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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 685/2025 tra in persona del suo legale rapp.te pro tempore IG.ra , con sede Parte_1 Parte_2 in LU (RA) – Fraz. Voltana, Via Cattaneo nr. 10, Codice Fiscale e P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Grindatto, codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliato PEC e comunque, per quanto Email_1 occorrer possa presso e nello Studio del difensore nominato in Faenza (RA) 48018 - Corso Mazzini nr.
74
CONTRO
, Cod.Fisc. e P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te pro tempore, con sede in Tortona (AL) – Via Carezzare 16/5- 15057 TORTONA
(AL)
Oggi 5 settembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi via teams al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_Mjc3NTMyOWItZGE4NS00Y2QwLWIwMDAtNTA2NThlYWU4OWZl%40thre ad.v2/0?
[...]
Email_2
Per il ricorrente l'avv. Elisabetta Grindatto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,16.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2025 promossa da:
in persona del suo legale rapp.te pro tempore IG.ra , con sede Parte_1 Parte_2 in LU (RA) – Fraz. Voltana, Via Cattaneo nr. 10, Codice Fiscale e P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Grindatto, codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliato PEC e comunque, per quanto Email_1 occorrer possa presso e nello Studio del difensore nominato in Faenza (RA) 48018 - Corso Mazzini nr.
74
CONTRO
, Cod.Fisc. e P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te pro tempore, con sede in Tortona (AL) – Via Carezzare 16/5- 15057 TORTONA
(AL)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento di proprietà da a parte Parte_1 convenuta nonché l'avvenuta perdita di possesso dei seguenti autoveicoli:
Telaio: TA: CD428ZZ con effetto retroattivo dalla data del CodiceFiscale_2
21.03.2014;
Telaio: TA: con effetto retroattivo dalla data del 02.02.2016; CodiceFiscale_3 Nume_1
Telaio: - TA: EH564BD con effetto retroattivo dalla data del CodiceFiscale_4
06.10.2015;
Telaio: - TA: con effetto retroattivo dalla data del CodiceFiscale_5 Nume_2
06.10.2015;
Telaio: TA: EZ971ES con effetto retroattivo dalla data del 05.04.2016; CodiceFiscale_6 Parte ordinando all nella sua qualità di Conservatore del P.R.A. l'annotazione dell'emanando provvedimento con dichiarazione sostitutiva rispetto ad ogni precedente annotazione.
pagina 2 di 5 - Condannare parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio come da nota redatta secondo i parametri di legge che qui si allega.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato così precisava: “a. Parte_1
La società ricorrente svolge in via principale, attività di: compravendita, importazione, esportazione e noleggio di veicoli, autocarri ed autotreni in genere, pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, autotrasporto per conto terzi, come da Visura CCIAA che si allega [Doc.01- Visura camerale].
b. La ricorrente/proprietaria cedeva alla società convenuta i seguenti autoveicoli:
In data 21.03.2014 - Telaio: WJME2NUH004261830- TA: CD428ZZ [Doc.02- Atto di vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 16.470,00 attualizzato in € 5.100,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Doc.07-Attestazione di valore]
In data 02.02.2016 - Telaio: XLER4X20004392857- TA: .[Doc.03- Atto di Nume_3 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 1.220,00 attualizzato in € 2.000,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07]
In data 06.10.2015 - Telaio: - TA: [Doc.04- Atto di CodiceFiscale_4 Nume_4 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 15.000,00 attualizzato in € 5.000,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07]
In data 06.10.2015 - Telaio: - TA: [Doc.05- Atto di CodiceFiscale_5 Nume_2 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 15.000,00 attualizzato in € 5.000,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07]
In data 05.04.2016 - Telaio: XLRTE47XS0E698401- TA: [Doc.06- Atto di Nume_5 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 14.000,00 attualizzato in € 5.00,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07].
c. Gli autoveicoli de quibus all'epoca della vendita venivano assoggettati alla normativa di cui all' art. 6, comma 9, L.R. 15/2012, in forza della quale a partire dal 1 ottobre 2002 la Regione Emilia-
Romagna deliberava la gestione diretta delle attività connesse ai regimi speciali e agevolati, Part avvalendosi dell' quindi i veicoli appartenenti a soggetti dell'Emilia-Romagna destinati alla rivendita potevano essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite “minivoltura”, in esenzione bollo. [Doc.ti 08- Attestazioni esenzione bollo].
d. Nonostante il trasferimento di proprietà si sia perfezionato mediante atti di vendita aventi data certa, la ricorrente è risultata intestataria al P.R.A. rispettivamente:
fino alla data del 03.05.2023 per la TA: Nume_6
pagina 3 di 5 fino alla data del 04.02.2019 per la TA: ; Nume_1
fino alla data del 11.02.2016 per la TA: ; Nume_4
fino alla data del 04.02.2018 per la TA: ; Nume_2
fino alla data del 04.02.2019 per la TA: EZ971ES [Doc.09- Atti perdita possesso] -
a causa dell'inerzia dell'acquirente che non ha provveduto, nei termini di legge, ad effettuare la trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.
e. A causa della citata omissione ad oggi la ricorrente si trova ad essere debitrice nei confronti dell'Erario delle somme dovute per imposta di bollo non versata dalla data di cessione fino alla data della denuncia presso il P.R.A. di perdita di possesso, attesa la posizione irremovibile dell'Ente creditore (Regione Emilia Romagna), di diniego della richiesta di sgravio delle somme accertate, già più volte avanzata dalla ricorrente.
f. Detta posizione confligge con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia atteso che la ricorrente ha ottenuto sentenza favorevole dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado a seguito di opposizione avverso l'avviso di pagamento emesso dalla Regione Emilia Romagna ed avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale (bollo auto) per il periodo Febbraio 2020-Gennaio 2021 relativa ad un veicolo targato TV555614 (che non rientra tra quelli oggetto del presente ricorso). Nell'occasione la pronuncia favorevole è stata fondata sul consolidato principio espresso in sede di legittimità dagli secondo cui: “l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, in base al quale è obbligato al Parte_4 pagamento della tassa automobilistica colui che risulta “intestatario” del veicolo in base alle risultanze del PRA, pone una presunzione relativa di legittimazione passiva in base al titolo di proprietà che può essere superata dalla PROVA DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O PERDITA POSSESSO pur non registrato;
prova che deve essere fornita attraverso documentazione avente provenienza e data certa. Tale orientamento è giustificato dal rilievo che la trascrizione al
Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà è generalmente incombente riservato all'acquirente dalla cui inerzia non può ricevere danno il venditore. [Doc.10-SENTENZA]”;, così chiedendo di dichiarare l'intervenuto trasferimento di proprietà da a parte Pt_1 Parte_1 Parte convenuta nonché l'avvenuta perdita di possesso degli autoveicoli prima indicati e di ordinare all nella sua qualità di Conservatore del P.R.A. l'annotazione dell'emanando provvedimento con dichiarazione sostitutiva rispetto ad ogni precedente annotazione.
2. All'udienza del 18.6.2025 “Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica e la non costituzione del resistente, dichiara la contumacia di , Rinvia per Controparte_1 discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5 settembre 2025 ore 9,00, con termine fino all'1.9.2025 per il deposito di note conclusive”.
§
Le domande sono fondate per i seguenti motivi.
La ricorrente ha offerto piena prova documentale di quanto asserito (cfr. Doc.01- Visura camerale;
Doc.02- Atto di vendita/Fattura CD428ZZ; Doc.03-Atto di vendita/Fattura CV190HX; Doc.04-Atto di vendita/Fattura EH564BD; Doc.05-Atto di vendita/Fattura EH473BD; Doc.06-Atto di vendita/Fattura
EZ971ES; Doc.07 -Attestazioni di valore;
Doc.08-Attestazioni esenzione bollo;
Doc.09-Attestazioni perdita possesso;
Doc.10-SENTENZA), ossia di avere ceduto a Controparte_1
i seguenti autoveicoli e nelle seguenti date: in data 21.03.2014 - Telaio:
[...]
- TA: ; in data 02.02.2016 - Telaio: - CodiceFiscale_2 Nume_7 CodiceFiscale_3
TA: CV190HX; in data 06.10.2015 - Telaio: - TA: EH564BD; in data CodiceFiscale_4
06.10.2015 - Telaio: - TA: EH473BD; in data 05.04.2016 - Telaio: CodiceFiscale_5
- TA: EZ971ES. Ed ha inoltre dimostrato che nonostante il trasferimento di CodiceFiscale_6
pagina 4 di 5 proprietà si sia perfezionato mediante atti di vendita aventi data certa, la ricorrente è risultata intestataria al P.R.A. rispettivamente: fino alla data del 03.05.2023 per la TA;
fino alla Nume_7 data del 04.02.2019 per la TA CV190HX; fino alla data del 11.02.2016 per la TA;
fino Nume_8 alla data del 04.02.2018 per la TA EH473BD; fino alla data del 04.02.2019 per la TA EZ971ES.
La resistente è rimasta contumace con ciò dimostrando appieno di non avere alcuna argomentazione contraria.
Tale azione si è resa necessaria a fronte delle pretese tributarie, come documentato.
Le domande andranno dunque accolte, con conseguente condanna alle spese del giudizio come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, le fasi espletate e tenendo conto anche della brevità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'intervenuto trasferimento di proprietà da a Parte_1 [...]
, Cod.Fisc. e P.IVA , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Tortona (AL) – Via Carezzare 16/5- 15057 TORTONA (AL), nonché l'avvenuta perdita di possesso dei seguenti autoveicoli: Telaio: WJME2NUH004261830- TA: con Nume_7
effetto retroattivo dalla data del 21.03.2014; Telaio: TA: con CodiceFiscale_3 Nume_9
effetto retroattivo dalla data del 02.02.2016; Telaio: - TA: EH564BD con CodiceFiscale_4
effetto retroattivo dalla data del 06.10.2015; Telaio: - TA: con CodiceFiscale_5 Num_10
effetto retroattivo dalla data del 06.10.2015; Telaio: TA: EZ971ES con CodiceFiscale_6
effetto retroattivo dalla data del 05.04.2016. Parte Ordina all' nella sua qualità di Conservatore del P.R.A. l'annotazione della sentenza con dichiarazione sostitutiva rispetto ad ogni precedente annotazione.
Condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.500 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre
[...]
CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate per € 264,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 5 settembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 685/2025 tra in persona del suo legale rapp.te pro tempore IG.ra , con sede Parte_1 Parte_2 in LU (RA) – Fraz. Voltana, Via Cattaneo nr. 10, Codice Fiscale e P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Grindatto, codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliato PEC e comunque, per quanto Email_1 occorrer possa presso e nello Studio del difensore nominato in Faenza (RA) 48018 - Corso Mazzini nr.
74
CONTRO
, Cod.Fisc. e P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te pro tempore, con sede in Tortona (AL) – Via Carezzare 16/5- 15057 TORTONA
(AL)
Oggi 5 settembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi via teams al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_Mjc3NTMyOWItZGE4NS00Y2QwLWIwMDAtNTA2NThlYWU4OWZl%40thre ad.v2/0?
[...]
Email_2
Per il ricorrente l'avv. Elisabetta Grindatto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,16.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2025 promossa da:
in persona del suo legale rapp.te pro tempore IG.ra , con sede Parte_1 Parte_2 in LU (RA) – Fraz. Voltana, Via Cattaneo nr. 10, Codice Fiscale e P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Grindatto, codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliato PEC e comunque, per quanto Email_1 occorrer possa presso e nello Studio del difensore nominato in Faenza (RA) 48018 - Corso Mazzini nr.
74
CONTRO
, Cod.Fisc. e P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te pro tempore, con sede in Tortona (AL) – Via Carezzare 16/5- 15057 TORTONA
(AL)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento di proprietà da a parte Parte_1 convenuta nonché l'avvenuta perdita di possesso dei seguenti autoveicoli:
Telaio: TA: CD428ZZ con effetto retroattivo dalla data del CodiceFiscale_2
21.03.2014;
Telaio: TA: con effetto retroattivo dalla data del 02.02.2016; CodiceFiscale_3 Nume_1
Telaio: - TA: EH564BD con effetto retroattivo dalla data del CodiceFiscale_4
06.10.2015;
Telaio: - TA: con effetto retroattivo dalla data del CodiceFiscale_5 Nume_2
06.10.2015;
Telaio: TA: EZ971ES con effetto retroattivo dalla data del 05.04.2016; CodiceFiscale_6 Parte ordinando all nella sua qualità di Conservatore del P.R.A. l'annotazione dell'emanando provvedimento con dichiarazione sostitutiva rispetto ad ogni precedente annotazione.
pagina 2 di 5 - Condannare parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio come da nota redatta secondo i parametri di legge che qui si allega.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato così precisava: “a. Parte_1
La società ricorrente svolge in via principale, attività di: compravendita, importazione, esportazione e noleggio di veicoli, autocarri ed autotreni in genere, pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, autotrasporto per conto terzi, come da Visura CCIAA che si allega [Doc.01- Visura camerale].
b. La ricorrente/proprietaria cedeva alla società convenuta i seguenti autoveicoli:
In data 21.03.2014 - Telaio: WJME2NUH004261830- TA: CD428ZZ [Doc.02- Atto di vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 16.470,00 attualizzato in € 5.100,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Doc.07-Attestazione di valore]
In data 02.02.2016 - Telaio: XLER4X20004392857- TA: .[Doc.03- Atto di Nume_3 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 1.220,00 attualizzato in € 2.000,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07]
In data 06.10.2015 - Telaio: - TA: [Doc.04- Atto di CodiceFiscale_4 Nume_4 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 15.000,00 attualizzato in € 5.000,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07]
In data 06.10.2015 - Telaio: - TA: [Doc.05- Atto di CodiceFiscale_5 Nume_2 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 15.000,00 attualizzato in € 5.000,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07]
In data 05.04.2016 - Telaio: XLRTE47XS0E698401- TA: [Doc.06- Atto di Nume_5 vendita/Fattura]. L'atto di cessione si perfezionava in quel dì LU (RA) presso l'Agenzia di Pratiche Auto “Ferroni” per il prezzo di € 14.000,00 attualizzato in € 5.00,00 come da attestazione del Consulente Tecnico di parte che qui si produce anche ai fini della competenza per valore del Giudice adito. [Cf. Doc.07].
c. Gli autoveicoli de quibus all'epoca della vendita venivano assoggettati alla normativa di cui all' art. 6, comma 9, L.R. 15/2012, in forza della quale a partire dal 1 ottobre 2002 la Regione Emilia-
Romagna deliberava la gestione diretta delle attività connesse ai regimi speciali e agevolati, Part avvalendosi dell' quindi i veicoli appartenenti a soggetti dell'Emilia-Romagna destinati alla rivendita potevano essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite “minivoltura”, in esenzione bollo. [Doc.ti 08- Attestazioni esenzione bollo].
d. Nonostante il trasferimento di proprietà si sia perfezionato mediante atti di vendita aventi data certa, la ricorrente è risultata intestataria al P.R.A. rispettivamente:
fino alla data del 03.05.2023 per la TA: Nume_6
pagina 3 di 5 fino alla data del 04.02.2019 per la TA: ; Nume_1
fino alla data del 11.02.2016 per la TA: ; Nume_4
fino alla data del 04.02.2018 per la TA: ; Nume_2
fino alla data del 04.02.2019 per la TA: EZ971ES [Doc.09- Atti perdita possesso] -
a causa dell'inerzia dell'acquirente che non ha provveduto, nei termini di legge, ad effettuare la trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.
e. A causa della citata omissione ad oggi la ricorrente si trova ad essere debitrice nei confronti dell'Erario delle somme dovute per imposta di bollo non versata dalla data di cessione fino alla data della denuncia presso il P.R.A. di perdita di possesso, attesa la posizione irremovibile dell'Ente creditore (Regione Emilia Romagna), di diniego della richiesta di sgravio delle somme accertate, già più volte avanzata dalla ricorrente.
