Articolo 2 della Legge 18 giugno 1949, n. 385
Articolo 1
Versione
12 luglio 1949
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 12 luglio 1949
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente