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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA EX ART. 4 COMMA 12 L. 898/1970 nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. NOBILE MARIA PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIA GAETANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025 chiedendo la pronuncia sullo status; il PM ha apposto il visto in data 16/01/2025.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in VITTORIA in data 25/08/2004 con il resistente, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 152, Parte II, Serie A, dell'anno 2004. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 17/06/2006, e il 30/07/2014. Per_1 Per_2
Dai documenti agli atti risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Ragusa del 4/05/2023, passata in giudicato il 6/12/2023, e che dalla comparizione davanti Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione al momento del deposito del ricorso per cui è causa (12/09/2024) sono decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della Legge 898/1970.
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto. Sulle spese il Tribunale si riserva di provvedere al momento della sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G.: a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in VITTORIA in data 25/08/2004, trascritto nel registro dello stato
[...] civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 152, Parte II, Serie A, dell'anno 2004; b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; c. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ragusa, 21/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA EX ART. 4 COMMA 12 L. 898/1970 nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. NOBILE MARIA PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIA GAETANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025 chiedendo la pronuncia sullo status; il PM ha apposto il visto in data 16/01/2025.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in VITTORIA in data 25/08/2004 con il resistente, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 152, Parte II, Serie A, dell'anno 2004. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 17/06/2006, e il 30/07/2014. Per_1 Per_2
Dai documenti agli atti risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Ragusa del 4/05/2023, passata in giudicato il 6/12/2023, e che dalla comparizione davanti Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione al momento del deposito del ricorso per cui è causa (12/09/2024) sono decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della Legge 898/1970.
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto. Sulle spese il Tribunale si riserva di provvedere al momento della sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G.: a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in VITTORIA in data 25/08/2004, trascritto nel registro dello stato
[...] civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 152, Parte II, Serie A, dell'anno 2004; b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; c. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ragusa, 21/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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