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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 04/12/2025, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 4525 del Registro
Generale 2023
TRA
(P.IVA ) con sede in Messina, Parte_1 P.IVA_1
Via Garibaldi, is. 375, in persona del legale rappresentante pro tempore
C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
14.11.1964, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 143 presso e nello studio dell'Avv. Ernesto Fiorillo (Cf. ), C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
PARTE
OPPONENTE
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1
via G. Berio, 4, cod. fisc. , anche quale erede di CodiceFiscale_3
(nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
24.2.2001 residente in [...]), rappr.to e difeso dagli avv.ti
ET OZ ( CodiceFiscale_4
e Carlo OZ ( Email_1 C.F._5
; , per mandato in atti ed
[...] Email_2
elettivamente domiciliato nello studio Legale OZ in Messina, via C.
Battisti, 167 (fax 090.663579); PARTE OPPOSTA
Alle ore 09,55 è comparso per la parte opponente l'avv. Ernesto PARISI per delega dell'avv. FIORILLO, il quale discute oralmente la causa e
1 precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiede che la causa venga decisa;
è altresì presente per la parte opposta l'avv. Fabio FERRARO per delega dell'avv. Carlo CARROZZA, il quale discute oralmente la causa e precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Terminata la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4525 del Registro Generale Contenzioso 2023
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato il 05.01.2022, CP_1
, anche quale erede della sig.ra dopo
[...] Persona_1
avere dedotto di aver concesso in locazione alla società Football
2 Management S.r.l., con contratto del 25 luglio 1997, un terreno sito in
Messina, villaggio Torre Faro, destinato a campo sportivo, per la durata di sei anni a decorrere dal 10 luglio 1997, con canone annuo di lire
10.000.000, pari a euro 5.164,57, da corrispondersi in rate quadrimestrali anticipate, ha esposto che la società conduttrice non aveva adempiuto regolarmente l'obbligo di pagamento, accumulando una consistente morosità, per la quale era stato instaurato giudizio conclusosi con sentenza n. 2515/2017 del Tribunale di Messina, che aveva dichiarato risolto il contratto e condannato la società al pagamento dei canoni maturati sino all'intimazione di sfratto del 9 luglio 2009, per euro 37.856,29, oltre interessi, precisando che le somme dovute per l'occupazione successiva avrebbero dovuto essere richieste in separato giudizio;
che tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n.
504/2019; che la società conduttrice aveva, nondimeno, continuato a detenere l'immobile senza corrispondere alcun importo, sino alla esecuzione forzata di rilascio conclusasi il 5 ottobre 2021. Chiedeva, pertanto, l'emissione nei confronti della società Parte_1
di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 63.191,74, oltre interessi, riservandosi di agire per l'adeguamento ISTAT, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto permaneva sino alla effettiva riconsegna dell'immobile, anche dopo la risoluzione del contratto.
Con decreto n. 188/2022, depositato l'08.02.2022 il Giudice designato, in accoglimento della domanda, ingiungeva alla
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, di pagare a entro Controparte_1
quaranta giorni dalla notificazione, la somma di € 63.191,74, oltre agli
3 interessi nella misura e con la decorrenza indicata in ricorso sino al saldo effettivo ed oltre alle spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 20.11.2023 e depositato in pari data la proponeva opposizione tardiva al suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo, evidenziando che la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata a mezzo pec il 24.03.2022, era da considerarsi nulla in quanto effettuata ad un indirizzo pec indirizzo pec presente sul registro IniPec ma non su REGIndE. Rilevava che la società opponente aveva avuto conoscenza dei fatti solo in data 20.10.2023, quando aveva ricevuto la ricevuta la pec che comunicava il deposito dell'istanza di intervento del
Sig. nella procedura esecutiva n. 124/2022 R.Es. Imm., sicché CP_1
l'opposizione tardiva doveva ritenersi pienamente ammissibile ed il decreto ingiuntivo doveva ritenersi ormai privo di efficacia, in quanto non notificato nel termine previsto dall'art. 644 c.p.c.. Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, il quale non aveva fornito l prova di essere eredi di e l'inidoneità della Persona_2
documentazione offerta a fornire la prova del credito.
Con comparsa depositata il 16.02.2024 si costituiva CP_1
, il quale eccepiva l'inammissibilità della opposizione tardiva,
[...]
atteso che il primo atto di esecuzione era stato effettuato in data 18.10.2023 quando era stato depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 124/2022 R.G.E., sicché da quella data erano decorsi i dieci giorni previsti dall'art. 650 c.p.c. senza che fosse proposta l'opposizione tardiva, effettuata solo con atto notificato il 20.11.2023. Contestava, altresì,
l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poichè la notifica effettuata all'indirizzo pec risultante dal registro INI-PEC era certamente
4 valida. Contestava, infine, la fondatezza di tutte le altre deduzioni di controparte relative al merito della controversia.
Con ordinanza del 07.05.2024 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che fosse espletata la procedura di mediazione obbligatoria.
In data 27.06.2024 parte opposta depositava verbale di mediazione concluso con esito negativo per l'assenza al primo incontro della
[...]
Parte_1
Alla successiva udienza del 02.07.2024 la causa veniva, quindi, rinviata per la discussione e decisione ed alla odierna udienza veniva emessa la presente sentenza.
L'opposizione è palesemente inammissibile, in quanto è stata tardivamente proposta, mentre le circostanze dedotte dall'opponente non appaiono giustificare, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la sua effettuazione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto.
A norma dell'art. 650 c.p.c. “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. La Corte Costituzionale ha, poi, ampliato i presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, dichiarando l'illegittimità della norma nella parte in cui non stabilisce la possibilità dell'opposizione tardiva del preteso debitore che, pur avendo avuto tempestiva conoscenza del decreto, non abbia avuto modo di proporre opposizione nel termine assegnato per caso fortuito e forza maggiore
(Corte Cost. n. 120/1976).
5 Non è pacifica la configurazione giuridica dell'opposizione tardiva e, in particolare, vi è incertezza in ordine alla definizione dei rapporti tra questa e quella tempestiva. Secondo alcuni autori la differenza tra le due opposizioni è puramente formale avendo il legislatore dato all'opponente la possibilità, a determinate condizioni di derogare al termine perentorio previsto per l'opposizione in via ordinaria, nella medesima logica dell'istituto della remissione in termini, mentre altri autori hanno sostenuto che l'opposizione tardiva avrebbe la natura di impugnazione eccezionalmente esperibile contro un provvedimento che ha già acquistato l'efficacia di cosa giudicata, analoga alla revocazione. La distinzione tra le due concezioni sopra delineate non assume però grande rilievo pratico poiché è pacifico sia per l'una che per l'altra che oggetto del giudizio instaurato a seguito di opposizione tardiva consiste nel controllo delle condizioni normativamente previste per la proposizione dell'opposizione dopo la scadenza del termine nello stesso indicato e, quindi, nell'esame nel merito della domanda del ricorrente.
La prima ipotesi contemplata dalla norma, quella invocata dall'opponente nel presente procedimento, concerne la irregolarità della notifica. Per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non è sufficiente che l'opponente provi l'esistenza di un vizio della notificazione, ma occorre che l'ingiunto provi che questa abbia impedito al destinatario di avere tempestiva conoscenza del decreto, tale da non consentire la proposizione di un'opposizione nei termini. Occorre, quindi, dimostrare la dipendenza della mancata conoscenza da una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 650 comma 1 c.p.c.. Non tutti i vizi della notificazione sono, pertanto, rilevanti essendo richiesto che intercorra un rapporto di causalità tra irregolarità della notifica e mancata conoscenza ostativa alla tempestiva proposizione dell'opposizione (Cass. 13132/1995; Cass. 10831/2004). Tale
6 dimostrazione, concernendo un fatto negativo, potrà essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., 3 febbraio 1999, n. 880; Cass., 30 dicembre
1994, n. 11313), sicché la prova può ritenersi raggiunta (e sarà in re ipsa) tutte le volte che, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario
(Cass., 26 luglio 2001, n. 10183). Ove, poi, l'irregolarità della notifica sia riconducibile addirittura nell'alveo della inesistenza, un simile vizio sarà deducibile ai fini della declaratoria di inefficacia del decreto ed anche nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c..
Nella fattispecie in esame l'opponente ha dedotto che la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata nulla in quanto effettuata ad un indirizzo pec presente sul registro IniPec ma non su REGIndE. Tale argomentazione difensiva è priva, però, di qualsiasi riscontro normativo, in quanto, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli
7 indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato
Re.G.Ind.E (Cass. civ. 03.02.2021 n. 2460; Cass. civ. 06.05.2024 n.
12134).
Non ricorre, pertanto, la dedotta irregolarità della notificazione, mentre l'opponente non ha neppure affermato che egli non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore o caso fortuito.
Alla stregua delle superiori considerazioni tutte le domande della società opponente vanno rigettate e la va Parte_1
condannata, secondo il principio della soccombenza, stabilito dall'art. 91
c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali.
Dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alla natura e complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022 in complessivi € 7.052,00, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis D. Lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis, non avendo parte opponente partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, la
[...]
va condannata al versamento all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato in data
8 20.11.2023 dalla nei confronti di Parte_1
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2022, depositato l'08.02.2022 dal
Giudice Designato del Tribunale di Messina e rigetta tutte le domande dell'opponente; condanna la al pagamento in Parte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi € 7.052,00, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; condanna la al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Messina, lì 4 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Corrado Bonanzinga)
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