Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5708 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 10/04/1990 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 23/04/1983 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Villabate, via Giulio Cesare snc presso lo studio dell'avv. Napoli Vincenzo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/12/2024.
All'udienza del 1 aprile 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separati presso le loro attuali residenze, con l'obbligo del reciproco rispetto e senza darsi alcuna molestia. Potranno liberamente mutare residenza e domicilio con
3, Resta inteso che, nei rapporti tra i separandi coniugi, e senza onere di verifica per i terzi - nei cui confronti sarà da ritenere valida, ai fini del compimento dell'atto richiesto, le decisioni di maggiore interesse per i minori concernenti trattamenti sanitari - salvi i casi di decisioni da assumere urgentemente - e indirizzi scolastici, saranno comunque adottate da entrambi i genitori, permanendo in capo al singolo genitore il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della proprie figlie minori, nel superiore interesse di quest'ultime;
4, Fermo restando diversi eventuali accordi tra i coniugi anche nel superiore interesse e Per_ necessità della minori, acconsentono, per quanto riguarda il diritto di visita delle piccole Per_ ed gli stessi stabiliscono che il martedì e il giovedi dalle 16 alle 20 staranno con il padre e per quanto riguarda i week-end saranno a settimane alterne con possibilità di pernotto presso il padre.
Per quanto riguarda le festività e le vacanze estive si alterneranno secondo le eSIenze di ognuno.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni Parte_2 Parte_1 mese, un assegno mensile di euro 300,00 (duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo Per_ Per_ gli indici Istat quale contributo per il mantenimento delle figlie ed .
6. Il SI. e la SI.ra , con la sottoscrizione delle presenti Parte_2 Parte_1 condizioni di separazione, chiedono che l'assegno unico venga diviso secondo legge.
7. Per quel che attiene alle spese straordinarie dei predetti figli, le parti dichiarano di volere aderire al Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli, SIlato il 02/07/2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del distretto di Palermo, documento che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante, con la specificazione che le spese qualificate come straordinarie per i figli siano sostenute nella misura del 50 % .
8. I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni rapporto economico e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ad eccezione delle obbligazioni economiche assunte con il presente accordo di separazione.
9. Le parti stabiliscono che le convenzioni ed i patti del presente atto hanno immediata efficacia tra le stesse, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
10. Le spese del procedimento restano compensate fra le parti. Sottoscrivono il presente verbale il procuratore delle parti, anche per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo della solidarietà. Le parti dichiarano sin d'ora a rinunciare alla presenza per il tentativo di conciliazione”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/12/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 10/05/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Villabate al n.
1 - parte II- serie A - Anno 2014).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del 7 aprile 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini