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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 580/2024 R.G.L., promossa
D A
nata a [...], il [...], residente a Parte_1
San TA (CL), Via Campania nr. 8, c.f. n. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Nicosia del Foro di Caltanissetta
(C.F. , il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.2 C.F._2
c.p.c. di voler ricevere le successive comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec – ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito a Caltanissetta in Viale della Regione nr. 30 presso lo Studio NG & Partners Avvocati e Commercialisti Associati, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio recante N. 1750/2022
R.G.,
- ricorrente -
C O N T R O
l - Controparte_1 in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Caltanissetta,Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo – PEC E e Stefano Dolce – PEC Email_2
t, in virtù di procura generale alle liti Email_4 conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in Persona_1 data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 9.7.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 esponeva di avere presentato Parte_1 domanda alla Commissione medica competente per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e che la Commissione sanitaria l'aveva giudicata invalida senza diritto al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Deduceva di trovarsi, a causa delle patologie dalle quali era affetta in condizioni di non deambulare né di attendere agli ordinari atti della vita quotidiana senza assistenza continua a causa di un forte deterioramento cognitivo.
Rappresentava che in sede di giudizio incardinato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. il
CTU nominato dal Tribunale riconosceva la percentuale di invalidità al 100% senza tuttavia riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, in opposizione alle risultanze del giudizio di ATP, chiedeva di essere dichiarata invalida al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva INPS spiegando difese volte al rigetto del ricorso
Veniva espletata CTU medico legale.
All'odierna udienza, all'esito di trattazione scritta la causa è stata decisa con sentenza.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati, ha accertato che le patologie da cui risultava affetta la ricorrente rendono la stessa invalida nella misura del 100% e non in condizione di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua con decorrenza dal 15.12.2024, successivamente al momento della presentazione della domanda amministrativa così come anche del giudizio per A.T.P.
2 Nel giungere a tale conclusione il consulente ha così argomentato: “Per quando riguarda la pratica in oggetto non vi sono dubbi sulle attuali condizioni della periziata che
è di fatto soggetto che ha perso completamente l'autonomia sia nella deambulazione che nella possibilità di attendere a qualsivoglia bisogno della vita quotidiana. Trattasi infatti di un soggetto che nel dicembre del 2024 ha subito una frattura del femore destro osteosintetizzata con chiodo endomidollare e il cui successivo decorso si è complicato con una polmonite e conseguente grave defedamento ed allettamento totale e con presenza di vaste piaghe da decubito espressione appunto delle gravi condizioni attuali della periziata che di conseguenza deve essere giudicata soggetto impossibilitato a deambulare e ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e pertanto con i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il problema si pone sulla decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento per il quale non possiamo che far riferimento alla documentazione sanitaria pregressa e alla sua attendibilità in termini di permanenza. Nel merito si deve evidenziare la pressochè completa assenza di documentazione sanitaria comprovante una sicura disabilità tale da limitare l'autonomia della periziata sia all'epoca della istanza amministrativa che all'epoca della CTU di I° grado del Dott. . Solo dall'aprile del 2024 risultano documentati due consulenze Per_2 una neurologica ed una fisiatrica La consulenza neurologica del aprile 2024 (dott. Per_3 documenterebbe un quadro di deterioramento cognitivo in cui è indicato un MMSE di
12/30 (ma non è specificato se tale dato sia stato corretto o meno in funzione dell'età e della scolarità). Non sembra comunque che la periziata avesse alterazioni cognitive tali da poter impedire l'autonoma gestione degli atti quotidiani infatti vale la pena segnalare che nella successiva consulenza fisiatrica è descritta vigile, cosciente e collaborante segno di sufficienti performance psichiche ma ancor più chiarificatrice è la relazione dimissioni del
Gennaio 2025 dove è descritta “orientata nel tempo e nello spazio, eloquio spontaneo e comprensibile, collaborante”, tali dati ci portano ad escludere una disabilità psichica che possa aver avuto incidenza sull'autonomia della periziata. L'altra certificazione dell'aprile
2024 è una consulenza fisiatrica (Dott. ) dove sono descritte difficoltà alla Per_4 deambulazione che espleta con appoggio a bastone, ma non è descritta una impossibilità per quanto sia stata prescritta una carrozzella per disabili. La stessa relazione dimissioni del gennaio del 2025 riporta che la periziata, prima della frattura femorale, deambulava con ausili fatto questo che esclude una condizione di impossibilità. Peraltro deve evidenziarsi che la periziata nel gennaio del 2025, nonostante la recente frattura femorale,
3 viene dimessa con valutazione finale che documenta la possibilità di deambulazione mediante deambulatore ed è indicato un carico assistenziale moderato nonostante la recente frattura del femore che ovviamente ha sicuramente minato l'autonomia della periziata. Alla luce di quanto sopra argomentato si può quindi affermare che la periziata nel passato non ha avuto alterazioni delle performance psichiche tali da limitarne
l'autonomia e non era, fino all'epoca della frattura femorale soggetto impossibilitato a deambulare. La necessita di assistenza negli atti quotidiani della vita, a nostro avviso, non
è validamente documentata in epoca antecedente alla frattura femorale, ne la concessione di carrozzella può giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento quanto in epoca successiva nonostante la recentissima frattura femorale la periziata, nel gennaio
2025, aveva iniziato a deambulare con deambulatore e quindi prima della frattura femorale certamente l'autonomia nella deambulazione doveva essere ragionevolmente migliore e possibile con ausilio (bastone) come peraltro indicato nella relazione dimissioni del gennaio 2025. Per quanto sopra argomentato la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento è da indicare dall'epoca della frattura femorale e quindi dal 15 Dicembre del 2024”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, avendo il CTU peraltro espressamente motivato le ragioni per cui si è ritenuto di riconoscere il diritto a partire dal dicembre 2024.
Per tutto quanto esposto e considerato, la ricorrente va dichiarata invalida al 100% non in condizioni di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua avente diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 15.12.2024, data successiva sia alla proposizione della domanda amministrativa che del procedimento per ATP.
Atteso che il diritto all'indennità richiesta è insorto in un momento successivo alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso ex art. 445 bis cpc appare equo compensare integralmente le spese del giudizio di ATP.
Relativamente al presente giudizio, considerato che il diritto è insorto in corso di causa le spese di lite vanno compensate per 1/3 ponendosi a carico dell'INPS la residua parte e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, sì come liquidate in atti, vengono poste a carico dell'I.N.P.S.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente a far data dal 15.12.2024 è soggetto invalido al 100% e si trova nelle condizioni medico - legali richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di cui al procedimento per ATP;
c) compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio, condannandosi l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della restante parte delle spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e
CPA come per legge.
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'INPS.
Così deciso in Caltanissetta il 16/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 580/2024 R.G.L., promossa
D A
nata a [...], il [...], residente a Parte_1
San TA (CL), Via Campania nr. 8, c.f. n. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Nicosia del Foro di Caltanissetta
(C.F. , il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.2 C.F._2
c.p.c. di voler ricevere le successive comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec – ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito a Caltanissetta in Viale della Regione nr. 30 presso lo Studio NG & Partners Avvocati e Commercialisti Associati, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio recante N. 1750/2022
R.G.,
- ricorrente -
C O N T R O
l - Controparte_1 in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Caltanissetta,Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo – PEC E e Stefano Dolce – PEC Email_2
t, in virtù di procura generale alle liti Email_4 conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in Persona_1 data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 9.7.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 esponeva di avere presentato Parte_1 domanda alla Commissione medica competente per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e che la Commissione sanitaria l'aveva giudicata invalida senza diritto al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Deduceva di trovarsi, a causa delle patologie dalle quali era affetta in condizioni di non deambulare né di attendere agli ordinari atti della vita quotidiana senza assistenza continua a causa di un forte deterioramento cognitivo.
Rappresentava che in sede di giudizio incardinato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. il
CTU nominato dal Tribunale riconosceva la percentuale di invalidità al 100% senza tuttavia riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, in opposizione alle risultanze del giudizio di ATP, chiedeva di essere dichiarata invalida al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva INPS spiegando difese volte al rigetto del ricorso
Veniva espletata CTU medico legale.
All'odierna udienza, all'esito di trattazione scritta la causa è stata decisa con sentenza.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati, ha accertato che le patologie da cui risultava affetta la ricorrente rendono la stessa invalida nella misura del 100% e non in condizione di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua con decorrenza dal 15.12.2024, successivamente al momento della presentazione della domanda amministrativa così come anche del giudizio per A.T.P.
2 Nel giungere a tale conclusione il consulente ha così argomentato: “Per quando riguarda la pratica in oggetto non vi sono dubbi sulle attuali condizioni della periziata che
è di fatto soggetto che ha perso completamente l'autonomia sia nella deambulazione che nella possibilità di attendere a qualsivoglia bisogno della vita quotidiana. Trattasi infatti di un soggetto che nel dicembre del 2024 ha subito una frattura del femore destro osteosintetizzata con chiodo endomidollare e il cui successivo decorso si è complicato con una polmonite e conseguente grave defedamento ed allettamento totale e con presenza di vaste piaghe da decubito espressione appunto delle gravi condizioni attuali della periziata che di conseguenza deve essere giudicata soggetto impossibilitato a deambulare e ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e pertanto con i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il problema si pone sulla decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento per il quale non possiamo che far riferimento alla documentazione sanitaria pregressa e alla sua attendibilità in termini di permanenza. Nel merito si deve evidenziare la pressochè completa assenza di documentazione sanitaria comprovante una sicura disabilità tale da limitare l'autonomia della periziata sia all'epoca della istanza amministrativa che all'epoca della CTU di I° grado del Dott. . Solo dall'aprile del 2024 risultano documentati due consulenze Per_2 una neurologica ed una fisiatrica La consulenza neurologica del aprile 2024 (dott. Per_3 documenterebbe un quadro di deterioramento cognitivo in cui è indicato un MMSE di
12/30 (ma non è specificato se tale dato sia stato corretto o meno in funzione dell'età e della scolarità). Non sembra comunque che la periziata avesse alterazioni cognitive tali da poter impedire l'autonoma gestione degli atti quotidiani infatti vale la pena segnalare che nella successiva consulenza fisiatrica è descritta vigile, cosciente e collaborante segno di sufficienti performance psichiche ma ancor più chiarificatrice è la relazione dimissioni del
Gennaio 2025 dove è descritta “orientata nel tempo e nello spazio, eloquio spontaneo e comprensibile, collaborante”, tali dati ci portano ad escludere una disabilità psichica che possa aver avuto incidenza sull'autonomia della periziata. L'altra certificazione dell'aprile
2024 è una consulenza fisiatrica (Dott. ) dove sono descritte difficoltà alla Per_4 deambulazione che espleta con appoggio a bastone, ma non è descritta una impossibilità per quanto sia stata prescritta una carrozzella per disabili. La stessa relazione dimissioni del gennaio del 2025 riporta che la periziata, prima della frattura femorale, deambulava con ausili fatto questo che esclude una condizione di impossibilità. Peraltro deve evidenziarsi che la periziata nel gennaio del 2025, nonostante la recente frattura femorale,
3 viene dimessa con valutazione finale che documenta la possibilità di deambulazione mediante deambulatore ed è indicato un carico assistenziale moderato nonostante la recente frattura del femore che ovviamente ha sicuramente minato l'autonomia della periziata. Alla luce di quanto sopra argomentato si può quindi affermare che la periziata nel passato non ha avuto alterazioni delle performance psichiche tali da limitarne
l'autonomia e non era, fino all'epoca della frattura femorale soggetto impossibilitato a deambulare. La necessita di assistenza negli atti quotidiani della vita, a nostro avviso, non
è validamente documentata in epoca antecedente alla frattura femorale, ne la concessione di carrozzella può giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento quanto in epoca successiva nonostante la recentissima frattura femorale la periziata, nel gennaio
2025, aveva iniziato a deambulare con deambulatore e quindi prima della frattura femorale certamente l'autonomia nella deambulazione doveva essere ragionevolmente migliore e possibile con ausilio (bastone) come peraltro indicato nella relazione dimissioni del gennaio 2025. Per quanto sopra argomentato la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento è da indicare dall'epoca della frattura femorale e quindi dal 15 Dicembre del 2024”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, avendo il CTU peraltro espressamente motivato le ragioni per cui si è ritenuto di riconoscere il diritto a partire dal dicembre 2024.
Per tutto quanto esposto e considerato, la ricorrente va dichiarata invalida al 100% non in condizioni di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua avente diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 15.12.2024, data successiva sia alla proposizione della domanda amministrativa che del procedimento per ATP.
Atteso che il diritto all'indennità richiesta è insorto in un momento successivo alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso ex art. 445 bis cpc appare equo compensare integralmente le spese del giudizio di ATP.
Relativamente al presente giudizio, considerato che il diritto è insorto in corso di causa le spese di lite vanno compensate per 1/3 ponendosi a carico dell'INPS la residua parte e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, sì come liquidate in atti, vengono poste a carico dell'I.N.P.S.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente a far data dal 15.12.2024 è soggetto invalido al 100% e si trova nelle condizioni medico - legali richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di cui al procedimento per ATP;
c) compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio, condannandosi l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della restante parte delle spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e
CPA come per legge.
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'INPS.
Così deciso in Caltanissetta il 16/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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