TRIB
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/09/2024, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 10910 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
e n.q. di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi, per procura in allegato Persona_1
al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dagli Avv.ti Pietro Ferri e Valerio Ferri, domiciliati in Roma, Via S. Antonio da Padova 24 F, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Roma, in Viale Regina
Margherita
pagina 1 di 4 RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, e , n.q. di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , si rivolgevano al Persona_1
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che avevano promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla visita di revisione del 17.10.2022; che in data 25.9.2023 il predetto decreto era stato notificato all (all. 2); che in data 14.9.2023 avevano anche inviato CP_1
all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici CP_1
per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi
120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedevano, previo accertamento del diritto del figlio all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione, la condanna dell a liquidare nei loro confronti, nella qualità di esercenti la responsabilità CP_1
genitoriale sul figlio minore, i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l' , rappresentando che con provvedimento del 30 maggio CP_1
pagina 2 di 4 Scaduto il termine assegnato alle parti per le note di trattazione scritta, la causa veniva quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a luglio 2024, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata a settembre 2023.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso (avvenuta in data 29.3.2024).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 di 4 B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquida in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 13.9.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 era stata disposta la liquidazione della prestazione in oggetto e che con il cedolino di luglio 2024 sarebbe stata effettuata la messa in pagamento della prestazione, con erogazione anche dei ratei arretrati.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento della prestazione, con i ratei arretrati, a luglio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 10910 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
e n.q. di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi, per procura in allegato Persona_1
al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dagli Avv.ti Pietro Ferri e Valerio Ferri, domiciliati in Roma, Via S. Antonio da Padova 24 F, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Roma, in Viale Regina
Margherita
pagina 1 di 4 RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, e , n.q. di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , si rivolgevano al Persona_1
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che avevano promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla visita di revisione del 17.10.2022; che in data 25.9.2023 il predetto decreto era stato notificato all (all. 2); che in data 14.9.2023 avevano anche inviato CP_1
all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici CP_1
per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi
120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedevano, previo accertamento del diritto del figlio all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione, la condanna dell a liquidare nei loro confronti, nella qualità di esercenti la responsabilità CP_1
genitoriale sul figlio minore, i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l' , rappresentando che con provvedimento del 30 maggio CP_1
pagina 2 di 4 Scaduto il termine assegnato alle parti per le note di trattazione scritta, la causa veniva quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a luglio 2024, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata a settembre 2023.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso (avvenuta in data 29.3.2024).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 di 4 B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquida in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 13.9.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 era stata disposta la liquidazione della prestazione in oggetto e che con il cedolino di luglio 2024 sarebbe stata effettuata la messa in pagamento della prestazione, con erogazione anche dei ratei arretrati.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento della prestazione, con i ratei arretrati, a luglio 2024.