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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7827/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Boario Bruno, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza congiunte.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Controparte_1 CP_2 in TORINO il 20/08/2022.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 69 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.12.2016. Per_1
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 494/2024 del 25.10.2024, pubblicata in data 29.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] CP_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore rimanga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che, fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi e/o diverse esigenze della minore, il padre abbia facoltà di tenere con sé la figlia:
− a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
− durante le festività infra scolastiche in alternanza con la madre da concordarsi con un congruo anticipo (1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1 Maggio);
− durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal sabato mattina ante Pasqua al mattino del giorno di Pasqua ovvero dal mattino del giorno di Pasqua alla sera del giorno di Pasquetta;
pagina 2 di 3 − durante le vacanze estive, per un periodo continuativo di 15 giorni, con pernottamento, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 Maggio di ogni anno.
DISPONE che, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Torino Via Maria Vittoria 48, concessa in comodato d'uso al signor dalla Duagi snc rimarrà nella disponibilità del marito, essendosene la CP_1 moglie già allontanata.
DISPONE che il signor corrisponda, entro il 5 di ogni mese, a favore della signora la CP_1 CP_2 somma di € 2.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Il padre concorrerà nella misura del 100% a tutte le spese extra assegno relative alla figlia secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DÀ ATTO che, tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali erogate dal signor a favore della CP_1 signora in sede di separazione - e quindi tenuto conto dei trasferimenti mobiliari ed immobiliari CP_2 di cui ai punti a), b), c) e d) della sentenza n. 494/2024 da intendersi quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e familiare - le parti pattuiscono che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7827/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Boario Bruno, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza congiunte.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Controparte_1 CP_2 in TORINO il 20/08/2022.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 69 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.12.2016. Per_1
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 494/2024 del 25.10.2024, pubblicata in data 29.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] CP_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore rimanga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che, fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi e/o diverse esigenze della minore, il padre abbia facoltà di tenere con sé la figlia:
− a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
− durante le festività infra scolastiche in alternanza con la madre da concordarsi con un congruo anticipo (1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1 Maggio);
− durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal sabato mattina ante Pasqua al mattino del giorno di Pasqua ovvero dal mattino del giorno di Pasqua alla sera del giorno di Pasquetta;
pagina 2 di 3 − durante le vacanze estive, per un periodo continuativo di 15 giorni, con pernottamento, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 Maggio di ogni anno.
DISPONE che, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Torino Via Maria Vittoria 48, concessa in comodato d'uso al signor dalla Duagi snc rimarrà nella disponibilità del marito, essendosene la CP_1 moglie già allontanata.
DISPONE che il signor corrisponda, entro il 5 di ogni mese, a favore della signora la CP_1 CP_2 somma di € 2.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Il padre concorrerà nella misura del 100% a tutte le spese extra assegno relative alla figlia secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DÀ ATTO che, tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali erogate dal signor a favore della CP_1 signora in sede di separazione - e quindi tenuto conto dei trasferimenti mobiliari ed immobiliari CP_2 di cui ai punti a), b), c) e d) della sentenza n. 494/2024 da intendersi quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e familiare - le parti pattuiscono che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3