Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/06/2025, n. 11147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11147 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09285/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2021, proposto da RO NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Flores, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR AN Raspanti, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento, non noto, con il quale l’Ateneo in epigrafe ha autorizzato lo svolgimento della procedura concorsuale da remoto – per via telematica,
- del decreto n. - 43 del 26 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” a tempo pieno – per il settore concorsuale 01/A1 – Settori scientifico disciplinari MAT/04 – “ Matematiche complementari e loro applicazioni ”, di tutti i verbali della Commissione nominata per la procedura di valutazione
- del Decreto n. 1 del 19.1.2021 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura
– del Decreto n. 1 - Prot. n. 74 del 19.01.2021 del direttore del Dipartimento di Matematica nella parte in cui non risultano i criteri di scelta dei componenti c.d. “effettivi” e “supplenti”;
- di tutti i verbali ed allegati ai medesimi della Commissione esaminatrice, della Relazione finale nonché delle dichiarazioni personali ad essi allegati ed ogni altro atto reso ostensibile a seguito di istanza di accesso agli atti;
- del provvedimento di assunzione della dott.ssa AR AN Raspanti, dagli estremi non conosciuti, che dovesse essere medio tempore intervenuto; nonché, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con il candidato risultato vincitore;
- di ogni atto antecedente, preordinato, consequenziale, connesso, collegato, presupposto, prodromico, pur se ignoto e conseguente agli atti espressamente impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso all’esame riguarda il bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due), inerente il SSD MAT/04 “ Matematiche complementari”, di tipologia A, del 10.11.2020, bandito dall’Università di Roma “La Sapienza”.
Il ricorrente ha preso parte alla procedura ed è stato escluso; per meglio comprendere il peso attribuito al curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni, nonché per avere conto della valutazione comparativa effettuata, asseritamente non rinvenibile negli atti pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ateneo, ha avanzato istanza ostensiva a cui è stato dato seguito il 16 giugno 2021.
Avverso gli atti in epigrafe sono mosse le seguenti censure.
Con il primo e secondo motivo di diritto si censura il fatto che la presidente della commissione di valutazione è stata coautrice assieme alla vincitrice della selezione di due pubblicazioni e si deduce che si sarebbe dovuta astenere per conflitto di interessi.
Si lamenta, poi, che nella valutazione comparativa della complessiva produzione scientifica del ricorrente manca negli atti impugnati ogni specifico richiamo alla intensità e continuità temporale e che, inoltre, non risultano i criteri in base ai quali sono stati scelti i membri effettivi e quelli supplenti della commissione da cui deriva l'illegittimità della sua designazione.
Con il terzo motivo si deduce che dai verbali impugnati e loro allegati, non è constatabile che la commissione abbia effettivamente operato nel plenum dei suoi componenti, per cui manca la prova della collegialità di tutte le decisioni.
Si afferma, poi, che non sembra rinvenibile una regolamentazione interna all'Ateneo per lo svolgimento, da remoto, delle intere procedure di reclutamento e che le mansioni di segretario verbalizzante risultano essere state svolte da commissario diverso rispetto a quello designato.
Si dice, inoltre, che essendo riscontrabili negli attributi dei vari files pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ateneo scollamenti tra data di redazione e data di creazione, è stata commissionata apposita consulenza tecnica in materia di digital forensics , avente ad oggetto gli atti impugnati (si cita il doc. 21 allegato al ricorso).
Il ricorso è assistito da istanza di risarcimento danni.
Dopo il deposito di documenti, lo scambio di memorie e la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025.
Deve preliminarmente rigettarsi la richiesta avanzata in udienza di deposito di dvd contenente l’allegato n. 21 citato nel terzo motivo di ricorso, asseritamente non depositato per problemi tecnici.
Il rigetto è motivato sia con la irrilevanza ai fini del decidere della dedotta questione relativa alla data di redazione e creazione dei file reperito sul sito web istituzionale, in quanto nel ricorso l’argomento è introdotto con espressa “ riserva di presentare motivi aggiunti non appena saranno consegnate le risultanze allo scrivente procuratore ” (cfr. pag. 13 del ricorso), mentre alcun motivo aggiunto è stato poi proposto; sia perché tale richiesta andava, comunque, effettuata prima dell’udienza di discussione, essendo stato ampiamente possibile, dato che con memoria del 5 ottobre 2021 già allora si citavano asserite difficoltà di deposito telematico del file (il cui contenuto sarebbe oggetto della odierna richiesta di deposito di dvd) che avevano portato alla duplicazione del numero di registro del ricorso, con radicamento di un ulteriore n.r.g. 9286/2021, di cui è stata poi chiesta la cancellazione, senza null’altro aggiungere; sia perché, in ultimo ma non da meno, come eccepito dalla resistente (cfr. memoria del 10 aprile 2025), il ricorso in annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “ stante l’impossibilità per l’odierno ricorrente di ottenere il bene della vita auspicato consistente nell’ottenimento del posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A1 – Settori scientifico disciplinari MAT/04 – “Matematiche complementari e loro applicazioni”. Ciò in quanto si rappresenta che la dott.ssa AR AN Raspanti, vincitrice della procedura concorsuale contestata, ha già svolto e completato la sua attività quale ricercatore di tipologia A. In ragione di ciò, quindi, non si ritiene più configurabile in capo all’odierno ricorrente un interesse alla decisione, posto che l’attività di ricerca è già stata portata a termine” .
Il ricorso impugnatorio va, quindi dichiarato improcedibile.
Lo stesso sarebbe, comunque, infondato, dato che il mero dedotto coautoraggio non è causa di illegittimità degli atti gravati, mentre le cause di astensione ex art. 51 cpc sono tassative e non interpretabili analogicamente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3199; Consiglio di Stato, sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927). Inoltre, emerge dagli atti che la motivazione comparativa dei candidati vi è stata, mentre le censure sulla legittimità della procedura da remoto sono dubitative e non specifiche (in violazione dell’art. 40 c. 2 cpa)
Anche le censure inerenti il segretario verbalizzante e i criteri di indicazione dei componenti della commissione non sono idonee, da sole, a inficiare la legittimità della procedura; peraltro soccorrono in tema gli artt. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 35, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla composizione delle commissioni di concorso.
Infine, le deduzioni inerenti la mancata prova del rispetto dei principi del plenum /collegio perfetto sono dubitative e violano gli artt. 64 cpa, 2697 cc e 115 cpc.
Quanto al risarcimento del danno, la domanda va respinta, non essendo ravvisabile illegittimità nell’operato della P.A.
Inoltre, deve richiamarsi quanto già affermato dalla giurisprudenza in merito all’applicazione degli artt. 1227 c. 2 c.c. e 30 c. 3 u.p. c.p.a. relativamente ai danni evitabili facendo uso dell’ordinaria diligenza “ anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”, tra cui la tutela cautelare. In base agli artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a., infatti, “ la giurisprudenza processualistica ha in più occasioni ribadito che l’omessa attivazione degli ‘strumenti di tutela’, tra i quali è inclusa la tutela cautelare, rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche della esclusione del danno, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza (Cons. Stato, n. 962 del 2021; id. n. 7699 del 2020) ”, (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025, n. 368; nello stesso senso Consiglio di Stato sez. V, 23 febbraio 2024, n.1831; Adunanza plenaria, n. 3 del 2011).
Peraltro, nelle conclusioni al ricorso viene espressamente chiesto di “ Condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ”, ossia alla stipulazione di un contratto che, secondo le allegazioni incontestate di parte resistente, ha già esaurito la sua efficacia, essendo già stato adempiuto e non essendo neanche astrattamente nel potere di questo Collegio imporre alla P.A. resistente nuove procedure selettive per un nuovo contratto, poiché “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (art. 34 c. 2 cpa), né siamo al cospetto di attività vincolata o vicenda per la quale siano esauriti i margini di discrezionalità, senza necessità di ulteriori elementi istruttori (artt. 34 c. 1 lett. c e 31 c. 3 cpa).
In definitiva il ricorso impugnatorio va dichiarato improcedibile, mentre la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Vista la natura della controversia e in considerazione del bene della vita perseguito dal ricorrente con il ricorso, si ravvisano sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’azione ex art. 29 cpa e rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | AR Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO