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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 134/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 134/2024
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 24 MARZO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c.; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto dell'avvenuto deposito delle predette note, a cura delle parti;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 24 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 134 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera professionale, pendente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.1.1986 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppe Puorto (C.F. ), presso CodiceFiscale_2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Caiazzo (CE), alla via V Severino n.
7;
OPPONENTE
E
Avv. CLORINDA (C.F. ) e CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
Avv. ROMINA (C.F. , la prima rappresentata e CodiceFiscale_4 difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Romina Melillo e la seconda difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. ed entrambe elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Romina Melillo, sito in Avellino, al Corso Europa n. 161;
OPPOSTE
R.G. n. 134/2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1073/2023, con il quale il
Tribunale di Avellino, in data 1° dicembre 2023, le ha ingiunto di pagare, in favore delle ricorrenti Avv. e Avv. Romina Melillo, l'importo di Parte_2
22.994,42, oltre interessi dalla costituzione in mora e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per l'attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, espletata in favore dell'ingiunta.
L'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, in quanto la propria residenza è da oltre un anno in
Montecifone (CP), alla contrada Procaccia snc, con la conseguenza che la competenza per territorio spetta al Tribunale di Campobasso, quale giudice del luogo in cui il consumatore risiede.
Nel merito, l'opponente ha negato di aver conferito mandato alle opposte, con conseguente “difetto di legittimazione attiva” delle opposte e “carenza di legittimazione passiva” in capo all'opponente.
L'opponente ha concluso chiedendo di “1) Accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, cosi come sopra spiegato, tenuto conto che la parte opponente, come spiegato dalla opposta nel ricorso introduttivo, si sarebbe rivolta per la tutela di diritti personali e non quale titolare di un interesse aziendale o societaria, ragion per cui ella resta semplice consumatrice del professionista – attuale resistente – quindi assoggettabile alla legge del consumatore. In ragione di quanto sopra e della presunta ricorrenza all'assistenza professionale spiegata dalla controparte, nonché dell'azione di recupero del presunto debito professionale, sarebbe competente il Tribunale di Campobasso, Tribunale a cui appartiene il comune di Montecifone, dove risiede l'opponente, e non quello di Avellino. Piaccia, quindi, dichiararsi incompetente il Tribunale di Avellino in favore di quello di
Campobasso; 2)Accogliere le domande, contestazioni ed eccezioni spiegate dalla opponente nella premessa della presente citazione ed all'esito revocare il decreto ingiuntivo 1073/2023 del Tribunale di Avellino, rg 3433/2023 in quanto questi infondato ed inammissibile per tutte le ragioni sopra spiegati, riservandosi migliore difesa 3) Dichiarare non dovuto le presunte competenze professionali sempre per le medesimi ragioni di sui sopra;
5) Condannare la parte opposta alle spese e competenze del presente giudizio”. R.G. n. 134/2024
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 giugno 2024, si sono costituite l'Avv. e l'Avv. Romina Melillo, rappresentando Parte_2 che, ai sensi dell'art. 637 comma III c.p.c., il foro speciale per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo è quello ove ha sede il Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato (nel caso di specie, Ordine degli Avvocati di Avellino) e che, laddove il Giudice ritenga di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale, le opposte dichiarano di prestare adesione alla decisione del Giudice.
In via preliminare, le opposte hanno chiesto il mutamento di rito da quello ordinario a quello semplificato previsto dall'art. 281 undecies e ss. c.p.c. con conferma dell'udienza e discussione orale della causa e, nel merito, hanno chiesto di “accertare e dichiarare che gli avvocati e Melillo hanno svolto attività Parte_2 stragiudiziale per conto della e per tale ragione liquidare i compensi Parte_1 loro spettanti come da note spese allegate”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Fatte queste premesse, ritiene il Tribunale, alla luce delle allegazioni in fatto e in diritto svolte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del Giudice adito sia fondata.
Innanzitutto, va premesso che la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art.
3 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al citato D.Lgs., art. 33 - spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass., ord. 12.3.2014, n. 5705; Cass., ord. 29.3.2013, n. 21763).
Nel caso di specie, risulta incontestato che l'odierna opponente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 e che risieda – come peraltro indicato dalle ricorrenti in sede monitoria - in Montecilfone (CB), rientrante nel circondario del Tribunale di Larino e non già del Tribunale di
Campobasso, come erroneamente indicato dall'opponente (la quale ha, tuttavia, correttamente individuato il criterio di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale).
Ed, invero, sia pure con riguardo alla diversa eccezione di incompetenza per territorio derogabile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte R.G. n. 134/2024
alla indicazione stessa provvede all'individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge (Cass. civ., Sez. 3, 15/01/2003, n.
468; Cass., 15 marzo 1994, n. 2444)” (cfr. Cass., sent. 17399/2007).
Ciò posto, va richiamata la recente pronuncia Corte di Cassazione, in virtù della quale “Va reiterato l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 c.p.c., comma 3, e
D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5703)” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 28/07/2021, n. 21647).
4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevata la natura pregiudiziale della questione sopra esaminata e ritenuto che il foro del consumatore prevalga su altri fori, anche speciali e che l'adesione delle opposte alla eccezione di incompetenza imponga comunque al giudice la decisione sulla questione di competenza (cfr. Cass. sent. n. 5174/1997), nel caso di specie deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Larino, quale foro del consumatore dinanzi al quale le parti, ai sensi dell'art.50
c.p.c., dovranno riassumere la causa nei termini di legge.
5. Va al riguardo precisato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. ex multis, Cass. civile, ord. n.
1121/2022).
In definitiva, il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione e le parti devono riassumere la controversia R.G. n. 134/2024
relativa al merito dinanzi al giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti (cfr. in tal senso Cass civile, sez. I, 28 febbraio
1996, n. 1584).
Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
, perché emesso dal Tribunale di Avellino, essendo competente, invece, il
[...]
Tribunale di Campobasso.
6. Quanto alla forma del presente provvedimento, la Suprema Corte ha precisato che
“la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non
è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Pertanto, la statuizione sulla eccezione di incompetenza in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va assunta tramite sentenza.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, in ragione della adesione prestata dalle opposte all'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Avellino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Larino;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1073/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data
1° dicembre 2023; fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Larino;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'udienza del 24 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice dr.ssa Valeria Villani