TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1028/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1028/2014 R.G. promossa da
nato ad [...] il [...] deceduto il 04.10.2023 a Scordia, C.F. Persona_1
, e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Alfio Centamore, presso il cui studio in C.F._2
Augusta, Via Megara n. 273, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
APPELLANTI E APPELLATO IN RIASSUNZIONE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , , nata a CP_1 C.F._3 Controparte_2
Scordia il 30.05.1961, C.F. , nato il [...], C.F. C.F._4 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6
nata in [...] il [...], C.F Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
nato a [...] il [...], C.F. , nata a [...] il C.F._8 CP_7
06.03.1961, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Gian Vittorio Cunsolo, C.F._9
presso il cui studio in Scordia, viale Principe di Piemonte n. 11, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
APPELLATI ED APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI impersonalmente e collettivamente di . CP_8 Persona_1
APPELLATI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
pagina 1 di 13 ***
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e hanno Persona_1 Parte_1 convenuto in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
e per vedere riformare la sentenza n. 41/14, emessa dal CP_5 Controparte_6 CP_7
Giudice di pace di Militello in Val di Catania il 18.06.2014, pubblicata il 20.06.2014, con la quale gli appellanti erano stati condannati a risarcire gli appellati dei danni subiti al proprio agrumeto, sito in
Lentini in c.da Santorello, individuato catastalmente al foglio 36, partt. 322, 323, 324,182 e 156, a seguito dell'incendio verificatosi il 15.07.2012.
Ha dedotto parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di prime cure: a) ha riconosciuto la loro responsabilità diretta in assenza di prove certe;
b) ha basato la propria decisione su un procedimento di ATP svoltosi erroneamente ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. piuttosto che ai sensi dell'art. 696 c.p.c., e senza la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., di tutti i proprietari dei fondi limitrofi coinvolti nell'incendio per accertare la responsabilità di ognuno;
c) ha ritenuto esaustiva l'ATP, nonostante, il consulente si fosse limitato ad accertare le cause dell'incendio limitatamente ai fondi di proprietà delle parti in causa senza ricercare le cause effettive dell'incendio e il punto d'origine; d) ha rigettato la richiesta di chiamata del terzo, nonostante vi fosse esplicita domanda;
e) ha ritenuto la domanda riconvenzionale non idonea a spostare la competenza della causa davanti al tribunale;
f) ha omesso di pronunciarsi in ordine alle spese ed onorari dei precedenti procedimenti.
Ha concluso chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, annullare o riformare la sentenza impugnata.
Costituitasi in giudizio, la parte appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito, ha controdedotto: a) la sussistenza della responsabilità dei così come accertata tramite la consulenza espletata nel corso dell'ATP Per_1
svoltasi davanti al Giudice di Pace di Lentini;
b) la correttezza dell'ATP svolta fra le parti del giudizio, senza integrazione del contraddittorio, poiché trattandosi di obbligazioni solidali da fatto illecito il creditore può scegliere nei confronti di quale debitore agire, spettando a quest'ultimo ogni valutazione in ordine alla chiamare in causa di soggetti terzi per essere manlevato da ogni responsabilità; c) la correttezza del procedimento per ATP svoltosi con i presupposti di cui all'art. 696 c.p.c., stante che per mero errore il Giudice di pace di Lentini ha utilizzato per il conferimento dell'incarico al consulente d'ufficio un modulo prestampato riferibile all'art. 696 bis c.p.c.; d) la correttezza del rigetto della pagina 2 di 13 chiamata del terzo per non essere stato espressamente richiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; e) la correttezza del rigetto della domanda riconvenzionale non rilevando le spese di lite ai fini della determinazione della competenza del Giudice di pace;
f) l'esatta valutazione delle prove testimoniali in quanto supportate dalle risultanze dell'ATP.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Gian Vittorio Cunsolo.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.06.2023, le parti, previo deposito di note scritte, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposi degli scritti conclusivi.
Durante la decorrenza del termine per il deposito delle memorie di replica è intervenuto il decesso di ed il giudizio è stato dichiarato interrotto. Persona_1
Il giudizio è stato riassunto da parte appellata con atto notificato in data 03.01.2024 agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.
Con comparsa di costituzione in riassunzione si è costituito , il quale ha eccepito Parte_1
preliminarmente: a) la mancata riassunzione del giudizio entro il termine di preclusione disposto dal
Giudice stante che l'atto in riassunzione è stato notificato a soggetti non legittimati per aver rinunciato all'eredità di , in data antecedente alla notifica;
b) la cessazione della materia del Persona_1
contendere per aver pagato, nel corso del giudizio, la somma di euro 7.171,00 agli ivi CP_1
comprese le spese legali. In via subordinata ha insistito nell'accoglimento dei motivi d'appello e nella condanna di controparte in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ancorando tale domanda al comportamento processuale di controparte. Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c. nella misura di euro 7.171,00.
Seppur regolarmente notificato il ricorso in riassunzione gli altri eredi sono rimasti contumaci.
Con ordinanza del 26.09.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 13 Preliminarmente, occorre muovere dall'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per mancata specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. (secondo la riscrittura intervenuta per effetto del d.l. 83/2012) proposta dalla parte appellata.
Come statuito dalle Sezioni Unite (S.U. 16 novembre 2017 n. 18868), in continuità con il suo precedente orientamento, “la nuova norma,… senza rigori di forma, esige che «al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente»” (S.U. 27 maggio
2015 n. 10878). Richiamando l'ordinanza della Terza sezione civile n. 10916 del 5 maggio 2017, la
Suprema Corte ha ribadito che “il novellato art. 342 cod. proc. civ. non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun «vacuo formalismo», né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, «la chiara ed inequivoca indicazione delle censure» mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice”. Infatti, l'appello mantiene natura differente rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, richiedendo oggi soltanto un “maggiore sforzo di razionalizzazione” che “rende inammissibile l'appello contenente solo una sommaria indicazione dei termini di fatto della controversia e delle ragioni per le quali è richiesta la riforma della sentenza”; mentre tale sanzione non è dovuta per la semplice “riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado”, quando
“sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado” (in termini Cass. Civ., sez. III, 16 maggio 2017,
n. 11999). Aggiungono, quindi, le Sezioni Unite: “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
pagina 4 di 13 L'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza»”.
Nel solco così tracciato, la Corte di Legittimità ha ribadito tali principi muovendo proprio dall'assetto teleologico del processo civile, di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma III, c.p.c. Dal principio secondo il quale la nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non tanto al rispetto di clausole astratti o formule di stile, quanto alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto. Le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo;
le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
Ne deriva che, tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice deve optare per quella che assicura il risultato più stabile;
dunque, tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (cfr. Cass. n. 13535/2018).
Nell'odierna controversia, l'appellante ha indicato le parti della sentenza che andrebbero riformate, le ragioni della critica e la diversa conclusione alla quale condurrebbero, nella sua prospettiva, una corretta valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio nonché la valorizzazione delle deduzioni dallo stesso sviluppate.
È da ritenersi priva di pregio anche l'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c. in considerazione di tutto quanto dedotto dall'appellante ed in ragione delle molteplici questioni affrontate, ed in ogni caso, implicitamente, superata nel corso del giudizio (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. del 06.06.2023 n.
1837).
***
Può, quindi, esaminarsi l'eccezione di in ordine alla mancata regolarità della Parte_1
notificazione dell'atto in riassunzione effettuata agli eredi stante la carenza di legittimazione passiva degli stessi per aver rinunciato formalmente all'eredità.
L'art. 303, comma II, c.p.c. dispone a chiare lettere che in caso di morte di una delle parti il ricorso in riassunzione può essere notificato entro un anno dal decesso agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Dettato normativo previsto a tutela della parte non colpita dall'evento interruttivo che vuole riassumere il giudizio, al fine di esonerarla dal gravoso onere probatorio di ricercare le prove dell'eventuale accettazione o rinuncia all'eredità da parte dei pagina 5 di 13 discendenti legittimi del soggetto deceduto, in un arco temporale in cui le dinamiche successorie ancora non sono ben definite e concluse.
Per granitica giurisprudenza di legittimità “nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione” (cfr. Cass. civ. sent. n. 17445 del 28 giugno 2019; in tal senso vedasi: sent. n. 27274 del 14/11/2008; sent. n. 13751 del
12/6/2006 e sent. n. 8391 del 24/8/1998).
Applicando tali principi al caso di specie, si può ritenere corretta la notifica del ricorso in riassunzione effettuata il 03.01.2024, quindi entro l'anno dal decesso di avvenuto in data Persona_1
04.10.2023, agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, a nulla rilevando la circostanza che i presunti eredi abbiano formalmente rinunciato all'eredità prima della notifica dello stesso.
Dunque, il contradittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti di tutti i presunti eredi.
Dal canto suo, , costituendosi ha dichiarato di non essere erede di Parte_1 Persona_1 per aver rinunciato all'eredità (vedasi allegato atto di rinuncia), per cui va dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva in parte qua, proseguendo il giudizio nei suoi confronti in virtù della personale proposizione dell'appello.
***
Passando ad analizzare la domanda di parte appellante di cessazione della materia del contendere per aver interamente pagato il proprio debito, giova premettere che la stessa ha natura meramente dichiarativa, per cui presuppone l'accordo tra le parti circa il venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, facendo così venir meno anche la necessità di una pronuncia da parte del giudice.
Presupposto fondamentale è dunque che le parti si siano date reciprocamente atto del sopravvenuto pagina 6 di 13 mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Granitica giurisprudenza di legittimità ha statuito che “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.
Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunta da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione” (cfr. Cass. 21757/21). Nel caso di specie non è possibile pronunciare una declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che le parti in causa non hanno dato reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e non hanno fornito conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Infatti, dal contenuto degli scritti difensivi e dei verbali di causa delle parti processuali non emerge l'univoca volontà degli stessi di una pronuncia in tal senso, avendo la parte appellata, a fronte della domanda avanzata da parte appellante di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistito nelle proprie difese, né d' altro canto risulta allegato agli atti alcun accordo transattivo dal quale evincere l'esistenza dello stesso – non rileva all'uopo né il pagamento effettuato tramite assegno n. 7173469405, il quale non costituisce esplicita rinuncia all'incoato giudizio, né la transazione allegata agli atti in quanto riferibile ad altro procedimento, specificatamente al pignoramento presso terzi, e tanto meno la revoca del mandato ad litem, poiché riferibile ad un giudizio fra altre parti – per cui non sussistono i presupposti per essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, occorre valutare se il fatto sopravvenuto dedotto da parte appellante (l'avvenuto pagamento) sia idoneo a determinare nelle parti la perdita dell'interesse ex art.100 c.p.c., al fine di una pronuncia di improcedibilità per motivi sopravvenuti.
Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale “l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una
pagina 7 di 13 questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicchè è inammissibile, per difetto
d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico ”(cfr. Cass. civ. sent. n.
15353/2010).
L'improcedibilità per carenza sopravvenuta d'interesse, dunque, è resa possibile, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità nelle parti, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione dell'impugnazione e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale. La sopravvenuta carenza di interesse si verifica, quindi, per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di domanda introduttiva, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire avendo parte appellante rappresentato e documentato (v. copia assegno) un mutamento nelle circostanze di fatto sussistenti al momento della proposizione dell'appello, deducendo di avere ottemperato alla propria obbligazione e di aver rinunciato alla modifica del contenuto della sentenza impugnata, rinunciando anche al diritto alla restituzione di quanto pagato. Tuttavia, dal canto suo, la parte appellata ha fermamente insistito nelle proprie conclusioni, per cui occorre valutare il merito della vicenda ai fini della soccombenza virtuale.
***
La proposta impugnazione appare infondata, in punto di fatto e di diritto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace avendo la
Corte di cassazione statuito che “la domanda di risarcimento del danno derivato dall'aver proposto un gravame nella consapevolezza della sua infondatezza pur costituendo domanda endoprocessuale autonoma non costituisce domanda riconvenzionale e può essere proposta anche in sede di costituzione all'udienza fissata per la discussione” (cfr. Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del
30.1.2014, n. 2089). Pertanto, correttamente il Giudice di pace di Militello ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore dando atto che la domanda di risarcimento danni avanzata ex art. 96 c.p.c non determinando una alterazione del thema decidendum non incide sul valore della causa.
pagina 8 di 13 ***
Passando agli ulteriori motivi d'appello, per ragioni di ordine logico-giuridico, si analizzano le doglianze mosse verso l'ATP utilizzata dal giudice di prime cure ai fini probatori in quanto la stessa sarebbe inficiata da vari e presunti vizi.
Nei procedimenti di istruzione preventiva il contraddittorio viene normalmente instaurato con i soggetti che vengono individuati come possibili contraddittori del successivo giudizio di merito. Soggetti che possono essere ampliati tramite lo strumento della chiamata in causa del terzo, che un mezzo a disposizione delle parti, quindi anche del resistente, in tutti quei casi in cui si ritenga di dover essere manlevati dagli obblighi che potrebbero essere accertati a proprio carico.
Nel caso dell'ATP, dunque, non sussistevano certamente i presupposti per ordinare d'ufficio l'integrazione del contradditorio ai sensi dell'art. 102 c.c. – applicabile solo nei casi in cui il giudizio deve necessariamente svolgersi fra più parti, risultando in caso contrario il provvedimento finale inefficace nei confronti delle stesse – essendo rimessa ad una valutazione discrezionale delle parti circa l'opportunità di chiamare in causa soggetti terzi al fine di una diversa imputazione della responsabilità.
In merito, dai verbali di causa allegati agli atti emerge che la parte resistente non ha effettuato tale chiamata, limitandosi ad allegare che “si appalesa la necessità di includere e coinvolgere tutti gli interessi, altrimenti l'ATP potrebbe essere non corrispondente ai fatti” (leggasi pag. 5 del verbale d'udienza del Giudice di pace di Lentini), senza nemmeno indicare genericamente gli altri soggetti ritenuti responsabili. Ciò posto, in assenza di un'estensione della domanda in tal senso, l'accertamento correttamente non è stato esteso alla ricerca di eventuali responsabilità a carico dei proprietari degli altri fondi limitrofi, risultando in tal caso la consulenza viziata da ultrapetizione.
Comunque, va precisato che a prescindere da ogni valutazione sull'integrazione del contradditorio nel corso dell'ATP, nel successivo giudizio di merito parte convenuta avrebbe potuto agevolmente ovviare alle presunte e lamentate omissioni provvedendo correttamente alla chiamata in causa dei terzi.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità “nel procedimento davanti al giudice di pace, il convenuto che intende chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e presentare a pena di decadenza nell'atto di costituzione (anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza) la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e di spostamento della data della prima udienza;
se il convenuto si costituisce direttamente in udienza e la chiamata del terzo è resa necessaria dalle attività svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice
pagina 9 di 13 dovrà comunque concedere la predetta autorizzazione e fissare una nuova udienza” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/02/2013, n. 4034).
Nel caso di specie, nel verbale d'udienza del 26.07.2013 del giudice di prime cure si legge: “è presente
l'avv. Alfio Centamore, procuratore di e in via gradata insiste Persona_1 Controparte_9
nelle altre richieste di chiamata di terzo per ivi essere manlevati dal pagamento di alcunché richiesto dall'attore nei nostri confronti”, senza nessuna richiesta in merito allo spostamento dell'udienza.
Pertanto, correttamente il giudice di pace di Militello ha ritenuto viziata la richiesta avanzata dai convenuti di chiamata in causa del terzo per omessa richiesta ex art. 269 c.p.c.
***
In ogni caso, è d'uopo chiarire che, a prescindere dalla chiamata o meno nel giudizio di altri soggetti, il proprietario di un fondo è in ogni caso responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. nel caso in cui la cosa in custodia abbia causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, inserendosi in un processo dannoso ed alimentandolo con accentuato dinamismo.
In merito, il Giudice delle leggi ha statuito che “il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito, assumendo rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme” (cfr. Corte cass. sent. del 07.02.2011 n. 2962).
Circostanza appurata dalla consulente nel corso dell'ATP avendo accertato che “le fiamme hanno attraversato il terreno di proprietà dei resistenti in cui sono evidenti le ceneri residue delle sterpaglie preesistenti, eliminate dall'incendio”.
***
Passando all'ulteriore motivo d'appello relativo all'errata valutazione del Giudice di pace del compendio probatorio, va premesso che la valutazione delle prove raccolte durante il processo – sulla base della quale il giudice è chiamato a dirimere la controversia – segue le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. In particolare, -nel quadro del principio espresso dall'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
pagina 10 di 13 involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito. Dunque, a questi sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Corte di cassazione, 3 agosto 2021, n. 22176).
Il giudice, nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere attendibile una testimonianza oppure ad escluderne la credibilità.
Muovendo da tale assunto, nel caso di specie il giudice di prime cure, dopo aver valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha correttamente ritenuto attendibili le testimonianze rese da
[...]
e il quale ultimo ha dichiarato: “ preciso che sono a conoscenza delle superiori Tes_1 Tes_2 circostanze perché in estate mi reco giornalmente nei terreni vicini a quelli per cui è causa e l'incendio si è sviluppato verso le ore 16:00 e io ho chiamato con il mio telefonino l'attore lo CP_1 stesso giorno 15/7/12 non appena mi sono accorto dell'incendio”. Tali dichiarazioni, infatti, sono supportate dalle conclusioni alle quali è pervenuta la consulente nel corso dell'ATP, la Parte_2
quale ha accertato lo stato di manutenzione dei fondi, rappresentando che “le fiamme hanno attraversato il terreno di proprietà dei resistenti in cui sono evidenti le ceneri residue delle sterpaglie preesistenti, eliminate dall' incendio. Allo stato attuale, dalle tracce presenti non è possibile stabilire
l'esistenza o meno di fasce tagliafuoco regolamentari nel terreno dei resistenti. Si può affermare che
l'incendio ha interessato il fondo di quest'ultimo e si è propagato fino a lambire le piante dell'agrumeto di proprietà del ricorrente su parti del versante O e S. Le piante danneggiate nel terreno del ricorrente, sono distribuite in maniera tale da denunciare una provenienza di fiamme dal versante
O ed in parte da quello S…Non si è propagato all'interno del fondo” (leggasi pag. 6 della consulenza dell'ATP); ed ancora, “lo stato delle coltivazioni colpite è stato determinato dal passaggio su di esse di
pagina 11 di 13 fiamme provenienti dal versante O” (leggasi pag. 7 della consulenza dell'ATP) e, pertanto, coincidente con l'esposizione dei fatti fornita da parte appellata.
L'elaborato peritale acquisito agli atti del giudizio è valutabile come prova da parte del G.d.P conformemente al recente orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio…e , perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (cfr. Cass. Civ, sez.III, sent. 24.03.2023, n. 8496). Dunque, correttamente il giudice di prima cure ha ricompreso la consulenza nel corredo probatorio a sua disposizione, avendo trovato la stessa riscontro nelle risultanze delle prove testimoniali.
Avendo le superiori censure portata assorbente, e tenuto conto della disamina dell'appello ai soli fini della soccombenza virtuale, non occorre esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello risulta infondato.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, non ravvisandosi la sussistenza delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. o di altre analoghe gravi eccezionali ragioni che ne giustifichino la compensazione. Esse verranno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate secondo i valori minimi, rispettivamente ai sensi del d.m. 140/2012 come riformato dal d.m. 147/2022.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti, da parte dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello e dovuto a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di improcedibilità sopravvenuta dovuta all'avvenuto pagamento nel corso del giudizio delle somme al quale la parte appellante era stata condannata con la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse;
pagina 12 di 13 - per la soccombenza virtuale, condanna al pagamento in favore di parte Parte_1
appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
- dispone che tali somme siano distratte in favore dell'avv. Gian Vittorio Cunsolo.
Così deciso in Caltagirone l'8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 13 di 13