TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 11540/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Manara 5, presso lo studio dell'avv. Chiara Adele Citterio che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente in via principale e convenuta in via riconvenzionale
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gentile da Fabriano 3, presso lo studio dell'avv. Serena Sammarco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti convenuta in via principale e ricorrente in via riconvenzionale all'esito dell'udienza del 4.3.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda proposta in via principale dalla Parte_1
[...]
in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale, condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
della somma complessiva di € 38.681,69, oltre ulteriori interessi e
[...]
sanzioni civili, sulla sorte contributiva, dal 9.7.2024 al saldo;
condanna la a rimborsare in favore della Parte_1
i compensi legali che si liquidano in € 6.580,00, oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute
(contributo unificato) pari a € 43,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'esito di un accertamento ispettivo effettuato nei confronti della
[...]
(compagine operante nel settore della produzione, Parte_1
realizzazione e vendita di prodotti grafici ed editoriali on line) e riguardante il periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2023, la ha richiesto a Controparte_1
quest'ultima il pagamento della complessiva somma di € 31.093,88 (di cui €
21.674,61 per contributi dovuti al Fondo previdenza, € 2.306,11 per Fondo indennità risoluzione rapporto, € 6.972,42 per sanzioni civili ex artt. 34 e 40 del
Regolamento e € 140,74 per interessi di mora sul Firr). CP_1
L'accertamento ispettivo ha preso in esame una sola posizione (
[...]
, iscritta presso la Camera di commercio come procacciatore d'affari, Per_1
e ritenuta per più motivi dalla come riconducibile alla figura e al CP_1
paradigma dell'agente commerciale. Da qui la conseguente richiesta di versamento dei contributi e delle sanzioni relativamente a detta posizione.
Avverso detto accertamento, la ha proposto opposizione sostenendo Pt_1
che il non possedesse i requisiti soggettivi per la qualifica di agente;
Per_1 che comunque non vi era dimostrazione che l'attività svolta per la fosse Pt_1
stata connotata dai tratti tipici del rapporto di agenzia;
che la pretesa dell' CP_1
doveva altresì considerarsi prescritta;
che infine erano errate le sanzioni applicate.
Nel costituirsi in giudizio la ha ribadito la fondatezza Controparte_1 della pretesa di cui all'accertamento ispettivo e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della compagine opponente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 38.681,69, a seguito dello spostamento in avanti
(8.7.2024) della data finale di ricalcolo delle sanzioni e degli interessi.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione proposta in via principale deve essere disattesa, essendo di contro fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla . Controparte_1
La società opponente ha sostenuto che per più motivi l'attività svolta da in favore della stessa società (e non legato ad essa da alcun tipo Persona_1
formale di rapporto o contratto) non potesse essere ricondotta a quella di un agente commerciale.
2 Al contrario, dall'esame e dalla valutazione della documentazione in atti si ricava che il rapporto intrattenuto dalla società opponente con il detto Per_1 debba essere ricondotto allo schema dell'agenzia commerciale.
Va premesso, in merito alla distinzione tra agente e procacciatore d'affari, che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale di conclusione di contratti (così, tra le altre, Cass.
20.10.2023, n. 29244; Cass. 2.2.2016, n. 1974 e precedenti ivi richiamati).
Va poi aggiunto, in generale, che la formale stipulazione tra le parti di un contratto di procacciamento d'affari, o di altra natura, non è circostanza né decisiva né particolarmente significativa per escludere un rapporto di agenzia, soprattutto quando chi invoca quest'ultimo è l'Ente previdenziale, terzo rispetto alle parti stipulanti il formale contratto.
Né è significativo che il non avesse, per ipotesi, i requisiti Per_1
formali per essere considerato agente;
ciò che conta, infatti, è lo svolgimento in concreto, ed effettivo, di un'attività riconducibile a quella dell'agente ex art. 1742
e ss. c.c.
3 Detto ciò, nel caso di specie, plurimi e significativi elementi depongono per la sussistenza in concreto di un rapporto di agenzia tra la società opponente e la posizione in esame.
Nel corso di un quinquennio (dal mese di luglio 2018 al mese di giugno
2023), ma anche prima, il - iscritto quale impresa individuale presso Per_1
la Camera di commercio di Torino quale procacciatore di affari di vari prodotti senza prevalenza alcuna - ha percepito significativi compensi provvigionali (per un totale di poco meno di € 150.000), a seguito del costante rilascio di una fattura ogni mese, avente causale “vendita servizi marketing a clienti . Pt_1
I compensi provvigionali erano parametrati ad una percentuale del 10% o del
20% del servizio venduto al cliente, ad avvenuto incasso da parte della società.
Nel corso di detto periodo, il ha ricevuto dalla società, a seguito Per_1
di rilascio di apposite fatture, degli acconti provvigionali.
Almeno per l'anno 2021 i compensi provvigionali corrisposti dalla società al sono stati fiscalmente dichiarati come “compensi corrisposti ad agente Per_1
di commercio”.
L'insieme di detti elementi porta decisamente ad escludere che il rapporto in esame sia stato episodico ed occasionale, essendo al contrario dimostrata la continuità e la stabilità di esso, come in particolare si desume dalla circostanza che nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo il ha emesso fatture Per_1
per provvigioni con costante e continua cadenza mensile, parametrate ad una percentuale degli affari procurati e ad avvenuto incasso della società, e non legate a singoli affari determinati. La corresponsione di acconti provvigionali conferma poi senza dubbio alcuno la stabilità e la continuità del rapporto, che in nessun modo può essere configurato con quel carattere episodico ed occasionale tipico della prestazione del procacciatore d'affari.
Sulla base di quanto detto, deve pertanto ritenersi coerente e logico l'operato della convenuta, trattandosi di un rapporto (quello intrattenuto con il CP_1
pienamente riconducibile allo schema dell'agenzia commerciale, con Per_1
conseguente obbligo per la preponente di versamento della contribuzione dovuta sulle provvigioni erogate al collaboratore.
Risulta pertanto fondato l'accertamento ispettivo posto a base della pretesa della , con conseguente rigetto della domanda principale Controparte_1
4 proposta dalla società e accoglimento della riconvenzionale proposta dalla
CP_1
Con quest'ultima la ha proceduto al ricalcolo delle sanzioni civili CP_1
ex art. 34 del Regolamento Enasarco, nonché degli interessi di mora sul Firr, aggiornandoli alla data dell'8.7.2024 (le sanzioni ex art. 34 sono passate da €
6.722,42 a € 13.475,89 e gli interessi di mora sul Firr sono passati da € 140,74 a €
297,41).
La complessiva somma dovuta dalla società opponente è pertanto pari a complessivi € 38.681,69 (di cui € 21.674,61, rimasti invariati, per contributi Fondo di previdenza;
€ 2.306,11, rimasti invariati, a titolo di Firr;
€ 13.475,89 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento;
€ 250,00, invariati, a titolo di sanzione ex art. 40 del medesimo Regolamento e € 297,41 titolo di interessi di mora sul
Firr).
Le sanzioni civili comminate alla società sono lo sviluppo, coerente e corretto, di quanto previsto in materia dal Regolamento Enasarco (artt. 33 e ss.), approvato con nota e di concerto con i competenti. CP_2
Infine, nessuna prescrizione è maturata, poiché il verbale ispettivo, indubbio atto interruttivo del relativo termine, è stato nell'ottobre 2023 notificato a mani di un dipendente della società opponente (delegato alla firma) e il più risalente periodo preteso dalla parte dal terzo trimestre del 2018. CP_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, pertanto, la
[...]
deve essere condannata a pagare alla la Parte_1 Controparte_1
predetta complessiva somma di € 38.681,69, oltre ulteriori interessi e sanzioni civili, sulla sorte contributiva, dal 9.7.2024 al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società opponente ed in favore della
. Controparte_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 7.3.2025. Il giudice
Massimo Pagliarini
5