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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1106/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1
), assistita e difesa dall'Avv. MORELLO ALDO P.IVA_1 appellante e
E. in persona del l.r.p.t. (C.F. , assistita e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. CAPUTI LUCA appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“A totale riforma della sentenza n. 28/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, RG n.
1488/2019, Rep. 102/2023, mai notificata, pronunciata dal Tribunale di Treviso,
Giudice Alessandra Pesci, Voglia Codesta Ecc.ma Corte:
Nel merito:
− accertarsi e dichiararsi che vanta nei Parte_1 confronti di un credito di euro 113.773,16 a titolo di interessi Controparte_1 moratori di cui al credito portato dalle fatture commerciali dimesse in atti (docc. 6 – 144 fascicolo di parte giudizio di primo grado) e per effetto condannarsi Controparte_1
[...
con sede in 29018 Lugagnano Val d'Arda (PC), località Tagliata, frazione Antognano Rustigazzo, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere ad la somma complessiva di euro 119.384,36, di Parte_1 cui euro 113.773,16 per il sopra indicato credito ed euro 5.611,20 per le spese di consulenza contabile di parte stragiudiziale, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, con rivalutazione monetaria, e sul tutto gli interessi legali ex art. 1284 c.c., dal dovuto alla domanda, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda di primo grado all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 IV° comma Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma I,
D.L. 12/09/2014 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/2012.
− Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e totale rifusione delle spese di CTU sostenute nel giudizio di primo grado.
− Condannarsi la alla restituzione in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 12.881,24 comprensiva delle spese legali di primo grado ed alla restituzione della quota delle spese di CTU, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
− Condannarsi la al rimborso della tassa di registrazione della sentenza di CP_1 primo grado di € 200,00”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, reiectiis adversis, respingere l'appello della siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da
[...]
(d'ora in poi anche solo ”) nei confronti di Parte_1 Pt_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ) di condanna al Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di €113.773,16 a titolo di interessi moratori per il ritardo nei pag. 2/7 pagamenti delle fatture commerciali dimesse (docc. 6 – 144) e al pagamento di
€5.611,20 per le spese di consulenza contabile di parte stragiudiziale (doc. 176), o della diversa maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione, interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dovuto alla domanda, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284
IV° comma Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma I, D.L. 12/09/2014
n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.
Lgs. n. 1929del 9/11/2012 e totale rifusione delle spese legali, di ctu e di ctp.
1.1. La causa è stata istruita disponendo CTU contabile, nelle more della quale si è costituita in giudizio la che ha resistito alla domanda avversaria, lamentando CP_1 la contrarietà della condotta attorea ai principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cc.) – integrante un abuso del diritto –, per avere sempre accettato i pagamenti dilazionati (anche dopo l'interruzione dei rapporti commerciali), richiedendo gli interessi di mora (mai fatturati), per la prima volta, in questa.
1.2. Precisava inoltre che – contrariamente a quanto dedotto dalla – i rapporti Pt_1 commerciali tra le parti (protrattisi dal 2001 al 2014) si erano interrotti non già a causa del proprio preteso inadempimento (avendo comunque integralmente pagato le forniture ricevute), bensì per propria volontà, essendo insoddisfatta della qualità dei beni forniti.
1.3. Con sentenza n. 28/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea e condannava secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€9.640,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
poneva le spese di CTU a carico di parte attrice.
1.4. Esponeva il Giudice come risultava fosse prassi tra le parti che la CP_1 eseguisse i pagamenti oltre il termine indicato in fattura, senza contestazioni da parte dell'attrice.
1.5. Inoltre, esponeva che era verosimile ritenere che il posticipato pagamento delle fatture non avesse arrecato alcun pregiudizio alla società creditrice essendo stati compensati e neutralizzati i ritardati incassi dal flusso costante dei pagamenti eseguiti dalla a favore della . CP_1 Pt_1
1.6. Avverso la sentenza proponeva appello la dolendosi del mancato Pt_1 accoglimento delle proprie istanze. pag. 3/7 I motivi di appello.
2. Con primo motivo, si duole dell'erronea ricostruzione dei fatti riguardante la “prassi commerciale” messa in atto dalle parti.
2.1. Allega infatti che è stato solo a partire dalla seconda metà del 2011 che la ha iniziato a ritardare il pagamento delle fatture e che tale comportamento CP_1 non è stato avallato dalla , anzi, sarebbe stato più volte ripreso. Pt_1
2.2. Deduce, poi, come sarebbe erroneo il riferimento che il Giudice di prime cure fa a due email inviate dalla in cui nulla verrebbe chiesto a titolo di interessi Pt_1 moratori. Infatti, allega come con raccomandata in data 08.05.2017 siano stati chiesti anche gli interessi moratori.
2.3. Allega poi che ogni fattura deve essere pagata nel termine concordato o di legge, scaduto il quale decorrono gli interessi moratori di legge.
2.4. Si costituiva la instando per il rigetto delle avverse pretese. CP_1
2.5. In particolare, deduceva come mai, in tutto il periodo di collaborazione la Pt_1 ebbe a lamentare alcunché in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse. Esponeva come da agosto 2014 a marzo 2017 (oltre due anni e mezzo di tempo), periodo successivo all'interruzione dei rapporti commerciali, la CP_1 effettuava alla 75 bonifici per saldare i suoi debiti e sulle somme ivi corrisposte Pt_1 non erano mai stati chiesti interessi moratori.
2.6. Allegava inoltre che i rapporti commerciali non si erano interrotti per il comportamento della bensì per asserita scarsa qualità della merce. CP_1
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente delibato la domanda attorea.
1.2. I rapporti commerciali tra le parti erano caratterizzati da plurime forniture mensili di materie prime casearie e non risulta contestato che, durante il periodo di riferimento
(2011-2014), sono state fornite dalla alla merci per oltre 3 milioni di Pt_1 CP_1 euro.
1.3. Non risulta agli atti che la abbia mai tempestivamente contestato alla Pt_1 il rispetto dei termini di pagamento indicati nelle fatture. CP_1
pag. 4/7 1.4. Così come non risulta che la abbia mai richiesto il pagamento degli Pt_1 interessi moratori. Al contrario, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, in data 21.03.2017 la aveva richiesto alla il solo pagamento del Pt_1 CP_1 saldo dovuto in linea capitale (€9.100,06) senza pretendere alcunché a titolo di interessi moratori (doc. 2 convenuta primo grado).
1.5. Il Tribunale correttamente ha inquadrato il fatto che fosse prassi per la CP_1 eseguire i pagamenti dovuti oltre il termine indicato in fattura, senza contestazione alcuna da parte della società appellante. È corretto parlare quindi di consuetudine commerciale, estrinsecata mediante comportamenti costanti e reiterati osservati da entrambe le parti, relativa al pagamento delle forniture oltre il termine indicato nelle relative fatture.
1.6. Inoltre, tale circostanza non può essere confusa con “mera tolleranza” della situazione di fatto in quanto incompatibile con le condotte poste in essere dall'appellante, costanti nel tempo.
1.7. Il comportamento dell'appellante ha invece regolato e conformato con valore vincolante i rapporti negoziali inter partes.
2. Quanto alla seconda doglianza, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso il diritto al risarcimento del danno ex art. 7 D. Lgs. 231/2002 in ragione del fatto che i ritardati incassi venivano compensati e neutralizzati dal “flusso costante dei pagamenti eseguiti dalla in favore della , e da ultimo, quindi, dall'integrale CP_1 Pt_1 soddisfazione della pretesa creditoria”.
2.1. Con riferimento alla disciplina di cui ai D. Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012, la
Suprema Corte ha di recente affermato che “la suddetta disciplina normativa deve essere interpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art. 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda
l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a
pag. 5/7 dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore.
Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale.
I giudici Europei ammettono quindi che il creditore possa rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, ma una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero.
Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora” (Cass. civ.
08/02/2023, n. 3736).
2.2. Nel caso di specie, la ben avrebbe potuto esercitare la propria libertà Pt_1 contrattuale e i propri diritti tramite la richiesta del pagamento dell'intero credito, compresi gli interessi moratori, ma ciò non è avvenuto.
2.3. Risultando ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
3.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Treviso n. 28/2023 così provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n.
28/2023, del 10/01/2023, pubblicata il 12.1.2023, nel procedimento R.G. n.
1488/2019;
2. condanna la parte appellante Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte appellata E.
[...] in persona del l.r.p.t., delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio, che liquida in €9.991, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1106/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1
), assistita e difesa dall'Avv. MORELLO ALDO P.IVA_1 appellante e
E. in persona del l.r.p.t. (C.F. , assistita e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. CAPUTI LUCA appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“A totale riforma della sentenza n. 28/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, RG n.
1488/2019, Rep. 102/2023, mai notificata, pronunciata dal Tribunale di Treviso,
Giudice Alessandra Pesci, Voglia Codesta Ecc.ma Corte:
Nel merito:
− accertarsi e dichiararsi che vanta nei Parte_1 confronti di un credito di euro 113.773,16 a titolo di interessi Controparte_1 moratori di cui al credito portato dalle fatture commerciali dimesse in atti (docc. 6 – 144 fascicolo di parte giudizio di primo grado) e per effetto condannarsi Controparte_1
[...
con sede in 29018 Lugagnano Val d'Arda (PC), località Tagliata, frazione Antognano Rustigazzo, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere ad la somma complessiva di euro 119.384,36, di Parte_1 cui euro 113.773,16 per il sopra indicato credito ed euro 5.611,20 per le spese di consulenza contabile di parte stragiudiziale, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, con rivalutazione monetaria, e sul tutto gli interessi legali ex art. 1284 c.c., dal dovuto alla domanda, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda di primo grado all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 IV° comma Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma I,
D.L. 12/09/2014 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/2012.
− Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e totale rifusione delle spese di CTU sostenute nel giudizio di primo grado.
− Condannarsi la alla restituzione in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 12.881,24 comprensiva delle spese legali di primo grado ed alla restituzione della quota delle spese di CTU, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
− Condannarsi la al rimborso della tassa di registrazione della sentenza di CP_1 primo grado di € 200,00”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, reiectiis adversis, respingere l'appello della siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da
[...]
(d'ora in poi anche solo ”) nei confronti di Parte_1 Pt_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ) di condanna al Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di €113.773,16 a titolo di interessi moratori per il ritardo nei pag. 2/7 pagamenti delle fatture commerciali dimesse (docc. 6 – 144) e al pagamento di
€5.611,20 per le spese di consulenza contabile di parte stragiudiziale (doc. 176), o della diversa maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione, interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dovuto alla domanda, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284
IV° comma Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma I, D.L. 12/09/2014
n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.
Lgs. n. 1929del 9/11/2012 e totale rifusione delle spese legali, di ctu e di ctp.
1.1. La causa è stata istruita disponendo CTU contabile, nelle more della quale si è costituita in giudizio la che ha resistito alla domanda avversaria, lamentando CP_1 la contrarietà della condotta attorea ai principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cc.) – integrante un abuso del diritto –, per avere sempre accettato i pagamenti dilazionati (anche dopo l'interruzione dei rapporti commerciali), richiedendo gli interessi di mora (mai fatturati), per la prima volta, in questa.
1.2. Precisava inoltre che – contrariamente a quanto dedotto dalla – i rapporti Pt_1 commerciali tra le parti (protrattisi dal 2001 al 2014) si erano interrotti non già a causa del proprio preteso inadempimento (avendo comunque integralmente pagato le forniture ricevute), bensì per propria volontà, essendo insoddisfatta della qualità dei beni forniti.
1.3. Con sentenza n. 28/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea e condannava secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€9.640,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
poneva le spese di CTU a carico di parte attrice.
1.4. Esponeva il Giudice come risultava fosse prassi tra le parti che la CP_1 eseguisse i pagamenti oltre il termine indicato in fattura, senza contestazioni da parte dell'attrice.
1.5. Inoltre, esponeva che era verosimile ritenere che il posticipato pagamento delle fatture non avesse arrecato alcun pregiudizio alla società creditrice essendo stati compensati e neutralizzati i ritardati incassi dal flusso costante dei pagamenti eseguiti dalla a favore della . CP_1 Pt_1
1.6. Avverso la sentenza proponeva appello la dolendosi del mancato Pt_1 accoglimento delle proprie istanze. pag. 3/7 I motivi di appello.
2. Con primo motivo, si duole dell'erronea ricostruzione dei fatti riguardante la “prassi commerciale” messa in atto dalle parti.
2.1. Allega infatti che è stato solo a partire dalla seconda metà del 2011 che la ha iniziato a ritardare il pagamento delle fatture e che tale comportamento CP_1 non è stato avallato dalla , anzi, sarebbe stato più volte ripreso. Pt_1
2.2. Deduce, poi, come sarebbe erroneo il riferimento che il Giudice di prime cure fa a due email inviate dalla in cui nulla verrebbe chiesto a titolo di interessi Pt_1 moratori. Infatti, allega come con raccomandata in data 08.05.2017 siano stati chiesti anche gli interessi moratori.
2.3. Allega poi che ogni fattura deve essere pagata nel termine concordato o di legge, scaduto il quale decorrono gli interessi moratori di legge.
2.4. Si costituiva la instando per il rigetto delle avverse pretese. CP_1
2.5. In particolare, deduceva come mai, in tutto il periodo di collaborazione la Pt_1 ebbe a lamentare alcunché in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse. Esponeva come da agosto 2014 a marzo 2017 (oltre due anni e mezzo di tempo), periodo successivo all'interruzione dei rapporti commerciali, la CP_1 effettuava alla 75 bonifici per saldare i suoi debiti e sulle somme ivi corrisposte Pt_1 non erano mai stati chiesti interessi moratori.
2.6. Allegava inoltre che i rapporti commerciali non si erano interrotti per il comportamento della bensì per asserita scarsa qualità della merce. CP_1
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente delibato la domanda attorea.
1.2. I rapporti commerciali tra le parti erano caratterizzati da plurime forniture mensili di materie prime casearie e non risulta contestato che, durante il periodo di riferimento
(2011-2014), sono state fornite dalla alla merci per oltre 3 milioni di Pt_1 CP_1 euro.
1.3. Non risulta agli atti che la abbia mai tempestivamente contestato alla Pt_1 il rispetto dei termini di pagamento indicati nelle fatture. CP_1
pag. 4/7 1.4. Così come non risulta che la abbia mai richiesto il pagamento degli Pt_1 interessi moratori. Al contrario, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, in data 21.03.2017 la aveva richiesto alla il solo pagamento del Pt_1 CP_1 saldo dovuto in linea capitale (€9.100,06) senza pretendere alcunché a titolo di interessi moratori (doc. 2 convenuta primo grado).
1.5. Il Tribunale correttamente ha inquadrato il fatto che fosse prassi per la CP_1 eseguire i pagamenti dovuti oltre il termine indicato in fattura, senza contestazione alcuna da parte della società appellante. È corretto parlare quindi di consuetudine commerciale, estrinsecata mediante comportamenti costanti e reiterati osservati da entrambe le parti, relativa al pagamento delle forniture oltre il termine indicato nelle relative fatture.
1.6. Inoltre, tale circostanza non può essere confusa con “mera tolleranza” della situazione di fatto in quanto incompatibile con le condotte poste in essere dall'appellante, costanti nel tempo.
1.7. Il comportamento dell'appellante ha invece regolato e conformato con valore vincolante i rapporti negoziali inter partes.
2. Quanto alla seconda doglianza, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso il diritto al risarcimento del danno ex art. 7 D. Lgs. 231/2002 in ragione del fatto che i ritardati incassi venivano compensati e neutralizzati dal “flusso costante dei pagamenti eseguiti dalla in favore della , e da ultimo, quindi, dall'integrale CP_1 Pt_1 soddisfazione della pretesa creditoria”.
2.1. Con riferimento alla disciplina di cui ai D. Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012, la
Suprema Corte ha di recente affermato che “la suddetta disciplina normativa deve essere interpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art. 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda
l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a
pag. 5/7 dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore.
Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale.
I giudici Europei ammettono quindi che il creditore possa rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, ma una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero.
Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora” (Cass. civ.
08/02/2023, n. 3736).
2.2. Nel caso di specie, la ben avrebbe potuto esercitare la propria libertà Pt_1 contrattuale e i propri diritti tramite la richiesta del pagamento dell'intero credito, compresi gli interessi moratori, ma ciò non è avvenuto.
2.3. Risultando ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
3.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Treviso n. 28/2023 così provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n.
28/2023, del 10/01/2023, pubblicata il 12.1.2023, nel procedimento R.G. n.
1488/2019;
2. condanna la parte appellante Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte appellata E.
[...] in persona del l.r.p.t., delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio, che liquida in €9.991, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 7/7