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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Flavio Baraschi Presidente dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa da:
, quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. Luca Magni ricorrenti in riassunzione contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato resistente in riassunzione
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 resistenti controinteressati in riassunzione contumaci avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte 5732/2024 pubblicata il 4.3.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti oggetto del contendere e incontestati tra le parti:
-con accordo 1.12.2010, l' , deliberava di attuare progressioni economiche Controparte_8 all'interno di singole aree professionali, indicando i requisiti necessari per l'inserimento nelle relative graduatorie;
1 -con atto del 24.5.2011 veniva approvato detto accordo, rettificando la sua decorrenza dal 1.1.2009 al 1.1.2010, con la precisazione che i requisiti per partecipare alla procedura dovevano essere posseduti al 31.12.2009;
-in data 29.11.2012 venivano approvate le graduatorie da parte di;
Controparte_8
-in dette graduatorie risultava collocato utilmente l'odierno ricorrente in riassunzione, Persona_1 che aveva concorso per il passaggio all'interno della terza area funzionale dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributive F6;
-nell'agosto del 2012 il era stato collocato in quiescenza e (a cui era Parte_2 Controparte_1 stata accorpata l' ), in data 15.4.2013 escludeva dalle graduatorie coloro che Controparte_8 alla data di approvazione delle graduatorie non fossero più in servizio e dunque . Persona_1
Il adiva quindi il Tribunale di Pistoia per sentire dichiarare, in tesi, il suo diritto a Parte_2 riacquisire il posto nelle suddette graduatorie, con condanna di alla Controparte_1 corresponsione dei benefici, diretti e successivamente pensionistici, relativi alla progressione economica afferente alle medesime graduatorie;
in ipotesi, laddove fosse tecnicamente impossibile il reinserimento nelle graduatorie, affinché fosse condannata a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno al pagamento degli importi che sarebbero dovuti come adeguamento retributivo e pensionistico, nella misura di giustizia.
Con sentenza n. n. 272 /2019 il Tribunale di Pistoia respingeva il ricorso e compensava le spese di lite per la particolarità delle questioni trattate e l'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali al momento dell'introduzione del ricorso.
In sintesi, il Tribunale dichiarava di aderire alla giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui il requisito di permanenza in servizio del dipendente pubblico è un presupposto di tutta la procedura di selezione e non di mera partecipazione e pertanto doveva sussistere non solo al momento della domanda, ma anche al momento di pubblicazione delle graduatorie: valutazione coerente con i principi amministrativi che, nel distinguere tra requisiti di partecipazione e requisiti di selezione, valorizzavano quello conclusivo della procedura come momento ultimo per la sussistenza di titoli spendibili da parte del dipendente, tra cui vi era quello dell'esistenza di un rapporto di lavoro in corso.
Inoltre, le procedure selettive in questione avevano finalità incentivante per l'impegno e la produttività del dipendente e di conseguenza guardavano al futuro, presupponendo la permanenza in servizio, altrimenti creandosi distorsioni tra chi poteva avvalersene non rimanendo in servizio e chi permanendo in servizio veniva invece escluso. L'Amministrazione, del resto, prevedeva incentivi di sola natura premiale, il c.d. F.U.A., collegato essenzialmente ad attività pregresse.
2 Con sentenza n. 667/2020, la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello di Persona_1 compensando integralmente le spese del grado, per le stesse ragioni dedotte a fondamento della compensazione in primo grado.
