Articolo 1 della Legge 24 marzo 1986, n. 90
Articolo 2
Versione
23 aprile 1986
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e' stabilita nelle seguenti misure annue:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000;
b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000;
c) per il grado di commendatore, L. 800.000;
d) per il grado di ufficiale, L. 700.000;
e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.
Entrata in vigore il 23 aprile 1986