f. Detta posizione confligge con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia atteso che la ricorrente ha ottenuto sentenza favorevole dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado a seguito di opposizione avverso l'avviso di pagamento emesso dalla Regione Emilia Romagna ed avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale (bollo auto) per il periodo Febbraio 2020-Gennaio 2021 relativa ad un veicolo targato TV555614 (che non rientra tra quelli oggetto del presente ricorso). Nell'occasione la pronuncia favorevole è stata fondata sul consolidato principio espresso in sede di legittimità dagli secondo cui: “l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, in base al quale è obbligato al Parte_4 pagamento della tassa automobilistica colui che risulta “intestatario” del veicolo in base alle risultanze del PRA, pone una presunzione relativa di legittimazione passiva in base al titolo di proprietà che può essere superata dalla PROVA DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O PERDITA POSSESSO pur non registrato;
prova che deve essere fornita attraverso documentazione avente provenienza e data certa. Tale orientamento è giustificato dal rilievo che la trascrizione al
Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà è generalmente incombente riservato all'acquirente dalla cui inerzia non può ricevere danno il venditore. [Doc.10-SENTENZA]”;, così chiedendo di dichiarare l'intervenuto trasferimento di proprietà da a parte Pt_1 Parte_1 Parte convenuta nonché l'avvenuta perdita di possesso degli autoveicoli prima indicati e di ordinare all nella sua qualità di Conservatore del P.R.A. l'annotazione dell'emanando provvedimento con dichiarazione sostitutiva rispetto ad ogni precedente annotazione.
2. All'udienza del 18.6.2025 “Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica e la non costituzione del resistente, dichiara la contumacia di , Rinvia per Controparte_1 discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5 settembre 2025 ore 9,00, con termine fino all'1.9.2025 per il deposito di note conclusive”.
§
Le domande sono fondate per i seguenti motivi.
La ricorrente ha offerto piena prova documentale di quanto asserito (cfr. Doc.01- Visura camerale;
Doc.02- Atto di vendita/Fattura CD428ZZ; Doc.03-Atto di vendita/Fattura CV190HX; Doc.04-Atto di vendita/Fattura EH564BD; Doc.05-Atto di vendita/Fattura EH473BD; Doc.06-Atto di vendita/Fattura
EZ971ES; Doc.07 -Attestazioni di valore;
Doc.08-Attestazioni esenzione bollo;
Doc.09-Attestazioni perdita possesso;
Doc.10-SENTENZA), ossia di avere ceduto a Controparte_1
i seguenti autoveicoli e nelle seguenti date: in data 21.03.2014 - Telaio:
[...]
- TA: ; in data 02.02.2016 - Telaio: - CodiceFiscale_2 Nume_7 CodiceFiscale_3
TA: CV190HX; in data 06.10.2015 - Telaio: - TA: EH564BD; in data CodiceFiscale_4
06.10.2015 - Telaio: - TA: EH473BD; in data 05.04.2016 - Telaio: CodiceFiscale_5
- TA: EZ971ES. Ed ha inoltre dimostrato che nonostante il trasferimento di CodiceFiscale_6
pagina 4 di 5 proprietà si sia perfezionato mediante atti di vendita aventi data certa, la ricorrente è risultata intestataria al P.R.A. rispettivamente: fino alla data del 03.05.2023 per la TA;
fino alla Nume_7 data del 04.02.2019 per la TA CV190HX; fino alla data del 11.02.2016 per la TA;
fino Nume_8 alla data del 04.02.2018 per la TA EH473BD; fino alla data del 04.02.2019 per la TA EZ971ES.
La resistente è rimasta contumace con ciò dimostrando appieno di non avere alcuna argomentazione contraria.
Tale azione si è resa necessaria a fronte delle pretese tributarie, come documentato.
Le domande andranno dunque accolte, con conseguente condanna alle spese del giudizio come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, le fasi espletate e tenendo conto anche della brevità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'intervenuto trasferimento di proprietà da a Parte_1 [...]
, Cod.Fisc. e P.IVA , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Tortona (AL) – Via Carezzare 16/5- 15057 TORTONA (AL), nonché l'avvenuta perdita di possesso dei seguenti autoveicoli: Telaio: WJME2NUH004261830- TA: con Nume_7
effetto retroattivo dalla data del 21.03.2014; Telaio: TA: con CodiceFiscale_3 Nume_9
effetto retroattivo dalla data del 02.02.2016; Telaio: - TA: EH564BD con CodiceFiscale_4
effetto retroattivo dalla data del 06.10.2015; Telaio: - TA: con CodiceFiscale_5 Num_10
effetto retroattivo dalla data del 06.10.2015; Telaio: TA: EZ971ES con CodiceFiscale_6
effetto retroattivo dalla data del 05.04.2016. Parte Ordina all' nella sua qualità di Conservatore del P.R.A. l'annotazione della sentenza con dichiarazione sostitutiva rispetto ad ogni precedente annotazione.
Condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.500 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre
[...]
CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate per € 264,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 5 settembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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