La Corte richiamava pronunce di varie Corti di Appello che consideravano la permanenza in servizio al momento della conclusione della procedura selettiva come requisito necessario per il diritto alla progressione, seppur non espressamente previsto. Sebbene l'art 52 del D.l.vo n. 165/2001 avesse affermato che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, su tale norma non poteva fondarsi la conclusione che le progressioni economiche avessero una funzione esclusivamente premiante per la prestazione già svolta ed i requisiti conseguiti. I caratteri delle procedure di progressione all'interno della stessa area erano regolati dalla contrattazione di comparto Agenzie Fiscali, agli artt 82 e 83, in cui si distingueva tra fase di ammissione alla procedura di selezione (a cui si accedeva se in possesso dei requisiti di partecipazione) e fase di attribuzione del diritto alla progressione economica (che si superava se in possesso dei requisiti di selezione). Per come delineata dalla contrattazione in questione, la progressione economica oggetto di causa presentava una duplice natura, nella quale la funzione premiale per l'attività svolta nel passato era strettamente legata alla funzione incentivante per l'attività da svolgere in futuro la quale presupponeva necessariamente la permanenza in servizio: altrimenti, sarebbe stato privo di causa attribuire il relativo diritto a personale non più in servizio, eventualmente sottraendolo a personale ancora in servizio e in posizione di graduatoria inferiore, contrariamente ai principi di buon andamento di cui all'art 97 Cost. In assenza di giurisprudenza di legittimità specifica sulla questione controversa richiamava, per analogia, Cass. n. 14320/2016.
è ricorso in Cassazione, con due motivi: Persona_1
1) denunciando violazione e falsa applicazione degli artt 82 e 83 del CCNL ed evidenziando che le disposizioni della contrattazione collettiva (che, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabiliscono le modalità per le progressioni all'interno della stessa area in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito) non facevano alcun cenno alla permanenza in servizio al momento dell'approvazione della graduatoria quale requisito implicito per il godimento della progressione economica;
né la domanda per partecipare alla selezione era preclusa ai dipendenti prossimi al pensionamento, dal momento che poteva essere presentata da tutti i lavoratori in servizio al momento della pubblicazione del bando
3 2) denunciando un vizio di motivazione, laddove era stata richiamata la pronuncia Cass. n.
14320/2016, sul presupposto (erroneo) che la fattispecie ivi trattata avesse attinenza con quella oggetto del contendere.
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando di volere dare continuità ad un suo precedente (Cass. 26934/2022) in cui aveva così argomentato: "10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all'interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall'articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008.
11. Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all'interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo - (a tenore dell'articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) - ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell'apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all'articolo 85).
12. Ai sensi dell'articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno;
a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva.
13. Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all'articolo 5
CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell'articolo 4, commi uno e due e dell'articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della
4 prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84).
15. Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
16. Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dalli gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale;
del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1 gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
18. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti;
l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione - con la stipula del contratto integrativo - e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive".
Ciò premesso e richiamato, con specifico riferimento all'odierno contendere, la Corte assume:
“2.3. Per venire più precisamente alla motivazione adottata nella sentenza qui impugnata, anche la
Corte d'Appello di Firenze ha riconosciuto una duplice finalità al concorso interno per le progressioni economiche: "premiale ed incentivante". Ha tuttavia ritenuto che "sarebbe privo di causa attribuire il relativo diritto a personale non più in servizio", perché verrebbe a mancare la funzione incentivante.
5 Tale opinione non è condivisibile. Innanzitutto, una volta riconosciuta la duplice finalità del concorso, e fermo il fatto che qui si discute del diritto al godimento della migliore posizione economica nel periodo dalla data di decorrenza del bando e fino al pensionamento, non si giustifica il totale sacrificio della finalità premiale nei confronti dei dipendenti che, pur essendo andati in persone prima dell'approvazione della graduatoria, hanno continuato a svolgere il servizio con merito per un certo tempo dopo la data di decorrenza del beneficio. La Corte territoriale sostiene che, in caso di riconoscimento della progressione ai lavoratori pensionati prima dell'approvazione della graduatoria, sarebbe vanificata la funzione incentivante. Ma si potrebbe allo stesso modo dire che il mancato riconoscimento del beneficio ai dipendenti solo perché (nel frattempo) pensionati vanifica la (pur riconosciuta) funzione premiale nei confronti di lavoratori che hanno dimostrato di meritare il beneficio.
Inoltre, la funzione incentivante non viene del tutto sacrificata dal pagamento in favore dei lavoratori andati in quiescenza, perché questi lavoratori sono incentivati a svolgere al meglio le loro mansioni, anche in quell'ultimo periodo di attività, dalla prospettiva di poter meritare il miglioramento retributivo già bandito, per il quale hanno fatto domanda, e che era in corso di approvazione. Il fatto che il beneficio venga erogato a posteriori, non esclude che la prospettiva di ottenerlo abbia incentivato i lavoratori ai comportamenti virtuosi che permettono di meritarselo.
3. Con l'accoglimento del primo motivo, il secondo rimane assorbito, dovendosi comunque procedere alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "nella selezione per lo sviluppo economico all'interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall'articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008, il diritto alla progressione economica spetta - per il periodo in cui sono rimasti in servizio - anche ai lavoratori che, avendo fatto domanda ed avendo i requisiti per l'utile inserimento in graduatoria, siano stati posti in quiescenza nelle more dell'approvazione della graduatoria……".
a riassunto il giudizio, richiamando il contenuto del ricorso in Cassazione e il Persona_1 principio di diritto enunciato dalla Corte e, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del
15.4.2103 di esclusione dalle graduatorie, ha chiesto in tesi di dichiarare il diritto del ricorrente alla riacquisizione del posto nelle suddette graduatorie, con condanna dell' alla corresponsione CP_1 dei benefici diretti e successivamente pensionistici, relativi alla progressione economica afferente alle suddette graduatorie;
in ipotesi, laddove per qualsiasi motivo risultasse tecnicamente impossibile il reinserimento nelle graduatorie, la condanna di alla corresponsione a titolo di risarcimento CP_1
6 danni degli importi che gli sarebbero dovuti con adeguamento retributivo e pensionistico nella misura di giustizia.
si è costituita e ha concluso affinché sia dato atto della buona fede Controparte_1 dell' resistente rispetto alla presunzione di legittimità della propria condotta (il beneficio in CP_1 questione esulava da una logica di sinallagmaticità determinando così una corresponsione sine titulo;
l'incentivazione di chi non era più in servizio nell' a discapito di chi lo era costituiva CP_1 violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost;
sussistevano doveri di correttezza e buona fede nei confronti di questi ultimi che si sarebbero visti negare il beneficio in favore dei primi soggetti. Ha poi assunto, per l'ipotesi di condanna al risarcimento danni, che non possono cumularsi gli interessi con la rivalutazione monetaria. Infine, ha chiesto che le spese processuali siano integralmente compensate.
Con atto del 26.2.2025, si sono costituiti in prosecuzione e Parte_1 Parte_2 quali eredi di deceduto in data 8.1.2025, come da documentazione in atti. Persona_1
Nonostante regolare notifica del ricorso in riassunzione, nessuno dei controinteressati si è costituito, con conseguente declaratoria di loro contumacia.
******
La Suprema Corte ha dunque affermato il diritto alla progressione economica anche a coloro che, come il avevano i requisiti per partecipare e superare il concorso anche se non più in Parte_2 servizio al momento della pubblicazione delle graduatorie: in sostanza, la Corte ha fondato tale conclusione sul fatto che deve essere data prevalenza sia alla riconosciuta funzione premiale perché tali dipendenti “hanno continuato a svolgere il servizio con merito per un certo tempo dopo la data di decorrenza del beneficio”, anche se poi sono andati in pensione;
sia alla funzione incentivante
“perché questi lavoratori sono incentivati a svolgere al meglio le loro mansioni, anche in quell'ultimo periodo di attività, dalla prospettiva di poter meritare il miglioramento retributivo già bandito, per il quale hanno fatto domanda, e che era in corso di approvazione”.
Applicando i principi di cui alla sentenza di legittimità, in assenza di ulteriori questioni in fatto, va quindi dichiarato il diritto al riconoscimento del diritto alla progressione economica di Persona_1 all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6 (come da originaria graduatoria), a decorrere dalla data di decorrenza di cui al bando e sino alla data del pensionamento;
con conseguente diritto alle differenze di retribuzione a titolo di risarcimento danni.
A tal fine è stata ammessa consulenza tecnica (Rag. , chiedendo alla Ctu di Persona_2 determinare gli importi dovuti a titolo di differenze retributive per il passaggio dalla fascia retributiva
F5 alla fascia retributiva F6 nella terza area funzionale, dalla data di decorrenza di cui al bando sino alla data del pensionamento.
7 Nel suo elaborato la Ctu ha premesso i criteri seguiti nel calcolo del dovuto, affermando di avere
“…..applicato il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI (Agenzie Fiscali) del 28/05/2004, 10/04/2008 e AL
Accordo del 29/01/2009; progressione economica dal 2010 al 2012. 5. La retribuzione mensile di riferimento utilizzata per il conteggio è individuata all'art.78 (allegato 1) del CCNL applicato quale
“retribuzione base mensile” (art.78 co.2 primo punto) composta dal valore economico della fascia retributiva di riferimento (livello F5 - F6) e comprensiva dell'indennità integrativa speciale, a cui si aggiunte l'indennità di vacanza contrattuale prevista dagli Accordi OO.SS.
6. La scrivente CTU precisa di non aver, diversamente, utilizzato la “retribuzione individuale” (art.78 co.2 secondo punto
“retribuzione individuale + indennità individuali”) poiché non sono reperibili in atti gli ulteriori elementi necessari a quantificarLa;
l'indennità di posizione organizzativa, di risultato, di agenzia (ex amministrativa) sono infatti definite in relazione ad incarichi conferiti e su iniziativa di ciascun Ente, la retribuzione individuale di anzianità è definita sulla base del periodo di assunzione.
7. E' stata calcolata la 13ma mensilità spettante per anno. Sono state considerate le festività previste come quota aggiuntiva in ciascun anno. Ferie e permessi maturati nel periodo sono stati considerati goduti
e quindi azzerati anno per anno. Non sono stati calcolati eventi (malattia, assenze altro tipo ecc..) in mancanza dello sviluppo delle presenze settimanali. Alla retribuzione di base mensile (allegato 2) per 13 mensilità, si aggiunge l'incidenza del trattamento di fine rapporto….”.
L'importo determinato all'esito di tale accertamento risulta pari a € 5.904,79, oltre interessi legali.
La Ctu ha dato atto altresì atto che nessuna osservazione è pervenuta dai legali delle parti all'esito dell'invio della bozza (i difensori avevano rinunciato alla nomina dei Ctp in sede di conferimento di incarico).
Quanto alla domanda (proposta in primo grado) di condanna di alla Controparte_1 corresponsione dei benefici, diretti e “successivamente pensionistici”, sussiste un difetto di giurisdizione (come anche eccepito all'ultima udienza dall'Avvocatura), in favore della Corte dei
Conti, trattandosi di pubblico dipendente.
Nella parte motiva della domanda in primo grado, il precisava infatti di avere diritto al Parte_2 ricalcolo di tutti i benefici, “anche sul piano del calcolo del rateo di pensione”, chiedendo nella sostanza un ricalcolo della pensione.
Quanto al regime delle spese dei vari gradi di giudizio, considerata la sussistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito e in assenza di pronunce della Cassazione, intervenute solo successivamente (2022/2023) alle sentenze del Tribunale (del 2019) e della Corte d'Appello (del
2020), possono compensarsi integralmente le spese del primo e del secondo grado, con condanna di al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. Controparte_1
8 Tali spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 1.541,00, per il giudizio in
Cassazione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti, e per l'importo di € 2.906,00, per il giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti.
A carico di devono porsi definitivamente le spese della consulenza tecnica Controparte_1 come liquidate in separato decreto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema
Corte n. 5732/2024, così provvede:
-dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione economica all'interno della Persona_1 terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6, a far data dalla data di decorrenza di cui al bando sino alla data di pensionamento, con condanna di al pagamento in Controparte_1 favore di e quali eredi di a titolo di Parte_1 Parte_2 Persona_1 risarcimento danno delle conseguenti differenze di retribuzione, pari a € 5.904,69, oltre interessi legali;
-dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di incidenza della progressione economica sui benefici pensionistici;
-compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio e condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che liquida in € 1.541,00, per il giudizio in Cassazione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti, nonché in € 2.906,00, per il giudizio di rinvio, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti;
-pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica a carico di , come liquidate Controparte_1 in separato decreto.
Firenze, 21 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott. Flavio Baraschi
9 10
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Flavio Baraschi Presidente dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa da:
, quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. Luca Magni ricorrenti in riassunzione contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato resistente in riassunzione
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 resistenti controinteressati in riassunzione contumaci avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte 5732/2024 pubblicata il 4.3.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti oggetto del contendere e incontestati tra le parti:
-con accordo 1.12.2010, l' , deliberava di attuare progressioni economiche Controparte_8 all'interno di singole aree professionali, indicando i requisiti necessari per l'inserimento nelle relative graduatorie;
1 -con atto del 24.5.2011 veniva approvato detto accordo, rettificando la sua decorrenza dal 1.1.2009 al 1.1.2010, con la precisazione che i requisiti per partecipare alla procedura dovevano essere posseduti al 31.12.2009;
-in data 29.11.2012 venivano approvate le graduatorie da parte di;
Controparte_8
-in dette graduatorie risultava collocato utilmente l'odierno ricorrente in riassunzione, Persona_1 che aveva concorso per il passaggio all'interno della terza area funzionale dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributive F6;
-nell'agosto del 2012 il era stato collocato in quiescenza e (a cui era Parte_2 Controparte_1 stata accorpata l' ), in data 15.4.2013 escludeva dalle graduatorie coloro che Controparte_8 alla data di approvazione delle graduatorie non fossero più in servizio e dunque . Persona_1
Il adiva quindi il Tribunale di Pistoia per sentire dichiarare, in tesi, il suo diritto a Parte_2 riacquisire il posto nelle suddette graduatorie, con condanna di alla Controparte_1 corresponsione dei benefici, diretti e successivamente pensionistici, relativi alla progressione economica afferente alle medesime graduatorie;
in ipotesi, laddove fosse tecnicamente impossibile il reinserimento nelle graduatorie, affinché fosse condannata a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno al pagamento degli importi che sarebbero dovuti come adeguamento retributivo e pensionistico, nella misura di giustizia.
Con sentenza n. n. 272 /2019 il Tribunale di Pistoia respingeva il ricorso e compensava le spese di lite per la particolarità delle questioni trattate e l'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali al momento dell'introduzione del ricorso.
In sintesi, il Tribunale dichiarava di aderire alla giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui il requisito di permanenza in servizio del dipendente pubblico è un presupposto di tutta la procedura di selezione e non di mera partecipazione e pertanto doveva sussistere non solo al momento della domanda, ma anche al momento di pubblicazione delle graduatorie: valutazione coerente con i principi amministrativi che, nel distinguere tra requisiti di partecipazione e requisiti di selezione, valorizzavano quello conclusivo della procedura come momento ultimo per la sussistenza di titoli spendibili da parte del dipendente, tra cui vi era quello dell'esistenza di un rapporto di lavoro in corso.
Inoltre, le procedure selettive in questione avevano finalità incentivante per l'impegno e la produttività del dipendente e di conseguenza guardavano al futuro, presupponendo la permanenza in servizio, altrimenti creandosi distorsioni tra chi poteva avvalersene non rimanendo in servizio e chi permanendo in servizio veniva invece escluso. L'Amministrazione, del resto, prevedeva incentivi di sola natura premiale, il c.d. F.U.A., collegato essenzialmente ad attività pregresse.
2 Con sentenza n. 667/2020, la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello di Persona_1 compensando integralmente le spese del grado, per le stesse ragioni dedotte a fondamento della compensazione in primo grado.
La Corte richiamava pronunce di varie Corti di Appello che consideravano la permanenza in servizio al momento della conclusione della procedura selettiva come requisito necessario per il diritto alla progressione, seppur non espressamente previsto. Sebbene l'art 52 del D.l.vo n. 165/2001 avesse affermato che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, su tale norma non poteva fondarsi la conclusione che le progressioni economiche avessero una funzione esclusivamente premiante per la prestazione già svolta ed i requisiti conseguiti. I caratteri delle procedure di progressione all'interno della stessa area erano regolati dalla contrattazione di comparto Agenzie Fiscali, agli artt 82 e 83, in cui si distingueva tra fase di ammissione alla procedura di selezione (a cui si accedeva se in possesso dei requisiti di partecipazione) e fase di attribuzione del diritto alla progressione economica (che si superava se in possesso dei requisiti di selezione). Per come delineata dalla contrattazione in questione, la progressione economica oggetto di causa presentava una duplice natura, nella quale la funzione premiale per l'attività svolta nel passato era strettamente legata alla funzione incentivante per l'attività da svolgere in futuro la quale presupponeva necessariamente la permanenza in servizio: altrimenti, sarebbe stato privo di causa attribuire il relativo diritto a personale non più in servizio, eventualmente sottraendolo a personale ancora in servizio e in posizione di graduatoria inferiore, contrariamente ai principi di buon andamento di cui all'art 97 Cost. In assenza di giurisprudenza di legittimità specifica sulla questione controversa richiamava, per analogia, Cass. n. 14320/2016.
è ricorso in Cassazione, con due motivi: Persona_1
1) denunciando violazione e falsa applicazione degli artt 82 e 83 del CCNL ed evidenziando che le disposizioni della contrattazione collettiva (che, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabiliscono le modalità per le progressioni all'interno della stessa area in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito) non facevano alcun cenno alla permanenza in servizio al momento dell'approvazione della graduatoria quale requisito implicito per il godimento della progressione economica;
né la domanda per partecipare alla selezione era preclusa ai dipendenti prossimi al pensionamento, dal momento che poteva essere presentata da tutti i lavoratori in servizio al momento della pubblicazione del bando
3 2) denunciando un vizio di motivazione, laddove era stata richiamata la pronuncia Cass. n.
14320/2016, sul presupposto (erroneo) che la fattispecie ivi trattata avesse attinenza con quella oggetto del contendere.
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando di volere dare continuità ad un suo precedente (Cass. 26934/2022) in cui aveva così argomentato: "10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all'interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall'articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008.
11. Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all'interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo - (a tenore dell'articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) - ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell'apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all'articolo 85).
12. Ai sensi dell'articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno;
a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva.
13. Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all'articolo 5
CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell'articolo 4, commi uno e due e dell'articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della
4 prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84).
15. Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
16. Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dalli gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale;
del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1 gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
18. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti;
l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione - con la stipula del contratto integrativo - e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive".
Ciò premesso e richiamato, con specifico riferimento all'odierno contendere, la Corte assume:
“2.3. Per venire più precisamente alla motivazione adottata nella sentenza qui impugnata, anche la
Corte d'Appello di Firenze ha riconosciuto una duplice finalità al concorso interno per le progressioni economiche: "premiale ed incentivante". Ha tuttavia ritenuto che "sarebbe privo di causa attribuire il relativo diritto a personale non più in servizio", perché verrebbe a mancare la funzione incentivante.
5 Tale opinione non è condivisibile. Innanzitutto, una volta riconosciuta la duplice finalità del concorso, e fermo il fatto che qui si discute del diritto al godimento della migliore posizione economica nel periodo dalla data di decorrenza del bando e fino al pensionamento, non si giustifica il totale sacrificio della finalità premiale nei confronti dei dipendenti che, pur essendo andati in persone prima dell'approvazione della graduatoria, hanno continuato a svolgere il servizio con merito per un certo tempo dopo la data di decorrenza del beneficio. La Corte territoriale sostiene che, in caso di riconoscimento della progressione ai lavoratori pensionati prima dell'approvazione della graduatoria, sarebbe vanificata la funzione incentivante. Ma si potrebbe allo stesso modo dire che il mancato riconoscimento del beneficio ai dipendenti solo perché (nel frattempo) pensionati vanifica la (pur riconosciuta) funzione premiale nei confronti di lavoratori che hanno dimostrato di meritare il beneficio.
Inoltre, la funzione incentivante non viene del tutto sacrificata dal pagamento in favore dei lavoratori andati in quiescenza, perché questi lavoratori sono incentivati a svolgere al meglio le loro mansioni, anche in quell'ultimo periodo di attività, dalla prospettiva di poter meritare il miglioramento retributivo già bandito, per il quale hanno fatto domanda, e che era in corso di approvazione. Il fatto che il beneficio venga erogato a posteriori, non esclude che la prospettiva di ottenerlo abbia incentivato i lavoratori ai comportamenti virtuosi che permettono di meritarselo.
3. Con l'accoglimento del primo motivo, il secondo rimane assorbito, dovendosi comunque procedere alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "nella selezione per lo sviluppo economico all'interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall'articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008, il diritto alla progressione economica spetta - per il periodo in cui sono rimasti in servizio - anche ai lavoratori che, avendo fatto domanda ed avendo i requisiti per l'utile inserimento in graduatoria, siano stati posti in quiescenza nelle more dell'approvazione della graduatoria……".
a riassunto il giudizio, richiamando il contenuto del ricorso in Cassazione e il Persona_1 principio di diritto enunciato dalla Corte e, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del
15.4.2103 di esclusione dalle graduatorie, ha chiesto in tesi di dichiarare il diritto del ricorrente alla riacquisizione del posto nelle suddette graduatorie, con condanna dell' alla corresponsione CP_1 dei benefici diretti e successivamente pensionistici, relativi alla progressione economica afferente alle suddette graduatorie;
in ipotesi, laddove per qualsiasi motivo risultasse tecnicamente impossibile il reinserimento nelle graduatorie, la condanna di alla corresponsione a titolo di risarcimento CP_1
6 danni degli importi che gli sarebbero dovuti con adeguamento retributivo e pensionistico nella misura di giustizia.
si è costituita e ha concluso affinché sia dato atto della buona fede Controparte_1 dell' resistente rispetto alla presunzione di legittimità della propria condotta (il beneficio in CP_1 questione esulava da una logica di sinallagmaticità determinando così una corresponsione sine titulo;
l'incentivazione di chi non era più in servizio nell' a discapito di chi lo era costituiva CP_1 violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost;
sussistevano doveri di correttezza e buona fede nei confronti di questi ultimi che si sarebbero visti negare il beneficio in favore dei primi soggetti. Ha poi assunto, per l'ipotesi di condanna al risarcimento danni, che non possono cumularsi gli interessi con la rivalutazione monetaria. Infine, ha chiesto che le spese processuali siano integralmente compensate.
Con atto del 26.2.2025, si sono costituiti in prosecuzione e Parte_1 Parte_2 quali eredi di deceduto in data 8.1.2025, come da documentazione in atti. Persona_1
Nonostante regolare notifica del ricorso in riassunzione, nessuno dei controinteressati si è costituito, con conseguente declaratoria di loro contumacia.
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La Suprema Corte ha dunque affermato il diritto alla progressione economica anche a coloro che, come il avevano i requisiti per partecipare e superare il concorso anche se non più in Parte_2 servizio al momento della pubblicazione delle graduatorie: in sostanza, la Corte ha fondato tale conclusione sul fatto che deve essere data prevalenza sia alla riconosciuta funzione premiale perché tali dipendenti “hanno continuato a svolgere il servizio con merito per un certo tempo dopo la data di decorrenza del beneficio”, anche se poi sono andati in pensione;
sia alla funzione incentivante
“perché questi lavoratori sono incentivati a svolgere al meglio le loro mansioni, anche in quell'ultimo periodo di attività, dalla prospettiva di poter meritare il miglioramento retributivo già bandito, per il quale hanno fatto domanda, e che era in corso di approvazione”.
Applicando i principi di cui alla sentenza di legittimità, in assenza di ulteriori questioni in fatto, va quindi dichiarato il diritto al riconoscimento del diritto alla progressione economica di Persona_1 all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6 (come da originaria graduatoria), a decorrere dalla data di decorrenza di cui al bando e sino alla data del pensionamento;
con conseguente diritto alle differenze di retribuzione a titolo di risarcimento danni.
A tal fine è stata ammessa consulenza tecnica (Rag. , chiedendo alla Ctu di Persona_2 determinare gli importi dovuti a titolo di differenze retributive per il passaggio dalla fascia retributiva
F5 alla fascia retributiva F6 nella terza area funzionale, dalla data di decorrenza di cui al bando sino alla data del pensionamento.
7 Nel suo elaborato la Ctu ha premesso i criteri seguiti nel calcolo del dovuto, affermando di avere
“…..applicato il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI (Agenzie Fiscali) del 28/05/2004, 10/04/2008 e AL
Accordo del 29/01/2009; progressione economica dal 2010 al 2012. 5. La retribuzione mensile di riferimento utilizzata per il conteggio è individuata all'art.78 (allegato 1) del CCNL applicato quale
“retribuzione base mensile” (art.78 co.2 primo punto) composta dal valore economico della fascia retributiva di riferimento (livello F5 - F6) e comprensiva dell'indennità integrativa speciale, a cui si aggiunte l'indennità di vacanza contrattuale prevista dagli Accordi OO.SS.
6. La scrivente CTU precisa di non aver, diversamente, utilizzato la “retribuzione individuale” (art.78 co.2 secondo punto
“retribuzione individuale + indennità individuali”) poiché non sono reperibili in atti gli ulteriori elementi necessari a quantificarLa;
l'indennità di posizione organizzativa, di risultato, di agenzia (ex amministrativa) sono infatti definite in relazione ad incarichi conferiti e su iniziativa di ciascun Ente, la retribuzione individuale di anzianità è definita sulla base del periodo di assunzione.
7. E' stata calcolata la 13ma mensilità spettante per anno. Sono state considerate le festività previste come quota aggiuntiva in ciascun anno. Ferie e permessi maturati nel periodo sono stati considerati goduti
e quindi azzerati anno per anno. Non sono stati calcolati eventi (malattia, assenze altro tipo ecc..) in mancanza dello sviluppo delle presenze settimanali. Alla retribuzione di base mensile (allegato 2) per 13 mensilità, si aggiunge l'incidenza del trattamento di fine rapporto….”.
L'importo determinato all'esito di tale accertamento risulta pari a € 5.904,79, oltre interessi legali.
La Ctu ha dato atto altresì atto che nessuna osservazione è pervenuta dai legali delle parti all'esito dell'invio della bozza (i difensori avevano rinunciato alla nomina dei Ctp in sede di conferimento di incarico).
Quanto alla domanda (proposta in primo grado) di condanna di alla Controparte_1 corresponsione dei benefici, diretti e “successivamente pensionistici”, sussiste un difetto di giurisdizione (come anche eccepito all'ultima udienza dall'Avvocatura), in favore della Corte dei
Conti, trattandosi di pubblico dipendente.
Nella parte motiva della domanda in primo grado, il precisava infatti di avere diritto al Parte_2 ricalcolo di tutti i benefici, “anche sul piano del calcolo del rateo di pensione”, chiedendo nella sostanza un ricalcolo della pensione.
Quanto al regime delle spese dei vari gradi di giudizio, considerata la sussistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito e in assenza di pronunce della Cassazione, intervenute solo successivamente (2022/2023) alle sentenze del Tribunale (del 2019) e della Corte d'Appello (del
2020), possono compensarsi integralmente le spese del primo e del secondo grado, con condanna di al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. Controparte_1
8 Tali spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 1.541,00, per il giudizio in
Cassazione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti, e per l'importo di € 2.906,00, per il giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti.
A carico di devono porsi definitivamente le spese della consulenza tecnica Controparte_1 come liquidate in separato decreto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema
Corte n. 5732/2024, così provvede:
-dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione economica all'interno della Persona_1 terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6, a far data dalla data di decorrenza di cui al bando sino alla data di pensionamento, con condanna di al pagamento in Controparte_1 favore di e quali eredi di a titolo di Parte_1 Parte_2 Persona_1 risarcimento danno delle conseguenti differenze di retribuzione, pari a € 5.904,69, oltre interessi legali;
-dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di incidenza della progressione economica sui benefici pensionistici;
-compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio e condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che liquida in € 1.541,00, per il giudizio in Cassazione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti, nonché in € 2.906,00, per il giudizio di rinvio, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore delle parti ricorrenti;
-pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica a carico di , come liquidate Controparte_1 in separato decreto.
Firenze, 21 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott. Flavio Baraschi
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