugnata. Parte_1
pagina 3 di 7 Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
2/11/2021 chiedendo l'accoglimento dell'appello.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 22/10/2024, all'esito della quale era disposta la sostituzione del consigliere relatore e la causa era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, in data 29/10/2024, il Sig. a mezzo del suo procuratore e difensore CP_1 depositava comparsa di costituzione con istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
In particolare, era dedotto dal suo procuratore che nel provvedimento di fissazione di udienza emesso dalla Corte di Appello era stato fatto errato riferimento ad un altro procedimento, il 1360/2023, mentre il numero di R.G. del procedimento è 1360/2022 e, quindi, si tratterebbe di errore non imputabile alla parte;
inoltre, ribadiva che il sig. è persona fortemente integrata sul territorio e, pertanto, CP_1
chiedeva:
“- in via preliminare la rimessione della causa sul ruolo e la rimessione in termini ai sensi dell'art.
153 c.p.c.;
- in via principale e nel merito, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna con la quale riconosceva al sig. , la protezione umanitaria nelle nuove forme previste dall'art.32, comma 3 CP_1
del D.lgs. 25/2008 come sostituito dal D.L. n.113/2018, osservate le modifiche intercorse a seguito del
D.l. 130/2020;
- in ogni caso condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese dell'odierno giudizio”.
3) Preliminarmente, la Corte ritiene di dovere esaminare la comparsa con l'istanza di rimessione in termini depositata dalla difesa dell'appellato.
Al riguardo, il Collegio osserva che il provvedimento di fissazione di udienza emesso dalla Corte di
Appello richiamato nell'istanza oltre a fare riferimento al procedimento n.r.g. 1360/2023, Consigliere relatore/istruttore Rossino, con udienza rinviata d'ufficio al 29/10/2024, conteneva anche il rinvio d'ufficio all'udienza del 22/10/2024 del presente procedimento n.r.g. 1360/2022, Consigliere relatore/istruttore Allegra, e, quindi, essendo indicato correttamente anche il numero di ruolo generale della causa di appello che riguardava il Sig. non si ravvisano i presupposti per CP_1 concedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
La costituzione dell'appellato ritualmente citato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni è tardiva e, quindi, se ne dichiara la contumacia.
pagina 4 di 7 4) Per quanto concerne il merito dell'appello, il Collegio osserva che in occasione della prima audizione tenutasi in data 14/7/2014 innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna il racconto reso dal richiedente asilo riguardo alla sua presunta omosessualità e alla fuga dal Gambia causata dalla scoperta di una presunta relazione con un sedicente compagno non era stato ritenuto credibile, e tale valutazione non è poi stata oggetto di contestazione o impugnazione da parte dell'odierno appellato e, quindi, la riproposizione nel giudizio di primo grado di tale circostanza a distanza di ben sette anni, senza nuove argomentazioni o allegazioni, si palesa sprovvista di adeguata fondatezza e motivazione.
La predetta Commissione Territoriale all'epoca, infatti, si era limitata a concedere la protezione umanitaria in ragione del fatto che il Sig. era giunto in Italia nell'ambito dell'operazione CP_1 militare umanitaria denominata “Mare Nostrum” rigettando nel contempo la richiesta di protezione internazionale.
Ciò posto, pertanto, appare sprovvisto di concreti elementi l'eventuale rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, di persecuzione, di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel caso rimpatrio in Gambia del Sig. . CP_1
Per quanto concerne la situazione generale del Gambia, in primo luogo, occorre considerare che il D.L.
n.158/2024, poi convertito in legge n.187/2024, ha incluso il Gambia nella lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.
E' inoltre opportuno valutare che sul sito del degli Affari Esteri, www.viaggiaresicuri.it, il Parte_1
Gambia è qualificato come paese relativamente tranquillo, nel quale le condizioni generali di sicurezza
“hanno presentato finora minori criticità rispetto ad altri Paesi del Continente. Si consiglia comunque particolare attenzione nei luoghi maggiormente frequentati, nella Capitale e nelle vicinanze delle strutture turistiche situate lungo la costa atlantica, dove maggiore è il pericolo di furti e aggressioni, soprattutto nelle ore notturne.”, mentre il rischio terrorismo è quello che presente in ogni Paese, rappresentando una minaccia globale.
Ciò è anche dovuto al fatto che dal dicembre 2016, in seguito a elezioni democratiche, è stato eletto un nuovo Presidente, – entrato in carica nel gennaio 2017 – il quale, dopo il ventennio di Persona_2
dittatura del regime del Presidente militare salito al potere attraverso un colpo di stato nel Per_3
1996, ha stabilizzato il paese con un governo ispirato a principi democratici e si sta assistendo ad positivo mutamento della situazione, come emerge dalla relazione ECOI 2020 (https:// www.ecoi.net
/en/document/2048156.hrml).
Il Gambia, quindi, attualmente non può di certo essere annoverato tra quei paesi in cui vi sono atti di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno, come peraltro confermato anche da varie fonti su pagina 5 di 7 internet, anche se permangono situazione critiche, con violazioni di diritti umani, che però riguardano precipuamente i soli oppositori del regime o quei soggetti percepiti come attivisti politici, giornalisti, minoranze etniche e religiose, tutte ipotesi che non riguardano l'odierno appellato.
Per quanto riguarda più specificamente la protezione umanitaria, ora compresa tra le ipotesi di protezione speciale, il Collegio non ritiene sussistenti i seri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto il diritto di protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni economiche e di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU.
La protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286/98, infatti, è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di “vulnerabilità”, in relazione al caso concreto, alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, che ha natura complementare ed eccezionale.
I motivi rilevanti per il riconoscimento del permesso umanitario, infatti, devono avere la connotazione di serietà e gravità (Cass. N. 25075/2017) e le situazioni di “vulnerabilità” devono emergere sia da indici soggettivi che oggettivi, riferibili alle “condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine “ (Cass. Civ. 4455 del 23.02.2018) che nel caso di specie difettano.
In ogni caso, l'integrazione sociale e lavorativa può concorrere a determinare la situazione di vulnerabilità personale, dovendosi verificare l'intero impianto argomentativo per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, Dl.vo 286/98 (sentenza Cass. n. 4455/18), che non può essere motivo indipendente dalla condizione di origine del richiedente asilo.
Nel caso di specie si rileva che la produzione della frequentazione di un corso di lingua italiano e della documentazione lavorativa precaria, a tempo determinato, saltuaria e per brevi periodi, con retribuzione complessiva estremamente bassa, non è in grado di dimostrare un livello adeguato di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano da parte del Sig. . CP_1
La tardiva costituzione dell'appellato determina l'inammissibilità di quanto prodotto nel presente
CP_ giudizio;
comunque, anche dalla lettura della stessa emerge che il Sig. nel 2023 ha percepito un reddito complessivo di Euro 2.654,74 (CUD 2024), e nel 2024, con le buste paga prodotte di Euro
739,25 per i mesi di gennaio e febbraio con la ditta AS NC con sede a Manfredonia, e di
Euro 571,77 per i mesi di maggio, giugno e settembre, con il contratto di lavoro a tempo determinato parziale misto, con scadenza 30/09/2024, poi prorogato a dicembre, come bracciante agricolo presso l'Azienda Agricola AN SH, a Manfredonia, avrebbe conseguito, considerando anche le eventuali pagina 6 di 7 mensilità fino al termine dell'anno, un reddito complessivo di Euro 6.052,53, pari a Euro 500,00 circa mensili, che è evidentemente un reddito inidoneo a garantire un dignitoso livello di vita.
Occorre considerare, inoltre, che lo stesso appellato non ha documentato l'esistenza di legami in Italia, mentre nel caso di rientro in patria si ricongiungerebbe con la madre e ritroverebbe anche la sorella sposata.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e l'estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE, del 21/07/2022, nel procedimento R.G.n. 14393/2021, e, per l'effetto,
2) riforma l'ordinanza impugnata, confermando il provvedimento di diniego del Questore di Bologna, del 7/04/2021, non sussistendo i requisiti per il rilascio del permesso per protezione speciale;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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