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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.6.2024 e 13.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
2757/2024, pubblicata il 12/03/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE AB, elettivamente domiciliata in VIA ANDEGARI 16 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA, con il patrocinio dell'avv. LEO LOREDANA, elettivamente domiciliato/a in VIA L.
MANARA, 17 20122 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
[...]
, Parte_2
-APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 22 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, pubblicata il
12/03/2024, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: A) In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, pubblicata 12 marzo 2024 e notificata il
29 maggio 2024, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto
e colpa della signora , per l'effetto, condannare quest'ultima Parte_2
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_1
solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora (tra Parte_1
cui biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, riflesso) in ragione del suo grado di parentela con la signora nella misura che si chiede venga determinata Controparte_2 dall'Eccellentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma, oltre alle spese di CTU e CTP;
B) In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, pubblicata 12 marzo 2024
e notificata il 29 maggio 2024, liquidare alla signora l'ulteriore somma di € Parte_1
5.870,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del
10/03/2014. D) Comunque, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%, CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria:
E) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora Parte_2
e per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che il giorno 5 settembre 2013, alle ore
[...]
17.45, la signora madre della signora percorreva Controparte_2 Parte_1
Via Gallarate nel Comune di Milano quando, mentre attraversava la carreggiata sulle apposite strisce pedonali in prossimità del civico n. 105, veniva investita dal motociclo Malaguti F12, targato X6SSSF, di proprietà e condotto dalla signora .”; 2) Parte_2
“Vero che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Locale di Milano che, effettuati i rilievi di rito, redigeva il rapporto di incidente e contravvenzionava la signora
per la violazione dell'art. 191 del Codice della Strada”; 3) Parte_2
“Vero che la signora veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso CP_2
pagina 2 di 22 dell'Ospedale Niguarda di Milano, ove veniva ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia”;
4) “Vero che, durante il ricovero, la signora versava in uno stato soporoso con CP_2 occhi chiusi tutto il giorno”; 5) “Vero che la signora a seguito della dimissione, CP_2 aveva perduto la sua autonomia, e necessitava dell'aiuto di terzi per la deambulazione, l'igiene personale e la cura della casa”; 6) “Vero che la signora ha sempre avuto un Parte_1
rapporto molto stretto con la madre tanto che nel 1990, quando si è sposata, ha acquistato un appartamento nello stesso stabile della signora;
7) “Vero che la signora CP_2
sposata e con due figli, dal giorno del sinistro ha dedicato tutte le sue energie
Parte_1 nella cura della madre”; 8) “Vero che dopo il verificarsi dei fatti de quibus la signora aveva chiesto e ottenuto di poter lavorare in smart working presso l'abitazione
Parte_1 della madre, per poter essere sempre a sua disposizione”; 9) “Vero che la signora
CP_2 dopo l'incidente ha cominciato a non riconoscere i volti delle persone”; 10) “Vero che dopo il sinistro per cui è causa alla signora veniva diagnosticata la prosopagnosia, come
CP_2 da doc. 14 che mi si rammostra”; 11) “Vero che la signora spesso, non riconosce
CP_2 nemmeno la figlia o i nipoti”; 12) “Vero che il fatto di essere incapace di distinguere i volti spaventa la signora la quale evita di uscire di casa senza l'accompagnamento della
CP_2 figlia”; 13) “Vero che a seguito del sinistro la signora ha perduto la propria
CP_2 autosufficienza”; 14) “Vero che la signora provvede tutti i giorni all'igiene
Parte_1 personale e alla vestizione della madre”; 15) “Vero che già prima del sinistro la signora si recava tutti i giorni presso l'abitazione della madre per trascorrere del tempo
Parte_1 con lei”; 16) “Vero che la signora e la signora condividevano la
Parte_1 CP_2
passione per i giochi di carte, e trascorrevano tutti i giorni almeno una o due ore giocando insieme”; 17) “Vero che tutte le domeniche, prima dell'incidente, la signora CP_2
invitava la famiglia della figlia presso la sua abitazione dove organizzava dei pranzi, per la cui preparazione dedicava tutta la giornata del sabato e la mattina della domenica”; 18) “Vero che prima del sinistro la signora faceva parte di un “gruppo anziani” con il quale CP_2 organizzava le proprie vacanze”; 19) “Vero che dopo il sinistro la signora ha Parte_1
trascorso tutte le sue vacanze insieme alla madre, per evitare che abbandonasse il suo gruppo di amici”; 20) “Vero che la circostanza di cui al capitolo 17) ha fatto sì che la signora non potesse più trascorrere le vacanze con il marito e i figli”; 21) “Vero che le Parte_1 attenzioni esclusive che la signora ha dedicato alla madre dopo l'incidente Parte_1
hanno inciso negativamente sul suo rapporto con il marito e con i figli, che Controparte_3 si sono sentiti trascurati”; 22) “Vero che a seguito del sinistro la signora ha Parte_1 subito un crollo emotivo, per via del senso di inadeguatezza derivante dall'impossibilità di
pagina 3 di 22 dedicarsi completamente sia ai figli che alla madre invalida”; 23) “Vero che la signora si è rivolta per ottenere un supporto psicologico alla Dott.ssa , Parte_1 Persona_1 la quale ha diagnosticato un disturbo dell'adattamento”. Si indicano a testi: - Signor Tes_1
residente in [...], sui capitoli da 1 a 3; - Agente
[...] Tes_2
presso il Comando di Polizia Locale di Milano, via Beccaria n. 19, sui capitoli da
[...]
1 a 3; - Signor residente a [...]
da 3 a 23; - Signora residente a [...], Testimone_3
sui capitoli da 3 a 23. Si chiede inoltre ammettersi CTU medico legale psichica sulla persona di ” Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti dato atto che la appellata non ha accettato e non accetta il contraddittorio su fatti e domande nuovi, introdotti successivamente allo scadere dalle barriere preclusive in via preliminare a) dichiarare
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del gravame promosso avverso la sentenza n.
2757/2024 resa dal tribunale di Milano in data 12.3.2024 in via principale di merito rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dalla signora
[...]
vverso la sentenza n. 2757/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 12.3.2024 Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto confermando integralmente l'impugnata decisione. ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in ulteriore subordine, salvo gravame nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, quantificare l'eventuale obbligo risarcitorio nella misura del giusto e del provato, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, con esclusione dei danni che l'appellante avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, rigettando ogni diversa e ulteriore pretesa. Condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 I e 3 comma c.p.c. nella misura equitativamente determinata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese gen. e accessori di legge. In via istruttoria Rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto, in parte, riferite alla dinamica del sinistro occorso alla signora on oggetto CP_2 di pronuncia, a circostanze che presuppongono l'esistenza in vita della signora e CP_2
per il resto irrilevanti, generiche o da provare documentalmente. Non disporre la richiesta
CTU psichica sulla persona della signora in quanto esplorativa e tendente a Parte_1 supportare oneri probatori che la parte non ha assolto.”
pagina 4 di 22 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato il 19.5 e 23.5.2020, ha convenuto avanti Parte_1
al Tribunale di Milano (quale proprietaria e conducente del Parte_2
motoveicolo targato X6SSSF) e la (quale compagnia Controparte_1
assicurativa del motoveicolo), per sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, in ragione del suo grado di parentela con la danneggiata oltre al rimborso delle spese legali sostenute in via stragiudiziale e delle Controparte_2
spese di lite.
L'attrice ha precisato che la madre, il 5.9.2013 era stata investita sulle Controparte_2
strisce pedonali dal motociclo di proprietà e condotto da e Parte_2
assicurato con riportando gravi lesioni a causa di trauma cranico emorragico, trattura CP_1
al perone e frattura facciale. Dopo un periodo di ricovero ospedaliero, la sig.ra CP_2
veniva ricoverata presso un istituto di riabilitazione e dimessa il 31.10.2013, dopo che nel tempo si era manifestato un peggioramento della frattura peroneale e del trauma cranico.
A causa dell'incidente - a detta dell'attrice - la aveva perduto la propria autonomia CP_2
e peggiorato sensibilmente le proprie condizioni di salute (peggioramento della vista, difficoltà di deambulazione, disorientamento, disturbi mnesici, flessione dell'umore, disturbi ansiosi ecc.). Di conseguenza la unica figlia della danneggiata, aveva visto sconvolta la Parte_1
propria vita quotidiana, a causa degli accresciuti bisogni della madre, della necessità di un costante accudimento da parte dell'attrice e aveva sviluppato uno stato depressivo per le gravi condizioni della madre, per il senso di colpa - derivante dal non poter seguire come prima, viste le condizioni della madre, i propri figli e il marito -, per la necessità di dover trascurare il proprio lavoro e i propri interessi.
Alla richiesta di risarcimento del danno da parte della e della figlia, la CP_2 CP_1
liquidava il solo danno in favore della madre.
La ha pertanto avanzato domanda di risarcimento dei danni dalla stessa patiti, a Parte_1
causa delle lesioni subite dalla madre e del peggioramento delle condizioni di salute della stessa.
Si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione dei diritti azionati Controparte_1 dall'attrice e chiedendo comunque il rigetto della domanda.
La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Parte_2
Nel corso della causa di primo grado, è emerso il decesso ante causam della (il CP_2
28.3.2020), decesso comunicato dall'attrice solo con memoria depositata il 18.6.2021; è stata quindi espletata ctu medico-legale documentale, al fine di accertare l'entità dei postumi permanenti della con particolare riferimento ai postumi psichici. CP_2
pagina 5 di 22 All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attrice, ritenendo non adeguatamente provato il danno dalla stessa patito, quale prossima congiunta della CP_2
Il primo Giudice ha precisato che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale voce di danno deve essere particolarmente rigoroso, dovendosi dimostrare un danno che, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
Nel caso di specie, era emerso che la sig.ra già soffriva di vasculopatia cerebrale CP_2 cronica. Se era stata raggiunta la prova, tramite l'espletata ctu, del danno permanente subito dalla vittima primaria a seguito del sinistro, non poteva invece ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità eziologica al sinistro anche dei peggioramenti successivi delle condizioni personali e delle capacità cognitive della In particolare, il deterioramento cognitivo CP_2
diagnosticato a marzo 2014, e che deve presumersi sia peggiorato negli anni successivi trattandosi di patologia che evolve e si aggrava con il tempo, doveva ricondursi, secondo il
Tribunale, a cause indipendenti dal sinistro, in particolare alla vasculopatia cerebrale cronica da cui la era affetta. CP_2
Non essendo stato provato il nesso causale tra il sinistro e il deterioramento cognitivo della doveva escludersi la sussistenza di ricadute dinamico-relazionali e moral- CP_2 soggettive sufficientemente gravi e apprezzabili sull'attrice, dipendenti dal sinistro, tenuto conto dell'età avanzata della investita a 86 anni e deceduta a quasi 93 anni, e della CP_2
mancanza di idonea prova delle predette ricadute. Secondo il Tribunale, non poteva poi valere, nel caso di specie, la prova presuntiva delle ricadute dannose, essendo fatto noto e accettato la circostanza che persone di età avanzata possano presentare deterioramento fisico e cognitivo e possano aver bisogno di assistenza. Doveva quindi escludersi - secondo il primo Giudice - la forte intensità del dolore di una figlia che assiste l'anziana madre ultra ottantacinquenne con un'integrità psicofisica menomata di circa il 40%, “rientrando questo tra gli accadimenti della vita generalmente previsti e immaginabili, a differenza, ad esempio, del caso opposto del genitore che assista alle sofferenze del giovane figlio reso imprevedibilmente invalido a causa di un sinistro stradale”.
Il Tribunale ha pertanto rigettato le domande dell'attrice e l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di appello notificato ad e a , CP_1 Parte_2 Parte_1
a impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
[...]
pagina 6 di 22 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 C.C., 29
Cost.
Il Tribunale avrebbe violato i principi costantemente espressi dalla Corte di Cassazione in materia di lesione del rapporto parentale, escludendo nel caso di specie la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva per accertare il danno subito dall'attrice e richiedendo un accertamento particolarmente rigoroso e la dimostrazione che il danno, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato e chiaramente riconducibile alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
La Corte di Cassazione ha infatti espresso il principio secondo cui, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria della salute. Tale danno può essere dimostrato per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima e il familiare che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che questi soffra per le gravissime lesioni riportate dal prossimo congiunto (così Cass. 7748/2020).
L'appellante ha censurato le conclusioni del ctu circa l'ammontare del danno e ha comunque sottolineato che il danno acclarato dal perito d'ufficio sarebbe comunque tale da fondare la presunzione circa il fatto che i congiunti abbiano patito un danno, per la sofferenza conseguente al sinistro che ha colpito il danneggiato primario.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare non operante la presunzione di cui sopra, stante l'età avanzata della vittima e il fatto che è frequente che persone ultraottantenni non siano pienamente autonome.
Il ctu aveva invero precisato che era impossibile stabilire se vi fosse nesso causale tra il
[...]
e il trauma, ma il primo Giudice, senza motivare adeguatamente, aveva Controparte_4
ricollegato il deterioramento cognitivo alla vasculopatia cerebrale che affliggeva la CP_2
(e ciò anche se solo nel corso delle operazioni peritali, quando il thema decidendum era già definito, il consulente della - allegando un fatto nuovo - aveva segnalato che i CP_1
problemi cognitivi erano in parte causalmente riconducibili alla pregressa vasculopatia).
L'assicurazione, al momento della costituzione in giudizio, era peraltro già in possesso da anni della documentazione medica della (già visitata da perito dell'assicurazione) e CP_2
pertanto non era giustificabile la tardiva allegazione della vasculopatia cerebrale.
Il Tribunale aveva inammissibilmente colmato la lacuna assertiva della compagnia assicurativa con la ctu, privando l'attrice della possibilità di argomentare e indicare mezzi di prova circa il pagina 7 di 22 nesso di causa tra la patologia pregressa e il danno, risultando per contro irrilevante il fatto che la vasculopatia cerebrale risultasse dalla documentazione medica prodotta in atti.
Anche l'ulteriore motivazione del Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe illogica e contrastante con la documentazione in atti, che attestava la diagnosi di lacerazione della corteccia cerebrale, tre settimane dopo il sinistro, un “quadro di sofferenza cerebro-vascolare diffusa”, conseguente proprio al trauma patito e un peggioramento delle condizioni della paziente (i test sull'autonomia avevano accertato un quadro di dipendenza grave). Il 28 gennaio
2014, il neurologo aveva rilevato un'“ulteriore perdita di autonomia, con comparsa di disorientamento spazio-temporale e disturbi mnesici” e il certificato di marzo 2014 indicava la
“piena correlabilità del quadro cognitivo delineato con il noto quadro lesionale cerebrale”.
Visto il tenore del certificato sopra citato e visto che il ctu non ha saputo esprimersi in ordine al profilo del nesso causale, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio giurisprudenziale della “preponderanza dell'evidenza”, per il quale il giudice è tenuto a ritenere provata la soluzione che appare più probabile.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, nella parte in cui accerta lesioni alla vittima primaria del 40/43%, anziché del 58/60%.
2) Erroneità della sentenza, per non avere la stessa ritenuto provato il danno e per non aver liquidato alcun risarcimento in favore dell'attrice.
Secondo l'appellante, a prescindere dai rilievi circa l'entità delle lesioni patite da CP_2
il primo Giudice avrebbe comunque errato nel non riconoscere all'attrice il
[...]
risarcimento del danno da ella patito, sia per non aver applicato le presunzioni, sia per non aver ritenuto provato tale danno. Non è infatti necessario che il danno riflesso abbia comportato uno sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima secondaria, essendo risarcibile anche il mero turbamento d'animo e la sofferenza patita a causa delle lesioni alla vittima primaria.
Il Tribunale avrebbe violato i principi sanciti dalla giurisprudenza in materia, ribadendo più volte nella motivazione, da un lato, che l'attrice avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa della propria sofferenza e dello sconvolgimento delle abitudini di vita conseguenti alla lesione patita dalla madre, dall'altro, che, essendo la vittima primaria una signora anziana, una sua limitata autonomia doveva ritenersi “normale” e pertanto non era giuridicamente rilevante.
Il primo Giudice avrebbe dovuto accertare se la fosse autonoma prima del sinistro CP_2
(circostanza comprovata dalla documentazione in atti) e se tale autonomia fosse venuta meno a causa del sinistro.
Pacifica giurisprudenza, del resto, riconosce ai prossimi congiunti il risarcimento del danno morale conseguente a lesioni non lievi subite dalla vittima primaria, senza che sia necessaria la pagina 8 di 22 prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita e potendosi accertare, facendo ricorso a presunzioni, la sofferenza interiore.
La aveva del resto provato il cambiamento delle sue abitudini di vita, avendo Parte_1
iniziato a lavorare da remoto da casa della madre, al fine di accudirla (circostanza ritenuta irrilevante dal Tribunale, perché non configurante un danno, ma se mai una agevolazione dei ritmi di vita).
Il primo Giudice aveva ritenuto non provato il lamentato danno conseguente al mutamento, a seguito del sinistro, delle abitudini di vita dell'attrice, ma non aveva ammesso specifici e dettagliati capitoli di prova per testi che avrebbero consentito di provare il predetto mutamento.
L'attrice aveva poi fornito prova documentale del disturbo di ansia e da stress dalla stessa patito a seguito dell'incidente che aveva provocato gravi lesioni alla madre e della necessità di un sostegno psicologico (doc. 21 del fascicolo di primo grado).
3) Sul quantum debeatur.
L'appellante, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per danno non patrimoniale da perdita del congiunto, considerati 8 punti per l'età della vittima primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 8 punti per l'abitazione nel medesimo stabile, 16 punti per l'assenza di altre persone nel nucleo familiare della de cuius e 30 punti per la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, per un totale di 80 punti, corrispondenti (per il caso di decesso della vittima primaria) ad € 269.200,00 (in moneta del primo gennaio 2021, da rivalutarsi all'attualità), ha quantificato il danno subito dalla figlia in un importo non inferiore al 50% della somma di cui sopra, oltre a rivalutazione e interessi e oltre alle spese per la fase stragiudiziale e alle spese processuali.
Si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto del tutto destituito di fondamento e meramente riproduttivo delle argomentazioni già svolte in primo grado.
L'appellata ha innanzitutto rilevato l'inammissibile modifica dei presupposti di fatto della domanda, operata nel giudizio di primo grado.
L'atto di citazione si fondava infatti sul presupposto dell'esistenza in vita della sig.ra CP_2
e sulla permanenza del pregiudizio per la derivante dalla necessità di accudire Parte_1 quotidianamente l'anziana madre, non più autosufficiente. La situazione reale era ben diversa, posto che la era deceduta circa tre mesi prima della notifica dell'atto di citazione, CP_2 ma, solo dopo l'ammissione di ctu sulla vittima primaria del sinistro, parte attrice aveva comunicato il decesso, con il deposito in data 18.6.2021 di note scritte (quando CP_1
effettuati accertamenti anagrafici, aveva autonomamente scoperto la circostanza).
pagina 9 di 22 La circostanza nuova del decesso era stata comunicata dopo lo scadere delle preclusioni assertive (e istruttorie) e tutto l'iter processuale, sino al 18.6.2021, era stato condizionato dall'originaria prospettazione dei fatti.
A fronte della tardiva modifica di un fatto costitutivo della domanda, ad avviso dell'appellante, la sentenza di primo grado non potrebbe essere modificata e l'appello non potrebbe trovare accoglimento, in quanto il petitum costituirebbe domanda nuova, sulla quale, anche a non voler considerare l'esistenza di una parte contumace, l'esponente non aveva mai accettato il contraddittorio.
Anche a voler ritenere ammissibile la domanda, l'appello, ad avviso di andrebbe in CP_1
ogni caso rigettato nel merito.
La aveva chiesto infatti il risarcimento di un danno che aveva voluto provare Parte_1 sulla base di ragionamenti presuntivi, omettendo del tutto l'attività assertiva. Il pregiudizio subito non era stato adeguatamente allegato e descritto, essendosi l'attrice limitata a formule vuote e stereotipate (asserzione generiche relative a cambiamenti di vita, pregiudizi lavorativi, deterioramento delle relazioni familiari, ecc.); ciò aveva disorientato la convenuta e leso il suo diritto di difesa.
Il Tribunale non aveva poi escluso il ricorso alle presunzioni, ma aveva precisato che l'accertamento in concreto del danno subito dai congiunti doveva essere particolarmente rigoroso “dovendo dimostrarsi un danno che, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, fosse ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario”. Il predetto danno doveva produrre gravi, specifiche e percepibili ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana della persona o manifestarsi in termini di sofferenza interiore, onde correttamente delimitare l'area del danno risarcibile ed evitare una proliferazione a catena dei danni.
Il Tribunale aveva ritenuto non provato un danno sufficientemente grave, derivante dalla lesione del rapporto parentale, tenuto conto che le lesioni patite dalla causalmente CP_2
riconducibili al sinistro, non erano risultate tali da far presumere un significativo patimento d'animo della figlia, neppure allegato.
L'attrice non aveva poi fornito adeguata prova del nesso causale tra sinistro e deterioramento cognitivo della vittima, nesso causale che il ctu non aveva potuto confermare.
La domanda dell'attrice, ad avviso dell'appellata, appariva poi spropositata nel quantum e trascurava la circostanza che la gravità del danno al congiunto è indipendente dalla gravità del danno subito dalla vittima primaria. Quanto al nesso eziologico tra il sinistro e il deterioramento cognitivo subito dalla sig.ra e diagnosticato a marzo 2014, l'appellante non aveva CP_2
pagina 10 di 22 fornito prova alcuna dello stesso e la ctu aveva ritenuto indimostrato il nesso causale (ben potendo il deterioramento dipendere dalla vasculopatia cerebrale, patologia preesistente al sinistro). Le conclusioni del ctu circa la valutazione del danno subito dalla a causa CP_2
del sinistro corrispondevano del resto alla valutazione effettuata a suo tempo dai periti della e posta a fondamento dell'offerta risarcitoria formulata in favore della danneggiata, CP_1
offerta accettata senza riserve dalla stessa.
Il danno da lesione del rapporto parentale doveva essere allegato e provato, non potendosi considerare come danno in re ipsa e presupponendo la prova dell'intensità del legame tra vittima primaria e vittima secondaria e della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare subita dalla vittima secondaria.
La – ad avviso dell'appellata – non aveva fornito prova dello sconvolgimento Parte_1
della propria vita relazionale, familiare e lavorativa, conseguente al sinistro, essendo per contro emerso che la stessa aveva ottenuto rilevanti successi professionali e di carriera.
Non era stata inoltre fornita prova adeguata del preteso danno psichico subito dall'attrice, non potendo valere quale prova la relazione psicologica prodotta, generica e priva di sottoscrizione del professionista che l'aveva redatta.
Anche la richiesta di rimborso spese per l'attività stragiudiziale, ad avviso di Controparte_1
era infondata, non avendo la provato di aver sostenuto le spese predette e Parte_1
mancando il profilo della congruità, stante la evidente duplicazione di attività già compensate all'odierno difensore, a seguito della definizione del danno relativo alla vittima primaria, per il quale la Compagnia aveva corrisposto quale rimborso delle spese stragiudiziali l'importo di €
24.590,17 oltre IVA, per complessivi € 30.0000,00. Nessuna ulteriore attività stragiudiziale era stata svolta dal difensore (legale sia della sia della figlia), tale da giustificare la CP_2
richiesta di rimborso di ulteriori importi.
L'appellata ha chiesto infine alla Corte d'Appello di valutare una condanna della Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che il suo contegno processuale aveva causato una grave lesione del contraddittorio e aveva violato le regole del giusto processo.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che per un mero disguido non è stata evasa (in quanto non tempestivamente visionata, né segnalata dalla Cancelleria) la richiesta di trattazione in presenza dell'udienza per la rimessione della causa in decisione (richiesta che peraltro non era stata effettuata a verbale di udienza in data 10.12.2024). Il fatto che l'udienza si sia svolta con le modalità di cui all'art.
pagina 11 di 22 127 ter c.p.c. non ha peraltro comportato alcuna lesione al diritto di difesa delle parti, posto che le stesse avevano già ampiamente enucleato le loro difese, con il deposito di memoria di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche e posto che l'udienza del
24.6.2025 era finalizzata alla sola rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando ad analizzare le eccezioni preliminarmente svolte dalla convenuta, va rilevato che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e costituente la mera riproduzione delle difese svolte in primo grado.
L'atto di appello, infatti, indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che intende contestare, non limitandosi ad una mera riproduzione delle difese svolte in primo grado. La giurisprudenza ha del resto chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. S.U. ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U.
27199/2017).
Quanto alla modifica dei presupposti di fatto della decisione, ritiene il Collegio che la tardiva allegazione del decesso della sig.ra non abbia determinato un tardivo mutamento CP_2
della domanda e quindi la formulazione di una domanda nuova inammissibile, in quanto formulata dopo la scadenza delle preclusioni di legge.
La domanda risarcitoria proposta dalla infatti, è rimasta invariata, anche a Parte_1 seguito dell'allegazione dell'intervenuto decesso della madre, e il lamentato danno non patrimoniale alla vittima secondaria prescinde (quantomeno sotto il profilo dell'an debeatur) dalla circostanza che la vittima primaria sia deceduta prima o dopo la notifica dell'atto di citazione. Il fatto che la sig.ra sia deceduta a marzo 2020 (peraltro sei anni e mezzo CP_2
anni dopo il sinistro) può eventualmente incidere sui profili della quantificazione del danno, posto che, da quella data, sono venuti meno gli eventuali oneri di accudimento e le eventuali ripercussioni del danno sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della figlia.
pagina 12 di 22 La tardiva allegazione del fatto storico del decesso non ha comportato quindi una modifica della domanda.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e può pertanto essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
L'appellante lamenta il fatto: che il Tribunale non abbia fatto ricorso all'utilizzo delle presunzioni per ritenere provato il danno subito dalla vittima secondaria;
che non abbia ritenuto provato tale danno, richiedendo un accertamento estremamente rigoroso dei presupposti dello stesso, senza peraltro ammettere i capitoli di prova formulati dall'attrice; che abbia fatto proprie le conclusioni del ctu in tema di quantificazione del danno biologico subito dalla sig.ra senza tenere conto delle risultanze della documentazione medica versata in atti, CP_2
secondo cui il decadimento cognitivo doveva ritenersi conseguenza del sinistro e non di una patologia pregressa.
I motivi di appello sono fondati, nella parte in cui contestano il mancato ricorso da parte del
Tribunale alla prova presuntiva.
La giurisprudenza più recente in materia di danno non patrimoniale c.d. riflesso, conseguente a lesioni alla salute subite da un congiunto, ha chiarito che tale danno è risarcibile, senza che sia necessario che la vittima primaria abbia subito lesioni particolarmente gravi e può essere accertato facendo ricorso alla prova presuntiva.
La Cassazione, nella recente pronuncia n. 1752/2023 (in una fattispecie in cui la vittima primaria aveva subito un danno biologico permanente del 10%), ha precisato che “non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati”, mentre “la questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez.
3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (ved. anche Cass. ord. 11212/2019, secondo cui “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”).
pagina 13 di 22 Ancora in tema di prova, se il danno non patrimoniale derivante dall'uccisione di un congiunto o dalle lesioni subite dal congiunto a causa dell'altrui illecito, quale tipico danno-conseguenza, non è “in re ipsa” e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni. Tali presunzioni devono fondarsi su elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la “liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (così Cass. ord. 907/2018).
Il rapporto parentale fa sorgere una presunzione iuris tantum della sussistenza di un pregiudizio in capo ai familiari della vittima primaria, senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima primaria e quella secondaria non convivessero e tale presunzione “impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile
(c.d. sofferenza morale)” derivante dalla perdita o dalle lesioni alla vittima primaria, “ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (così Cass. 5769/2024; ved. anche Cass. 22397/2022; 9010/2022).
Tornando al caso concreto, l'attrice/odierna appellante ha allegato di aver subito, oltre alla sofferenza morale, un danno alla serenità familiare e al proprio menage domestico, avendo dovuto occuparsi quotidianamente della cura dell'anziana madre, avendo dovuto necessariamente trascurare il proprio nucleo familiare (marito e due figli) e avendo subito un crollo emotivo, stante il senso di inadeguatezza derivante dall'incapacità di far fronte sia ai bisogni della madre, sia a quelli della propria famiglia;
a causa di questo crollo emotivo, la ha affermato di aver usufruito di un supporto psicologico. Parte_1
Le allegazioni relative alla concreta lesione del proprio menage di vita, formulate in termini generici (senza chiari riferimenti temporali), sono rimaste in gran parte sfornite di prova.
L'appellante non ha infatti fornito (né offerto) idonea prova di aver dovuto cambiare stile di vita, a seguito del sinistro che ha colpito la per essersi dovuta dedicare CP_2
personalmente e quotidianamente alla cura della madre, trascurando gli altri familiari (dalla documentazione prodotta dalla stessa emerge del resto che i due figli, nel 2013, Parte_1
erano entrambi maggiorenni e pertanto non avevano bisogno di essere accuditi dalla madre).
pagina 14 di 22 Correttamente il Tribunale non ha ammesso i capitoli di prova dedotti, ad eccezione del cap. 8
(anch'esso, peraltro, formulato in termini generici). Tali capitoli risultano infatti in parte irrilevanti (capp. 4), in gran parte valutativi (capp. 5, 6, 7, 13, 20, 21, 22) e/o formulati in termini del tutto generici (capp. 5, 6, 7, 18, 19, 20, 23), in parte inammissibili perché formulati in termini di attualità (capp. 11, 12 e 14), quando è emerso in corso di causa che la ra deceduta CP_2
circa due mesi prima la data di notifica dell'atto di citazione.
Correttamente il Tribunale ha revocato l'ammissione del capitolo 14 (volto a dimostrare proprio la circostanza dell'assistenza quotidiana data dalla figlia alla madre), in quanto formulato nell'attualità e pertanto incompatibile con il decesso ante causam.
La tardiva comunicazione da parte della difesa dell'attrice (dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie) del fatto che la madre era deceduta prima dell'instaurazione del giudizio ha certamente inciso sull'andamento del procedimento e sulla possibilità da parte della di fornire adeguata prova dei reali fatti storici e della realtà attuale. Parte_1
A prescindere dalla causa che l'ha determinata, tale tardiva comunicazione è certamente dipesa da una condotta gravemente negligente della parte (se non ha tempestivamente avvisato il legale dell'intervenuto decesso della madre) o del difensore (se ha notificato l'atto di citazione e depositato le successive memorie, senza un previo confronto con la sua assistita) e quindi è agli stessi imputabile.
La mancanza di precisa allegazione e prova (e di offerta di idonea prova) del fatto che la abbia di persona assistito la madre, trascurando gli altri impegni personali e Parte_1
familiari e modificando il proprio stile di vita, esclude la possibilità per la Corte di liquidare quegli aspetti dinamico-relazionali del danno non patrimoniale subito dalla vittima secondaria, intesi come peggioramento della qualità della propria vita, delle proprie relazioni familiari e sociali, rinuncia ad attività lavorative, sociali e di svago già praticate.
Dall'istruttoria orale è soltanto emerso che l'appellante, dopo il sinistro che ha colpito la madre, aveva chiesto di poter lavorare da remoto dalla casa di quest'ultima, per essere sempre a sua disposizione e che i soci della società da lei amministrata avevano acconsentito. Le circostanze di cui sopra sono state confermate per conoscenza diretta solo dal marito della e Parte_1
risultano peraltro allegate in modo alquanto generico, non comprendendosi quando sarebbe iniziato e quando sarebbe terminato il periodo di smart working. Correttamente, pertanto, il
Tribunale ha ritenuto che la circostanza del lavoro da remoto (dedotta in termini generici) non comportasse di per sé un danno, anche tenuto conto del fatto che la stessa appellante ha affermato di non aver avuto ripercussioni sul piano professionale, a causa del sinistro che ha colpito la madre.
pagina 15 di 22 Parimenti non è risarcibile il lamentato danno, derivante da un asserito crollo emotivo e stato depressivo patito dall'attrice/appellante, in quanto del tutto sfornito di prova.
La si è infatti limitata a produrre una relazione della dott.ssa Parte_1 Persona_2
risalente al 10.11.2016, non firmata dalla professionista (neppure redatta su carta intestata), pertanto priva di ogni valore probatorio.
Ritiene invece la Corte che il danno non patrimoniale connesso alle ricadute in termini di sofferenza morale soggettiva debba essere risarcito all'attrice/appellante e possa essere provato in via presuntiva.
La ha innanzitutto fornito precise allegazioni (non contestate da che Parte_1 CP_1
possono porsi a fondamento del ragionamento presuntivo: ella era figlia unica della sig.ra aveva a lungo convissuto con la madre e, a seguito del matrimonio, era andata a CP_2
vivere nello stesso condominio ove abitava la madre (circostanza che porta a presumere che vi fosse una frequentazione assidua tra le due donne).
Dall'espletata ctu (pag. 19) è inoltre emerso (e la circostanza non è stata contestata) che la prima del sinistro, era una persona del tutto autonoma (infatti è stata investita CP_2
mentre attraversava la strada, dopo aver fatto la spesa).
A seguito dell'evento lesivo, la sig.ra a riportato un “trauma cranio-encefalico che CP_2 ha prodotto multiple rime di frattura a carico del tetto dell'orbita di destra, con interessamento del margine interno ed esterno dell'osso frontale, una raccolta ematica traumatica in sede fronto-basale destra encefalica e una frattura del perone destro”.
Dopo un ricovero di complessivi 56 giorni, prima presso il reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Niguarda e poi presso l' , era emerso un graduale Controparte_5
recupero, con ripresa progressiva delle attività quotidiane. La alla dimissione CP_2 dall' , riusciva a deambulare con ausili, con deficit di equilibrio statico e Controparte_5
dinamico; aveva potuto recarsi al mare per una breve vacanza (con l'assistenza di terzi). Un episodio bronchitico successivo (evidentemente del tutto estraneo al sinistro), curato con antibiotici, aveva determinato una successiva perdita di autonomia e fenomeni di disorientamento spazio-temporale e disturbi mnesici.
Ad una visita neurologica di controllo a gennaio 2014, veniva dato atto delle risultanze della
RMN encefalo di controllo (vasta area lesionale frontale destra con componente emorragica intralesionale in fase cronica, in quadro di sofferenza cerebro-vascolare diffusa) e la paziente veniva descritta come vigile, parzialmente orientata, con lacune mnesiche;
in grado di mantenere la stazione eretta, a base lievemente allargata, deambulazione a base allargata, cautelata.
pagina 16 di 22 Sulla base della documentazione medica in atti, il ctu - con valutazione tecnicamente corretta e ampiamente motivata, che questa Corte ritiene di condividere - ha accertato un danno biologico permanente “puro”, conseguente al sinistro, pari al 40-43%. Il ctu ha anche precisato che il deficit cognitivo lieve successivamente accertato (Mild cognitive impairment), “in esiti di emorragia cerebrale frontale destra e vasculopatia cerebrale cronica”, non possa essere causalmente ricondotto con certezza al trauma cranico conseguente al sinistro, ben potendo essere stato provocato dalla pregressa vasculopatia cerebrale, chiaramente emersa dagli esami clinici effettuati sulla paziente (TC cranio-encefalica del 8.10.2013; RMN del gennaio 2014).
In risposta alle osservazioni del perito di parte attrice, il ctu ha chiarito come “non vi siano elementi tecnici, di concreta e solida correlazione eziopatogenetica che consentano di affermare se il traumatismo svolse ruolo condizionate concausalmente il Controparte_4 ovvero ne anticipò temporalmente l'insorgenza che sarebbe comunque occorsa -
[...]
in ragione delle alterazioni croniche, su base vascolare degenerativa, delle strutture encefaliche - oppure, da ultimo, fu solo un fattore confondente, atteso che il Mild Cognitive
Impairment sarebbe comunque comparso alla stessa epoca e con le medesime caratteristiche anche in assenza del fatto lesivo”.
In questo quadro documentale, la Corte ritiene corretta la quantificazione del ctu di un danno biologico patito dalla pari al 40-43%, quale danno sicuramente riconducibile al CP_2
sinistro. La restante menomazione permanente (ulteriore 18% circa) non può ricondursi con certezza al sinistro - ben potendo essere la conseguenza della sola vasculopatia cerebrale cronica pregressa o di entrambe le cause scatenanti - e, in assenza di prova rigorosa del nesso causale (che era onere dell'attrice/appellante fornire), non può essere ritenuta conseguenza del sinistro.
La Cassazione ha sul punto chiarito che “il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale” tra condotta colpevole ed evento di danno “ridonda a carico del danneggiato che chiede il risarcimento”
(Cass. ord. 10188/2025).
Va sul punto rilevata l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante circa la tardiva allegazione da parte di della vasculopatia cerebrale pregressa, posto che tale patologia pregressa CP_1
cronica emerge dalla documentazione medica tempestivamente prodotta dalla stessa attrice e valutata nella sua integralità dal ctu, per rispondere ai quesiti posti dal primo Giudice.
pagina 17 di 22 Neppure coglie nel segno il rilievo dell'appellante contenuto a pag. 13 dell'atto di appello, secondo cui il referto dell' del marzo 2014 attesterebbe il nesso eziologico tra Controparte_5
il decadimento cognitivo e il trauma cranico conseguente al sinistro. Il referto, riportato solo parzialmente dall'appellante, indica infatti, quali ipotesi eziologiche, “la piena correlabilità del quadro cognitivo delineato, con il quadro lesionale cerebrale, di natura vascolare e traumatica”, senza sbilanciarsi circa la portata causale del solo trauma cranico, ma riconoscendo la portata causale anche della lesione di natura vascolare.
In definitiva, proprio la documentazione medica in atti riconosce la sussistenza di una preesistente lesione cerebrale di natura vascolare e la sua portata causale.
Accertato, per i motivi sopra esposti, un danno biologico permanente subito dalla sig.ra pari al 40-43%, la Corte non condivide la tesi del Tribunale, secondo cui questo CP_2
danno non sarebbe sufficientemente grave da poter causare nella prossima congiunta della vittima primaria un danno riflesso risarcibile, in termini di sofferenza morale e soggettiva, considerata la circostanza che è prevedibile che una persona avanti con gli anni possa presentare deficit funzionali anche marcati e abbia bisogno dell'altrui assistenza e per questo una lesione all'integrità psico-fisica dell'anziano, in quanto evento prevedibile dai congiunti, non susciterebbe negli stessi un'intensa sofferenza soggettiva.
Ritiene la Corte - in conformità all'orientamento del tutto prevalente della Cassazione - che un danno alla salute del 40% (certamente di entità non lieve) possa provocare negli stretti congiunti un danno non patrimoniale riflesso in termini di sofferenza soggettiva e che tale danno possa provarsi a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, la vittima primaria, prima del sinistro, era una persona anziana autonoma che stava complessivamente bene (pur considerata la vasculopatia). Il sinistro ha causato un repentino peggioramento delle condizioni di salute della e dei postumi permanenti CP_2
di rilievo. Nonostante un progressivo parziale recupero delle abilità, sono rimaste nella vittima primaria difficoltà di equilibrio statico e dinamico, necessità di deambulare con ausili e, presumibilmente, sentimenti di ritrosia e paura nell'affrontare il mondo esterno con la dimestichezza di prima (è noto infatti che le persone anziane, in quanto più fragili, subiscono più pesantemente gli effetti di un trauma).
In questo quadro, è da ritenersi in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit che l'unica figlia della persona che viveva in prossimità della madre, abitando nello CP_2
stesso condominio e pertanto doveva avere un rapporto di assidua frequentazione e un forte legame affettivo, abbia subito una sofferenza intensa nel vedere la madre, da un giorno all'altro, in quanto investita sulle strisce pedonali, subire delle lesioni alla salute incidenti in modo pagina 18 di 22 rilevante sulla qualità della sua vita e quindi passare da una condizione di sostanziale benessere ad una condizione di menomazione permanente alla salute nei termini accertati dal ctu.
Ritenuto provato in via presuntiva il solo danno non patrimoniale subito dalla Parte_1
quale sofferenza soggettiva conseguente al sinistro che ha colpito la madre, ritiene la Corte che nella liquidazione del danno si debba utilizzare un criterio prettamente equitativo, prendendo peraltro spunto dai parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma relative proprio al danno riflesso da lesione subita dal congiunto (circa l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma, quale riferimento per la liquidazione del danno riflesso, ved. Cass. ord. 13540/2023).
Tenuto conto dell'età della e della al momento del sinistro, del fatto Parte_1 CP_2 che l'attrice fosse l'unica figlia e l'unica parente del nucleo familiare originario, del fatto che madre e figlia non convivevano (pur abitando nello stesso stabile e frequentandosi assiduamente), valutato il valore del punto (Tabelle di Roma) relativamente ai soli aspetti della sofferenza morale della vittima secondaria e non agli aspetti dinamico-relazionali (non provati dall'attrice/appellante), adeguata la liquidazione alle peculiarità del caso, tenuto conto delle concrete allegazioni dell'attrice (che ha impostato le difese sul danno dinamico-relazionale, lasciando sullo sfondo gli aspetti di sofferenza soggettiva), si stima equa una liquidazione in via del tutto equitativa del danno subito dall'attrice per complessivi € 30.000,00, in moneta attuale.
Risulta peraltro certamente eccessiva la richiesta risarcitoria dell'appellante (limitata solo in grado di appello al 50% del danno da perdita del congiunto come delineato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano), sia perché, applicando il punteggio massimo al parametro E delle predette
Tabelle, non considera l'assenza di adeguata prova relativa agli aspetti dinamico-relazionali, al cambiamento dello stile di vita e, in particolare, all'attività di cura e assistenza quotidiana da parte della figlia;
sia perché basata su tabelle relative al danno da perdita del congiunto (evento certamente ben più drammatico del danno riflesso conseguente alla lesione del rapporto parentale); sia perché, quantificando il danno subito dalla nel 50% del danno Parte_1
previsto per la perdita del congiunto, non considera l'effettiva entità delle lesioni subite dalla vittima primaria.
Sono poi dovuti gli interessi compensativi, trattandosi di debito di valore, da calcolarsi al tasso legale sulla somma di cui sopra, devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto alla data della liquidazione. Sulla somma liquidata in sentenza in moneta attuale decorrono poi gli interessi legali, dalla data della liquidazione al saldo.
pagina 19 di 22 In punto interessi, non può accogliersi la domanda dell'appellante di liquidazione degli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto tardivamente formulata, solo in grado di appello e solo con gli scritti difensivi conclusionali.
Non può poi riconoscersi all'attrice/appellante il lamentato danno patrimoniale connesso all'attività stragiudiziale svolta dal legale, mancando ogni prova dell'effettivo svolgimento di attività stragiudiziale che possa giustificare una richiesta di onorari dell'ammontare di quelli indicati nella parcella (doc. 22). L'unica attività stragiudiziale documentata è la redazione da parte dell'avv. Fabio Venturini e l'invio ad di quattro lettere raccomandate con CP_1
richiesta di risarcimento dei danni (due a nome delle sig.re e le CP_2 Parte_1
restanti - datate 1.10.2017 e 26.9.2019 - a nome della sola , tutte aventi identico Parte_1
contenuto.
Premesso che l'attività di redazione e invio di una missiva, poi riadattata e nuovamente inviata
(senza modificarne il contenuto), non può giustificare la richiesta di una parcella di oltre €
5.800,00, va rilevato che il compenso per l'attività di redazione della prima e seconda raccomandata, del 16.10.2013 e 1.10.2015, unitamente a quello relativo alla restante attività stragiudiziale svolta dal legale per giungere ad una definizione concordata del risarcimento dovuto alla è già stata corrisposto con il riconoscimento da parte di CP_2 CP_1
all'avv. Venturini dell'importo di € 30.000,00 per spese legali, nell'ambito della transazione raggiunta nel 2016 (ved. docc. 1, 2 e 3 di parte convenuta).
Manca peraltro la prova dello svolgimento, in data successiva all'accordo transattivo tra e di un'ulteriore attività stragiudiziale in favore della che CP_1 CP_2 Parte_1
abbia avuto una qualche utilità, consentendo, ad esempio, di evitare il giudizio o di addivenire ad una più celere definizione della controversia (ved., in tema di liquidazione delle spese stragiudiziali e di esclusione delle spese superflue, Cass. 16990/2017).
L'invio delle ulteriori due raccomandate a nome della non può ritenersi attività Parte_1
giustificata o necessitata, e pertanto le spese legali richieste (per l'invio delle due missive, non essendo stata provata altra attività stragiudiziale) non costituiscono un danno emergente risarcibile.
Deve in ultimo affrontarsi l'istanza di di cancellazione dalla comparsa conclusionale CP_1 dell'appellante dell'espressione “falsa” riportata a pag. 6, terzo cpv e dell'espressione “falso” all'ultimo rigo di pag. 8 (a pag. 6: “L'affermazione della compagnia secondo la quale da un autonomo controllo sarebbe emersa la circostanza, poi riferita al Tribunale, del decesso della signora è oggettivamente falsa”; a pag. 8: “Appare piuttosto evidente come quanto CP_2
pagina 20 di 22 riportato nella comparsa avversaria” - in relazione al preteso danno subito dalla Parte_1
a seguito di un differente sinistro - “sia oggettivamente falso”).
Premesso che le espressioni di cui sopra non hanno un reale contenuto offensivo, esse in ogni caso rientrano nella dialettica processuale, sono funzionali all'esercizio del diritto di difesa e non manifestano alcun intento denigratorio nei confronti della controparte.
L'esito della lite, che vede l'accoglimento solo parziale della domanda dell'appellante di risarcimento del danno non patrimoniale, con liquidazione di un importo pari a meno di ¼ della somma richiesta dalla e vede il rigetto della domanda di risarcimento Parte_1
dell'allegato danno patrimoniale, giustifica una compensazione per quota di ¾ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
La deve essere condannata, in solido con la convenuta contumace CP_1 [...]
, a rifondere all'appellante la restante quota di ¼, liquidata come da Parte_2
dispositivo, per il primo e secondo grado di giudizio. La quota di spese relativa al giudizio di appello è calcolata sull'importo di cui alla nota spese, depositata dalla conforme Parte_1
ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
La quota di spese relativa al giudizio di primo grado è invece calcolata sull'importo intero determinato applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio (causa di valore indeterminabile, complessità media), non essendo la nota spese dell'attrice conforme ai parametri di legge.
Le spese della ctu, effettuata nell'interesse di entrambe le parti e considerato l'esito del giudizio, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e delle parti convenute, per quota di ½ ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, Parte_1
pubblicata il 12/03/2024, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento delle domande dell'appellante, accertata la responsabilità esclusiva di Parte_2
nella causazione del sinistro cha ha provocato lesioni alla salute di
[...] CP_2
, accertato che figlia della in conseguenza
[...] Parte_1 CP_2
del sinistro che è occorso alla madre, ha subito un danno non patrimoniale liquidabile in moneta attuale in complessivi € 30.000,00, condanna Controparte_1
e , in solido tra loro, a versare all'appellante il predetto Parte_2 pagina 21 di 22 importo di € 30.000,00, oltre interessi compensativi, calcolati ai sensi dell'art. 1284 1° co c.c., sulla somma devalutata alla data del sinistro (5.9.2013) e via via annualmente rivalutata, con decorrenza dalla data del sinistro sino alla data della presente sentenza,
e oltre ad interessi legali ex art. 1284 1° co c.c. sulla somma espressa in moneta attuale, dalla data della sentenza al saldo;
2) Compensa tra le parti, per quota di ¾, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) Condanna e , in solido Controparte_1 Parte_2 tra loro, a rifondere all'appellante la restante quota di ¼, che liquida: - quanto al giudizio di primo grado, in € 2.715,00 per compensi ed € 182,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre ad IVA e c.p.a., come per legge;
- quanto al giudizio di appello, in € 2.497,75 per compensi ed € 217,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre ad IVA e c.p.a., come per legge, importi da versarsi al difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di ctu a carico dell'attrice, per quota di ½, e delle convenute, in solido tra loro, per la restante quota di ½.
Così deciso, in Milano il 1/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.6.2024 e 13.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
2757/2024, pubblicata il 12/03/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE AB, elettivamente domiciliata in VIA ANDEGARI 16 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA, con il patrocinio dell'avv. LEO LOREDANA, elettivamente domiciliato/a in VIA L.
MANARA, 17 20122 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
[...]
, Parte_2
-APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 22 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, pubblicata il
12/03/2024, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: A) In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, pubblicata 12 marzo 2024 e notificata il
29 maggio 2024, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto
e colpa della signora , per l'effetto, condannare quest'ultima Parte_2
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_1
solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora (tra Parte_1
cui biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, riflesso) in ragione del suo grado di parentela con la signora nella misura che si chiede venga determinata Controparte_2 dall'Eccellentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma, oltre alle spese di CTU e CTP;
B) In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, pubblicata 12 marzo 2024
e notificata il 29 maggio 2024, liquidare alla signora l'ulteriore somma di € Parte_1
5.870,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del
10/03/2014. D) Comunque, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%, CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria:
E) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora Parte_2
e per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che il giorno 5 settembre 2013, alle ore
[...]
17.45, la signora madre della signora percorreva Controparte_2 Parte_1
Via Gallarate nel Comune di Milano quando, mentre attraversava la carreggiata sulle apposite strisce pedonali in prossimità del civico n. 105, veniva investita dal motociclo Malaguti F12, targato X6SSSF, di proprietà e condotto dalla signora .”; 2) Parte_2
“Vero che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Locale di Milano che, effettuati i rilievi di rito, redigeva il rapporto di incidente e contravvenzionava la signora
per la violazione dell'art. 191 del Codice della Strada”; 3) Parte_2
“Vero che la signora veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso CP_2
pagina 2 di 22 dell'Ospedale Niguarda di Milano, ove veniva ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia”;
4) “Vero che, durante il ricovero, la signora versava in uno stato soporoso con CP_2 occhi chiusi tutto il giorno”; 5) “Vero che la signora a seguito della dimissione, CP_2 aveva perduto la sua autonomia, e necessitava dell'aiuto di terzi per la deambulazione, l'igiene personale e la cura della casa”; 6) “Vero che la signora ha sempre avuto un Parte_1
rapporto molto stretto con la madre tanto che nel 1990, quando si è sposata, ha acquistato un appartamento nello stesso stabile della signora;
7) “Vero che la signora CP_2
sposata e con due figli, dal giorno del sinistro ha dedicato tutte le sue energie
Parte_1 nella cura della madre”; 8) “Vero che dopo il verificarsi dei fatti de quibus la signora aveva chiesto e ottenuto di poter lavorare in smart working presso l'abitazione
Parte_1 della madre, per poter essere sempre a sua disposizione”; 9) “Vero che la signora
CP_2 dopo l'incidente ha cominciato a non riconoscere i volti delle persone”; 10) “Vero che dopo il sinistro per cui è causa alla signora veniva diagnosticata la prosopagnosia, come
CP_2 da doc. 14 che mi si rammostra”; 11) “Vero che la signora spesso, non riconosce
CP_2 nemmeno la figlia o i nipoti”; 12) “Vero che il fatto di essere incapace di distinguere i volti spaventa la signora la quale evita di uscire di casa senza l'accompagnamento della
CP_2 figlia”; 13) “Vero che a seguito del sinistro la signora ha perduto la propria
CP_2 autosufficienza”; 14) “Vero che la signora provvede tutti i giorni all'igiene
Parte_1 personale e alla vestizione della madre”; 15) “Vero che già prima del sinistro la signora si recava tutti i giorni presso l'abitazione della madre per trascorrere del tempo
Parte_1 con lei”; 16) “Vero che la signora e la signora condividevano la
Parte_1 CP_2
passione per i giochi di carte, e trascorrevano tutti i giorni almeno una o due ore giocando insieme”; 17) “Vero che tutte le domeniche, prima dell'incidente, la signora CP_2
invitava la famiglia della figlia presso la sua abitazione dove organizzava dei pranzi, per la cui preparazione dedicava tutta la giornata del sabato e la mattina della domenica”; 18) “Vero che prima del sinistro la signora faceva parte di un “gruppo anziani” con il quale CP_2 organizzava le proprie vacanze”; 19) “Vero che dopo il sinistro la signora ha Parte_1
trascorso tutte le sue vacanze insieme alla madre, per evitare che abbandonasse il suo gruppo di amici”; 20) “Vero che la circostanza di cui al capitolo 17) ha fatto sì che la signora non potesse più trascorrere le vacanze con il marito e i figli”; 21) “Vero che le Parte_1 attenzioni esclusive che la signora ha dedicato alla madre dopo l'incidente Parte_1
hanno inciso negativamente sul suo rapporto con il marito e con i figli, che Controparte_3 si sono sentiti trascurati”; 22) “Vero che a seguito del sinistro la signora ha Parte_1 subito un crollo emotivo, per via del senso di inadeguatezza derivante dall'impossibilità di
pagina 3 di 22 dedicarsi completamente sia ai figli che alla madre invalida”; 23) “Vero che la signora si è rivolta per ottenere un supporto psicologico alla Dott.ssa , Parte_1 Persona_1 la quale ha diagnosticato un disturbo dell'adattamento”. Si indicano a testi: - Signor Tes_1
residente in [...], sui capitoli da 1 a 3; - Agente
[...] Tes_2
presso il Comando di Polizia Locale di Milano, via Beccaria n. 19, sui capitoli da
[...]
1 a 3; - Signor residente a [...]
da 3 a 23; - Signora residente a [...], Testimone_3
sui capitoli da 3 a 23. Si chiede inoltre ammettersi CTU medico legale psichica sulla persona di ” Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti dato atto che la appellata non ha accettato e non accetta il contraddittorio su fatti e domande nuovi, introdotti successivamente allo scadere dalle barriere preclusive in via preliminare a) dichiarare
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del gravame promosso avverso la sentenza n.
2757/2024 resa dal tribunale di Milano in data 12.3.2024 in via principale di merito rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dalla signora
[...]
vverso la sentenza n. 2757/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 12.3.2024 Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto confermando integralmente l'impugnata decisione. ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in ulteriore subordine, salvo gravame nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, quantificare l'eventuale obbligo risarcitorio nella misura del giusto e del provato, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, con esclusione dei danni che l'appellante avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, rigettando ogni diversa e ulteriore pretesa. Condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 I e 3 comma c.p.c. nella misura equitativamente determinata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese gen. e accessori di legge. In via istruttoria Rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto, in parte, riferite alla dinamica del sinistro occorso alla signora on oggetto CP_2 di pronuncia, a circostanze che presuppongono l'esistenza in vita della signora e CP_2
per il resto irrilevanti, generiche o da provare documentalmente. Non disporre la richiesta
CTU psichica sulla persona della signora in quanto esplorativa e tendente a Parte_1 supportare oneri probatori che la parte non ha assolto.”
pagina 4 di 22 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato il 19.5 e 23.5.2020, ha convenuto avanti Parte_1
al Tribunale di Milano (quale proprietaria e conducente del Parte_2
motoveicolo targato X6SSSF) e la (quale compagnia Controparte_1
assicurativa del motoveicolo), per sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, in ragione del suo grado di parentela con la danneggiata oltre al rimborso delle spese legali sostenute in via stragiudiziale e delle Controparte_2
spese di lite.
L'attrice ha precisato che la madre, il 5.9.2013 era stata investita sulle Controparte_2
strisce pedonali dal motociclo di proprietà e condotto da e Parte_2
assicurato con riportando gravi lesioni a causa di trauma cranico emorragico, trattura CP_1
al perone e frattura facciale. Dopo un periodo di ricovero ospedaliero, la sig.ra CP_2
veniva ricoverata presso un istituto di riabilitazione e dimessa il 31.10.2013, dopo che nel tempo si era manifestato un peggioramento della frattura peroneale e del trauma cranico.
A causa dell'incidente - a detta dell'attrice - la aveva perduto la propria autonomia CP_2
e peggiorato sensibilmente le proprie condizioni di salute (peggioramento della vista, difficoltà di deambulazione, disorientamento, disturbi mnesici, flessione dell'umore, disturbi ansiosi ecc.). Di conseguenza la unica figlia della danneggiata, aveva visto sconvolta la Parte_1
propria vita quotidiana, a causa degli accresciuti bisogni della madre, della necessità di un costante accudimento da parte dell'attrice e aveva sviluppato uno stato depressivo per le gravi condizioni della madre, per il senso di colpa - derivante dal non poter seguire come prima, viste le condizioni della madre, i propri figli e il marito -, per la necessità di dover trascurare il proprio lavoro e i propri interessi.
Alla richiesta di risarcimento del danno da parte della e della figlia, la CP_2 CP_1
liquidava il solo danno in favore della madre.
La ha pertanto avanzato domanda di risarcimento dei danni dalla stessa patiti, a Parte_1
causa delle lesioni subite dalla madre e del peggioramento delle condizioni di salute della stessa.
Si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione dei diritti azionati Controparte_1 dall'attrice e chiedendo comunque il rigetto della domanda.
La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Parte_2
Nel corso della causa di primo grado, è emerso il decesso ante causam della (il CP_2
28.3.2020), decesso comunicato dall'attrice solo con memoria depositata il 18.6.2021; è stata quindi espletata ctu medico-legale documentale, al fine di accertare l'entità dei postumi permanenti della con particolare riferimento ai postumi psichici. CP_2
pagina 5 di 22 All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attrice, ritenendo non adeguatamente provato il danno dalla stessa patito, quale prossima congiunta della CP_2
Il primo Giudice ha precisato che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale voce di danno deve essere particolarmente rigoroso, dovendosi dimostrare un danno che, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
Nel caso di specie, era emerso che la sig.ra già soffriva di vasculopatia cerebrale CP_2 cronica. Se era stata raggiunta la prova, tramite l'espletata ctu, del danno permanente subito dalla vittima primaria a seguito del sinistro, non poteva invece ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità eziologica al sinistro anche dei peggioramenti successivi delle condizioni personali e delle capacità cognitive della In particolare, il deterioramento cognitivo CP_2
diagnosticato a marzo 2014, e che deve presumersi sia peggiorato negli anni successivi trattandosi di patologia che evolve e si aggrava con il tempo, doveva ricondursi, secondo il
Tribunale, a cause indipendenti dal sinistro, in particolare alla vasculopatia cerebrale cronica da cui la era affetta. CP_2
Non essendo stato provato il nesso causale tra il sinistro e il deterioramento cognitivo della doveva escludersi la sussistenza di ricadute dinamico-relazionali e moral- CP_2 soggettive sufficientemente gravi e apprezzabili sull'attrice, dipendenti dal sinistro, tenuto conto dell'età avanzata della investita a 86 anni e deceduta a quasi 93 anni, e della CP_2
mancanza di idonea prova delle predette ricadute. Secondo il Tribunale, non poteva poi valere, nel caso di specie, la prova presuntiva delle ricadute dannose, essendo fatto noto e accettato la circostanza che persone di età avanzata possano presentare deterioramento fisico e cognitivo e possano aver bisogno di assistenza. Doveva quindi escludersi - secondo il primo Giudice - la forte intensità del dolore di una figlia che assiste l'anziana madre ultra ottantacinquenne con un'integrità psicofisica menomata di circa il 40%, “rientrando questo tra gli accadimenti della vita generalmente previsti e immaginabili, a differenza, ad esempio, del caso opposto del genitore che assista alle sofferenze del giovane figlio reso imprevedibilmente invalido a causa di un sinistro stradale”.
Il Tribunale ha pertanto rigettato le domande dell'attrice e l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di appello notificato ad e a , CP_1 Parte_2 Parte_1
a impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
[...]
pagina 6 di 22 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 C.C., 29
Cost.
Il Tribunale avrebbe violato i principi costantemente espressi dalla Corte di Cassazione in materia di lesione del rapporto parentale, escludendo nel caso di specie la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva per accertare il danno subito dall'attrice e richiedendo un accertamento particolarmente rigoroso e la dimostrazione che il danno, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato e chiaramente riconducibile alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
La Corte di Cassazione ha infatti espresso il principio secondo cui, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria della salute. Tale danno può essere dimostrato per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima e il familiare che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che questi soffra per le gravissime lesioni riportate dal prossimo congiunto (così Cass. 7748/2020).
L'appellante ha censurato le conclusioni del ctu circa l'ammontare del danno e ha comunque sottolineato che il danno acclarato dal perito d'ufficio sarebbe comunque tale da fondare la presunzione circa il fatto che i congiunti abbiano patito un danno, per la sofferenza conseguente al sinistro che ha colpito il danneggiato primario.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare non operante la presunzione di cui sopra, stante l'età avanzata della vittima e il fatto che è frequente che persone ultraottantenni non siano pienamente autonome.
Il ctu aveva invero precisato che era impossibile stabilire se vi fosse nesso causale tra il
[...]
e il trauma, ma il primo Giudice, senza motivare adeguatamente, aveva Controparte_4
ricollegato il deterioramento cognitivo alla vasculopatia cerebrale che affliggeva la CP_2
(e ciò anche se solo nel corso delle operazioni peritali, quando il thema decidendum era già definito, il consulente della - allegando un fatto nuovo - aveva segnalato che i CP_1
problemi cognitivi erano in parte causalmente riconducibili alla pregressa vasculopatia).
L'assicurazione, al momento della costituzione in giudizio, era peraltro già in possesso da anni della documentazione medica della (già visitata da perito dell'assicurazione) e CP_2
pertanto non era giustificabile la tardiva allegazione della vasculopatia cerebrale.
Il Tribunale aveva inammissibilmente colmato la lacuna assertiva della compagnia assicurativa con la ctu, privando l'attrice della possibilità di argomentare e indicare mezzi di prova circa il pagina 7 di 22 nesso di causa tra la patologia pregressa e il danno, risultando per contro irrilevante il fatto che la vasculopatia cerebrale risultasse dalla documentazione medica prodotta in atti.
Anche l'ulteriore motivazione del Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe illogica e contrastante con la documentazione in atti, che attestava la diagnosi di lacerazione della corteccia cerebrale, tre settimane dopo il sinistro, un “quadro di sofferenza cerebro-vascolare diffusa”, conseguente proprio al trauma patito e un peggioramento delle condizioni della paziente (i test sull'autonomia avevano accertato un quadro di dipendenza grave). Il 28 gennaio
2014, il neurologo aveva rilevato un'“ulteriore perdita di autonomia, con comparsa di disorientamento spazio-temporale e disturbi mnesici” e il certificato di marzo 2014 indicava la
“piena correlabilità del quadro cognitivo delineato con il noto quadro lesionale cerebrale”.
Visto il tenore del certificato sopra citato e visto che il ctu non ha saputo esprimersi in ordine al profilo del nesso causale, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio giurisprudenziale della “preponderanza dell'evidenza”, per il quale il giudice è tenuto a ritenere provata la soluzione che appare più probabile.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, nella parte in cui accerta lesioni alla vittima primaria del 40/43%, anziché del 58/60%.
2) Erroneità della sentenza, per non avere la stessa ritenuto provato il danno e per non aver liquidato alcun risarcimento in favore dell'attrice.
Secondo l'appellante, a prescindere dai rilievi circa l'entità delle lesioni patite da CP_2
il primo Giudice avrebbe comunque errato nel non riconoscere all'attrice il
[...]
risarcimento del danno da ella patito, sia per non aver applicato le presunzioni, sia per non aver ritenuto provato tale danno. Non è infatti necessario che il danno riflesso abbia comportato uno sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima secondaria, essendo risarcibile anche il mero turbamento d'animo e la sofferenza patita a causa delle lesioni alla vittima primaria.
Il Tribunale avrebbe violato i principi sanciti dalla giurisprudenza in materia, ribadendo più volte nella motivazione, da un lato, che l'attrice avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa della propria sofferenza e dello sconvolgimento delle abitudini di vita conseguenti alla lesione patita dalla madre, dall'altro, che, essendo la vittima primaria una signora anziana, una sua limitata autonomia doveva ritenersi “normale” e pertanto non era giuridicamente rilevante.
Il primo Giudice avrebbe dovuto accertare se la fosse autonoma prima del sinistro CP_2
(circostanza comprovata dalla documentazione in atti) e se tale autonomia fosse venuta meno a causa del sinistro.
Pacifica giurisprudenza, del resto, riconosce ai prossimi congiunti il risarcimento del danno morale conseguente a lesioni non lievi subite dalla vittima primaria, senza che sia necessaria la pagina 8 di 22 prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita e potendosi accertare, facendo ricorso a presunzioni, la sofferenza interiore.
La aveva del resto provato il cambiamento delle sue abitudini di vita, avendo Parte_1
iniziato a lavorare da remoto da casa della madre, al fine di accudirla (circostanza ritenuta irrilevante dal Tribunale, perché non configurante un danno, ma se mai una agevolazione dei ritmi di vita).
Il primo Giudice aveva ritenuto non provato il lamentato danno conseguente al mutamento, a seguito del sinistro, delle abitudini di vita dell'attrice, ma non aveva ammesso specifici e dettagliati capitoli di prova per testi che avrebbero consentito di provare il predetto mutamento.
L'attrice aveva poi fornito prova documentale del disturbo di ansia e da stress dalla stessa patito a seguito dell'incidente che aveva provocato gravi lesioni alla madre e della necessità di un sostegno psicologico (doc. 21 del fascicolo di primo grado).
3) Sul quantum debeatur.
L'appellante, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per danno non patrimoniale da perdita del congiunto, considerati 8 punti per l'età della vittima primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 8 punti per l'abitazione nel medesimo stabile, 16 punti per l'assenza di altre persone nel nucleo familiare della de cuius e 30 punti per la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, per un totale di 80 punti, corrispondenti (per il caso di decesso della vittima primaria) ad € 269.200,00 (in moneta del primo gennaio 2021, da rivalutarsi all'attualità), ha quantificato il danno subito dalla figlia in un importo non inferiore al 50% della somma di cui sopra, oltre a rivalutazione e interessi e oltre alle spese per la fase stragiudiziale e alle spese processuali.
Si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto del tutto destituito di fondamento e meramente riproduttivo delle argomentazioni già svolte in primo grado.
L'appellata ha innanzitutto rilevato l'inammissibile modifica dei presupposti di fatto della domanda, operata nel giudizio di primo grado.
L'atto di citazione si fondava infatti sul presupposto dell'esistenza in vita della sig.ra CP_2
e sulla permanenza del pregiudizio per la derivante dalla necessità di accudire Parte_1 quotidianamente l'anziana madre, non più autosufficiente. La situazione reale era ben diversa, posto che la era deceduta circa tre mesi prima della notifica dell'atto di citazione, CP_2 ma, solo dopo l'ammissione di ctu sulla vittima primaria del sinistro, parte attrice aveva comunicato il decesso, con il deposito in data 18.6.2021 di note scritte (quando CP_1
effettuati accertamenti anagrafici, aveva autonomamente scoperto la circostanza).
pagina 9 di 22 La circostanza nuova del decesso era stata comunicata dopo lo scadere delle preclusioni assertive (e istruttorie) e tutto l'iter processuale, sino al 18.6.2021, era stato condizionato dall'originaria prospettazione dei fatti.
A fronte della tardiva modifica di un fatto costitutivo della domanda, ad avviso dell'appellante, la sentenza di primo grado non potrebbe essere modificata e l'appello non potrebbe trovare accoglimento, in quanto il petitum costituirebbe domanda nuova, sulla quale, anche a non voler considerare l'esistenza di una parte contumace, l'esponente non aveva mai accettato il contraddittorio.
Anche a voler ritenere ammissibile la domanda, l'appello, ad avviso di andrebbe in CP_1
ogni caso rigettato nel merito.
La aveva chiesto infatti il risarcimento di un danno che aveva voluto provare Parte_1 sulla base di ragionamenti presuntivi, omettendo del tutto l'attività assertiva. Il pregiudizio subito non era stato adeguatamente allegato e descritto, essendosi l'attrice limitata a formule vuote e stereotipate (asserzione generiche relative a cambiamenti di vita, pregiudizi lavorativi, deterioramento delle relazioni familiari, ecc.); ciò aveva disorientato la convenuta e leso il suo diritto di difesa.
Il Tribunale non aveva poi escluso il ricorso alle presunzioni, ma aveva precisato che l'accertamento in concreto del danno subito dai congiunti doveva essere particolarmente rigoroso “dovendo dimostrarsi un danno che, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, fosse ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario”. Il predetto danno doveva produrre gravi, specifiche e percepibili ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana della persona o manifestarsi in termini di sofferenza interiore, onde correttamente delimitare l'area del danno risarcibile ed evitare una proliferazione a catena dei danni.
Il Tribunale aveva ritenuto non provato un danno sufficientemente grave, derivante dalla lesione del rapporto parentale, tenuto conto che le lesioni patite dalla causalmente CP_2
riconducibili al sinistro, non erano risultate tali da far presumere un significativo patimento d'animo della figlia, neppure allegato.
L'attrice non aveva poi fornito adeguata prova del nesso causale tra sinistro e deterioramento cognitivo della vittima, nesso causale che il ctu non aveva potuto confermare.
La domanda dell'attrice, ad avviso dell'appellata, appariva poi spropositata nel quantum e trascurava la circostanza che la gravità del danno al congiunto è indipendente dalla gravità del danno subito dalla vittima primaria. Quanto al nesso eziologico tra il sinistro e il deterioramento cognitivo subito dalla sig.ra e diagnosticato a marzo 2014, l'appellante non aveva CP_2
pagina 10 di 22 fornito prova alcuna dello stesso e la ctu aveva ritenuto indimostrato il nesso causale (ben potendo il deterioramento dipendere dalla vasculopatia cerebrale, patologia preesistente al sinistro). Le conclusioni del ctu circa la valutazione del danno subito dalla a causa CP_2
del sinistro corrispondevano del resto alla valutazione effettuata a suo tempo dai periti della e posta a fondamento dell'offerta risarcitoria formulata in favore della danneggiata, CP_1
offerta accettata senza riserve dalla stessa.
Il danno da lesione del rapporto parentale doveva essere allegato e provato, non potendosi considerare come danno in re ipsa e presupponendo la prova dell'intensità del legame tra vittima primaria e vittima secondaria e della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare subita dalla vittima secondaria.
La – ad avviso dell'appellata – non aveva fornito prova dello sconvolgimento Parte_1
della propria vita relazionale, familiare e lavorativa, conseguente al sinistro, essendo per contro emerso che la stessa aveva ottenuto rilevanti successi professionali e di carriera.
Non era stata inoltre fornita prova adeguata del preteso danno psichico subito dall'attrice, non potendo valere quale prova la relazione psicologica prodotta, generica e priva di sottoscrizione del professionista che l'aveva redatta.
Anche la richiesta di rimborso spese per l'attività stragiudiziale, ad avviso di Controparte_1
era infondata, non avendo la provato di aver sostenuto le spese predette e Parte_1
mancando il profilo della congruità, stante la evidente duplicazione di attività già compensate all'odierno difensore, a seguito della definizione del danno relativo alla vittima primaria, per il quale la Compagnia aveva corrisposto quale rimborso delle spese stragiudiziali l'importo di €
24.590,17 oltre IVA, per complessivi € 30.0000,00. Nessuna ulteriore attività stragiudiziale era stata svolta dal difensore (legale sia della sia della figlia), tale da giustificare la CP_2
richiesta di rimborso di ulteriori importi.
L'appellata ha chiesto infine alla Corte d'Appello di valutare una condanna della Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che il suo contegno processuale aveva causato una grave lesione del contraddittorio e aveva violato le regole del giusto processo.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che per un mero disguido non è stata evasa (in quanto non tempestivamente visionata, né segnalata dalla Cancelleria) la richiesta di trattazione in presenza dell'udienza per la rimessione della causa in decisione (richiesta che peraltro non era stata effettuata a verbale di udienza in data 10.12.2024). Il fatto che l'udienza si sia svolta con le modalità di cui all'art.
pagina 11 di 22 127 ter c.p.c. non ha peraltro comportato alcuna lesione al diritto di difesa delle parti, posto che le stesse avevano già ampiamente enucleato le loro difese, con il deposito di memoria di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche e posto che l'udienza del
24.6.2025 era finalizzata alla sola rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando ad analizzare le eccezioni preliminarmente svolte dalla convenuta, va rilevato che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e costituente la mera riproduzione delle difese svolte in primo grado.
L'atto di appello, infatti, indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che intende contestare, non limitandosi ad una mera riproduzione delle difese svolte in primo grado. La giurisprudenza ha del resto chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. S.U. ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U.
27199/2017).
Quanto alla modifica dei presupposti di fatto della decisione, ritiene il Collegio che la tardiva allegazione del decesso della sig.ra non abbia determinato un tardivo mutamento CP_2
della domanda e quindi la formulazione di una domanda nuova inammissibile, in quanto formulata dopo la scadenza delle preclusioni di legge.
La domanda risarcitoria proposta dalla infatti, è rimasta invariata, anche a Parte_1 seguito dell'allegazione dell'intervenuto decesso della madre, e il lamentato danno non patrimoniale alla vittima secondaria prescinde (quantomeno sotto il profilo dell'an debeatur) dalla circostanza che la vittima primaria sia deceduta prima o dopo la notifica dell'atto di citazione. Il fatto che la sig.ra sia deceduta a marzo 2020 (peraltro sei anni e mezzo CP_2
anni dopo il sinistro) può eventualmente incidere sui profili della quantificazione del danno, posto che, da quella data, sono venuti meno gli eventuali oneri di accudimento e le eventuali ripercussioni del danno sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della figlia.
pagina 12 di 22 La tardiva allegazione del fatto storico del decesso non ha comportato quindi una modifica della domanda.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e può pertanto essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
L'appellante lamenta il fatto: che il Tribunale non abbia fatto ricorso all'utilizzo delle presunzioni per ritenere provato il danno subito dalla vittima secondaria;
che non abbia ritenuto provato tale danno, richiedendo un accertamento estremamente rigoroso dei presupposti dello stesso, senza peraltro ammettere i capitoli di prova formulati dall'attrice; che abbia fatto proprie le conclusioni del ctu in tema di quantificazione del danno biologico subito dalla sig.ra senza tenere conto delle risultanze della documentazione medica versata in atti, CP_2
secondo cui il decadimento cognitivo doveva ritenersi conseguenza del sinistro e non di una patologia pregressa.
I motivi di appello sono fondati, nella parte in cui contestano il mancato ricorso da parte del
Tribunale alla prova presuntiva.
La giurisprudenza più recente in materia di danno non patrimoniale c.d. riflesso, conseguente a lesioni alla salute subite da un congiunto, ha chiarito che tale danno è risarcibile, senza che sia necessario che la vittima primaria abbia subito lesioni particolarmente gravi e può essere accertato facendo ricorso alla prova presuntiva.
La Cassazione, nella recente pronuncia n. 1752/2023 (in una fattispecie in cui la vittima primaria aveva subito un danno biologico permanente del 10%), ha precisato che “non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati”, mentre “la questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez.
3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (ved. anche Cass. ord. 11212/2019, secondo cui “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”).
pagina 13 di 22 Ancora in tema di prova, se il danno non patrimoniale derivante dall'uccisione di un congiunto o dalle lesioni subite dal congiunto a causa dell'altrui illecito, quale tipico danno-conseguenza, non è “in re ipsa” e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni. Tali presunzioni devono fondarsi su elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la “liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (così Cass. ord. 907/2018).
Il rapporto parentale fa sorgere una presunzione iuris tantum della sussistenza di un pregiudizio in capo ai familiari della vittima primaria, senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima primaria e quella secondaria non convivessero e tale presunzione “impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile
(c.d. sofferenza morale)” derivante dalla perdita o dalle lesioni alla vittima primaria, “ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (così Cass. 5769/2024; ved. anche Cass. 22397/2022; 9010/2022).
Tornando al caso concreto, l'attrice/odierna appellante ha allegato di aver subito, oltre alla sofferenza morale, un danno alla serenità familiare e al proprio menage domestico, avendo dovuto occuparsi quotidianamente della cura dell'anziana madre, avendo dovuto necessariamente trascurare il proprio nucleo familiare (marito e due figli) e avendo subito un crollo emotivo, stante il senso di inadeguatezza derivante dall'incapacità di far fronte sia ai bisogni della madre, sia a quelli della propria famiglia;
a causa di questo crollo emotivo, la ha affermato di aver usufruito di un supporto psicologico. Parte_1
Le allegazioni relative alla concreta lesione del proprio menage di vita, formulate in termini generici (senza chiari riferimenti temporali), sono rimaste in gran parte sfornite di prova.
L'appellante non ha infatti fornito (né offerto) idonea prova di aver dovuto cambiare stile di vita, a seguito del sinistro che ha colpito la per essersi dovuta dedicare CP_2
personalmente e quotidianamente alla cura della madre, trascurando gli altri familiari (dalla documentazione prodotta dalla stessa emerge del resto che i due figli, nel 2013, Parte_1
erano entrambi maggiorenni e pertanto non avevano bisogno di essere accuditi dalla madre).
pagina 14 di 22 Correttamente il Tribunale non ha ammesso i capitoli di prova dedotti, ad eccezione del cap. 8
(anch'esso, peraltro, formulato in termini generici). Tali capitoli risultano infatti in parte irrilevanti (capp. 4), in gran parte valutativi (capp. 5, 6, 7, 13, 20, 21, 22) e/o formulati in termini del tutto generici (capp. 5, 6, 7, 18, 19, 20, 23), in parte inammissibili perché formulati in termini di attualità (capp. 11, 12 e 14), quando è emerso in corso di causa che la ra deceduta CP_2
circa due mesi prima la data di notifica dell'atto di citazione.
Correttamente il Tribunale ha revocato l'ammissione del capitolo 14 (volto a dimostrare proprio la circostanza dell'assistenza quotidiana data dalla figlia alla madre), in quanto formulato nell'attualità e pertanto incompatibile con il decesso ante causam.
La tardiva comunicazione da parte della difesa dell'attrice (dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie) del fatto che la madre era deceduta prima dell'instaurazione del giudizio ha certamente inciso sull'andamento del procedimento e sulla possibilità da parte della di fornire adeguata prova dei reali fatti storici e della realtà attuale. Parte_1
A prescindere dalla causa che l'ha determinata, tale tardiva comunicazione è certamente dipesa da una condotta gravemente negligente della parte (se non ha tempestivamente avvisato il legale dell'intervenuto decesso della madre) o del difensore (se ha notificato l'atto di citazione e depositato le successive memorie, senza un previo confronto con la sua assistita) e quindi è agli stessi imputabile.
La mancanza di precisa allegazione e prova (e di offerta di idonea prova) del fatto che la abbia di persona assistito la madre, trascurando gli altri impegni personali e Parte_1
familiari e modificando il proprio stile di vita, esclude la possibilità per la Corte di liquidare quegli aspetti dinamico-relazionali del danno non patrimoniale subito dalla vittima secondaria, intesi come peggioramento della qualità della propria vita, delle proprie relazioni familiari e sociali, rinuncia ad attività lavorative, sociali e di svago già praticate.
Dall'istruttoria orale è soltanto emerso che l'appellante, dopo il sinistro che ha colpito la madre, aveva chiesto di poter lavorare da remoto dalla casa di quest'ultima, per essere sempre a sua disposizione e che i soci della società da lei amministrata avevano acconsentito. Le circostanze di cui sopra sono state confermate per conoscenza diretta solo dal marito della e Parte_1
risultano peraltro allegate in modo alquanto generico, non comprendendosi quando sarebbe iniziato e quando sarebbe terminato il periodo di smart working. Correttamente, pertanto, il
Tribunale ha ritenuto che la circostanza del lavoro da remoto (dedotta in termini generici) non comportasse di per sé un danno, anche tenuto conto del fatto che la stessa appellante ha affermato di non aver avuto ripercussioni sul piano professionale, a causa del sinistro che ha colpito la madre.
pagina 15 di 22 Parimenti non è risarcibile il lamentato danno, derivante da un asserito crollo emotivo e stato depressivo patito dall'attrice/appellante, in quanto del tutto sfornito di prova.
La si è infatti limitata a produrre una relazione della dott.ssa Parte_1 Persona_2
risalente al 10.11.2016, non firmata dalla professionista (neppure redatta su carta intestata), pertanto priva di ogni valore probatorio.
Ritiene invece la Corte che il danno non patrimoniale connesso alle ricadute in termini di sofferenza morale soggettiva debba essere risarcito all'attrice/appellante e possa essere provato in via presuntiva.
La ha innanzitutto fornito precise allegazioni (non contestate da che Parte_1 CP_1
possono porsi a fondamento del ragionamento presuntivo: ella era figlia unica della sig.ra aveva a lungo convissuto con la madre e, a seguito del matrimonio, era andata a CP_2
vivere nello stesso condominio ove abitava la madre (circostanza che porta a presumere che vi fosse una frequentazione assidua tra le due donne).
Dall'espletata ctu (pag. 19) è inoltre emerso (e la circostanza non è stata contestata) che la prima del sinistro, era una persona del tutto autonoma (infatti è stata investita CP_2
mentre attraversava la strada, dopo aver fatto la spesa).
A seguito dell'evento lesivo, la sig.ra a riportato un “trauma cranio-encefalico che CP_2 ha prodotto multiple rime di frattura a carico del tetto dell'orbita di destra, con interessamento del margine interno ed esterno dell'osso frontale, una raccolta ematica traumatica in sede fronto-basale destra encefalica e una frattura del perone destro”.
Dopo un ricovero di complessivi 56 giorni, prima presso il reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Niguarda e poi presso l' , era emerso un graduale Controparte_5
recupero, con ripresa progressiva delle attività quotidiane. La alla dimissione CP_2 dall' , riusciva a deambulare con ausili, con deficit di equilibrio statico e Controparte_5
dinamico; aveva potuto recarsi al mare per una breve vacanza (con l'assistenza di terzi). Un episodio bronchitico successivo (evidentemente del tutto estraneo al sinistro), curato con antibiotici, aveva determinato una successiva perdita di autonomia e fenomeni di disorientamento spazio-temporale e disturbi mnesici.
Ad una visita neurologica di controllo a gennaio 2014, veniva dato atto delle risultanze della
RMN encefalo di controllo (vasta area lesionale frontale destra con componente emorragica intralesionale in fase cronica, in quadro di sofferenza cerebro-vascolare diffusa) e la paziente veniva descritta come vigile, parzialmente orientata, con lacune mnesiche;
in grado di mantenere la stazione eretta, a base lievemente allargata, deambulazione a base allargata, cautelata.
pagina 16 di 22 Sulla base della documentazione medica in atti, il ctu - con valutazione tecnicamente corretta e ampiamente motivata, che questa Corte ritiene di condividere - ha accertato un danno biologico permanente “puro”, conseguente al sinistro, pari al 40-43%. Il ctu ha anche precisato che il deficit cognitivo lieve successivamente accertato (Mild cognitive impairment), “in esiti di emorragia cerebrale frontale destra e vasculopatia cerebrale cronica”, non possa essere causalmente ricondotto con certezza al trauma cranico conseguente al sinistro, ben potendo essere stato provocato dalla pregressa vasculopatia cerebrale, chiaramente emersa dagli esami clinici effettuati sulla paziente (TC cranio-encefalica del 8.10.2013; RMN del gennaio 2014).
In risposta alle osservazioni del perito di parte attrice, il ctu ha chiarito come “non vi siano elementi tecnici, di concreta e solida correlazione eziopatogenetica che consentano di affermare se il traumatismo svolse ruolo condizionate concausalmente il Controparte_4 ovvero ne anticipò temporalmente l'insorgenza che sarebbe comunque occorsa -
[...]
in ragione delle alterazioni croniche, su base vascolare degenerativa, delle strutture encefaliche - oppure, da ultimo, fu solo un fattore confondente, atteso che il Mild Cognitive
Impairment sarebbe comunque comparso alla stessa epoca e con le medesime caratteristiche anche in assenza del fatto lesivo”.
In questo quadro documentale, la Corte ritiene corretta la quantificazione del ctu di un danno biologico patito dalla pari al 40-43%, quale danno sicuramente riconducibile al CP_2
sinistro. La restante menomazione permanente (ulteriore 18% circa) non può ricondursi con certezza al sinistro - ben potendo essere la conseguenza della sola vasculopatia cerebrale cronica pregressa o di entrambe le cause scatenanti - e, in assenza di prova rigorosa del nesso causale (che era onere dell'attrice/appellante fornire), non può essere ritenuta conseguenza del sinistro.
La Cassazione ha sul punto chiarito che “il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale” tra condotta colpevole ed evento di danno “ridonda a carico del danneggiato che chiede il risarcimento”
(Cass. ord. 10188/2025).
Va sul punto rilevata l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante circa la tardiva allegazione da parte di della vasculopatia cerebrale pregressa, posto che tale patologia pregressa CP_1
cronica emerge dalla documentazione medica tempestivamente prodotta dalla stessa attrice e valutata nella sua integralità dal ctu, per rispondere ai quesiti posti dal primo Giudice.
pagina 17 di 22 Neppure coglie nel segno il rilievo dell'appellante contenuto a pag. 13 dell'atto di appello, secondo cui il referto dell' del marzo 2014 attesterebbe il nesso eziologico tra Controparte_5
il decadimento cognitivo e il trauma cranico conseguente al sinistro. Il referto, riportato solo parzialmente dall'appellante, indica infatti, quali ipotesi eziologiche, “la piena correlabilità del quadro cognitivo delineato, con il quadro lesionale cerebrale, di natura vascolare e traumatica”, senza sbilanciarsi circa la portata causale del solo trauma cranico, ma riconoscendo la portata causale anche della lesione di natura vascolare.
In definitiva, proprio la documentazione medica in atti riconosce la sussistenza di una preesistente lesione cerebrale di natura vascolare e la sua portata causale.
Accertato, per i motivi sopra esposti, un danno biologico permanente subito dalla sig.ra pari al 40-43%, la Corte non condivide la tesi del Tribunale, secondo cui questo CP_2
danno non sarebbe sufficientemente grave da poter causare nella prossima congiunta della vittima primaria un danno riflesso risarcibile, in termini di sofferenza morale e soggettiva, considerata la circostanza che è prevedibile che una persona avanti con gli anni possa presentare deficit funzionali anche marcati e abbia bisogno dell'altrui assistenza e per questo una lesione all'integrità psico-fisica dell'anziano, in quanto evento prevedibile dai congiunti, non susciterebbe negli stessi un'intensa sofferenza soggettiva.
Ritiene la Corte - in conformità all'orientamento del tutto prevalente della Cassazione - che un danno alla salute del 40% (certamente di entità non lieve) possa provocare negli stretti congiunti un danno non patrimoniale riflesso in termini di sofferenza soggettiva e che tale danno possa provarsi a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, la vittima primaria, prima del sinistro, era una persona anziana autonoma che stava complessivamente bene (pur considerata la vasculopatia). Il sinistro ha causato un repentino peggioramento delle condizioni di salute della e dei postumi permanenti CP_2
di rilievo. Nonostante un progressivo parziale recupero delle abilità, sono rimaste nella vittima primaria difficoltà di equilibrio statico e dinamico, necessità di deambulare con ausili e, presumibilmente, sentimenti di ritrosia e paura nell'affrontare il mondo esterno con la dimestichezza di prima (è noto infatti che le persone anziane, in quanto più fragili, subiscono più pesantemente gli effetti di un trauma).
In questo quadro, è da ritenersi in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit che l'unica figlia della persona che viveva in prossimità della madre, abitando nello CP_2
stesso condominio e pertanto doveva avere un rapporto di assidua frequentazione e un forte legame affettivo, abbia subito una sofferenza intensa nel vedere la madre, da un giorno all'altro, in quanto investita sulle strisce pedonali, subire delle lesioni alla salute incidenti in modo pagina 18 di 22 rilevante sulla qualità della sua vita e quindi passare da una condizione di sostanziale benessere ad una condizione di menomazione permanente alla salute nei termini accertati dal ctu.
Ritenuto provato in via presuntiva il solo danno non patrimoniale subito dalla Parte_1
quale sofferenza soggettiva conseguente al sinistro che ha colpito la madre, ritiene la Corte che nella liquidazione del danno si debba utilizzare un criterio prettamente equitativo, prendendo peraltro spunto dai parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma relative proprio al danno riflesso da lesione subita dal congiunto (circa l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma, quale riferimento per la liquidazione del danno riflesso, ved. Cass. ord. 13540/2023).
Tenuto conto dell'età della e della al momento del sinistro, del fatto Parte_1 CP_2 che l'attrice fosse l'unica figlia e l'unica parente del nucleo familiare originario, del fatto che madre e figlia non convivevano (pur abitando nello stesso stabile e frequentandosi assiduamente), valutato il valore del punto (Tabelle di Roma) relativamente ai soli aspetti della sofferenza morale della vittima secondaria e non agli aspetti dinamico-relazionali (non provati dall'attrice/appellante), adeguata la liquidazione alle peculiarità del caso, tenuto conto delle concrete allegazioni dell'attrice (che ha impostato le difese sul danno dinamico-relazionale, lasciando sullo sfondo gli aspetti di sofferenza soggettiva), si stima equa una liquidazione in via del tutto equitativa del danno subito dall'attrice per complessivi € 30.000,00, in moneta attuale.
Risulta peraltro certamente eccessiva la richiesta risarcitoria dell'appellante (limitata solo in grado di appello al 50% del danno da perdita del congiunto come delineato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano), sia perché, applicando il punteggio massimo al parametro E delle predette
Tabelle, non considera l'assenza di adeguata prova relativa agli aspetti dinamico-relazionali, al cambiamento dello stile di vita e, in particolare, all'attività di cura e assistenza quotidiana da parte della figlia;
sia perché basata su tabelle relative al danno da perdita del congiunto (evento certamente ben più drammatico del danno riflesso conseguente alla lesione del rapporto parentale); sia perché, quantificando il danno subito dalla nel 50% del danno Parte_1
previsto per la perdita del congiunto, non considera l'effettiva entità delle lesioni subite dalla vittima primaria.
Sono poi dovuti gli interessi compensativi, trattandosi di debito di valore, da calcolarsi al tasso legale sulla somma di cui sopra, devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto alla data della liquidazione. Sulla somma liquidata in sentenza in moneta attuale decorrono poi gli interessi legali, dalla data della liquidazione al saldo.
pagina 19 di 22 In punto interessi, non può accogliersi la domanda dell'appellante di liquidazione degli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto tardivamente formulata, solo in grado di appello e solo con gli scritti difensivi conclusionali.
Non può poi riconoscersi all'attrice/appellante il lamentato danno patrimoniale connesso all'attività stragiudiziale svolta dal legale, mancando ogni prova dell'effettivo svolgimento di attività stragiudiziale che possa giustificare una richiesta di onorari dell'ammontare di quelli indicati nella parcella (doc. 22). L'unica attività stragiudiziale documentata è la redazione da parte dell'avv. Fabio Venturini e l'invio ad di quattro lettere raccomandate con CP_1
richiesta di risarcimento dei danni (due a nome delle sig.re e le CP_2 Parte_1
restanti - datate 1.10.2017 e 26.9.2019 - a nome della sola , tutte aventi identico Parte_1
contenuto.
Premesso che l'attività di redazione e invio di una missiva, poi riadattata e nuovamente inviata
(senza modificarne il contenuto), non può giustificare la richiesta di una parcella di oltre €
5.800,00, va rilevato che il compenso per l'attività di redazione della prima e seconda raccomandata, del 16.10.2013 e 1.10.2015, unitamente a quello relativo alla restante attività stragiudiziale svolta dal legale per giungere ad una definizione concordata del risarcimento dovuto alla è già stata corrisposto con il riconoscimento da parte di CP_2 CP_1
all'avv. Venturini dell'importo di € 30.000,00 per spese legali, nell'ambito della transazione raggiunta nel 2016 (ved. docc. 1, 2 e 3 di parte convenuta).
Manca peraltro la prova dello svolgimento, in data successiva all'accordo transattivo tra e di un'ulteriore attività stragiudiziale in favore della che CP_1 CP_2 Parte_1
abbia avuto una qualche utilità, consentendo, ad esempio, di evitare il giudizio o di addivenire ad una più celere definizione della controversia (ved., in tema di liquidazione delle spese stragiudiziali e di esclusione delle spese superflue, Cass. 16990/2017).
L'invio delle ulteriori due raccomandate a nome della non può ritenersi attività Parte_1
giustificata o necessitata, e pertanto le spese legali richieste (per l'invio delle due missive, non essendo stata provata altra attività stragiudiziale) non costituiscono un danno emergente risarcibile.
Deve in ultimo affrontarsi l'istanza di di cancellazione dalla comparsa conclusionale CP_1 dell'appellante dell'espressione “falsa” riportata a pag. 6, terzo cpv e dell'espressione “falso” all'ultimo rigo di pag. 8 (a pag. 6: “L'affermazione della compagnia secondo la quale da un autonomo controllo sarebbe emersa la circostanza, poi riferita al Tribunale, del decesso della signora è oggettivamente falsa”; a pag. 8: “Appare piuttosto evidente come quanto CP_2
pagina 20 di 22 riportato nella comparsa avversaria” - in relazione al preteso danno subito dalla Parte_1
a seguito di un differente sinistro - “sia oggettivamente falso”).
Premesso che le espressioni di cui sopra non hanno un reale contenuto offensivo, esse in ogni caso rientrano nella dialettica processuale, sono funzionali all'esercizio del diritto di difesa e non manifestano alcun intento denigratorio nei confronti della controparte.
L'esito della lite, che vede l'accoglimento solo parziale della domanda dell'appellante di risarcimento del danno non patrimoniale, con liquidazione di un importo pari a meno di ¼ della somma richiesta dalla e vede il rigetto della domanda di risarcimento Parte_1
dell'allegato danno patrimoniale, giustifica una compensazione per quota di ¾ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
La deve essere condannata, in solido con la convenuta contumace CP_1 [...]
, a rifondere all'appellante la restante quota di ¼, liquidata come da Parte_2
dispositivo, per il primo e secondo grado di giudizio. La quota di spese relativa al giudizio di appello è calcolata sull'importo di cui alla nota spese, depositata dalla conforme Parte_1
ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
La quota di spese relativa al giudizio di primo grado è invece calcolata sull'importo intero determinato applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio (causa di valore indeterminabile, complessità media), non essendo la nota spese dell'attrice conforme ai parametri di legge.
Le spese della ctu, effettuata nell'interesse di entrambe le parti e considerato l'esito del giudizio, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e delle parti convenute, per quota di ½ ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2757/2024, Parte_1
pubblicata il 12/03/2024, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento delle domande dell'appellante, accertata la responsabilità esclusiva di Parte_2
nella causazione del sinistro cha ha provocato lesioni alla salute di
[...] CP_2
, accertato che figlia della in conseguenza
[...] Parte_1 CP_2
del sinistro che è occorso alla madre, ha subito un danno non patrimoniale liquidabile in moneta attuale in complessivi € 30.000,00, condanna Controparte_1
e , in solido tra loro, a versare all'appellante il predetto Parte_2 pagina 21 di 22 importo di € 30.000,00, oltre interessi compensativi, calcolati ai sensi dell'art. 1284 1° co c.c., sulla somma devalutata alla data del sinistro (5.9.2013) e via via annualmente rivalutata, con decorrenza dalla data del sinistro sino alla data della presente sentenza,
e oltre ad interessi legali ex art. 1284 1° co c.c. sulla somma espressa in moneta attuale, dalla data della sentenza al saldo;
2) Compensa tra le parti, per quota di ¾, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) Condanna e , in solido Controparte_1 Parte_2 tra loro, a rifondere all'appellante la restante quota di ¼, che liquida: - quanto al giudizio di primo grado, in € 2.715,00 per compensi ed € 182,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre ad IVA e c.p.a., come per legge;
- quanto al giudizio di appello, in € 2.497,75 per compensi ed € 217,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre ad IVA e c.p.a., come per legge, importi da versarsi al difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di ctu a carico dell'attrice, per quota di ½, e delle convenute, in solido tra loro, per la restante quota di ½.
Così deciso, in Milano il 1/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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