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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 835/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2019 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marina Rossetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Vibo Valentia, alla Via Mons.
Albanese n. 13;
-attrice–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rosa Carmen Badolato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Vibo Valentia, alla Via Moderata Durant n. 13;
-convenuto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 giugno 2019 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il sig.
[...] Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sig.
[...]
detiene e utilizza in via esclusiva la semi-quota di proprietà della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dell'immobile sito in Pizzo Calabro 89812 (VV), Via Zuppone Strani n. 2, terza traversa;
accertare e dichiarare l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'indennità di occupazione relativa alla quota di sua pertinenza, equivalente al 50% dell'affitto
[...] mensile, per ciascun mese a far data dall'udienza presidenziale del 29 gennaio 2013; condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra l'indennità di Controparte_1 Parte_1 occupazione relativa alla quota di sua pertinenza equivalente al 50% dell'affitto mensile, per ciascun mese a far data dall'udienza presidenziale del 29 gennaio 2013 fino alla fine del mese di maggio
2019, pari complessivamente alla somma di € 15.820,00, o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, nonché tutte le quote mensili che matureranno successivamente a tale data fino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda proposta l'attrice esponeva:
- Che con sentenza n. 815/2016 n. R.G. 1520/2012 del 7.12.2016 il Tribunale di Vibo
Valentia disponeva la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
- Che nulla veniva statuiva in merito all'assegnazione della casa familiare sito in Pizzo
Clabro (VV), alla ia Zuppone Strani n. 2, attesa l'assenza di figli conviventi con uno dei due coniugi e rientrando le domande avanzate dalle parti in merito alla casa coniugale nei rapporti obbligatori tra le parti;
- Che l'immobile era stato acquistato nel 1995 da e adibito a Controparte_1 casa coniugale;
- Che al momento dell'acquisto i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
erano già sposati e in regime di comunione di beni e che pertanto l'immobile
[...] apparteneva a entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- Che, in seguito alla separazione, l'unico a godere del suddetto immobile è stato
[...]
; Controparte_1
- Che, trattandosi di bene rientrante nella comunione e dunque in comproprietà,
[...]
, godendo dello stesso in modo esclusivo, è tenuto al pagamento di Controparte_1 un'indennità di occupazione in favore di per l'utilizzo della quota altrui. Parte_1
In ragione delle premesse in fatto svolte, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Pt_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 24 aprile 2020,
[...]
, chiedendo il rigetto della suddetta domanda. Controparte_1
A sostegno di ciò l'odierno convenuto eccepiva:
- Che nel procedimento di separazione personale intercorso tra le parti, con ordinanza del 29 gennaio 2013, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia assegnava l'ex casa coniugale ad stabilendo un contributo di mantenimento di € 200,00 da versare in favore CP_1 dell'ex moglie;
- Che l'assegnazione veniva meno a seguito della sentenza di separazione che nulla statuiva in merito alla casa coniugale;
- Che parte attrice avrebbe dovuto chiedere la divisione dell'immobile trattandosi di una questione pregiudiziale rispetto all'insorgere di qualsiasi diritto sullo stesso.
Alla luce di quanto esposto, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 14 gennaio 2021 la Scrivente assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. cui seguiva il deposito delle relative memorie delle parti in cui le stesse insistevano nell'accoglimento delle proprie ragioni. Attesa la natura documentale della controversia e in assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il giudizio veniva rinviato poi a causa di trattative in corso tra le parti che, tuttavia, non davano esito risolutivo, nonché per l'assenza del giudice titolare del ruolo. All'udienza dell'1 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la Scrivente tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda di parte attrice è infondata per i motivi che si vanno ad esplicare.
Giova brevemente ribadire che l'istituto della comunione legale dei beni è quel regime disciplinato dagli artt. 177-197 del codice civile secondo cui i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio diventano di proprietà comune, indipendentemente da chi li abbia materialmente acquistati o da chi li abbia pagati, e la cui ratio risiede nella necessità di garantire un'equa partecipazione dei coniugi alle ricchezze accumulate durante il matrimonio, in considerazione del contributo reciproco (economico e non economico) alla vita familiare. La comunione legale attribuisce quindi la titolarità del bene a entrambi i coniugi in parti uguali, indipendentemente da chi abbia sostenuto il costo o a chi sia intestato. I beni che rientrano nella comunione legale includono gli acquisti compiuti durante il matrimonio da entrambi i coniugi o da uno solo di essi durante lo stesso, i proventi dell'attività lavorativa, anche se percepiti individualmente, e gli utili e incrementi delle aziende gestite da entrambi o da uno dei due coniugi.
L'art. 179 c.c. individua, invece, i beni esclusi dalla comunione, quali i beni personali, cioè i beni posseduti prima del matrimonio e i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni strettamente personali, i beni che servono all'esercizio della professione, il risarcimento per danni personali e i beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali.
Nel caso che ci riguarda la casa coniugale veniva acquistata dal convenuto in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni ed è pertanto rientrata automaticamente nel suddetto regime, determinando una comproprietà nella misura del 50% in capo a entrambi i coniugi.
All'esito del procedimento di separazione che ha interessato le parti, il Tribunale di Vibo
Valentia con sentenza n. 815/2016 del 7.12.2016 non statuiva nulla in merito alla casa coniugale, riservando così alle parti la scelta in merito alle sorti dell'ex casa coniugale.
Orbene, giova precisare che “in tema di comproprietà di immobile adibito ad uso abitativo, in caso di godimento esclusivo di un solo comproprietario, con ostacolo al godimento degli altri, questi ultimi hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo per il periodo in cui non hanno potuto fruire dell'immobile ed hanno manifestato la loro volontà contraria all'uso esclusivo, non potendosi produrre alcun pregiudizio in danno di coloro che invece mostravano acquiescenza per tale situazione” (cfr. Tribunale Milano, 08/06/1998).
Avendo l'odierna attrice chiesto il pagamento della indennità solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, la detta indennità andrebbe corrisposta a decorrere dal mese di giugno 2019 (o al più a far data dalla ricezione della raccomandata inoltrata al convenuto in data 21.2.2018).
Tuttavia, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. Sez. 2,
Sentenza n 2423 del 09/02/2015).
Ancora, in tal senso è stato affermato che: “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24647 del 03/12/2010).
Ebbene, dalle risultanze dell'istruttoria documentale non è in alcun modo emerso - né tantomeno
è stato allegato - che l' avesse impedito alla attrice di godere dell'immobile in esame, CP_1 impedendole di utilizzarlo.
In tal senso occorre in primo luogo sottolineare che l'attrice non ha versato in atti alcuna Pt_1 richiesta da cui possa evincersi che, dal 2016, anno della sentenza di separazione, la stessa avesse esplicitato (anche informalmente) la richiesta di godere del bene. L'unico atto rilevante è la diffida del 21.2.2018 indirizzata dall' in cui veniva richiesto di versare una somma a titolo di mancato CP_1 godimento della res.
Da una parte, quindi, non è emerso che l'attrice abbia mai articolato una richiesta volta ad impedire e scongiurare il godimento esclusivo del bene prima dell'introduzione del presente giudizio e, dall'altra, non vi è alcuna prova (né invero, lo si ripete, è stato allegato nell'atto introduttivo) del fatto che l' impedisse concretamente l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice. CP_1
Giova rammentare, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, nel caso in cui il compendio sia in comproprietà, vista la presenza di un titolo legittimante del convenuto a godere della cosa comune, al fine di dare dimostrazione dell'occupazione arbitraria è necessario un quid pluris rispetto alla prova dell'effettivo utilizzo del bene, richiedendosi di dare contezza di come il contitolare avesse, di fatto, inibito il godimento nei confronti dell'altro proprietario.
Tale circostanza non è affatto emersa in giudizio, non è stata oggetto di allegazione nell'atto di citazione, né tanto meno di capitolazioni di prova da parte dell'attrice.
Come già sottolineato, il comproprietario che goda in modo esclusivo del bene è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se gli altri comproprietari abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e tanto non gli sia stato consentito, non essendo sufficiente la mera richiesta di corresponsione di un canone o indennità di occupazione (peraltro nella specie avanzata solo nel 2018) da parte del comproprietario che non tragga utilità dalla cosa comune usata in modo esclusivo da altro comunista.
A chiosa della motivazione che precede va osservato comunque che se uno o più dei comunisti sono in disaccordo nella gestione dell'ordinaria amministrazione della cosa comune essi possono ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1205 c.c. c.c. per la nomina di un amministratore (ex multis, Trib. di Lecce 2463/2022).
Occorre, da ultimo precisare che, essendo parte attrice comproprietaria dell'immobile indicato (in regime di comunione legale a fronte di una divisione, giudiziale o negoziale, non ancora intercorsa) nulla impedisce che, in un'eventuale azione divisoria, venga valutata la presenza del conguaglio a fronte dell'uso esclusivo del bene da parte di un solo comproprietario;
ma è bene rammentare come tale profilo non possa che essere intrinsecamente connaturato al petitum.
Per le ragioni esposte la domanda non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Gli stretti vincoli di parentela (ex marito ed ex moglie) che legano le parti in causa nonché i principi di solidarietà familiare sottesi alla motivazione di cui sopra impongono la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica,
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 1.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo
informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 835/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2019 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marina Rossetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Vibo Valentia, alla Via Mons.
Albanese n. 13;
-attrice–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rosa Carmen Badolato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Vibo Valentia, alla Via Moderata Durant n. 13;
-convenuto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 giugno 2019 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il sig.
[...] Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sig.
[...]
detiene e utilizza in via esclusiva la semi-quota di proprietà della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dell'immobile sito in Pizzo Calabro 89812 (VV), Via Zuppone Strani n. 2, terza traversa;
accertare e dichiarare l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'indennità di occupazione relativa alla quota di sua pertinenza, equivalente al 50% dell'affitto
[...] mensile, per ciascun mese a far data dall'udienza presidenziale del 29 gennaio 2013; condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra l'indennità di Controparte_1 Parte_1 occupazione relativa alla quota di sua pertinenza equivalente al 50% dell'affitto mensile, per ciascun mese a far data dall'udienza presidenziale del 29 gennaio 2013 fino alla fine del mese di maggio
2019, pari complessivamente alla somma di € 15.820,00, o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, nonché tutte le quote mensili che matureranno successivamente a tale data fino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda proposta l'attrice esponeva:
- Che con sentenza n. 815/2016 n. R.G. 1520/2012 del 7.12.2016 il Tribunale di Vibo
Valentia disponeva la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
- Che nulla veniva statuiva in merito all'assegnazione della casa familiare sito in Pizzo
Clabro (VV), alla ia Zuppone Strani n. 2, attesa l'assenza di figli conviventi con uno dei due coniugi e rientrando le domande avanzate dalle parti in merito alla casa coniugale nei rapporti obbligatori tra le parti;
- Che l'immobile era stato acquistato nel 1995 da e adibito a Controparte_1 casa coniugale;
- Che al momento dell'acquisto i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
erano già sposati e in regime di comunione di beni e che pertanto l'immobile
[...] apparteneva a entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- Che, in seguito alla separazione, l'unico a godere del suddetto immobile è stato
[...]
; Controparte_1
- Che, trattandosi di bene rientrante nella comunione e dunque in comproprietà,
[...]
, godendo dello stesso in modo esclusivo, è tenuto al pagamento di Controparte_1 un'indennità di occupazione in favore di per l'utilizzo della quota altrui. Parte_1
In ragione delle premesse in fatto svolte, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Pt_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 24 aprile 2020,
[...]
, chiedendo il rigetto della suddetta domanda. Controparte_1
A sostegno di ciò l'odierno convenuto eccepiva:
- Che nel procedimento di separazione personale intercorso tra le parti, con ordinanza del 29 gennaio 2013, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia assegnava l'ex casa coniugale ad stabilendo un contributo di mantenimento di € 200,00 da versare in favore CP_1 dell'ex moglie;
- Che l'assegnazione veniva meno a seguito della sentenza di separazione che nulla statuiva in merito alla casa coniugale;
- Che parte attrice avrebbe dovuto chiedere la divisione dell'immobile trattandosi di una questione pregiudiziale rispetto all'insorgere di qualsiasi diritto sullo stesso.
Alla luce di quanto esposto, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 14 gennaio 2021 la Scrivente assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. cui seguiva il deposito delle relative memorie delle parti in cui le stesse insistevano nell'accoglimento delle proprie ragioni. Attesa la natura documentale della controversia e in assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il giudizio veniva rinviato poi a causa di trattative in corso tra le parti che, tuttavia, non davano esito risolutivo, nonché per l'assenza del giudice titolare del ruolo. All'udienza dell'1 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la Scrivente tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda di parte attrice è infondata per i motivi che si vanno ad esplicare.
Giova brevemente ribadire che l'istituto della comunione legale dei beni è quel regime disciplinato dagli artt. 177-197 del codice civile secondo cui i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio diventano di proprietà comune, indipendentemente da chi li abbia materialmente acquistati o da chi li abbia pagati, e la cui ratio risiede nella necessità di garantire un'equa partecipazione dei coniugi alle ricchezze accumulate durante il matrimonio, in considerazione del contributo reciproco (economico e non economico) alla vita familiare. La comunione legale attribuisce quindi la titolarità del bene a entrambi i coniugi in parti uguali, indipendentemente da chi abbia sostenuto il costo o a chi sia intestato. I beni che rientrano nella comunione legale includono gli acquisti compiuti durante il matrimonio da entrambi i coniugi o da uno solo di essi durante lo stesso, i proventi dell'attività lavorativa, anche se percepiti individualmente, e gli utili e incrementi delle aziende gestite da entrambi o da uno dei due coniugi.
L'art. 179 c.c. individua, invece, i beni esclusi dalla comunione, quali i beni personali, cioè i beni posseduti prima del matrimonio e i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni strettamente personali, i beni che servono all'esercizio della professione, il risarcimento per danni personali e i beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali.
Nel caso che ci riguarda la casa coniugale veniva acquistata dal convenuto in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni ed è pertanto rientrata automaticamente nel suddetto regime, determinando una comproprietà nella misura del 50% in capo a entrambi i coniugi.
All'esito del procedimento di separazione che ha interessato le parti, il Tribunale di Vibo
Valentia con sentenza n. 815/2016 del 7.12.2016 non statuiva nulla in merito alla casa coniugale, riservando così alle parti la scelta in merito alle sorti dell'ex casa coniugale.
Orbene, giova precisare che “in tema di comproprietà di immobile adibito ad uso abitativo, in caso di godimento esclusivo di un solo comproprietario, con ostacolo al godimento degli altri, questi ultimi hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo per il periodo in cui non hanno potuto fruire dell'immobile ed hanno manifestato la loro volontà contraria all'uso esclusivo, non potendosi produrre alcun pregiudizio in danno di coloro che invece mostravano acquiescenza per tale situazione” (cfr. Tribunale Milano, 08/06/1998).
Avendo l'odierna attrice chiesto il pagamento della indennità solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, la detta indennità andrebbe corrisposta a decorrere dal mese di giugno 2019 (o al più a far data dalla ricezione della raccomandata inoltrata al convenuto in data 21.2.2018).
Tuttavia, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. Sez. 2,
Sentenza n 2423 del 09/02/2015).
Ancora, in tal senso è stato affermato che: “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24647 del 03/12/2010).
Ebbene, dalle risultanze dell'istruttoria documentale non è in alcun modo emerso - né tantomeno
è stato allegato - che l' avesse impedito alla attrice di godere dell'immobile in esame, CP_1 impedendole di utilizzarlo.
In tal senso occorre in primo luogo sottolineare che l'attrice non ha versato in atti alcuna Pt_1 richiesta da cui possa evincersi che, dal 2016, anno della sentenza di separazione, la stessa avesse esplicitato (anche informalmente) la richiesta di godere del bene. L'unico atto rilevante è la diffida del 21.2.2018 indirizzata dall' in cui veniva richiesto di versare una somma a titolo di mancato CP_1 godimento della res.
Da una parte, quindi, non è emerso che l'attrice abbia mai articolato una richiesta volta ad impedire e scongiurare il godimento esclusivo del bene prima dell'introduzione del presente giudizio e, dall'altra, non vi è alcuna prova (né invero, lo si ripete, è stato allegato nell'atto introduttivo) del fatto che l' impedisse concretamente l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice. CP_1
Giova rammentare, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, nel caso in cui il compendio sia in comproprietà, vista la presenza di un titolo legittimante del convenuto a godere della cosa comune, al fine di dare dimostrazione dell'occupazione arbitraria è necessario un quid pluris rispetto alla prova dell'effettivo utilizzo del bene, richiedendosi di dare contezza di come il contitolare avesse, di fatto, inibito il godimento nei confronti dell'altro proprietario.
Tale circostanza non è affatto emersa in giudizio, non è stata oggetto di allegazione nell'atto di citazione, né tanto meno di capitolazioni di prova da parte dell'attrice.
Come già sottolineato, il comproprietario che goda in modo esclusivo del bene è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se gli altri comproprietari abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e tanto non gli sia stato consentito, non essendo sufficiente la mera richiesta di corresponsione di un canone o indennità di occupazione (peraltro nella specie avanzata solo nel 2018) da parte del comproprietario che non tragga utilità dalla cosa comune usata in modo esclusivo da altro comunista.
A chiosa della motivazione che precede va osservato comunque che se uno o più dei comunisti sono in disaccordo nella gestione dell'ordinaria amministrazione della cosa comune essi possono ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1205 c.c. c.c. per la nomina di un amministratore (ex multis, Trib. di Lecce 2463/2022).
Occorre, da ultimo precisare che, essendo parte attrice comproprietaria dell'immobile indicato (in regime di comunione legale a fronte di una divisione, giudiziale o negoziale, non ancora intercorsa) nulla impedisce che, in un'eventuale azione divisoria, venga valutata la presenza del conguaglio a fronte dell'uso esclusivo del bene da parte di un solo comproprietario;
ma è bene rammentare come tale profilo non possa che essere intrinsecamente connaturato al petitum.
Per le ragioni esposte la domanda non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Gli stretti vincoli di parentela (ex marito ed ex moglie) che legano le parti in causa nonché i principi di solidarietà familiare sottesi alla motivazione di cui sopra impongono la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica,
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 1.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo
informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.