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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. ZACCARIA SARA CP_1
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/08/2023, la ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dal
2013 con mansioni di commessa addetta alla vendita, lamentava l'erroneo inquadramento contrattuale nel VI liv ccnl anziché nel IV liv ccnl, nonché le differenze retributive per lavoro festivo, ferie e rol non goduti e le differenze conseguenti sul TFR.
Si costituiva la convenuta negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti ed espletata ctu contabile, alla odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va vagliata la domanda di differenze retributive connesse al superiore inquadramento contrattuale. Brevemente va detto che innanzitutto non si pone un problema di prescrizione, come eccepito dalla resistente atteso che come statuito con sentenza della Cassazione 26246 del 2022, non essendovi tutela reale generalizzata, la prescrizione quinquennale opera dal momento di cessazione del rapporto di lavoro, sicchè non è spirata nel caso di specie.
Quanto alla diversa questione delle due conciliazioni sindacali va detto invece che la stessa è certamente fondata.
In particolare fino al 2015 la ricorrente non può chiedere alcunchè atteso che vi sono state due diverse conciliazioni in sede sindacale, una il 18.12.2014 e una il 18.12.2015 nelle quali la ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa, inclusa quella afferente le mansioni superiori svolte, sino al
31.12.25.
Pertanto l'oggetto del presente giudizio saranno le eventuali differenze retributive maturate a partire dal gennaio 2016 sino al licenziamento.
Ebbene la ricorrente è stata assunta ed inquadrata come aiutante commessa. In particolare dalle buste paga risulta chiaramente l'inquadramento come commessa V liv, circostanza mai negata peraltro dalla medesima resistente. Ebbene secondo la previsione del CCNL dopo 18 mesi nel livello V, che sono trascorsi ampiamente nel gennaio 2016, la stessa doveva automaticamente passare al livello 4, quale commessa addetta alla vendita.
Pertanto si è proceduto alla ctu contabile per quantificare le differenze retributive tra IV e V livello.
Il ctu ha concluso che sussistono differenze retributive lorde tra i due diversi livelli per un totale di
€ 11.758,90, oltre € 914,00 a titolo di differenze sul TFR.
Pertanto conclusivamente il ricorso deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione con condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 12672,90, oltre accessori come per legge.
Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così' provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in motivazione della somma lorda di €
12672,90, oltre accessori come per legge;
2. spese compensate
Taranto, 27.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. ZACCARIA SARA CP_1
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/08/2023, la ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dal
2013 con mansioni di commessa addetta alla vendita, lamentava l'erroneo inquadramento contrattuale nel VI liv ccnl anziché nel IV liv ccnl, nonché le differenze retributive per lavoro festivo, ferie e rol non goduti e le differenze conseguenti sul TFR.
Si costituiva la convenuta negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti ed espletata ctu contabile, alla odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va vagliata la domanda di differenze retributive connesse al superiore inquadramento contrattuale. Brevemente va detto che innanzitutto non si pone un problema di prescrizione, come eccepito dalla resistente atteso che come statuito con sentenza della Cassazione 26246 del 2022, non essendovi tutela reale generalizzata, la prescrizione quinquennale opera dal momento di cessazione del rapporto di lavoro, sicchè non è spirata nel caso di specie.
Quanto alla diversa questione delle due conciliazioni sindacali va detto invece che la stessa è certamente fondata.
In particolare fino al 2015 la ricorrente non può chiedere alcunchè atteso che vi sono state due diverse conciliazioni in sede sindacale, una il 18.12.2014 e una il 18.12.2015 nelle quali la ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa, inclusa quella afferente le mansioni superiori svolte, sino al
31.12.25.
Pertanto l'oggetto del presente giudizio saranno le eventuali differenze retributive maturate a partire dal gennaio 2016 sino al licenziamento.
Ebbene la ricorrente è stata assunta ed inquadrata come aiutante commessa. In particolare dalle buste paga risulta chiaramente l'inquadramento come commessa V liv, circostanza mai negata peraltro dalla medesima resistente. Ebbene secondo la previsione del CCNL dopo 18 mesi nel livello V, che sono trascorsi ampiamente nel gennaio 2016, la stessa doveva automaticamente passare al livello 4, quale commessa addetta alla vendita.
Pertanto si è proceduto alla ctu contabile per quantificare le differenze retributive tra IV e V livello.
Il ctu ha concluso che sussistono differenze retributive lorde tra i due diversi livelli per un totale di
€ 11.758,90, oltre € 914,00 a titolo di differenze sul TFR.
Pertanto conclusivamente il ricorso deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione con condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 12672,90, oltre accessori come per legge.
Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così' provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in motivazione della somma lorda di €
12672,90, oltre accessori come per legge;
2. spese compensate
Taranto, 27.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE