Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2021
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n.996 del 12.05.2021
Oggetto: malattia professionale;
tutela CP 1; risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro e di assistenza, in grado di appello, tra
Parte 2 Parte 3 Parte 1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giacomo Greco ed Emilio Lucisani Parte 4
,
Appellanti
e
Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall' Avv. Diana Anna Rotunno
Appellato nonché
,rappresentato e difeso dall' Avv. Marcello Biscosi Controparte_3
,rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonello Azzarini e Controparte 4 Dominga Graziani Tota
ET TO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Silvestre e Ferdinando Silvestre
"rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Grattarola Parte_5
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Manerba e CP 5
Giambattista Manerba
,rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Biscosi Controparte_6
,rappresentata e difesa dall' Avv. Roberta De Controparte_8
Castro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rossi e Maria CP 9 '
Luisa Miazzi
Appellati
Controparte_10
[...]
[...] Appellati cont maci
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.06.2014, proposto dinanzi al Tribunale di Pindisi, [...]
Parte 2 premesso di Parte 1 Parte 3 Parte 4 e avevano dedotto: A) che essere, rispettivamente, coniuge e figli del defunto SO 1 quest'ultimo aveva lavorato, come netturbino, alle dipendenze della CP 11 dal 1987 all'11.5.2006, dal 12.5.2006 al 31.7.2008 alle dipendenze di CP 12 dal 01.08.2008 al
28.2.2010 alle dipendenze di Controparte_13 d 01.03.2010 al 31.08.2010 alle 1
dipendenze di CP 14 si era occupato dal 1987 al 1988 B) che presso la Controparte 15 dello spazzamento delle strade urbane, della raccolta e del versamento dei rifiuti nell'automezzo aziendale;
in tali operazioni egli si posizionava nella parte posteriore dell'automezzo, spazzava le strade restando accanto alla spazzatrice in funzione e quindi inalava i gas di scarico;
allorché era con l'automezzo presso la discarica respirava i gas che si producevano dai rifiuti compattati. Dal 1989 al 2005, come addetto alla guida dell'automezzo aziendale, nelle operazioni di carico dei rifiuti egli si collocava accanto al veicolo e respirava gas di scarico ed esalazioni derivanti dalla percolazione dei rifiuti compressi;
in alcuni anni
(1991-1998) egli entrava anche nella discarica all'aperto dove camminava tra i rifiuti e all'occorrenza entrava nella vasca di compattazione. Guidava anche la motospazzatrice e, in caso di guasto al sistema di abbattimento delle polveri, le respirava;
C) che tali ultime mansioni il lavoratore aveva continuato a svolgere nei rapporti di lavoro intercorsi con le società successive, come sopra indicate;
D) che l'irapianto di compostaggio dei rifiuti solidi urbani, dove venivano scaricati i rifiuti raccolti, era composto da capannoni coperti con materiale in eternit non compatto, soggetto a sbriciolamento, rimosso nel 2008;
E) che l'amianto era presente anche nei sistemi frenanti e nei tubi di scarico dei mezzi aziendali;
durante la combustione dei rifiuti, trovandosi vicino all'inceneritore, egli era esposto a diossine;
F) che dal 2003 era stato munito di mascherine, comunque inidonee a impedire l'inalazione di polveri e agenti biologici, essendo mancati altri dispositivi di sicurezza individuali;
G) che SO 1 era deceduto il 31.8.2012 per un carcinoma polmonare, diagnosticatogli il 26.3.2012 e, nel periodo successivo alla diagnosi, aveva completamente modificato le proprie abitudini, interrompendo le relazioni sociali e parentali e osservando un totale isolamento;
H) che, come emergeva dalla relazione medica allegata al ricorso, il cancro polmonare si presenta con maggiore frequenza negli autisti di automezzi, per “la prolungata esposizione che questi lavoratori sperimentano agli scarichi degli autoveicoli, soprattutto diesel, a cui sono esposti per la loro mansione";
I) che le società datrici di lavoro e quindi i loro amministratori, dirigenti e preposti che dirigevano le attività avevano omesso di attuare le misure di igiene previste nel D.P.R. n.
303/1956, nel D.lgs. n.626/1994 e nel D.lgs. n.81/2008, di fornire i mezzi di protezione e le informazioni sui rischi ai lavoratori e avevano violato l'art. 2087 c.c.
L) che, in caso di gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, ciascun membro del consiglio di amministrazione di società, al pari del direttore tecnico di cantiere, è civilmente responsabile del danno;
CP 1 M) che dalla visura camerale della società risultava che il convenuto CP 3
[...] era stato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Parte 5 e [...] CP 6 Consiglieri di Amministrazione, ET OB Direttore Tecnico, e che erano stati "titolari di cariche” anche Controparte_7 CP 4 CP_5
[…] CP 9 quale N) che dalla visura camerale di _16 risultava Controparte 10 preposto alla gestione tecnica ed Controparte_10 quale "procuratore".
O) che dalla visura camerale della società VA PU risultava che
Controparte_10 aveva avuto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tanto premesso, i ricorrenti avevano chiesto: che venisse accertata la riconducibilità eziologica del carcinoma polmonare alla nocività dell'attività lavorativa, con conseguente condanna dell' CP 1 alla costituzione di una rendita vitalizia in favore della vedova con decorrenza dall'1.9.2012, invano domandata in via amministrativa;
che venisse accertata l'omessa adozione, da parte delle società datrici di lavoro, delle misure e cautele dirette a preservare l'integrità psicofisica di SO 1 nel luogo di lavoro;
che fossero condannati, in solido tra loro, i convenuti al risarcimento dei danni (iure hereditatis del danno non patrimoniale e da "perdita della vita" patito da SO 1 iure proprio del danno non patrimoniale sofferto da ciascuno dei ricorrenti per la perdita del congiunto).
Si era costituita in giudizio l' CP 1 che aveva contestato le avverse deduzioni e l'origine lavorativa della malattia denunciata, sostenendo che si trattava di patologia ad eziologia multifattoriale per la quale, quindi, la parte ricorrente era tenuta a fornire la prova dell'esposizione al rischio e del nesso eziologico. Aveva altresì dedotto il proprio diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti per il caso che fosse stata accertata la natura professionale della malattia e la violazione delle norme antinfortunistiche da parte datoriale. L' _1 aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso, e, in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, la condanna di essi, in solido, alla rifusione delle somme dovute ai ricorrenti.
Costituitosi in giudizio, Controparte 3 aveva eccepito l'infondatezza delle domande e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti, sottolineando come la ricostruzione dei fatti da essi fornita, peraltro non corrispondente alla realtà, non fosse di per sé sufficiente a evidenziare un nesso causale tra la malattia e l'asserita esposizione ad agenti nocivi durante l'attività lavorativa, né a dimostrare la sua responsabilità quale presidente del Consiglio di amministrazione della _11 società di cui era stato dichiarato il fallimento con sentenza n.415/2011 del Tribunale di Roma. Aveva dedotto la rilevanza causale dell'abuso del fumo di sigaretta da parte del de cuius e dell'inquinamento ambientale della città di Brindisi, soggetta ai fumi della centrale termoelettrica a carbone ubicata in località Cerano. Aveva chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Controparte_7 aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa avversaria, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva eccepito la prescrizione estintiva del diritto azionato, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo egli svolto il ruolo di CP 1 Presidente del Consiglio di Amministrazione della per un limitato periodo, dal 2004 al
2006, senza alcuna delega operativa alla gestione delle attività aziendali, alla quale invece era stato preposto, per ciascuna sede operativa, un direttore tecnico. Aveva contestato altresì
l'esistenza di un nesso di casualità tra le cause della morte di PE 1 e l'attività lavorativa, sostenendo la rilevanza del fumo di sigaretta e dell'inquinamento ambientale, incluso quello domestico derivante dal radon diffusamente presente negli edifici. Aveva contestato la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e la pericolosità dei mezzi utilizzati dai dipendenti della società.
Si era costituito altresì CP 9 eccependo l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro e l'inammissibilità della domanda con cui erano stati evocati in giudizio non i datori di lavoro che si erano susseguiti nel tempo, ma soggetti che nel corso degli anni avevano rivestito qualche carica societaria, senza tuttavia che fossero specificati gli obblighi in materia di igiene sul lavoro gravanti su ciascuno di essi e senza che fosse configurabile a loro carico una responsabilità contrattuale secondo le pronunce della Suprema
Corte richiamate (nn.6125/1998 e 9817/2008). Aveva altresì eccepito la propria estraneità ai fatti di causa, avendo operato con due contratti a progetto per circa un anno e avendo rivestito la carica di consigliere delegato solo per alcuni mesi tra il 2004-2005, senza avere alcuna delega in materia di sicurezza sul lavoro. Contestata, inoltre, l'asserita violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme di cui al d.lgs. n.626/1994 e n.81/2008 da parte della _11
[...] avendo essa provveduto a dotare i lavoratori di mascherine protettive, guanti e tute da lavoro, a organizzare corsi di aggiornamento in materia di sicurezza e visite sanitarie periodiche, aveva eccepito l'insussistenza di prova del nesso eziologico tra la malattia contratta da Persona 1 e l'esposizione ad agenti patogeni nello svolgimento del rapporto di lavoro, evidenziando che costui era un accanito fumatore di sigarette (tre pacchetti di sigarette al giorno, come da scheda anamnestica dell'Ospedale di Brindisi). Aveva concluso quindi per il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale dell' CP 1.
Parte 5 aveva eccepitoNella memoria di costituzione in giudizio l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. In particolare aveva lamentato l'assoluta genericità delle deduzioni dei ricorrenti in ordine alle condizioni di lavoro, agli obblighi dei convenuti, al ruolo di ciascuno di essi nella produzione del fatto dannoso. Aveva altresì evidenziato che i ricorrenti avevano agito nei confronti degli amministratori delle società invocando un titolo di responsabilità contrattuale, l'art. 2087 c.c., che invece riguardava la responsabilità dei datori di lavoro, e che comunque mancava il nesso casuale tra attività lavorativa e danno. Con riferimento alla sua personale posizione aveva specificato di aver rivestito in _11 la carica di Consigliere con delega per soli due mesi
(dal 6.04.2004 al 30.06.2004) senza avere alcuna ingerenza nella gestione tecnica dei cantieri.
Aveva contestato inoltre la quantificazione del danno e il criterio di calcolo adottato.
Controparte_6 si era costituita eccependo la nullità del ricorso per la genericità delle allegazioni di fatto dedotte a fondamento della domanda. Aveva inoltre contestato le avverse doglianze, sostenendo la carenza di prova dell'omessa adozione di sistemi di sicurezza sul lavoro da parte della _11 (società oramai fallita), di cui era stata
Consigliere di Amministrazione per alcuni mesi da ottobre 2003 a giugno 2004, nonché
l'assenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal PE 1 e la patologia tumorale, rimarcando gli effetti dannosi del fumo di sigaretta a cui SO 1 era dedito e dell'inquinamento ambientale di natura industriale della città in cui egli viveva. Aveva chiesto, dunque, il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale proposta da _1 .
Controparte_10 aveva eccepito la nullità del ricorso per genericità delle allegazioni in ordine ai fatti costitutivi dell'azione e in particolare in ordine a quelli relativi alla responsabilità degli amministratori, stante il principio di immedesimazione organica che disciplina l'attribuibilità alla società delle azioni compiute dai suoi amministratori. Aveva osservato che i ricorrenti avevano basato la pretesa su presunte omissioni di tutela e di controllo attribuite a tutti gli amministratori delle diverse società che si erano succedute nell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per il solo fatto che il loro nominativo compariva nelle visure della Camera di Commercio;
aveva evidenziato che per alcuni convenuti non erano stati neppure indicati la carica ricoperta e i compiti connessi, e che generica era anche l'illustrazione delle mansioni e dell'esposizione agli agenti nocivi, in ordine alla quale mancava anche la quantificazione della relativa durata. Precisato che egli aveva avuto il ruolo di "procuratore ad negotia" per la società _12 , che non aveva avuto poteri decisionali, che erano insussistenti i fatti lamentati come dannosi e l'asserita inadeguatezza degli automezzi in dotazione, nonché il nesso causale tra attività di lavoro e malattia del lavoratore, stante anche la sua abitudine tabagica, aveva chiesto il rigetto dell'avverso ricorso;
in subordine la limitazione della condanna e la rifusione pro quota da parte dei condebitori in solido.
Costituitosi in giudizio, CP 5 aveva contestato tutti i fatti esposti dai ricorrenti e i criteri di quantificazione del danno, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale dell' CP 1. Il convenuto aveva dedotto che, pur avendo avuto nel periodo 1997-99 la carica di consigliere di amministrazione e dal 1999 al 2003 quella di presidente del consiglio di amministrazione nella _11 di fatto non si era mai occupato della gestione degli aspetti produttivi e operativi, ma aveva svolto il ruolo di coordinatore giuridico dell'attività aziendale, ovvero della partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento dei servizi, spettando la gestione operativa al direttore generale e ai direttori tecnici che si erano susseguiti nel tempo. Aveva contestato i fatti dedotti dai ricorrenti sui fatti generatori di danno, sulla nocività dell'ambiente e dei mezzi di lavoro;
aveva eccepito la prescrizione dell'avverso diritto, in rapporto all'epoca di cessazione del suo ruolo all'interno della società, e l' insussistenza di responsabilità a suo carico, stante l'applicabilità della responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c. al solo datore di lavoro e, in ogni caso, la carenza degli elementi di cui all'art.2043 c.c. necessari per la responsabilità extracontrattuale. Aveva concluso per il rigetto delle avverse domande, inclusa quella riconvenzionale dell' _1 .
Il convenuto ET TO aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione CP 1 passiva, precisando che nella sua qualità di direttore tecnico della società dal 1998 al
2003si era occupato di progettazione e supporto tecnico, senza avere alcuna responsabilità in materia di sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori, competenze riservate al direttore generale. Nel merito aveva contestato l'esistenza di omissioni di tutele in materia di sicurezza da parte della società, nonché l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta da SO 1 e la malattia, posto che il lavoratore era solito fumare tre pacchetti di sigarette al giorno. Aveva precisato che la copertura in eternit dei capannoni dell'impianto di compostaggio, di proprietà del Comune di Brindisi, erano integri ed erano stati rimossi, su disposizione del 2006, solo a fini precauzionali;
aveva inoltre eccepito la prescrizione estintiva decennale o quinquennale. Previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa delle società con cui erano state stipulate a suo favore le polizze assicurative contro la responsabilità civile, Controparte 17 e CP 18 aveva concluso per il rigetto della domanda e, in via gradata, nei limiti dell'eventuale accoglimento della domanda e dei limiti di polizza, la condanna di CP 8 CP 18 a manlevarlo da ogni conseguenza e pregiudizievole. aveva prioritariamente eccepito la nullità del ricorso per Controparte_4 indeterminatezza delle ragioni della domanda proposta nei suoi confronti, non essendo stati ivi indicati né il ruolo da lui ricoperto, né i compiti a lui assegnati, né gli obblighi eventualmente violati ritenendo a tal fine insufficiente la produzione della visura camerale CP 1 storica della società . Aveva comunque contestato la ricostruzione dei fatti dedotta in ricorso e la genericità della descrizione delle attività che avrebbero comportato l'esposizione ad agenti cancerogeni, l'insussistenza di responsabilità in capo agli amministratori e dei vertici della società, anche in relazione all'omessa specificazione dei tempi dell'asserita esposizione dannosa, nonché l'omesso assolvimento dell'onere della prova, stante la rilevanza causale della condizione di fumatore del lavoratore e dell'esposizione (non lavorativa) all'aria della città inquinata dai fumi della locale centrale a carbone. Il convenuto aveva dedotto di CP 1 aver rivestito la carica di amministratore delegato per due anni 2004-2006 della (poi fallita), che aveva dieci diversi luoghi di attività sul territorio nazionale, e che pertanto gli era impossibile avere contezza delle modalità operative di ciascuna di esse, modalità che rientravano invece nelle attribuzioni del direttore tecnico. Aveva concluso chiedendo la dichiarazione di nullità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso, e in subordine la limitazione della condanna al risarcimento e l'obbligo di rimborso a carico degli altri convenuti.
La terza chiamata in causa, aveva chiesto il Controparte 19 rigetto della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dall'ingegnere ET, nonché della domanda proposta dai ricorrenti, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza. Con riferimento a quest'ultima domanda aveva dichiarato di aderire alle eccezioni e alle deduzioni formulate da ET in merito al ruolo svolto dallo stesso nella società, alle abitudini da fumatore del PE_1 alla fornitura da parte della società dei mezzi di protezione individuale e allo svolgimento delle adeguate verifiche tecniche sui mezzi. Aveva inoltre aderito all'eccezione di prescrizione quinquennale e contestato le voci di danno e la quantificazione della richiesta risarcitoria. Aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il convenuto Controparte 10 era rimasto contumace.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi, ravvisata la propria competenza quale giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso degli eredi PE 1 . Ha affermato che l'art. 2087 c.c., che impone di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione di misure di atte a preservarla dai danni nell'ambiente di lavoro, comporta per il datore di lavoro una responsabilità di natura contrattuale e che, pertanto, ai fini del relativo accertamento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre il datore di lavoro
è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie. Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica- medica d'ufficio, il Tribunale ha rigettato il ricorso aderendo alla valutazione del c.t.u. e ritenendo che, pur essendo state sufficientemente provate le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse, non vi fosse prova del nesso di casualità tra l'attività lavorativa espletata e il decesso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte 1 lamentando: l'inadeguata Parte 3 Parte 4 E Parte 2
l'adesione alle errate evalutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale;
superficiali conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; - la riduttiva considerazione delle deposizioni dei testi Tes_1, Tes 2 CP 10 е PE 1 a fronte della preferenza invece accordata alle deposizioni dei testi Tes 3 e Tes 4 incapaci a testimoniare perché potenzialmente corresponsabili;
-l'omessa considerazione dell'adempimento dell'onere probatorio gravante sui ricorrenti. Gli appellanti hanno quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitosi con memoria del 31.05.2023 1' _1, riportandosi al contenuto delle memorie di primo grado, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. Ha sostenuto la correttezza e adeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in merito all'assenza di origine professionale della malattia, anche in relazione all'abitudine tabagica di oltre trenta anni del de cuius.
Si sono costituiti in secondo grado Controparte_3 e Controparte_6 con unica memoria;
con separate memorie ET TO, Controparte_7 CP 9 Controparte_4 CP 5 Parte_5
Essi hanno tutti eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Ciascuno dei predetti appellati ha riproposto le difese già espresse negli atti di primo grado con riferimento alla genericità degli elementi di fatto posti a base dell'asserita responsabilità civile di amministratori societari o preposti;
alla carenza in concreto, in capo ad ognuno, di ruoli e compiti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché alla limitata durata dei rispettivi ruoli rispetto al periodo di lavoro ultrannuale di SO_1 all'osservanza delle norme di tutela e prevenzione da parte delle società datrici di lavoro;
alla mancanza di prova in ordine all'esposizione di SO 1 ad amianto e ad altre sostanze nocive in ambito lavorativo;
all'insussistenza di fibre di amianto da sgretolamento della copertura in eternit del capannone di proprietà comunale;
alla carenza probatoria in ordine al nesso eziologico tra condizioni di lavoro e patologia oncologica;
all'incidenza causale dell'abitudine tabagista del
PE 1 all'adeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado;
alla prescrizione dei diritti azionati dai ricorrenti;
alla mancanza di prova e all'errata quantificazione dei danni, all'attendibilità dei propri testimoni. Alcuni degli appellati hanno altresì evidenziato l'inammissibilità dell'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dagli appellanti in secondo grado.
L'appellato ET ha riproposto, per il caso di accoglimento dell'appello dei ricorrenti e nei limiti di esso, la domanda di garanzia già formulata nei confronti di [...]
CP_20
Controparte_8 costituitasi in giudizio, ha ribadito l'assenza di responsabilità in capo all'Ing. OR;
si è opposta al rinnovo della CTU;
ha chiesto il rigetto dell'appello e, per il caso di accoglimento nei confronti di OR, ha chiesto che si tenesse conto dei limiti di massimale e delle condizioni della polizza assicurativa.
Controparte 10 ed Controparte_10 sono rimasti contumaci.
E' stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito di tale attività istruttoria, all'udienza di discussione del 22.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti, soggettivi e oggettivi, qui di seguito illustrati.
1. Nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, in proprio e quali eredi di [...] deceduto il 31.6.2012 all'età di 68 anni, hanno riferito le circostanze di fatto che PE 1 sono state sopra analiticamente esposte ai punti contrassegnati dalle lettere da A) ad O).
Il de cuius aveva lavorato, come netturbino, alle dipendenze della _11 dal 1987 all'11.5.2006, dal 12.5.2006 al 31.7.2008 alle dipendenze di CP 12 dal 01.08.2008 al
28.2.2010 alle dipendenze di dal 01.03.2010 al 31.08.2010 alle Controparte 13 dipendenze di CP 14
CP 1 Presso la prima datrice di lavoro, SO_1 si era occupato dal 1987 al 1988 dello spazzamento delle strade urbane, della raccolta e versamento dei rifiuti nell'automezzo aziendale;
dal 1989 al 2005, come addetto alla guida dell'automezzo aziendale, si era occupato delle operazioni di carico dei rifiuti e del trasporto presso la discarica o l'impianto di raccolta. Tali ultime mansioni il lavoratore aveva continuato a svolgere nei rapporti di lavoro intercorsi con le società successive.
In sintesi i ricorrenti hanno sostenuto che, nello svolgimento delle sue mansioni,
SO 1 era stato esposto all'inalazione di gas di scarico, di polveri, di diossine e di fibre di amianto, che avevano provocato l'insorgenza della malattia oncologica, a cui era conseguito il decesso.
Essi hanno altresì dedotto che “le società datrici di lavoro e, quindi, gli amministratori, i rispettivi dirigenti e preposti che attendevano e gestivano le attività sopra descritte, nonostante gli obblighi previsti dall'art. 4 del dpr n.303/56, hanno omesso di attuare le misure di igiene previste del decreto medesimo e nelle successive leggi in materia di tutela della salute sul posto di lavoro (Dlgs n.626/94; Dlgs n.81/2008); che non sarebbero stati osservati gli artt. 20 e 21 d.p.r. n.303/1956 sulla protezione dai gas inquinanti e dalle polveri di amianto;
che i convenuti avrebbero comunque violato l'art.2087 c.c.; che la patologia (carcinoma polmonare) che aveva colpito nel 2012 SO 1 e lo aveva condotto alla morte era stata causata dall'esposizione agli agenti nocivi tossici patita durante il rapporto di lavoro;
che la responsabilità del danno era da attribuirsi a tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione delle società datrici di lavoro, nonché a tutti i “soggetti posti al vertice aziendale" e ai direttori tecnici alternatisi nel periodo. A tal proposito i ricorrenti hanno indicato in ricorso i ruoli dei singoli convenuti solo con riferimento ad alcuni di essi: riguardo CP 1 al rapporto di lavoro intercorso con la hanno individuato Controparte_3 Pt 5
[...], Controparte_6 rispettivamente come Presidente e componenti del Consiglio di
Amministrazione per il periodo di lavoro dal 1998 al 2006; ET OB come direttore CP tecnico dal 1998 in Invece per i convenuti CP 5 Controparte_7 nessuna indicazione hanno fornito in ordine al Controparte_4 CP 9 ruolo che avrebbe dovuto fondare il titolo della loro eventuale responsabilità patrimoniale.
Con riferimento al periodo di lavoro intercorso con CP 16 hanno indicato
Controparte 10 come preposto alla gestione tecnica dal 5.7.2004 ed CP 10 come "Procuratore", senza ulteriori specificazioni di ambito e di oggetto dei ruoli,
[...] dal 26.5.2004.
Con riferimento al periodo di lavoro intercorso con VA PU è stato indicato come Presidente del Consiglio di amministrazione.Controparte 10
Non sono state chiamate in giudizio le società datrici di lavoro, tenute all'adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c., ma solo i singoli soggetti che, secondo la prospettazione attorea, nel corso degli anni hanno avuto connesse funzioni.
2 Se, da un lato, in materia di sicurezza sul lavoro vi sono obblighi che gravano non soltanto sul datore di lavoro, ma anche direttamente sui dirigenti e sui preposti (v. artt.4, commi 4-5, e 8 D.lgs. n.626/1994), e che possono generare responsabilità ex art.2087 c.c. anche su soggetti diversi dal datore di lavoro in senso stretto (v. Cass. n.1399/2021), da altro lato, tuttavia, non si può trascurare il principio giuridico di effettività, secondo cui l'individuazione del soggetto obbligato ad attuare le norme prevenzionistiche non deve avvenire sulla base della mera qualifica rivestita, ma in considerazione delle funzioni in concreto esercitate.
Affinché, in campo civilistico, la responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art.2087 c.c. possa ritenersi estesa a soggetti diversi dal datore di lavoro, occorre, infatti, che sia dedotta e che emerga sul piano probatorio l'esistenza, in capo ad altre specifiche figure, di una concreta e reale assegnazione di compiti di prevenzione e della titolarità dei relativi poteri decisionali e di spesa (v. Cass. n.25512/2021).
In altri termini a tal fine possono assumere rilevanza a tal fine solo i destinatari di attribuzioni specificamente assegnate o delegate in ambito prevenzionale dal datore di lavoro, sicché appare evidente che la natura giuridica, lo specifico oggetto e la durata dell'incarico costituiscono elementi indispensabili ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione previsto a carico della parte ricorrente dall'art.414 c.p.c. che, nel rito del lavoro, impone l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (arg. ex Cass.
n.25512/2021).
La responsabilità ex art.2087 c.c. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro è integrato automaticamente, ex art. 1374 c.c., dalla disposizione normativa che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma negoziale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1218 c.c. il lavoratore- ricorrente (ovvero il suo successore) deve allegare e provare (oltre al danno e al nesso causale) prioritariamente l'esistenza stessa di una obbligazione diretta a carico del convenuto (v.Cass. n.9817/2008).
Nel caso di specie, con riferimento ai convenuti riguardo ai quali non è stata neppure indicata la posizione rivestita nell'organizzazione delle società datrici di lavoro ( CP_5
[...] e quindi non sono Controparte_7 Controparte 4 CP_9 stati evidenziati gli elementi di fatto e giuridici idonei a far sorgere un personale obbligo di attivazione ai fini della protezione dei lavoratori ex art. 2087 c.c., il ricorso è talmente generico da lambire la nullità.
In ogni caso giova evidenziare che, per i convenuti per i quali nel ricorso introduttivo del presente giudizio non è stato allegato il conferimento di specifici ruoli o funzioni che per legge o per contratto ponessero a loro carico doveri in materia di prevenzione e sicurezza per i dipendenti delle società, l'eventuale responsabilità nei confronti del lavoratore danneggiato e dei suoi congiunti sarebbe al più configurabile, in astratto, come responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto alla quale, come è noto, vi è un differente regime processuale della prova, con conseguente onere, per i ricorrenti, di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito a loro dire attribuibile a ciascuno dei singoli convenuti, e ancor prima, di dedurre (ossia di descrivere), oltre l'elemento soggettivo, il comportamento di ciascuno di essi e il modo in cui tale comportamento avrebbe prodotto effetti causali sulla determinazione dell'evento dannoso.
La carenza delle allegazioni necessarie ex art.414 c.p.c. con riferimento a tali convenuti non comunque può dirsi superata dalla produzione in giudizio delle visure della
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato relative alle Società datrici di lavoro, trattandosi di una carenza radicale che attiene a tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'eventuale partecipazione di ciascuno di tali convenuti alle vicende dedotte in giudizio, ai rispettivi poteri e doveri, ovvero al fondamento, alle modalità e ai limiti delle eventuali rispettive responsabilità.
Nel rito del lavoro i dati fattuali devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo in ricorso, in quanto costitutivi del diritto azionato o in quanto volti ad introdurre nel giudizio circostanze di mera rilevanza istruttoria, sussistendo un collegamento circolare tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova in virtù del combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, comma 3, c.p.c. (Cass. S.u. 17.6.04 n. 11353).
Né, del resto, può assumere valore sanante la circostanza che nelle memorie di costituzione in giudizio di alcuni di tali convenuti sia emerso il ruolo da essi rivestito nelle società, perché siffatta ammissione, che nelle stesse memorie è strettamente connessa a deduzioni difensive e contestazioni, resta del tutto insufficiente ad evidenziare gli elementi che servono a promuovere una causa e a fondare un giudizio di responsabilità.
Sotto altro profilo giova rammentare che i presupposti per la tutela assistenziale a carico dell' _1 in caso di malattia professionale sono diversi da quelli che occorrono per la tutela risarcitoria ex art. 2087 c.c. Ai fini delle prestazioni assicurative dell'Istituto pubblico, infatti, non è necessaria la sussistenza di un inadempimento datoriale o di una sua responsabilità. Inoltre, ove siano ravvisabili concause legate a comportamenti colposi del lavoratore danneggiato, le prestazioni economiche dell' _1 a favore di quest'ultimo non subiscono riduzioni in rapporto alla sua partecipazione causale.
Nella responsabilità ex art.2087 c.c. trova invece applicazione l'art. 1227 c.c. che disciplina gli effetti del concorso di colpa del danneggiato come concausa rilevante ai fini della riduzione del risarcimento.
3. Tanto premesso, si passa ad esaminare gli esiti dell'attività istruttoria svolta in primo grado.
Dalle prove testimoniali è emersa la conferma delle mansioni indicate in ricorso con riferimento a SO 1 (v. teste Testimone 5 ); costui aveva svolto per i primi due anni l'attività di netturbino addetto allo spazzamento delle strade urbane, alla raccolta e al versamento dei rifiuti nell'automezzo aziendale;
negli anni successivi l'attività di addetto alla guida della macchina spazzatrice e del compattatore e al trasporto presso la discarica o l'inceneritore. Dalle deposizioni dei colleghi di lavoro del PE 1 si desume che la discesa di costui dal mezzo che conduceva era una circostanza eventuale ("a volte"), anche in relazione al tipo di strumentazione in uso nei vari periodi;
pure le operazioni manuali di recupero dei rifiuti che sulla strada si trovavano al di fuori dai cassonetti di raccolta e di quelli che rimanevano incastrati negli automezzi, ossia quelle attività che comportavano la presenza di Persona 1 in prossimità degli automezzi aziendali in funzione, erano eventuali e occasionali, per lo più connesse ai casi in cui i comandi azionabili dall'interno della cabina dell'automezzo, destinato a raccogliere i rifiuti sollevando i contenitori e svuotandoli nel cassone del camion, non funzionavano (v. testi Testimone_6 , Testimone 7 ).
Dalla prova orale si desume altresì che l'esposizione a miasmi derivanti dalla percolazione di rifiuti compressi in decomposizione accadeva nel periodo estivo, o “a volte" nello sversamento dei rifiuti presso la discarica o presso l'impianto di compostaggio. Ma il teste Testimone 8 ha precisato che le operazioni di svuotamento del compattatore duravano circa 5 minuti.
Quanto all'uso della motospazzatrice emerge che (v. teste Tes 1 ) tale macchina aveva un sistema di abbattimento delle polveri, pur se talvolta soggetto a malfunzionamento. Come CP 1 riferito dal teste Testimone 9 , ex dipendente di dal marzo 1996 a novembre 2003, le motospazzatrici erano dotate di convogliatore che dirottavano l'emissione di gas di scarico nella parte alta del mezzo.
La fornitura di mezzi di protezione da parte delle società datrici di lavoro, e specificamente di mascherine per la respirazione, emerge anche dalle dichiarazioni dei testimoni ex colleghi di lavoro di SO_1 ( Testimone 5 , Testimone 6 , [...]
); alcuni di essi hanno riferito anche di corsi di formazione Testimone 10 Testimone 7 sulla sicurezza e di visite mediche periodiche di controllo sui dipendenti.
Testimone 11 Tes 12 e [...]Tanto si rileva altresì dalle deposizioni di CP 1 Tes 13 ex dipendenti di;
quest'ultima ha precisato che vi erano state contestazioni disciplinari nei confronti di coloro che non utilizzavano gli strumenti antinfortunistici.
Il teste Testimone 8 già responsabile commerciale di CP 11 ha precisato che le mascherine erano di tipo antinfortunistico.
Anche il testimone Testimone 14 medico incaricato dei controlli dalle aziende
,
CP CP 11 CP 12 , VA, ha riferito che aveva dotato i propri dipendenti di mascherine protettive, e anche le altre ditte, e che venivano eseguite visite sanitarie annuali sui dipendenti.
Si deve osservare che l'incapacità a testimoniare dei due predetti testimoni ( Tes_4
e Tes 3 ), lamentata dagli appellanti, non risulta essere stata eccepita in primo grado ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. subito dopo l'assunzione della prova. PEtanto nel giudizio di appello tale eccezione deve ritenersi intempestiva (v. Cass. n.32155/2018).
Della copertura in eternit dei capannoni ove era ubicato l'impianto dell'inceneritore e della sua sostituzione nel 2008 si ha contezza mediante la deposizione del teste _10 . Vi è anche riscontro documentale in atti (v. nota ASL BR/1 del 20.7.2005 prot.n.6707 relativa al piano per la rimozione di lastre di cemento-amianto, e nota DICOM Impianti s.r.l. del 21-3-
2006 sull'argomento: fascicolo di parte ricorrente), ma non risulta che vi fosse sgretolamento o deterioramento delle lastre di eternit e aerodispersione di particelle.
Inoltre dalle dichiarazioni dei testimoni Testimone_5 Testimone 8 Tes 12
[...] ‚ Testimone 6 Testimone 7 emerge che SO 1 era un fumatore, ノ
circostanza confermata anche in via documentale, posto che, come riferito nella relazione sanitaria dal medico dell' _1, dalla scheda di prescrizione del ciclo di radioterapia su encefalo (presso l'U.O. di radioterapia dell'Ospedale di Brindisi dal 16.4.2012) si rilevava che il de cuius era stato fumatore di 3 pacchetti di sigarette al giorno (v. pagg.
4-5 del “Diario generale" relativo al periodo dal 30.08.2012 al 6.11.2012), ovvero, secondo il contenuto ordinario delle singole confezioni, 60 sigarette al giorno. La rilevante e prolungata abitudine tabagica emerge anche dalla relazione medica di parte prodotta dai ricorrenti, a firma del dott.
SO 2 che, pur parlando di un numero inferiore (30) di sigarette al giorno, riferisce che aveva iniziato a fumare all'età di venti anni e aveva cessato nel 2006SO 1
(allorché aveva 62 anni).
4. Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. [...]
SO 3 (specialista in medicina del lavoro e in malattie dell'apparato respiratorio), redatta all'esito di una approfondita disamina degli elementi fattuali e clinici emergenti dagli atti nonché degli studi specialistici di settore, si evince: - che le mansioni svolte come addetto allo spazzamento e come autista di mezzi compattatori per la raccolta dei rifiuti hanno esposto Persona 1 all'inalazione di gas di scarico del traffico veicolare e dei mezzi dallo stesso condotti;
che vi sono elementi probabilistici insufficienti a sostegno dell'inalazione di fibre di amianto nel periodo di lavoro svolto dal PE_1 come netturbino (essendo invece più probabile nel periodo anteriore, quando egli aveva svolto il lavoro di tubista e poteva essere soggetto all'inalazione delle particelle delle coibentazioni); -che, alla luce degli studi IA RC,
l'inalazione dei gas di scarico dei motori diesel è associata ad un aumento del rischio di cancro ai polmoni;
-che il cancro ai polmoni non costituisce "malattia tabellata" per l' _1, ossia che per la stessa non vi è presunzione di origine professionale con riferimento alle mansioni degli autisti;
-che la prova del nesso causale lavorativo resta comunque possibile, ma a carico dell'interessato; -che nella letteratura specialistica internistica l'adenocarcinoma polmonare è attribuibile nell'85%-90% dei casi al fumo di sigaretta;
-che nei fumatori di sesso maschile che fumino più di 25 sigarette al giorno il rischio di tumore al polmone aumenta di
35,9 volte rispetto ai non fumatori;
che nel caso di specie, nella determinazione dell'adenocarcinoma polmonare con metastasi, ha svolto un ruolo eziologico indiscutibile e forte la abitudine tabagica del PE 1 , rispetto al quale ha avuto invece una portata moderata l'inalazione di gas di scarico, identificabile come concausa della malattia neoplastica secondo il criterio valutativo del "più probabile che non”; -che il ruolo concausale attribuibile ai fatti lavorativi è pari a circa il 40%;-che l'epoca di insorgenza della malattia risulta individuabile nel 6.2.2012; -che secondo la tabella delle menomazioni CP 1, allegato 1 D.M. 12.7.2000, voce 137, il danno biologico riportato dall'assicurato era pari al 100%.
La relazione del CTU SO 3 risultando fondata su una completa disamina delle caratteristiche del caso concreto e sulla base di letteratura scientifica, ed essendo adeguatamente approfondita e motivata, viene considerata da questa Corte utilizzabile ai fini della decisione. Alla luce di tale relazione si reputano superabili anche le osservazioni critiche svolte, per ragioni opposte, dai rispettivi consulenti tecnici di parte appellante e degli appellati.
Ciò comporta che, restando indifferente, ai fini della tutela assicurativa dell' _1, la presenza di una concausa extralavorativa anche se di entità maggiore, la malattia che ha una origine professionale e determina il decesso del lavoratore, dà comunque diritto alla rendita in favore del coniuge superstite ex art.85 T.U. n.1124/1965, domandata da
[...]
Parte 1
5. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado dai ricorrenti nei confronti degli altri convenuti, a fronte delle risultanze delle prove testimoniali raccolte in ordine alla fornitura ai lavoratori e al PE 1 delle mascherine protettive antinfortunistiche, alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e all'espletamento delle visite mediche periodiche di controllo, rileva questa Corte che non emerge che quei convenuti sui quali, in quanto preposti e in ragione della funzione dai medesimi rivestita, nei rispettivi intervalli temporali di pertinenza, all'interno delle società datrici di lavoro, gravava un obbligo di prevenzione, siano rimasti inadempienti rispetto all'art. 2087 c.c. (integrato da altre norme pro tempore vigenti, ovvero, a seconda dei periodi, dal D.p.R. n.303/1956, dal
D.lgs. n.626/1994 e dal D.lgs. n.81/2008) per il quale l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
Giova precisare che non risulta in concreto pertinente il richiamo, contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, agli artt. 9 e 20 del D.p.R. n.303/1956, perchè il primo si riferisce al ricambio dell'aria nei locali di lavoro chiusi e il secondo mira non alla tutela dei lavoratori ma ad una tutela generalizzata, ossia alla difesa dell'aria dall'inquinamento derivante dalle lavorazioni. Nel caso di specie SO 1 non lavorava in locali chiusi per i quali vi fosse necessità di ricambio d'aria.
Anzi, il fatto che la raccolta e il trasporto dei rifiuti avvenisse sostanzialmente per le strade costituiva il principale motivo di esposizione all'inalazione dei gas di scarico dei veicoli del traffico urbano.
Con riferimento alle altre sostanze indicate come nocive nel ricorso (amianto, agenti biologici da percolato dei rifiuti, diossine da combustione di rifiuti, polveri) non vi è prova della loro concreta efficienza causale nella determinazione della malattia oncologica che ha colpito SO 1
Non possono quindi ravvisarsi elementi idonei ad evidenziare la responsabilità ex art.2087 c.c. nei confronti degli appellati CP 3 Tes 6 , ET, Pt 5 , CP_6 ,
CP 10
A maggior ragione simili elementi non sussistono neppure con riferimento a quegli altri convenuti CP_5 CP 9 per i quali sopra si è già CP 7 ' CP 4
,
rilevata la genericità della domanda e la carenza di indicazione del ruolo soggettivo dagli stessi eventualmente esplicato nella vicenda dedotta in giudizio, e rispetto ai quali le allegazioni e le prove sono del tutto carenti anche se esaminate nell'ottica di una eventuale responsabilità extracontrattuale, nel cui regime probatorio grava sui ricorrenti la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento.
6. Si deve infine osservare che l'azione di regresso, proposta in via riconvenzionale dall' CP 1 nei confronti dei convenuti in primo grado, non è stata reiterata in appello.
Negli argomenti fin qui esposti restano logicamente assorbite le altre questioni, domande ed eccezioni proposte dalle parti, inclusa quella di garanzia che riguarda la società assicuratrice.
7. Ne consegue la parziale riforma della sentenza impugnata (che sulla base di altra consulenza aveva ritenuto insussistente l'origine lavorativa della malattia patita da [...] PE 1 ) e la condanna dell' CP 1 alla corresponsione, in favore di
[...] della rendita a Parte 1 quale coniuge superstite del lavoratore Persona 1 decorrere dal 01.09.2012, oltre interessi legali, o, se maggiore rivalutazione monetaria dal
121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo.
8. Le spese di lite della parte appellante gravano sull' _1 in base al principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta. Sono a carico dell' CP_2 anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi.
Le spese del doppio grado relative al rapporto processuale instaurato nei confronti degli altri appellati restano compensate ai sensi dell'art.92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, in ragione della complessità della vicenda, caratterizzata da un rapporto di lavoro ultraventennale con più datori di lavoro, nonché della particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate in giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.10.2021 da
[...] nei confronti di Parte_3 Parte_2 Parte 4 Parte 1
CP 4 Controparte_6 Controparte 3 Controparte_7 '
[...] Parte 5 CP 21 CP 5 CP 9 '
Controparte 10 [...][...] Controparte 10
e CP 1 avverso la sentenza n.996 del 12.5.2021 del Tribunale di Controparte_8
Brindisi, così provvede: dichiara che la patologia che ha causato il decesso di Persona 1 ha avuto origine professionale;
condanna l' _1 a corrispondere la conseguente rendita in favore del coniuge superstite a decorrere dal 01.09.2012, oltre interessi legali, o se Parte 1 maggiore, rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, fatta eccezione parziale per il capo sulle spese.
Condanna l' _1 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore degli appellanti, liquidate in € 4.638,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'Avv.
Giacomo Greco e l'Avv. Emilio Lucisani.
Pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Lecce, 22.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi