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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/06/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di
Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 6097/2023 promossa da:
già (C.F. / P. IVA ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, Sig. (CF: Controparte_3
), rappresentato congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. C.F._1
Giuseppe Marotta ) e dall'avv. Pasquale Malangone C.F._2
), elettivamente domiciliata presso in Salerno alla P.zza C.F._3
XXIV Maggio n. 2, come da procura in atti,
- Attrice opponente -
CONTRO , (Cod. Fisc. / P. IVA ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_2
00187 Roma, Via Quattro Novembre 149, in persona del Procuratore Speciale,
Dott. in forza di atto a rogito Notaio di Genova, Controparte_5 Persona_1
Rep 65440, Racc. 20426 del 19.07.2010, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Catia Tartaglia (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. C.F._4
Giovanna Moscatiello (Cod. Fisc. ) entrambe del Foro di C.F._5
Milano,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come da conclusioni in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposto.
Come da conclusioni in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1424/2023 – R.G. 4510/2023 emesso dal Tribunale di Genova nei suoi confronti in data 11/05/2023 per il pagamento della somma di euro 11.039,89, oltre interessi, spese della procedura e compensi professionali, in favore della società opposta, a fronte dell'erogazione di energia elettrica.
Avvenuta la rituale costituzione delle parti in giudizio e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di conclusionali e repliche, in quanto di natura documentale. La società opponente si è limitata a contestare i consumi calcolati nelle fatture azionate in via monitoria e il non corretto funzionamento del misuratore, senza peraltro chiamare in causa il soggetto terzo distributore, che è l'unico soggetto deputato dalla normativa di settore a effettuare le letture del contatore. Proprio per tale motivo il soggetto che vende l'energia all'utente finale, in caso di contestazione dei consumi, è tenuto soltanto a dimostrare di avere operato sulla base delle misurazioni rilevate e comunicate dal soggetto distributore. Tanto ha fatto la società opposta, producendo in giudizio la documentazione dalla quale risultano le misurazioni effettuate dal soggetto distributore, che corrispondono a quelle riportate nelle fatture azionate.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione del Tribunale, la predetta misurazione dei consumi vincola sia il soggetto fornitore sia l'utente finale e se quest'ultimo intende contestare i consumi indicati in fattura è tenuto a procedere giudizialmente anche nei confronti del soggetto distributore (si veda Tribunale
Genova, Sez. VI, sentenza 3 Febbraio 2014). In caso contrario, rimanendo il giudizio confinato al rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore, nella valutazione di quest'ultimo non si può prescindere dalle misurazioni condotte dal soggetto distributore, ovviamente purché vi sia corrispondenza tra i consumi comunicati al fornitore e quelli da quest'ultimo fatturati, circostanza che nella specie risulta confermata documentalmente.
Gli importi richiesti in via monitoria, per i quali è già stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, risultano pertanto interamente dovuti.
Per quanto sopra, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice opponente, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1424/2023 – R.G. 4510/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 11/05/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, come in
[...]
motivazione, nella misura di € 2.540,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 24 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di
Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 6097/2023 promossa da:
già (C.F. / P. IVA ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, Sig. (CF: Controparte_3
), rappresentato congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. C.F._1
Giuseppe Marotta ) e dall'avv. Pasquale Malangone C.F._2
), elettivamente domiciliata presso in Salerno alla P.zza C.F._3
XXIV Maggio n. 2, come da procura in atti,
- Attrice opponente -
CONTRO , (Cod. Fisc. / P. IVA ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_2
00187 Roma, Via Quattro Novembre 149, in persona del Procuratore Speciale,
Dott. in forza di atto a rogito Notaio di Genova, Controparte_5 Persona_1
Rep 65440, Racc. 20426 del 19.07.2010, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Catia Tartaglia (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. C.F._4
Giovanna Moscatiello (Cod. Fisc. ) entrambe del Foro di C.F._5
Milano,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come da conclusioni in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposto.
Come da conclusioni in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1424/2023 – R.G. 4510/2023 emesso dal Tribunale di Genova nei suoi confronti in data 11/05/2023 per il pagamento della somma di euro 11.039,89, oltre interessi, spese della procedura e compensi professionali, in favore della società opposta, a fronte dell'erogazione di energia elettrica.
Avvenuta la rituale costituzione delle parti in giudizio e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di conclusionali e repliche, in quanto di natura documentale. La società opponente si è limitata a contestare i consumi calcolati nelle fatture azionate in via monitoria e il non corretto funzionamento del misuratore, senza peraltro chiamare in causa il soggetto terzo distributore, che è l'unico soggetto deputato dalla normativa di settore a effettuare le letture del contatore. Proprio per tale motivo il soggetto che vende l'energia all'utente finale, in caso di contestazione dei consumi, è tenuto soltanto a dimostrare di avere operato sulla base delle misurazioni rilevate e comunicate dal soggetto distributore. Tanto ha fatto la società opposta, producendo in giudizio la documentazione dalla quale risultano le misurazioni effettuate dal soggetto distributore, che corrispondono a quelle riportate nelle fatture azionate.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione del Tribunale, la predetta misurazione dei consumi vincola sia il soggetto fornitore sia l'utente finale e se quest'ultimo intende contestare i consumi indicati in fattura è tenuto a procedere giudizialmente anche nei confronti del soggetto distributore (si veda Tribunale
Genova, Sez. VI, sentenza 3 Febbraio 2014). In caso contrario, rimanendo il giudizio confinato al rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore, nella valutazione di quest'ultimo non si può prescindere dalle misurazioni condotte dal soggetto distributore, ovviamente purché vi sia corrispondenza tra i consumi comunicati al fornitore e quelli da quest'ultimo fatturati, circostanza che nella specie risulta confermata documentalmente.
Gli importi richiesti in via monitoria, per i quali è già stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, risultano pertanto interamente dovuti.
Per quanto sopra, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice opponente, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1424/2023 – R.G. 4510/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 11/05/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, come in
[...]
motivazione, nella misura di € 2.540,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 24 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago