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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1176/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Luca Berti
contro
Avv Tommaso Delfino ( CF ) C.F._2 contumace
Conclusioni per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Tommaso Delfino per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a pagare in favore del Sig. per tutti i danni, da quest'ultimo, subiti la Parte_1 complessiva somma di e oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, compreso il 15% spese generali, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%”. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attore ha, con citazione del 12.2.2024 convenuto in giudizio l'avv. Tommaso Delfino chiedendone la condanna , per inadempimento professionale, al pagamento della somma di euro 37.000,00 oltre accessori per l'attività svolta in relazione al recupero del proprio TFR nei confronti della ditta Gariboldi RL
In particolare ha dedotto di aver lavorato a lungo presso la ditta Gariboldi RL , poi dichiarata fallita con sentenza n.47 /2016 del Tribunale di Monza. Per tale ragione l'attore , dovendo recuperare il TFR “ si rivolgeva all'avv delfino conferendogli mandato per insinuarsi al passivo della procedura fallimenare…. Essendo tarscorso qualche mese senza che l'avv delfino avesse depositato alcunchè l'attore si vedeva costretto a rivolgersi ad altro legale..”
L'avv Brumgnach, nuovo difensore veniva a sapere che il fallimento era in chiusura e che “ il termine ex art 101 L.F. era ormai decorso tenuto conto che la prima esecutività dello stato passiva risaliva al 14.6.2016. In seguito l'attore non avrebbe potuto recuperare il TFR dall'INPS donde l'odierna domanda di danni per il danno emergente ed il lucro cessante nei confronti dell'avvocato Delfino.
Quest'ultimo è rimasto contumace , parte attrice non ha avanzato richieste di prove orali e dunque la causa è stata assunta in decisione sulla base della sola documentazione prodotta.
La domanda è infondata.
Si richiamano in primo luogo gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati in materia di responsabilità professionale degli avvocati.
In particolare si ricorda che l'obbligazione del professionista resta un'obbligazione di mezzi ( ex multis Cass.2954/2016) e ciò malgrado il generale progressivo superamento della distinzione anche sotto il profilo dell'onere della prova ( determinatosi a partire da CSU
30.10.2001 n.135339) . E dunque il cliente che assume il danno deve provare l'inadempimento alla prestazione professionale, il danno ed il relativo rapporto di causalità; il grado di diligenza richiesto al professionista è quello medio ex art.1176 c.c. restringendosi la responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo e colpa grave solo nelle ipotesi di particolare complessità tecnica.In ogni caso tale diligenza deve intendersi come la diligenza media esigibile (ancora
Cass. 2954/2016 e cass.16690/2014); inoltre il mancato raggiungimento dello scopo non prova la responsabilità professionale ma soprattutto il risarcimento non sorge per ogni inadempimento ma solo dimostrando, sulla base di un ragionamento probabilistico, che in assenza dell'errore il danno non si sarebbe prodotto (Cass.10698/2016 e Cass. N.297/2015)-
Dunque proprio per la sua peculiarità di obbligazione di mezzi non basta – come per la normale regola in tema di inadempimento contrattuale- . la dimostrazione dell'errore per far sorgere automaticamente la responsabilità , Infatti non potendo il professionista garantire
Pag. 2 di 4 l'esito comunque favorevole della lite , il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici si accerti che , senza quell'omissione , il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito ( Cfr Cass 22.3.2017 n7309 , 16.5.2017 n.12038; Cass 14.10.2019
n.25778)
. Grava pertanto sul cliente , che agisce per la responsabilità professionale, provare il danno e che questo gli è derivato da un'attività professionale inadeguata ( Cass. 12354 del
2009) . Il giudice valuterà poi, in relazione alla natura del caso concreto, se l'attività del professionista possa essere giudicata sufficiente ( Cass. 9238/2007)
Venendo ora al caso concreto l'attore allega che “…. Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'errore sia stato effettivamente commesso dall'Avv. Delfino non avendo, quest'ultimo, provveduto a depositare, tempestivamente, l'insinuazione al passivo in favore del Sig. . Altrettanto pacifico è, inoltre, il fatto che, a causa di tale inerzia da parte del Pt_1
Legale, un grave danno economico è derivato al Sig. che ha perso la possibilità di Parte_1 ottenere il pagamento del TFR, quantomeno, dall'INPS….”
A supporto di tali affermazioni produce unicamente un conteggio del proprio TFR ed un carteggio tra il proprio nuovo difensore ed il curatore fallimentare in ordine allo stato della procedura ed alla sua chiusura senza possibilità di insinuarsi al passivo.
Da ciò deduce, stante l'impossibilità di recuperare il TFR dall'INPS e la non contestazione del convenuto circa i fatti allegati, la prova circa il proprio diritto al risarcimento del danno.
E' noto che il principio di non contestazione sancito nel processo civile dall'art.115 comma 1 cpc opera come “relevatio ab oneri probandi” sicchè , stabilito ai sensi dell'art.2697
c.c quale sia l'onere probatorio della parte , in caso di non contestazione la stessa sarà esonerata dal provare i fatti costitutivi o viceversa estintivi od impeditivi a lei incombenti.
Da un lato poi la non contestazione opera con riferimento sia ai fatti esplicitamente ammessi sia a quelli su cui la parte ha mantenuto il silenzio .
E per altro verso la parte stessa è ormai, in virtù della modifica legislativa, tenuta alla contestazione ed il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati.
Quanto all'operatività della regola nel processo contumaciale la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 cod.proc.civ., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod.proc.civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885, in motivazione).
Ciò premesso in diritto non può che concludersi come l'attore non abbia assolto al proprio onere probatorio in primo luogo, sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale , non avendo dato alcuna prova del conferimento di un incarico all'avv Delfino.
Pag. 3 di 4 In merito non vi è prova documentale e , come appena precisato , non soccorre nella specie neppure il principio di non contestazione stante la mancata costituzione di quest'ultimo.
Si sottolinea poi la totale genericità dell'affermazione attorea circa il conferimento dell' incarico, del quale non sono indicati riferimenti di alcun genere sotto il profilo storico temporale.
Infine e solo ad abundantiam si osserva che in ogni caso è mancata anche la prova degli ulteriori elementi sopra indicati, e tipici della responsabilità professionale , non ultimo del verificarsi di un danno come conseguenza dell'azione od omissione del difensore: non risultando alcun elemento circa l'eventuale datazione dell'incarico non è evidentemente possibile stabilire se l'azione alternativa del convenuto avrebbe comunque potuto garantire il risultato sperato.
La domanda deve pertanto essere integralmente rigettata.
Nulla sulle spese non essendosi il convenuto opposto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione , deduzione definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda
- nulla sulle spese
Così deciso in Monza il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1176/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Luca Berti
contro
Avv Tommaso Delfino ( CF ) C.F._2 contumace
Conclusioni per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Tommaso Delfino per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a pagare in favore del Sig. per tutti i danni, da quest'ultimo, subiti la Parte_1 complessiva somma di e oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, compreso il 15% spese generali, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%”. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attore ha, con citazione del 12.2.2024 convenuto in giudizio l'avv. Tommaso Delfino chiedendone la condanna , per inadempimento professionale, al pagamento della somma di euro 37.000,00 oltre accessori per l'attività svolta in relazione al recupero del proprio TFR nei confronti della ditta Gariboldi RL
In particolare ha dedotto di aver lavorato a lungo presso la ditta Gariboldi RL , poi dichiarata fallita con sentenza n.47 /2016 del Tribunale di Monza. Per tale ragione l'attore , dovendo recuperare il TFR “ si rivolgeva all'avv delfino conferendogli mandato per insinuarsi al passivo della procedura fallimenare…. Essendo tarscorso qualche mese senza che l'avv delfino avesse depositato alcunchè l'attore si vedeva costretto a rivolgersi ad altro legale..”
L'avv Brumgnach, nuovo difensore veniva a sapere che il fallimento era in chiusura e che “ il termine ex art 101 L.F. era ormai decorso tenuto conto che la prima esecutività dello stato passiva risaliva al 14.6.2016. In seguito l'attore non avrebbe potuto recuperare il TFR dall'INPS donde l'odierna domanda di danni per il danno emergente ed il lucro cessante nei confronti dell'avvocato Delfino.
Quest'ultimo è rimasto contumace , parte attrice non ha avanzato richieste di prove orali e dunque la causa è stata assunta in decisione sulla base della sola documentazione prodotta.
La domanda è infondata.
Si richiamano in primo luogo gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati in materia di responsabilità professionale degli avvocati.
In particolare si ricorda che l'obbligazione del professionista resta un'obbligazione di mezzi ( ex multis Cass.2954/2016) e ciò malgrado il generale progressivo superamento della distinzione anche sotto il profilo dell'onere della prova ( determinatosi a partire da CSU
30.10.2001 n.135339) . E dunque il cliente che assume il danno deve provare l'inadempimento alla prestazione professionale, il danno ed il relativo rapporto di causalità; il grado di diligenza richiesto al professionista è quello medio ex art.1176 c.c. restringendosi la responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo e colpa grave solo nelle ipotesi di particolare complessità tecnica.In ogni caso tale diligenza deve intendersi come la diligenza media esigibile (ancora
Cass. 2954/2016 e cass.16690/2014); inoltre il mancato raggiungimento dello scopo non prova la responsabilità professionale ma soprattutto il risarcimento non sorge per ogni inadempimento ma solo dimostrando, sulla base di un ragionamento probabilistico, che in assenza dell'errore il danno non si sarebbe prodotto (Cass.10698/2016 e Cass. N.297/2015)-
Dunque proprio per la sua peculiarità di obbligazione di mezzi non basta – come per la normale regola in tema di inadempimento contrattuale- . la dimostrazione dell'errore per far sorgere automaticamente la responsabilità , Infatti non potendo il professionista garantire
Pag. 2 di 4 l'esito comunque favorevole della lite , il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici si accerti che , senza quell'omissione , il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito ( Cfr Cass 22.3.2017 n7309 , 16.5.2017 n.12038; Cass 14.10.2019
n.25778)
. Grava pertanto sul cliente , che agisce per la responsabilità professionale, provare il danno e che questo gli è derivato da un'attività professionale inadeguata ( Cass. 12354 del
2009) . Il giudice valuterà poi, in relazione alla natura del caso concreto, se l'attività del professionista possa essere giudicata sufficiente ( Cass. 9238/2007)
Venendo ora al caso concreto l'attore allega che “…. Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'errore sia stato effettivamente commesso dall'Avv. Delfino non avendo, quest'ultimo, provveduto a depositare, tempestivamente, l'insinuazione al passivo in favore del Sig. . Altrettanto pacifico è, inoltre, il fatto che, a causa di tale inerzia da parte del Pt_1
Legale, un grave danno economico è derivato al Sig. che ha perso la possibilità di Parte_1 ottenere il pagamento del TFR, quantomeno, dall'INPS….”
A supporto di tali affermazioni produce unicamente un conteggio del proprio TFR ed un carteggio tra il proprio nuovo difensore ed il curatore fallimentare in ordine allo stato della procedura ed alla sua chiusura senza possibilità di insinuarsi al passivo.
Da ciò deduce, stante l'impossibilità di recuperare il TFR dall'INPS e la non contestazione del convenuto circa i fatti allegati, la prova circa il proprio diritto al risarcimento del danno.
E' noto che il principio di non contestazione sancito nel processo civile dall'art.115 comma 1 cpc opera come “relevatio ab oneri probandi” sicchè , stabilito ai sensi dell'art.2697
c.c quale sia l'onere probatorio della parte , in caso di non contestazione la stessa sarà esonerata dal provare i fatti costitutivi o viceversa estintivi od impeditivi a lei incombenti.
Da un lato poi la non contestazione opera con riferimento sia ai fatti esplicitamente ammessi sia a quelli su cui la parte ha mantenuto il silenzio .
E per altro verso la parte stessa è ormai, in virtù della modifica legislativa, tenuta alla contestazione ed il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati.
Quanto all'operatività della regola nel processo contumaciale la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 cod.proc.civ., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod.proc.civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885, in motivazione).
Ciò premesso in diritto non può che concludersi come l'attore non abbia assolto al proprio onere probatorio in primo luogo, sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale , non avendo dato alcuna prova del conferimento di un incarico all'avv Delfino.
Pag. 3 di 4 In merito non vi è prova documentale e , come appena precisato , non soccorre nella specie neppure il principio di non contestazione stante la mancata costituzione di quest'ultimo.
Si sottolinea poi la totale genericità dell'affermazione attorea circa il conferimento dell' incarico, del quale non sono indicati riferimenti di alcun genere sotto il profilo storico temporale.
Infine e solo ad abundantiam si osserva che in ogni caso è mancata anche la prova degli ulteriori elementi sopra indicati, e tipici della responsabilità professionale , non ultimo del verificarsi di un danno come conseguenza dell'azione od omissione del difensore: non risultando alcun elemento circa l'eventuale datazione dell'incarico non è evidentemente possibile stabilire se l'azione alternativa del convenuto avrebbe comunque potuto garantire il risultato sperato.
La domanda deve pertanto essere integralmente rigettata.
Nulla sulle spese non essendosi il convenuto opposto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione , deduzione definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda
- nulla sulle spese
Così deciso in Monza il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 4 di 4