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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2024, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2864 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.12.2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Fio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via San Sperato n. 48/a, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
13.08.1950, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Panuccio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla via P. Foti n.1, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 17.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Rossano (CS) il 18.06.1989;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Rossano (CS) il 18.06.1989; b) nell'anno 2012 hanno adottato la minore
[...]
nata a [...] il [...]; Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 30.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 17.10.2024 da e , così Parte_1 CP_1
provvede: -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rossano (CS) parte II, n. 34 anno 1989, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il sig. è allo stato pensionato, ex funzionario amministrativo contabile della Pt_1
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e la sig.ra allo stato è pensionata, CP_1
ex funzionaria della Regione Calabria, pertanto, i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento;
3. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Reggio CP_1
Calabria via Gebbione n.7/c, di proprietà esclusiva della stessa. Il sig. Pt_1
preleverà dalla casa coniugale i suoi effetti personali e i seguenti mobili e suppellettili: il quadro presente nella camera da letto sul comodino del sig. Pt_1
il quadro raffigurante San Pio;
il quadro ricevuto dalla Capitaneria di Porto di
Molfetta riposto nel salotto;
i quadri ricevuti dalla Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria, attaccati sulla parete del salotto alle spalle della camera da letto;
i quadri ricevuti dalla Sezione Demanio, depositati nell'armadio; i due quadri ricevuti da riposti nell'ingresso/salotto; il quadro di Per_2 Persona_3
riposto nel salotto;
la lampada presente nella camera da pranzo;
il calendario della
Marina; l'orologio Longin ricevuto dallo zio;
la valigia contenuta Per_4
nell'armadio della camera da letto con oggetti ricordo del sig. la Pt_1
stampante; l'estrattore; la macchina del caffè; la scrivania di Parte_2
presente nella stanza di (verrà prelevata nel mese di gennaio Persona_1
2025); la credenza di NN AR presente nel salone ( verrà prelevata nel mese di gennaio 2025).
4. Nulla si dispone con riferimento all'affidamento della figlia Persona_1
essendo maggiore di età, ella è studentessa universitaria presso l'Ateneo di Urbino facoltà di scienze biologiche. La figlia curerà liberamente il diritto di visita con entrambi i genitori.
5. Il Sig. si impegna a versare quale contributo per il mantenimento della figlia Pt_1
, la somma mensile pari ad € 300,00 (euro /00), entro il giorno Persona_1
10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versare direttamente alla figlia nel seguente codice IBAN [...]. Persona_1
Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). Le spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate:
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione (documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.
6. Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio.
7. I coniugi dichiarano che le predette condizioni saranno immediatamente efficaci dalla firma del presente ricorso. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2864 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.12.2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Fio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via San Sperato n. 48/a, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
13.08.1950, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Panuccio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla via P. Foti n.1, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 17.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Rossano (CS) il 18.06.1989;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Rossano (CS) il 18.06.1989; b) nell'anno 2012 hanno adottato la minore
[...]
nata a [...] il [...]; Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 30.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 17.10.2024 da e , così Parte_1 CP_1
provvede: -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rossano (CS) parte II, n. 34 anno 1989, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il sig. è allo stato pensionato, ex funzionario amministrativo contabile della Pt_1
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e la sig.ra allo stato è pensionata, CP_1
ex funzionaria della Regione Calabria, pertanto, i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento;
3. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Reggio CP_1
Calabria via Gebbione n.7/c, di proprietà esclusiva della stessa. Il sig. Pt_1
preleverà dalla casa coniugale i suoi effetti personali e i seguenti mobili e suppellettili: il quadro presente nella camera da letto sul comodino del sig. Pt_1
il quadro raffigurante San Pio;
il quadro ricevuto dalla Capitaneria di Porto di
Molfetta riposto nel salotto;
i quadri ricevuti dalla Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria, attaccati sulla parete del salotto alle spalle della camera da letto;
i quadri ricevuti dalla Sezione Demanio, depositati nell'armadio; i due quadri ricevuti da riposti nell'ingresso/salotto; il quadro di Per_2 Persona_3
riposto nel salotto;
la lampada presente nella camera da pranzo;
il calendario della
Marina; l'orologio Longin ricevuto dallo zio;
la valigia contenuta Per_4
nell'armadio della camera da letto con oggetti ricordo del sig. la Pt_1
stampante; l'estrattore; la macchina del caffè; la scrivania di Parte_2
presente nella stanza di (verrà prelevata nel mese di gennaio Persona_1
2025); la credenza di NN AR presente nel salone ( verrà prelevata nel mese di gennaio 2025).
4. Nulla si dispone con riferimento all'affidamento della figlia Persona_1
essendo maggiore di età, ella è studentessa universitaria presso l'Ateneo di Urbino facoltà di scienze biologiche. La figlia curerà liberamente il diritto di visita con entrambi i genitori.
5. Il Sig. si impegna a versare quale contributo per il mantenimento della figlia Pt_1
, la somma mensile pari ad € 300,00 (euro /00), entro il giorno Persona_1
10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versare direttamente alla figlia nel seguente codice IBAN [...]. Persona_1
Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). Le spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate:
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione (documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.
6. Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio.
7. I coniugi dichiarano che le predette condizioni saranno immediatamente efficaci dalla firma del presente ricorso. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna