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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1073/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
02.06.1978 ed ivi ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Viviana SCROFANI, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.07.1974 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ER ZZ, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 05.11.2025; 1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025, e Parte_2 Parte_3 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato in US in data 22.12.2007 e riportato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di US dell'anno 2007, al n. 128, P.II,
Serie A, alle condizioni indicate in seno al ricorso introduttivo;
hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio in data Per_1
25.03.2010; hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di US ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 24.03.2016; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e tale volontà è stata manifestata personalmente dai coniugi all'udienza del 5.11.2025;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
***********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di US il 24.03.2016, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) Le parti dal momento della loro separazione non hanno più convissuto;
2) Il figlio verrà affidato condivisamente ad entrambi i genitori e avrà la residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale che, pertanto, rimane conseguentemente assegnata alla stessa in uno alle relative pertinenze e ai relativi arredi. Conseguentemente il sig. , a far data dalla comparizione avanti al CP_1
Presidente, si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione;
3) Il padre potrà vedere il figlio e portarlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di vita e di studio del minore, e in ogni caso prevedendosi i seguenti incontri: - due volte a settimana dalle ore 16:00 con relative pernotto;
- a settimane alterne dal venerdì sera sino alla domenica sera, e dunque con pernotto del minore presso la casa paterna e con orario da concordare tra i genitori;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura, e in ragione delle esigenze del figlio, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il periodo natalizio e quello di capodanno, oltre che quello di
Pasqua e di Pasquetta;
- durante il periodo estivo per quindici giorni continuativi;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire al figlio di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate;
4) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma mensile CP_1 Parte_1 di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, precisandosi che l'assegno unico percepito resterà nell'esclusiva disponibilità della signora Il versamento del contributo al Parte_1 mantenimento come sopra determinato avverrà, entro il cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra intrattenuto presso Parte_1 la banca Credem e contraddistinto dal seguente codice iban
[...];
5) I coniugi, al fine di regolamentare i relativi rapporti patrimoniali, statuiscono quanto segue. Il sig. trasferisce -acquisito il previo parere favorevole del giudice CP_1 tutelare ed espletato ogni eventuale ulteriore adempimento- in favore del figlio la Per_1
3 quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in US, via G. B. Odierna n.
420, censito al NCEU al foglio A/277, mappale 6392/1, attualmente adibito a casa coniugale. Si precisa che l'accordo patrimoniale sopraesposto trova causa nell'intervenuta crisi coniugale e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della stessa nei termini di cui sopra.
6) I coniugi concordano, altresì, che parteciperanno in misura del 50% alle spese straordinarie previamente concordate oltre che documentalmente giustificate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio. Le parti stabiliscono espressamente che tra le spese straordinarie rientrano le spese mediche (ad esempio occhiali da vista, apparecchio ortodontico, visite specialistiche), sportive, sia per corsi che per
l'attrezzatura, scolastiche (tra cui libri, corredo scolastico universitarie), ricreative (ad esempio feste per compleanni e ricorrenze).
7) I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
8) la signora rinuncia, pertanto, all'assegno di divorzio per il suo Parte_1 mantenimento.
Occorre, inoltre precisare che la condizione di cui al punto 5 è stata oggetto, in corso di giudizio, di modifica ad opera delle parti, le quali successivamente all'autorizzazione ottenuta con provvedimento del Giudice Tutelare reso in data 22.06.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 27/2025 R.G. Tribunale di US, hanno manifestato la volontà di procedere in tale sede al trasferimento dell'immobile meglio specificato in atti.
Le sopraindicate condizioni sono state confermate dalle parti personalmente all'udienza del 5.11.2025 rendendo le accessorie dichiarazioni di legge (estremi catastali, dichiarazione di conformità ex art. 29 comma 1-bis l. 52 del 1985, attestazione energica, dichiarazioni fiscali, estremi provenienza dell'immobile).
Al riguardo, va richiamato quanto affermato con la sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 21761/2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente
4 principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
Ciò posto, va evidenziato che in atti sono stati allegati
1. decreto di omologa della separazione consensuale, n. 2425/2015 del Tribunale di
US;
2. Estratto del registro dello stato civile dell'atto di matrimonio n.128 parte II serie
A - anno 2007 - Comune di US- Ufficio 1
3. Certificato di stato di famiglia Parte_1
4. Certificato di stato di famiglia di;
CP_1
5. Atto di compravendita del 31.03.2005 rep. 29272, raccolta 8830;
6. Planimetria Comune di US;
7. CP_2
8. Autorizzazione Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento iscritto al n.
27/2025 R.G.
9. Relazione ipocatastale
5 Posto che la citata sentenza delle Sezioni Unite stabilisce che sia il verbale d'udienza a costituire valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., si dà atto che le parti si sono obbligate a curare la trascrizione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Il collegio osserva che le condizioni concordate tra le parti con ricorso congiunto, come precisate altresì a verbale del 5.11.2025, appaiono non in contrasto con gli interessi del figlio e della legge. Per_1
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di US, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in US in data 22.12.2007 e riportato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di US dell'anno 2007, al n. 128, P.II, Serie A,
- omologa le condizioni inerenti al figlio ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-prende atto degli accordi assunti dalle parti nel ricorso ed indicati nella parte motiva;
- prende atto delle dichiarazioni delle parti costituenti presupposto per il trasferimento immobiliare, contenute nel ricorso introduttivo e trasfuse nel verbale di udienza del
5.11.2025, sottoscritto dal giudice, dal cancelliere, dalle parti e dai rispettivi difensori.
- dichiara il trasferimento da parte di in favore del figlio della CP_1 Per_1 quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in US, via G. B. Odierna n. 420, censito al NCEU al foglio A/277, mappale 6392/1.;
-prende atto che le parti si sono impegnare a curare la trascrizione del suddetto accordo nel più breve tempo possibile e a depositare entro 30 giorni la copia della nota, in segno
6 di avvenuta esecuzione delle formalità, presso la Cancelleria del Tribunale, esonerando il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di US ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di US di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
02.06.1978 ed ivi ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Viviana SCROFANI, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.07.1974 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ER ZZ, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 05.11.2025; 1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025, e Parte_2 Parte_3 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato in US in data 22.12.2007 e riportato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di US dell'anno 2007, al n. 128, P.II,
Serie A, alle condizioni indicate in seno al ricorso introduttivo;
hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio in data Per_1
25.03.2010; hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di US ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 24.03.2016; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e tale volontà è stata manifestata personalmente dai coniugi all'udienza del 5.11.2025;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di US il 24.03.2016, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) Le parti dal momento della loro separazione non hanno più convissuto;
2) Il figlio verrà affidato condivisamente ad entrambi i genitori e avrà la residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale che, pertanto, rimane conseguentemente assegnata alla stessa in uno alle relative pertinenze e ai relativi arredi. Conseguentemente il sig. , a far data dalla comparizione avanti al CP_1
Presidente, si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione;
3) Il padre potrà vedere il figlio e portarlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di vita e di studio del minore, e in ogni caso prevedendosi i seguenti incontri: - due volte a settimana dalle ore 16:00 con relative pernotto;
- a settimane alterne dal venerdì sera sino alla domenica sera, e dunque con pernotto del minore presso la casa paterna e con orario da concordare tra i genitori;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura, e in ragione delle esigenze del figlio, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il periodo natalizio e quello di capodanno, oltre che quello di
Pasqua e di Pasquetta;
- durante il periodo estivo per quindici giorni continuativi;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire al figlio di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate;
4) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma mensile CP_1 Parte_1 di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, precisandosi che l'assegno unico percepito resterà nell'esclusiva disponibilità della signora Il versamento del contributo al Parte_1 mantenimento come sopra determinato avverrà, entro il cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra intrattenuto presso Parte_1 la banca Credem e contraddistinto dal seguente codice iban
[...];
5) I coniugi, al fine di regolamentare i relativi rapporti patrimoniali, statuiscono quanto segue. Il sig. trasferisce -acquisito il previo parere favorevole del giudice CP_1 tutelare ed espletato ogni eventuale ulteriore adempimento- in favore del figlio la Per_1
3 quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in US, via G. B. Odierna n.
420, censito al NCEU al foglio A/277, mappale 6392/1, attualmente adibito a casa coniugale. Si precisa che l'accordo patrimoniale sopraesposto trova causa nell'intervenuta crisi coniugale e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della stessa nei termini di cui sopra.
6) I coniugi concordano, altresì, che parteciperanno in misura del 50% alle spese straordinarie previamente concordate oltre che documentalmente giustificate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio. Le parti stabiliscono espressamente che tra le spese straordinarie rientrano le spese mediche (ad esempio occhiali da vista, apparecchio ortodontico, visite specialistiche), sportive, sia per corsi che per
l'attrezzatura, scolastiche (tra cui libri, corredo scolastico universitarie), ricreative (ad esempio feste per compleanni e ricorrenze).
7) I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
8) la signora rinuncia, pertanto, all'assegno di divorzio per il suo Parte_1 mantenimento.
Occorre, inoltre precisare che la condizione di cui al punto 5 è stata oggetto, in corso di giudizio, di modifica ad opera delle parti, le quali successivamente all'autorizzazione ottenuta con provvedimento del Giudice Tutelare reso in data 22.06.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 27/2025 R.G. Tribunale di US, hanno manifestato la volontà di procedere in tale sede al trasferimento dell'immobile meglio specificato in atti.
Le sopraindicate condizioni sono state confermate dalle parti personalmente all'udienza del 5.11.2025 rendendo le accessorie dichiarazioni di legge (estremi catastali, dichiarazione di conformità ex art. 29 comma 1-bis l. 52 del 1985, attestazione energica, dichiarazioni fiscali, estremi provenienza dell'immobile).
Al riguardo, va richiamato quanto affermato con la sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 21761/2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente
4 principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
Ciò posto, va evidenziato che in atti sono stati allegati
1. decreto di omologa della separazione consensuale, n. 2425/2015 del Tribunale di
US;
2. Estratto del registro dello stato civile dell'atto di matrimonio n.128 parte II serie
A - anno 2007 - Comune di US- Ufficio 1
3. Certificato di stato di famiglia Parte_1
4. Certificato di stato di famiglia di;
CP_1
5. Atto di compravendita del 31.03.2005 rep. 29272, raccolta 8830;
6. Planimetria Comune di US;
7. CP_2
8. Autorizzazione Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento iscritto al n.
27/2025 R.G.
9. Relazione ipocatastale
5 Posto che la citata sentenza delle Sezioni Unite stabilisce che sia il verbale d'udienza a costituire valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., si dà atto che le parti si sono obbligate a curare la trascrizione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Il collegio osserva che le condizioni concordate tra le parti con ricorso congiunto, come precisate altresì a verbale del 5.11.2025, appaiono non in contrasto con gli interessi del figlio e della legge. Per_1
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di US, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in US in data 22.12.2007 e riportato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di US dell'anno 2007, al n. 128, P.II, Serie A,
- omologa le condizioni inerenti al figlio ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-prende atto degli accordi assunti dalle parti nel ricorso ed indicati nella parte motiva;
- prende atto delle dichiarazioni delle parti costituenti presupposto per il trasferimento immobiliare, contenute nel ricorso introduttivo e trasfuse nel verbale di udienza del
5.11.2025, sottoscritto dal giudice, dal cancelliere, dalle parti e dai rispettivi difensori.
- dichiara il trasferimento da parte di in favore del figlio della CP_1 Per_1 quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in US, via G. B. Odierna n. 420, censito al NCEU al foglio A/277, mappale 6392/1.;
-prende atto che le parti si sono impegnare a curare la trascrizione del suddetto accordo nel più breve tempo possibile e a depositare entro 30 giorni la copia della nota, in segno
6 di avvenuta esecuzione delle formalità, presso la Cancelleria del Tribunale, esonerando il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di US ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di US di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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