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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3076/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TURSI EZIO;
Parte_1 C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. KOHLER Controparte_1 C.F._2
EMANUELE;
- parte resistente -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi – signora e Parte_1 [...]
– sussistendo i relativi presupposti di legge;
CP_1
- Disporre a carico del signor un contributo a titolo di mantenimento della Controparte_1 signora in quanto priva di redditi propri – da versarsi in favore di Parte_1 quest'ultima mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda giudiziale - in misura pari ad € 500,00= (cinquecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT costo vita per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 1 di 8 Si reiterano le istanze istruttorie articolate in atti e non ammesse.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, respinta e disattesa ogni avversa allegazione, deduzione ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, e pronuncia di separazione dei coniugi , così giudicare: Parte_2
In via preliminare
- per quanto esposto in narrativa, accertata la violazione del contraddittorio per la mancata notifica al IG. del provvedimento di rinvio dell'udienza al 02.01.24, previa se Controparte_1 ritenuta opportuna rimessione in termini per consentire il diritto di difesa, per l'effetto annullare,
e/o modificare e/o revocare i provvedimenti resi il 18.12.23 ed il 02.01.24;
Nel merito
- respingere le richieste di controparte e la domanda di corresponsione del contributo al mantenimento in favore della IG.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- per quanto esposto in narrativa, non disporre in favore della IG.ra la disponibilità e Pt_1 non concedere il diritto d'uso alla stessa dei beni mobili ed arredi contenuti nell'abitazione familiare, tra cui Asse e ferro stiro, Vetrinetta Alaska Olmo, 6 Orologi Filip Watch ed 1 Festina, macchina caffè cialde, asciugatrice, centrifuga, 2 televisori ed una scrivania, Divano Bormida 3 posti, Bimby ed accessori, set 6 Calici Vino Bianco, Set 24 posate pistacchio, Set 6 bicchieri orizon, completo letto 2 piazze basi moon, poiché non di sua proprietà, con obbligo di restituzione dei medesimi al ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3
In ogni caso
Con vittoria di competenze, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e successive occorrende.
In via istruttoria […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 ha domandato in via cautelare Parte_1
l'emissione di un ordine di protezione nei confronti del sig. , prescrivendogli di Controparte_1 non avvicinarsi alla moglie e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e, nel merito, oltre alla separazione dal marito, l'assegnazione della casa coniugale e il versamento di un assegno di mantenimento di importo pari ad € 500,00 mensili rivalutabili annualmente.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 2.6.2012 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Giugliano in
Campania (NA), atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 64, parte 2, serie A, anno 2012;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
pagina 2 di 8 - i coniugi hanno stabilito la residenza nel Comune di Melegnano, Via Ada Negri n. 6, presso un appartamento di cui la sig.ra è proprietaria esclusiva;
Pt_1
- l'unione coniugale è stata sin dai primi anni di matrimonio caratterizzata da frequenti litigi ed incomprensioni, innescati dagli atteggiamenti violenti, intemperanti e autoritari assunti dal resistente nei confronti della moglie;
- il sig. ha arrecato gravi pregiudizi in danno della libertà e dell'integrità fisica e CP_1 morale della ricorrente, che per molti mesi si è chiusa a chiave nella propria camera da letto per il fondato timore che il marito attuasse i comportamenti oggetto di minaccia, aggredendola anche fisicamente;
- tali condotte sono state fonte di grande preoccupazione per la sig.ra , che nello Pt_1 stesso periodo si sottoponeva a cure oncologiche per il tumore al seno (cfr. documentazione medica – doc. 7 ricorrente);
- in esito ai litigi coniugali, in più occasioni il sig. si è allontanato da casa CP_1 trasferendosi presso l'unità immobiliare sita in San Giuliano Milanese (MI), via Fratelli
Cervi n. 8, per poi rientrare nell'abitazione dopo diversi giorni;
- in particolare, nel luglio 2023, a seguito di un litigio per futili motivi, il resistente si allontanava chiedendo alla moglie di preparargli tutti i suoi effetti personali in vista di un allontanamento definitivo, minacciando in caso contrario di “buttarla giù dal balcone” assieme ai suoi genitori, sopraggiunti da Napoli per farle compagnia (cfr. denuncia del
27.9.2023 e integrazione del 29.10.2023 – doc.
5-6 ricorrente);
- rientrato a casa il 30.10.2023 dopo un allontanamento protratto per tre mesi, il sig. CP_1 perpetrava atti di violenza verbale e di minaccia nei confronti della moglie e delle cose presenti nell'appartamento, costringendo la sig.ra – timorosa per la propria Pt_1 incolumità – a chiedere l'intervento dei Carabinieri per sedare le urla e le invettive del marito e a trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione di amici;
- non potendo più permanere come ospite in casa altrui, il 2.11.2023 la ricorrente rientrava presso l'abitazione e concordava con il marito che ciascuno avrebbe utilizzato una camera e un bagno, mentre il salotto e la cucina sarebbero stati utilizzati da entrambi;
- un nuovo episodio di minacce avveniva in data 14.11.2023, quando il sig. , a CP_1 seguito di una discussione per futili motivi, inveiva verbalmente contro la moglie e, ponendo le proprie mani sopra la testa di quest'ultima, minacciava di buttarla giù dal balcone;
- nuove intimidazioni sono state rivolte alla sig.ra il 19.11.2023, quando il marito Pt_1
l'ha minacciata che “avrebbe fatto la stessa fine di ” (cfr. denuncia del Persona_1
20.11.2023 – doc. 8 ricorrente). Per tale episodio la ricorrente si vedeva costretta a chiudersi a chiave all'interno della propria camera senza poter uscire nemmeno per consumare i pasti per il timore di essere aggredita anche fisicamente dal marito;
- il giorno seguente il sig. ha rivolto ingiurie alla moglie e ha gravemente CP_1 danneggiato il telaio della porta dell'abitazione;
pagina 3 di 8 - in data 2.12.2023 la ricorrente si trovava la porta d'ingresso della casa coniugale chiusa con un lucchetto posizionato dal marito con l'intento di impedirle di entrare in casa;
- per le condotte sopra riportate la sig.ra si è rivolta al centro antiviolenza di San Pt_1
Donato M.se – Fondazione Somaschi Onlus;
- quanto agli aspetti economici, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell'impresa Pt_1 individuale Elettroglobal di San Donato M.se, di cui era titolare il marito, percependo un reddito di € 1.396,00 mensili dall'8.6.2022 sino al 31.7.2023, data in cui il sig. ha CP_1 comunicato alla ricorrente di voler recedere dal contratto di lavoro per asseriti “motivi economici” (cfr. lettera di licenziamento e busta paga 6/2023 – doc. 11-12 ricorrente);
- la ricorrente ha percepito dall'agosto al dicembre 2023 a titolo di NASPI l'importo di €
991,43 mensili ed è attualmente priva di occupazione, anche in ragione della grave compromissione alla capacità lavorativa subita a seguito della malattia oncologica patita;
- tra le parti si registra una netta disparità, atteso che il sig. svolge da diversi anni CP_1 attività imprenditoriale in forma autonoma occupandosi della realizzazione di impianti idrici, elettrici e di condizionamento, dalla quale ha sempre tratto significativi ricavi, dapprima come titolare dell'impresa Elettroglobal e, quindi, come Amministratore e
Socio unico della . Il resistente è altresì socio accomandante del bar Parte_3 caffetteria “Lounge Bar Caffetteria Delle Grazie S.a.s. di OV VA & C” (cfr. visura personale – doc. 16 ricorrente);
- il signor ha confidato alla moglie di aver percepito nel corso dell'agosto 2023 una CP_1 significativa entrata di oltre 100.000 euro con cui ha dichiarato di aver comprato una casa e due autovetture.
1.1. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 18.12.2023 il Tribunale ha accolto la domanda di ordine di protezione formulata dalla ricorrente, ordinando a di Controparte_1 cessare ogni condotta pregiudizievole ai danni di e prescrivendogli di non Parte_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima e in particolare alla casa familiare
(sita in Melegnano, via Ada negri n. 6 interno 13), al domicilio della famiglia d'origine e dei prossimi congiunti di quest'ultima, per la durata di sei mesi.
1.2. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la parte resistente, con provvedimento del
2.1.2024 il Giudice ha confermato il decreto del 18.12.2023.
1.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 16.2.2024 si è costituito , Controparte_1 chiedendo in via preliminare l'annullamento/revoca o modifica dei provvedimenti resi il
18.12.2023 ed il 2.1.2024 e, nel merito, il rigetto delle altre domande formulate dalla ricorrente.
A fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- di non avere assunto le condotte intemperanti e violente addebitate da controparte;
- le frequenti incomprensioni sono sorte in ragione del venir meno tra i coniugi dell'unione materiale e spirituale che ha li ha condotti a contrarre matrimonio, nonché in conseguenza degli atteggiamenti possessivi e di gelosia manifestati dalla ricorrente;
- il provvedimento reso il 2.1.2024 è stato emesso in violazione del contraddittorio, in pagina 4 di 8 quanto al sig. non è mai stato notificato dai Carabinieri il verbale di rinvio CP_1 dell'udienza al 2.1.2024, ma unicamente il decreto di fissazione dell'udienza al
28.12.2023;
- dopo l'emissione di tale provvedimento, la sig.ra ha più volte rinviato la Pt_1 restituzione dei beni di parte resistente e ancora attualmente si rifiuta di consegnare diversi effetti personali;
- alla sig.ra non spetta alcun mantenimento in quanto la stessa ha lavorato alle Pt_1 dipendenze del sig. con la qualifica di impiegata, per cui la sua mansione specifica, CP_1 unitamente all'età (46 anni) ed al luogo di residenza (Melegnano), nelle vicinanze alla città di Milano che può offrire opportunità lavorative, dimostrano in capo alla ricorrente adeguata capacità a produrre reddito;
- la stessa ricorrente, nel corso degli anni, ha lavorato come commessa in una panetteria di
Sant'Antimo (NA), come commessa in un negozio di abbigliamento (i e in un Per_2 distributore di carburante, entrambi a Giugliano in Campania (NA);
- le condizioni economiche del resistente non consentono allo stato alcun contributo economico: il sig. ha percepito un reddito di € 14.103,00 nel 2020, di € 11.823,00 CP_1 nel 2021 e di € 12.869,00 nel 2022 (cfr. doc.
2-4 resistente); è proprietario di un immobile a Melegnano (MI) di 59 mq acquistato il 10.10.23 al prezzo di € 63.000,00; non ha operato alcun investimento bancario o assicurativo;
possiede una Fiat PA del 2005 ed un furgone Fiat IN del 2011, entrambi del valore di poche centinaia di euro (cfr. doc.
6); non è socio di alcuna caffetteria, avendo soltanto aperto una partita IVA;
non percepisce alcun emolumento dalla società e ha chiuso la ditta individuale Parte_3
Elettroglobal nel 2023; ha un'esposizione debitoria nei confronti di Compass Banca per €
16.000,00 e nei confronti di di € 65.765,00, da Controparte_2 corrispondersi in n. 72 rate mensili di circa € 683,00 sino a settembre 2029 e n. 18 rate con le scadenze della c.d. rottamazione quater (cfr. doc. 8-10).
1.4. In occasione della prima udienza di comparizione del 19.3.2024 sono state sentite le parti, in particolare:
- la ricorrente ha dichiarato quanto segue “attualmente sono disoccupata, non percepisco più la NASPI da questo mese, che ammontava a euro 900. Non ho nessuno che mi aiuta economicamente. Il corso di informatica lo sto frequentando perché è la Regione
Lombardia che mi ha invitato a farlo per trovare un lavoro. Ad oggi non mi si sono presentate opportunità lavorative e non sto svolgendo neanche piccoli lavoretti. Quando lavoravo presso la ditta individuale di mio marito non ricevevo il CUD ma uno stipendio di euro 1.400”;
- il resistente ha dichiarato quanto segue: “non esiste l'attività Lounge Bar;
l'Elettroglobal Part è cessata per debiti con Agenzia delle Entrate e finanziamenti;
quanto alla nata due anni fa, io sono l'amministratore, io non percepisco emolumenti;
i redditi di 12.000-
14.000 euro sono stati prodotti dall'Elettroglobal; io non percepisco alcun reddito, di
pagina 5 di 8 Parte tanto in tanto percepisco delle somme dall'attività della che ammontano a circa Parte 1.000 euro al mese. Adesso sto puntando sulla ma è tutto in salita per gli impianti.
Io vivo a Melegnano, in una casa di proprietà che ho acquistato a 63.000,00, non sto pagando il mutuo”;
i difensori si sono riportati ai rispettivi atti e il Collegio ha concesso a parte resistente termine di
15 giorni per il deposito di bilancio provvisorio riguardante poi depositato in data Parte_3
2.4.2024, riservandosi all'esito di provvedere.
1.5. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 18.4.2024, il Tribunale ha dato atto dell'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti collocati presso la madre, Pt_1 nonostante la ricorrente sia proprietaria esclusiva dell'immobile e, pertanto, libera di godere e disporre dello stesso in modo pieno ed esclusivo ex art. 832 c.c. e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese”.
Con la medesima ordinanza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 30.10.2024 per la remissione della causa in decisione, concedendo termini alle parti ex art. 473 bis.28 c.p.c.
1.6. Avverso detta ordinanza il resistente ha proposto reclamo, che è stato rigettato con ordinanza n. 1682/2024 del 24.9.2024 della Corte d'Appello di Milano - Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia (cfr. doc. 22 ricorrente).
1.7. In esito all'udienza del 21.6.2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza formulata da parte ricorrente di proroga dell'ordine di protezione emesso con decreto del 18.12.2023, non ravvisandone i presupposti in mancanza di nuove allegazioni di parte.
1.8. Il 18.9.2024 parte resistente si è costituita per il tramite del nuovo difensore, che si è riportato alle conclusioni già rassegnate in sede introduttiva e nelle successive memorie.
1.9. Richiamate le comparse conclusionali e memorie di replica depositate dalle parti, all'udienza del 30.10.2024 il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale, formulata da entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento.
La separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente dall'aprile 2024, data in cui il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, e la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi – gravi precisi e concordanti – della sussistenza inter partes di un'incompatibilità caratteriale e di un'elevata litigiosità tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Rilevato che le parti non si sono rappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, il pagina 6 di 8 Collegio ritiene che non possa essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3. Sul contributo al mantenimento della sig.ra Pt_1
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione di un contributo al proprio mantenimento a carico del resistente, in misura pari ad € 500,00 mensili rivalutabili annualmente.
Parte resistente ha eccepito la propria difficile situazione economica e ha rappresentato la piena capacità lavorativa della ricorrente e la possibilità per la medesima di impiegare le competenze acquisite nella ricerca di un nuovo impiego.
Ritiene il Collegio di confermare l'assegno di mantenimento di € 250,00 posto con ordinanza provvisoria del 18.4.2024 a carico del sig. . CP_1
A tale determinazione il Collegio perviene valorizzando la disparità reddituale tra le parti, emersa dal confronto delle rispettive situazioni economiche. In particolare, si osserva che:
- il resistente risulta titolare di un immobile di proprietà sito a Melegnano ove lo stesso vive (cfr. verbale di udienza del 19.3.2024), risulta socio e amministratore unico di imprese individuali/società (di cui alcune cessate), dichiara di percepire dall'attività della
[...] un importo pari a euro 1.000,00 mensili (cfr. bilancio 2023 prodotto in data Pt_3
2.4.2024 da cui si ricava un utile pari a circa 13.000,00 euro);
- di contro la ricorrente, proprietaria della casa coniugale in cui vive e dipendente della ditta individuale del marito sino al 31.7.2023, risulta disoccupata e non percepisce più (sin dal
2024) alcuna indennità di disoccupazione, né riceve altre forme di sostegno economico;
inoltre, la stessa ha dichiarato di non aver reperito alcuna forma di occupazione lavorativa;
- non consta alcuna sopravvenienza successiva all'ordinanza provvisoria (peraltro confermata dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 24.9.2024), atteso che la situazione economica delle parti è rimasta immutata.
4. Sulle ulteriori domande
Parte resistente ha domandato di escludere la disponibilità e di non concedere il diritto d'uso alla ricorrente dei beni mobili ed arredi contenuti nell'abitazione familiare.
Si rileva, in primo luogo, come l'abitazione familiare sia di proprietà esclusiva della sig.ra
, come dato atto da entrambe le parti. Pt_1
In ogni caso, la domanda risulta inammissibile, tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla separazione personale, con la conseguenza che gli aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede.
5. Sulle spese di lite
Considerato il complessivo esito del giudizio, con accoglimento della domanda di contributo al mantenimento in misura inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente, le spese di lite, comprensive delle spese per la fase di giudizio relativa all'ordine di protezione, vengono compensate per metà
e, per l'altra metà, poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
pagina 7 di 8
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Giugliano in Campania (NA) (atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 64, parte 2, serie A, anno 2012), autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
5) pone a carico di il residuo ½ delle spese di lite che, in detta misura, liquida in Controparte_1
€ 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come e se dovuti per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3076/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TURSI EZIO;
Parte_1 C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. KOHLER Controparte_1 C.F._2
EMANUELE;
- parte resistente -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi – signora e Parte_1 [...]
– sussistendo i relativi presupposti di legge;
CP_1
- Disporre a carico del signor un contributo a titolo di mantenimento della Controparte_1 signora in quanto priva di redditi propri – da versarsi in favore di Parte_1 quest'ultima mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda giudiziale - in misura pari ad € 500,00= (cinquecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT costo vita per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 1 di 8 Si reiterano le istanze istruttorie articolate in atti e non ammesse.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, respinta e disattesa ogni avversa allegazione, deduzione ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, e pronuncia di separazione dei coniugi , così giudicare: Parte_2
In via preliminare
- per quanto esposto in narrativa, accertata la violazione del contraddittorio per la mancata notifica al IG. del provvedimento di rinvio dell'udienza al 02.01.24, previa se Controparte_1 ritenuta opportuna rimessione in termini per consentire il diritto di difesa, per l'effetto annullare,
e/o modificare e/o revocare i provvedimenti resi il 18.12.23 ed il 02.01.24;
Nel merito
- respingere le richieste di controparte e la domanda di corresponsione del contributo al mantenimento in favore della IG.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- per quanto esposto in narrativa, non disporre in favore della IG.ra la disponibilità e Pt_1 non concedere il diritto d'uso alla stessa dei beni mobili ed arredi contenuti nell'abitazione familiare, tra cui Asse e ferro stiro, Vetrinetta Alaska Olmo, 6 Orologi Filip Watch ed 1 Festina, macchina caffè cialde, asciugatrice, centrifuga, 2 televisori ed una scrivania, Divano Bormida 3 posti, Bimby ed accessori, set 6 Calici Vino Bianco, Set 24 posate pistacchio, Set 6 bicchieri orizon, completo letto 2 piazze basi moon, poiché non di sua proprietà, con obbligo di restituzione dei medesimi al ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3
In ogni caso
Con vittoria di competenze, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e successive occorrende.
In via istruttoria […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 ha domandato in via cautelare Parte_1
l'emissione di un ordine di protezione nei confronti del sig. , prescrivendogli di Controparte_1 non avvicinarsi alla moglie e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e, nel merito, oltre alla separazione dal marito, l'assegnazione della casa coniugale e il versamento di un assegno di mantenimento di importo pari ad € 500,00 mensili rivalutabili annualmente.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 2.6.2012 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Giugliano in
Campania (NA), atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 64, parte 2, serie A, anno 2012;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
pagina 2 di 8 - i coniugi hanno stabilito la residenza nel Comune di Melegnano, Via Ada Negri n. 6, presso un appartamento di cui la sig.ra è proprietaria esclusiva;
Pt_1
- l'unione coniugale è stata sin dai primi anni di matrimonio caratterizzata da frequenti litigi ed incomprensioni, innescati dagli atteggiamenti violenti, intemperanti e autoritari assunti dal resistente nei confronti della moglie;
- il sig. ha arrecato gravi pregiudizi in danno della libertà e dell'integrità fisica e CP_1 morale della ricorrente, che per molti mesi si è chiusa a chiave nella propria camera da letto per il fondato timore che il marito attuasse i comportamenti oggetto di minaccia, aggredendola anche fisicamente;
- tali condotte sono state fonte di grande preoccupazione per la sig.ra , che nello Pt_1 stesso periodo si sottoponeva a cure oncologiche per il tumore al seno (cfr. documentazione medica – doc. 7 ricorrente);
- in esito ai litigi coniugali, in più occasioni il sig. si è allontanato da casa CP_1 trasferendosi presso l'unità immobiliare sita in San Giuliano Milanese (MI), via Fratelli
Cervi n. 8, per poi rientrare nell'abitazione dopo diversi giorni;
- in particolare, nel luglio 2023, a seguito di un litigio per futili motivi, il resistente si allontanava chiedendo alla moglie di preparargli tutti i suoi effetti personali in vista di un allontanamento definitivo, minacciando in caso contrario di “buttarla giù dal balcone” assieme ai suoi genitori, sopraggiunti da Napoli per farle compagnia (cfr. denuncia del
27.9.2023 e integrazione del 29.10.2023 – doc.
5-6 ricorrente);
- rientrato a casa il 30.10.2023 dopo un allontanamento protratto per tre mesi, il sig. CP_1 perpetrava atti di violenza verbale e di minaccia nei confronti della moglie e delle cose presenti nell'appartamento, costringendo la sig.ra – timorosa per la propria Pt_1 incolumità – a chiedere l'intervento dei Carabinieri per sedare le urla e le invettive del marito e a trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione di amici;
- non potendo più permanere come ospite in casa altrui, il 2.11.2023 la ricorrente rientrava presso l'abitazione e concordava con il marito che ciascuno avrebbe utilizzato una camera e un bagno, mentre il salotto e la cucina sarebbero stati utilizzati da entrambi;
- un nuovo episodio di minacce avveniva in data 14.11.2023, quando il sig. , a CP_1 seguito di una discussione per futili motivi, inveiva verbalmente contro la moglie e, ponendo le proprie mani sopra la testa di quest'ultima, minacciava di buttarla giù dal balcone;
- nuove intimidazioni sono state rivolte alla sig.ra il 19.11.2023, quando il marito Pt_1
l'ha minacciata che “avrebbe fatto la stessa fine di ” (cfr. denuncia del Persona_1
20.11.2023 – doc. 8 ricorrente). Per tale episodio la ricorrente si vedeva costretta a chiudersi a chiave all'interno della propria camera senza poter uscire nemmeno per consumare i pasti per il timore di essere aggredita anche fisicamente dal marito;
- il giorno seguente il sig. ha rivolto ingiurie alla moglie e ha gravemente CP_1 danneggiato il telaio della porta dell'abitazione;
pagina 3 di 8 - in data 2.12.2023 la ricorrente si trovava la porta d'ingresso della casa coniugale chiusa con un lucchetto posizionato dal marito con l'intento di impedirle di entrare in casa;
- per le condotte sopra riportate la sig.ra si è rivolta al centro antiviolenza di San Pt_1
Donato M.se – Fondazione Somaschi Onlus;
- quanto agli aspetti economici, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell'impresa Pt_1 individuale Elettroglobal di San Donato M.se, di cui era titolare il marito, percependo un reddito di € 1.396,00 mensili dall'8.6.2022 sino al 31.7.2023, data in cui il sig. ha CP_1 comunicato alla ricorrente di voler recedere dal contratto di lavoro per asseriti “motivi economici” (cfr. lettera di licenziamento e busta paga 6/2023 – doc. 11-12 ricorrente);
- la ricorrente ha percepito dall'agosto al dicembre 2023 a titolo di NASPI l'importo di €
991,43 mensili ed è attualmente priva di occupazione, anche in ragione della grave compromissione alla capacità lavorativa subita a seguito della malattia oncologica patita;
- tra le parti si registra una netta disparità, atteso che il sig. svolge da diversi anni CP_1 attività imprenditoriale in forma autonoma occupandosi della realizzazione di impianti idrici, elettrici e di condizionamento, dalla quale ha sempre tratto significativi ricavi, dapprima come titolare dell'impresa Elettroglobal e, quindi, come Amministratore e
Socio unico della . Il resistente è altresì socio accomandante del bar Parte_3 caffetteria “Lounge Bar Caffetteria Delle Grazie S.a.s. di OV VA & C” (cfr. visura personale – doc. 16 ricorrente);
- il signor ha confidato alla moglie di aver percepito nel corso dell'agosto 2023 una CP_1 significativa entrata di oltre 100.000 euro con cui ha dichiarato di aver comprato una casa e due autovetture.
1.1. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 18.12.2023 il Tribunale ha accolto la domanda di ordine di protezione formulata dalla ricorrente, ordinando a di Controparte_1 cessare ogni condotta pregiudizievole ai danni di e prescrivendogli di non Parte_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima e in particolare alla casa familiare
(sita in Melegnano, via Ada negri n. 6 interno 13), al domicilio della famiglia d'origine e dei prossimi congiunti di quest'ultima, per la durata di sei mesi.
1.2. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la parte resistente, con provvedimento del
2.1.2024 il Giudice ha confermato il decreto del 18.12.2023.
1.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 16.2.2024 si è costituito , Controparte_1 chiedendo in via preliminare l'annullamento/revoca o modifica dei provvedimenti resi il
18.12.2023 ed il 2.1.2024 e, nel merito, il rigetto delle altre domande formulate dalla ricorrente.
A fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- di non avere assunto le condotte intemperanti e violente addebitate da controparte;
- le frequenti incomprensioni sono sorte in ragione del venir meno tra i coniugi dell'unione materiale e spirituale che ha li ha condotti a contrarre matrimonio, nonché in conseguenza degli atteggiamenti possessivi e di gelosia manifestati dalla ricorrente;
- il provvedimento reso il 2.1.2024 è stato emesso in violazione del contraddittorio, in pagina 4 di 8 quanto al sig. non è mai stato notificato dai Carabinieri il verbale di rinvio CP_1 dell'udienza al 2.1.2024, ma unicamente il decreto di fissazione dell'udienza al
28.12.2023;
- dopo l'emissione di tale provvedimento, la sig.ra ha più volte rinviato la Pt_1 restituzione dei beni di parte resistente e ancora attualmente si rifiuta di consegnare diversi effetti personali;
- alla sig.ra non spetta alcun mantenimento in quanto la stessa ha lavorato alle Pt_1 dipendenze del sig. con la qualifica di impiegata, per cui la sua mansione specifica, CP_1 unitamente all'età (46 anni) ed al luogo di residenza (Melegnano), nelle vicinanze alla città di Milano che può offrire opportunità lavorative, dimostrano in capo alla ricorrente adeguata capacità a produrre reddito;
- la stessa ricorrente, nel corso degli anni, ha lavorato come commessa in una panetteria di
Sant'Antimo (NA), come commessa in un negozio di abbigliamento (i e in un Per_2 distributore di carburante, entrambi a Giugliano in Campania (NA);
- le condizioni economiche del resistente non consentono allo stato alcun contributo economico: il sig. ha percepito un reddito di € 14.103,00 nel 2020, di € 11.823,00 CP_1 nel 2021 e di € 12.869,00 nel 2022 (cfr. doc.
2-4 resistente); è proprietario di un immobile a Melegnano (MI) di 59 mq acquistato il 10.10.23 al prezzo di € 63.000,00; non ha operato alcun investimento bancario o assicurativo;
possiede una Fiat PA del 2005 ed un furgone Fiat IN del 2011, entrambi del valore di poche centinaia di euro (cfr. doc.
6); non è socio di alcuna caffetteria, avendo soltanto aperto una partita IVA;
non percepisce alcun emolumento dalla società e ha chiuso la ditta individuale Parte_3
Elettroglobal nel 2023; ha un'esposizione debitoria nei confronti di Compass Banca per €
16.000,00 e nei confronti di di € 65.765,00, da Controparte_2 corrispondersi in n. 72 rate mensili di circa € 683,00 sino a settembre 2029 e n. 18 rate con le scadenze della c.d. rottamazione quater (cfr. doc. 8-10).
1.4. In occasione della prima udienza di comparizione del 19.3.2024 sono state sentite le parti, in particolare:
- la ricorrente ha dichiarato quanto segue “attualmente sono disoccupata, non percepisco più la NASPI da questo mese, che ammontava a euro 900. Non ho nessuno che mi aiuta economicamente. Il corso di informatica lo sto frequentando perché è la Regione
Lombardia che mi ha invitato a farlo per trovare un lavoro. Ad oggi non mi si sono presentate opportunità lavorative e non sto svolgendo neanche piccoli lavoretti. Quando lavoravo presso la ditta individuale di mio marito non ricevevo il CUD ma uno stipendio di euro 1.400”;
- il resistente ha dichiarato quanto segue: “non esiste l'attività Lounge Bar;
l'Elettroglobal Part è cessata per debiti con Agenzia delle Entrate e finanziamenti;
quanto alla nata due anni fa, io sono l'amministratore, io non percepisco emolumenti;
i redditi di 12.000-
14.000 euro sono stati prodotti dall'Elettroglobal; io non percepisco alcun reddito, di
pagina 5 di 8 Parte tanto in tanto percepisco delle somme dall'attività della che ammontano a circa Parte 1.000 euro al mese. Adesso sto puntando sulla ma è tutto in salita per gli impianti.
Io vivo a Melegnano, in una casa di proprietà che ho acquistato a 63.000,00, non sto pagando il mutuo”;
i difensori si sono riportati ai rispettivi atti e il Collegio ha concesso a parte resistente termine di
15 giorni per il deposito di bilancio provvisorio riguardante poi depositato in data Parte_3
2.4.2024, riservandosi all'esito di provvedere.
1.5. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 18.4.2024, il Tribunale ha dato atto dell'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti collocati presso la madre, Pt_1 nonostante la ricorrente sia proprietaria esclusiva dell'immobile e, pertanto, libera di godere e disporre dello stesso in modo pieno ed esclusivo ex art. 832 c.c. e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese”.
Con la medesima ordinanza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 30.10.2024 per la remissione della causa in decisione, concedendo termini alle parti ex art. 473 bis.28 c.p.c.
1.6. Avverso detta ordinanza il resistente ha proposto reclamo, che è stato rigettato con ordinanza n. 1682/2024 del 24.9.2024 della Corte d'Appello di Milano - Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia (cfr. doc. 22 ricorrente).
1.7. In esito all'udienza del 21.6.2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza formulata da parte ricorrente di proroga dell'ordine di protezione emesso con decreto del 18.12.2023, non ravvisandone i presupposti in mancanza di nuove allegazioni di parte.
1.8. Il 18.9.2024 parte resistente si è costituita per il tramite del nuovo difensore, che si è riportato alle conclusioni già rassegnate in sede introduttiva e nelle successive memorie.
1.9. Richiamate le comparse conclusionali e memorie di replica depositate dalle parti, all'udienza del 30.10.2024 il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale, formulata da entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento.
La separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente dall'aprile 2024, data in cui il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, e la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi – gravi precisi e concordanti – della sussistenza inter partes di un'incompatibilità caratteriale e di un'elevata litigiosità tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Rilevato che le parti non si sono rappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, il pagina 6 di 8 Collegio ritiene che non possa essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3. Sul contributo al mantenimento della sig.ra Pt_1
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione di un contributo al proprio mantenimento a carico del resistente, in misura pari ad € 500,00 mensili rivalutabili annualmente.
Parte resistente ha eccepito la propria difficile situazione economica e ha rappresentato la piena capacità lavorativa della ricorrente e la possibilità per la medesima di impiegare le competenze acquisite nella ricerca di un nuovo impiego.
Ritiene il Collegio di confermare l'assegno di mantenimento di € 250,00 posto con ordinanza provvisoria del 18.4.2024 a carico del sig. . CP_1
A tale determinazione il Collegio perviene valorizzando la disparità reddituale tra le parti, emersa dal confronto delle rispettive situazioni economiche. In particolare, si osserva che:
- il resistente risulta titolare di un immobile di proprietà sito a Melegnano ove lo stesso vive (cfr. verbale di udienza del 19.3.2024), risulta socio e amministratore unico di imprese individuali/società (di cui alcune cessate), dichiara di percepire dall'attività della
[...] un importo pari a euro 1.000,00 mensili (cfr. bilancio 2023 prodotto in data Pt_3
2.4.2024 da cui si ricava un utile pari a circa 13.000,00 euro);
- di contro la ricorrente, proprietaria della casa coniugale in cui vive e dipendente della ditta individuale del marito sino al 31.7.2023, risulta disoccupata e non percepisce più (sin dal
2024) alcuna indennità di disoccupazione, né riceve altre forme di sostegno economico;
inoltre, la stessa ha dichiarato di non aver reperito alcuna forma di occupazione lavorativa;
- non consta alcuna sopravvenienza successiva all'ordinanza provvisoria (peraltro confermata dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 24.9.2024), atteso che la situazione economica delle parti è rimasta immutata.
4. Sulle ulteriori domande
Parte resistente ha domandato di escludere la disponibilità e di non concedere il diritto d'uso alla ricorrente dei beni mobili ed arredi contenuti nell'abitazione familiare.
Si rileva, in primo luogo, come l'abitazione familiare sia di proprietà esclusiva della sig.ra
, come dato atto da entrambe le parti. Pt_1
In ogni caso, la domanda risulta inammissibile, tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla separazione personale, con la conseguenza che gli aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede.
5. Sulle spese di lite
Considerato il complessivo esito del giudizio, con accoglimento della domanda di contributo al mantenimento in misura inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente, le spese di lite, comprensive delle spese per la fase di giudizio relativa all'ordine di protezione, vengono compensate per metà
e, per l'altra metà, poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
pagina 7 di 8
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Giugliano in Campania (NA) (atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 64, parte 2, serie A, anno 2012), autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
5) pone a carico di il residuo ½ delle spese di lite che, in detta misura, liquida in Controparte_1
€ 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come e se dovuti per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
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