Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 278/2025
Data scadenza note: 09/04/2025 ore 09:00
TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
IL GIUDICE dato atto che è stato comunicato a parte ricorrente il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del presente procedimento;
osservato che parte ricorrente, non depositando le note di trattazione scritta e dunque non comparendo all'udienza cartolare, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio;
rilevato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003
n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio;
preso atto di quanto sopra;
rigetta la domanda attorea. Nulla sulle spese stante la contumacia dell' CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al CTU.
Marsala, 09/04/2025
Il Giudice
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.