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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 10329/2023 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/11/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscimento della patologia professionale
“Gonartrosi bilatertale. Periartrite scapolo omerale destra”, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 07.10.2024 hanno descritto e confermato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nonché la tipologia di mansioni cui era assegnata in qualità di addetta alla panificazione ed alle pulizie, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da: Parte_1
“Gonartrosi bilaterale con interessamento meniscale mediale. (con riferimento alla tabella delle menomazioni del D.M. del 12/07/2000 la suddetta patologia è da ascrivere al codice 281: “esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale” con valutazione tabellare fino a 04). E' affetto, inoltre da: sindrome della cuffia dei rotatori con periartrite scapolo omerale dx (con riferimento alla tabella delle menomazioni del D.M. del 12/07/2000 la suddetta patologia è da ascrivere al codice 224: “Limitazione dei movimenti a carico dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” con valutazione tabellare sino a 03(tre). Le suddette patologie sono di natura professionale e determina una menomazione dell'integrità psicofisica dell'assicurato”, nella misura del 7%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 10329/2023 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/11/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscimento della patologia professionale
“Gonartrosi bilatertale. Periartrite scapolo omerale destra”, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 07.10.2024 hanno descritto e confermato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nonché la tipologia di mansioni cui era assegnata in qualità di addetta alla panificazione ed alle pulizie, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da: Parte_1
“Gonartrosi bilaterale con interessamento meniscale mediale. (con riferimento alla tabella delle menomazioni del D.M. del 12/07/2000 la suddetta patologia è da ascrivere al codice 281: “esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale” con valutazione tabellare fino a 04). E' affetto, inoltre da: sindrome della cuffia dei rotatori con periartrite scapolo omerale dx (con riferimento alla tabella delle menomazioni del D.M. del 12/07/2000 la suddetta patologia è da ascrivere al codice 224: “Limitazione dei movimenti a carico dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” con valutazione tabellare sino a 03(tre). Le suddette patologie sono di natura professionale e determina una menomazione dell'integrità psicofisica dell'assicurato”, nella misura del 7%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone