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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5228/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 28/10/2025
Il Giudice, dott.ssa NI HI, rilevato che, con decreto del 15/10/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico, in data 28/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante da parte dell'avv. Danila De NT la quale si riportava Pt_1 alle conclusioni rassegnate in atti;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/12/2025.
Il Giudice
NI HI
N. 5228/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa NI HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5228/2022 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_2
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a cio' P.IVA_1 Parte_3 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Registrato all'Ufficio Entrate di
Roma 2 in data 05/05/2022 al n. 14781 Serie 1T, rilasciata da Controparte_1
;
[...] rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Danila de
NT (CF ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._1 stessa in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, (fax 089.227941 -mail:
.salerno.it); Email_1 CP_2
ATTRICE-APPELLANTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso, nel giudizio di CP_3 C.F._2 primo grado, dall' avv. Cira Stefania Previtera, presso il cui studio elettivamente domicilia in n Gragnano alla via San Sebastiano n. 53, in forza di procura rilasciata per il giudizio di prime cure Email_2
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro , in persona del Prefetto Controparte_4 quale legale rappresentante pro tempore, C.F. domiciliato per la carica presso P.IVA_2 la Prefettura ed ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
Email_3 Email_4
CONVENUTA-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3210/2022 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata il 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, in funzione di giudice del gravame, vagliati tutti gli elementi offerti in comunicazione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa rilevata la fondatezza delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla odierna appellante fin dal primo atto a difesa ed in accoglimento delle stesse,
Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 3210/2022 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata dr. Giovanna Cellini in data 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022, non notificata, con riferimento ai passi del Giudicato evidenziati con il presente atto,
Dichiarare in via preliminare la proposta opposizione inammissibile, rilevando
l'irretrattabilità del credito per non essere stata la cartella tempestivamente opposta e, comunque per essere stata opposta una intimazione di pagamento con funzione recuperatoria, pur in presenza della notifica della carella prodromica, non opposta nei termini di legge;
Nel merito, in via gradata, stante la ritualità della notifica della cartella e, visti gli atti interruttivi offerti in comunicazione, Dichiarare la legittimità della pretesa esattoriale, la validità degli atti interruttivi succedutisi, rilevando in ogni caso che all'atto della proposizione della domanda non erano ancora maturati neppure i termini prescrizionali brevi quinquennali;
in ossequio a quanto statuito da Cassazione SS.UU. n. 26.283/2022 depositata CP_5 lo scorso 06.09.2022 rilevi l'insussistenza dell'interesse ad agire in ragione dell'applicabilità ai processi pendenti dell'articolo 12 comma quattro D.P.R. 602/1973 come novellato dalla L. 215/202;
In ogni caso, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione all'avv. Danila de NT, difensore che si dichiara antistatario, nonché con l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.03.2020 conveniva in giudizio, innanzi al CP_3
Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' e la Parte_2 CP_4
impugnando l'intimazione di pagamento n. 0712019 9032368134000, tramite la
[...] quale sosteneva di aver appreso dell'esistenza della cartella esattoriale n.
07120140422959236000, di cui al ruolo n. 2014/10876, presuntivamente notificata il
04.03.2015, per complessivi 2.326,35 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, comminate dalla CP_4 nel 2013.
[...]
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine quinquennale ex art. l'art. 28 della legge 689/1981 e la mancata notifica della cartella esattoriale n. 071201404229592360000 nonché del verbale di accertamento.
Chiedeva, quindi, sospendersi l'esecuzione degli atti impugnati, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché l'avvenuta regolare notifica sia della cartella esattoriale n.
07120140422959236 000, consegnata a mani allo stesso destinatario in data 11.03.2015 sia dell'intimazione di pagamento n. 07120189036330355000, consegnata a mani di un familiare convivente, entrambe idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art 28 della Legge n. 689/1981. Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Rimaneva contumace la Controparte_4
1.3 Con sentenza n. 3210/2022 del 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata riteneva ammissibile l'opposizione e fondata la domanda. Annullava quindi la cartella di pagamento n. 07120140422959236 000, condannando l'
[...]
al pagamento delle spese di lite. Controparte_6
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Pt_2 Controparte_6 di citazione notificato in data 10/10/202 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato l'azione come impugnazione di estratto ruolo e ha ritenuto ammissibile la domanda;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento n. 071201404229592360000 e dell'intimazione di pagamento n.
07120189036330355000 e, per l'effetto, prescritto il relativo credito, condannando l' Pt_1 al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata, dichiarando, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda attorea per essere stata opposta un'intimazione di pagamento con funzione recuperatoria relativamente ad una carella esattoriale correttamente notificata;
nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, nonché con l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con ordinanza dell'08/05/2023, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti-appellati,
e e all'udienza del 28/1072025, svoltasi in CP_7 Controparte_8 modalità cartolare, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. L'appello proposto da contro la sentenza n. 3210/2022 emessa dal Giudice di Pace Pt_1 di Torre Annunziata il 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022 è fondato, per le ragioni che seguono.
6. In via preliminare, occorre soffermarsi sulla necessità di operare una corretta qualificazione giuridica della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, un tale potere è sempre riconosciuto al giudice, anche ex officio, non incorrendosi per ciò solo nella violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancita dall'art. 112 c.p.c. In particolare, è riconosciuto al giudice, anche in grado di appello, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extra-petizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o non allegata in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
7467/2020).
Tanto chiaro, si ritiene che la domanda in esame debba qualificarsi come opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. e non quale “opposizione recuperatoria” ai sensi del D. Lgs. 150/2011, come sembra suggerire l'odierna appellante (ci si dovrebbe ritrovare, secondo l'avverso costrutto in una impugnazione con funzione recuperatoria, atta a legittimare
l'impugnazione medesima che, altrimenti, avrebbe dovuto essere proposta volo per denunciare vizi proprio dell'atto impugnato cfr. pag. 6 dell'atto d'appello) né quale opposizione avverso estratto di ruolo esattoriale, come pare aver ritenuto il giudice di pace.
6.1 Con l'atto di citazione in primo grado, infatti, il ha opposto l'intimazione di CP_3 pagamento n. 0712019 9032368134000, emessa ai sensi dell'art. 50, co. II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pacificamente notificatagli in data 13/01/2020, per la mancata corresponsione della somma complessiva pari ad € 3.730,13, dovuta in forza di varie cartelle esattoriali, nella parte in cui gli intimava il pagamento della somma pari ad €
2.320,47 in forza della cartella n. 07120140422959236000, di cui contestava l'avvenuta notifica in data 04/03/2015. A sostegno dell'opposizione, lamentava, con doglianza qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., la prescrizione del credito sotteso alla menzionata cartella esattoriale, e, con doglianza qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. I, c.p.c., la nullità dell'intimazione opposta, per mancata notifica degli atti presupposti.
Non vi è spazio quindi per la qualificazione dell'azione promossa dal in termini di CP_3 opposizione ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 (rubricati, per l'appunto,
“opposizione a ordinanza-ingiunzione” e “opposizione a verbale di accertamento”), che rappresenta uno strumento di reazione, se del caso anche “recuperatoria”, al provvedimento comminatorio della sanzione ed inerente al quid della contravvenzione stessa, teso a contestare le ragioni dell'accertamento. D'altro canto, la reazione volta a far valere la prescrizione del credito, rappresentando un fatto estintivo sopravvenuto al consolidamento della pretesa-titolo, esula ontologicamente dal rimedio di cui sopra, e deve necessariamente farsi valere nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza nella proposizione ed assoggettata al rito ordinario. Ciò d'altronde trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che
“l'opposizione alla cartella di pagamento, per sanzioni amministrative o stradali, si propone entro 30 giorni dalla notifica della cartella o del sollecito. Nondimeno, qualora la contestazione non abbia ad oggetto l'omessa notifica o la sua nullità, ma vizi del titolo, deve formularsi un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che, in quanto tale, non è soggetta al termine decadenziale di cui sopra” (ex multis, Cass. Civ., ord. n.
30094/2019).
Va infine rilevato che le censure relative alla mancata notifica dei verbali di contestazione non incidono sull'operata qualificazione giuridica della domanda ai sensi degli artt. 615 e
617 c.p.c., dal momento che l'azione ha sempre avuto concretamente ad oggetto, sin dall'inizio, il solo accertamento della intervenuta prescrizione del credito esattoriale portato dall'intimazione di pagamento n. 07120199032368134000.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in primo grado dal non può essere accolta. CP_3
7. Passando al merito della controversia, occorre rilevare che il termine di prescrizione quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 28 L. 689/81 e 209 C.d.S., applicabile al credito di cui alla cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta (cfr.
Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570, ord. n. 20213 del 8.10.15: il diritto di riscossione dell'amministrazione per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 C.d.s. e dall'art.28
L.689/1981), non risulta decorso.
7.1 Dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado, emerge infatti che il suddetto termine di prescrizione, decorrente dalla data di elevazione del verbale di infrazione al codice della strada, risalente al 2013 (per quanto dedotto – e non contestato – dallo stesso ), è CP_3 stato interrotto sia con la notifica della cartella esattoriale n. 07120140422959236000 (regolarmente avvenuta, dopo un primo accesso infruttuoso, in data 11/03/2015, nelle mani dello stesso opponente ex art. 26 D.P.R. 602/73, come emerge dalla relata di notifica depositata in atti ed erroneamente valutata quale irregolare dal giudice di prime cure) sia con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, pacificamente avvenuta in data
13/01/2020, ovvero prima dello spirare, in data 11/03/2020, del termine di prescrizione quinquennale in esame.
La notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189036330355000 non risulta invece correttamente provata in atti, posto che non è stata prodotta la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di avvenuta notifica, inviato con raccomandata n. 57316625286-6.
Ciò, tuttavia, risulta irrilevante posto che, come sopra evidenziato, l'intimazione opposta è stata notificata prima dello spirare del termine di prescrizione in esame.
7.2 Deve quindi concludersi che, sul punto, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere estinto per prescrizione il credito contestato. Né, d'altronde, l'opposizione promossa in primo grado dal può dirsi diversamente fondata con riguardo alla lamentata nullità CP_3 dell'intimazione opposta per omessa notifica degli atti presupposti, avendo l' per Pt_1 quanto già sopra visto, provato l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale portante il credito in contestazione.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello spiegato dall' la sentenza di primo Pt_1 grado va integralmente riformata e, per l'effetto, la domanda avanzata dal va CP_3 rigettata.
8. Quanto al governo delle spese processuali, si provvede come segue.
8.1 In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte appellata va condannata a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo CP_3 grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore da
€ 1.100,00 a 5.200, facendo applicazione dei parametri minimi – stante la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate – per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria/di trattazione. Il tutto con distrazione in favore dell'avv. Danila De NT dichiaratasi antistataria.
8.2 Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellata soccombente,
, va altresì condannata al pagamento delle spese del grado e, nello specifico, CP_3 applicando il D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, sulla base dei seguenti parametri: a) cause di cognizione innanzi al Tribunale;
b) lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore da € 1.100,00 a 5.200; c) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame;
d) si applicano i parametri minimi, stante il carattere seriale del contenzioso. Nessun esborso può essere riconosciuto in quanto il contributo unificato risulta prenotato a debito. Le spese di lite vanno distratte in favore dell'avv. De NT dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
8.3 L'assenza di argomentazioni difensive svolte dalla (rimasta Controparte_4 contumace sia in primo grado che in appello) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, nei confronti dell'
[...]
. Parte_2
9. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che, oltre ad essere tardiva, in quanto formulata per la prima volta in appello, risulta infondata.
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Nella specie, l'istante non ha nemmeno allegato i danni asseritamente subiti per effetto della condotta delle controparti. Ne consegue che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la condanna delle convenute per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per cui la relativa domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa NI HI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, in totale riforma Controparte_6 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_3
e condanna quest'ultimo a pagare, in favore dell'
[...] Parte_2
, le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Danila De NT ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna a pagare, in favore dell' , CP_3 Controparte_6 le spese del presente grado d'appello, che liquida in € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Danila De NT ex art. 93 c.p.c.;
3. compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra
[...]
e la Controparte_6 Controparte_4
4. rigetta la domanda proposta dall' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_2
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/12/2025.
Il Giudice
NI HI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 28/10/2025
Il Giudice, dott.ssa NI HI, rilevato che, con decreto del 15/10/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico, in data 28/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante da parte dell'avv. Danila De NT la quale si riportava Pt_1 alle conclusioni rassegnate in atti;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/12/2025.
Il Giudice
NI HI
N. 5228/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa NI HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5228/2022 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_2
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a cio' P.IVA_1 Parte_3 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Registrato all'Ufficio Entrate di
Roma 2 in data 05/05/2022 al n. 14781 Serie 1T, rilasciata da Controparte_1
;
[...] rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Danila de
NT (CF ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._1 stessa in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, (fax 089.227941 -mail:
.salerno.it); Email_1 CP_2
ATTRICE-APPELLANTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso, nel giudizio di CP_3 C.F._2 primo grado, dall' avv. Cira Stefania Previtera, presso il cui studio elettivamente domicilia in n Gragnano alla via San Sebastiano n. 53, in forza di procura rilasciata per il giudizio di prime cure Email_2
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro , in persona del Prefetto Controparte_4 quale legale rappresentante pro tempore, C.F. domiciliato per la carica presso P.IVA_2 la Prefettura ed ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
Email_3 Email_4
CONVENUTA-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3210/2022 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata il 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, in funzione di giudice del gravame, vagliati tutti gli elementi offerti in comunicazione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa rilevata la fondatezza delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla odierna appellante fin dal primo atto a difesa ed in accoglimento delle stesse,
Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 3210/2022 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata dr. Giovanna Cellini in data 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022, non notificata, con riferimento ai passi del Giudicato evidenziati con il presente atto,
Dichiarare in via preliminare la proposta opposizione inammissibile, rilevando
l'irretrattabilità del credito per non essere stata la cartella tempestivamente opposta e, comunque per essere stata opposta una intimazione di pagamento con funzione recuperatoria, pur in presenza della notifica della carella prodromica, non opposta nei termini di legge;
Nel merito, in via gradata, stante la ritualità della notifica della cartella e, visti gli atti interruttivi offerti in comunicazione, Dichiarare la legittimità della pretesa esattoriale, la validità degli atti interruttivi succedutisi, rilevando in ogni caso che all'atto della proposizione della domanda non erano ancora maturati neppure i termini prescrizionali brevi quinquennali;
in ossequio a quanto statuito da Cassazione SS.UU. n. 26.283/2022 depositata CP_5 lo scorso 06.09.2022 rilevi l'insussistenza dell'interesse ad agire in ragione dell'applicabilità ai processi pendenti dell'articolo 12 comma quattro D.P.R. 602/1973 come novellato dalla L. 215/202;
In ogni caso, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione all'avv. Danila de NT, difensore che si dichiara antistatario, nonché con l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.03.2020 conveniva in giudizio, innanzi al CP_3
Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' e la Parte_2 CP_4
impugnando l'intimazione di pagamento n. 0712019 9032368134000, tramite la
[...] quale sosteneva di aver appreso dell'esistenza della cartella esattoriale n.
07120140422959236000, di cui al ruolo n. 2014/10876, presuntivamente notificata il
04.03.2015, per complessivi 2.326,35 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, comminate dalla CP_4 nel 2013.
[...]
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine quinquennale ex art. l'art. 28 della legge 689/1981 e la mancata notifica della cartella esattoriale n. 071201404229592360000 nonché del verbale di accertamento.
Chiedeva, quindi, sospendersi l'esecuzione degli atti impugnati, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché l'avvenuta regolare notifica sia della cartella esattoriale n.
07120140422959236 000, consegnata a mani allo stesso destinatario in data 11.03.2015 sia dell'intimazione di pagamento n. 07120189036330355000, consegnata a mani di un familiare convivente, entrambe idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art 28 della Legge n. 689/1981. Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Rimaneva contumace la Controparte_4
1.3 Con sentenza n. 3210/2022 del 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata riteneva ammissibile l'opposizione e fondata la domanda. Annullava quindi la cartella di pagamento n. 07120140422959236 000, condannando l'
[...]
al pagamento delle spese di lite. Controparte_6
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Pt_2 Controparte_6 di citazione notificato in data 10/10/202 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato l'azione come impugnazione di estratto ruolo e ha ritenuto ammissibile la domanda;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento n. 071201404229592360000 e dell'intimazione di pagamento n.
07120189036330355000 e, per l'effetto, prescritto il relativo credito, condannando l' Pt_1 al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata, dichiarando, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda attorea per essere stata opposta un'intimazione di pagamento con funzione recuperatoria relativamente ad una carella esattoriale correttamente notificata;
nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, nonché con l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con ordinanza dell'08/05/2023, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti-appellati,
e e all'udienza del 28/1072025, svoltasi in CP_7 Controparte_8 modalità cartolare, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. L'appello proposto da contro la sentenza n. 3210/2022 emessa dal Giudice di Pace Pt_1 di Torre Annunziata il 18.02.2022 e depositata il 07.06.2022 è fondato, per le ragioni che seguono.
6. In via preliminare, occorre soffermarsi sulla necessità di operare una corretta qualificazione giuridica della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, un tale potere è sempre riconosciuto al giudice, anche ex officio, non incorrendosi per ciò solo nella violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancita dall'art. 112 c.p.c. In particolare, è riconosciuto al giudice, anche in grado di appello, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extra-petizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o non allegata in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
7467/2020).
Tanto chiaro, si ritiene che la domanda in esame debba qualificarsi come opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. e non quale “opposizione recuperatoria” ai sensi del D. Lgs. 150/2011, come sembra suggerire l'odierna appellante (ci si dovrebbe ritrovare, secondo l'avverso costrutto in una impugnazione con funzione recuperatoria, atta a legittimare
l'impugnazione medesima che, altrimenti, avrebbe dovuto essere proposta volo per denunciare vizi proprio dell'atto impugnato cfr. pag. 6 dell'atto d'appello) né quale opposizione avverso estratto di ruolo esattoriale, come pare aver ritenuto il giudice di pace.
6.1 Con l'atto di citazione in primo grado, infatti, il ha opposto l'intimazione di CP_3 pagamento n. 0712019 9032368134000, emessa ai sensi dell'art. 50, co. II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pacificamente notificatagli in data 13/01/2020, per la mancata corresponsione della somma complessiva pari ad € 3.730,13, dovuta in forza di varie cartelle esattoriali, nella parte in cui gli intimava il pagamento della somma pari ad €
2.320,47 in forza della cartella n. 07120140422959236000, di cui contestava l'avvenuta notifica in data 04/03/2015. A sostegno dell'opposizione, lamentava, con doglianza qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., la prescrizione del credito sotteso alla menzionata cartella esattoriale, e, con doglianza qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. I, c.p.c., la nullità dell'intimazione opposta, per mancata notifica degli atti presupposti.
Non vi è spazio quindi per la qualificazione dell'azione promossa dal in termini di CP_3 opposizione ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 (rubricati, per l'appunto,
“opposizione a ordinanza-ingiunzione” e “opposizione a verbale di accertamento”), che rappresenta uno strumento di reazione, se del caso anche “recuperatoria”, al provvedimento comminatorio della sanzione ed inerente al quid della contravvenzione stessa, teso a contestare le ragioni dell'accertamento. D'altro canto, la reazione volta a far valere la prescrizione del credito, rappresentando un fatto estintivo sopravvenuto al consolidamento della pretesa-titolo, esula ontologicamente dal rimedio di cui sopra, e deve necessariamente farsi valere nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza nella proposizione ed assoggettata al rito ordinario. Ciò d'altronde trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che
“l'opposizione alla cartella di pagamento, per sanzioni amministrative o stradali, si propone entro 30 giorni dalla notifica della cartella o del sollecito. Nondimeno, qualora la contestazione non abbia ad oggetto l'omessa notifica o la sua nullità, ma vizi del titolo, deve formularsi un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che, in quanto tale, non è soggetta al termine decadenziale di cui sopra” (ex multis, Cass. Civ., ord. n.
30094/2019).
Va infine rilevato che le censure relative alla mancata notifica dei verbali di contestazione non incidono sull'operata qualificazione giuridica della domanda ai sensi degli artt. 615 e
617 c.p.c., dal momento che l'azione ha sempre avuto concretamente ad oggetto, sin dall'inizio, il solo accertamento della intervenuta prescrizione del credito esattoriale portato dall'intimazione di pagamento n. 07120199032368134000.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in primo grado dal non può essere accolta. CP_3
7. Passando al merito della controversia, occorre rilevare che il termine di prescrizione quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 28 L. 689/81 e 209 C.d.S., applicabile al credito di cui alla cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta (cfr.
Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570, ord. n. 20213 del 8.10.15: il diritto di riscossione dell'amministrazione per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 C.d.s. e dall'art.28
L.689/1981), non risulta decorso.
7.1 Dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado, emerge infatti che il suddetto termine di prescrizione, decorrente dalla data di elevazione del verbale di infrazione al codice della strada, risalente al 2013 (per quanto dedotto – e non contestato – dallo stesso ), è CP_3 stato interrotto sia con la notifica della cartella esattoriale n. 07120140422959236000 (regolarmente avvenuta, dopo un primo accesso infruttuoso, in data 11/03/2015, nelle mani dello stesso opponente ex art. 26 D.P.R. 602/73, come emerge dalla relata di notifica depositata in atti ed erroneamente valutata quale irregolare dal giudice di prime cure) sia con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, pacificamente avvenuta in data
13/01/2020, ovvero prima dello spirare, in data 11/03/2020, del termine di prescrizione quinquennale in esame.
La notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189036330355000 non risulta invece correttamente provata in atti, posto che non è stata prodotta la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di avvenuta notifica, inviato con raccomandata n. 57316625286-6.
Ciò, tuttavia, risulta irrilevante posto che, come sopra evidenziato, l'intimazione opposta è stata notificata prima dello spirare del termine di prescrizione in esame.
7.2 Deve quindi concludersi che, sul punto, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere estinto per prescrizione il credito contestato. Né, d'altronde, l'opposizione promossa in primo grado dal può dirsi diversamente fondata con riguardo alla lamentata nullità CP_3 dell'intimazione opposta per omessa notifica degli atti presupposti, avendo l' per Pt_1 quanto già sopra visto, provato l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale portante il credito in contestazione.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello spiegato dall' la sentenza di primo Pt_1 grado va integralmente riformata e, per l'effetto, la domanda avanzata dal va CP_3 rigettata.
8. Quanto al governo delle spese processuali, si provvede come segue.
8.1 In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte appellata va condannata a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo CP_3 grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore da
€ 1.100,00 a 5.200, facendo applicazione dei parametri minimi – stante la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate – per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria/di trattazione. Il tutto con distrazione in favore dell'avv. Danila De NT dichiaratasi antistataria.
8.2 Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellata soccombente,
, va altresì condannata al pagamento delle spese del grado e, nello specifico, CP_3 applicando il D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, sulla base dei seguenti parametri: a) cause di cognizione innanzi al Tribunale;
b) lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore da € 1.100,00 a 5.200; c) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame;
d) si applicano i parametri minimi, stante il carattere seriale del contenzioso. Nessun esborso può essere riconosciuto in quanto il contributo unificato risulta prenotato a debito. Le spese di lite vanno distratte in favore dell'avv. De NT dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
8.3 L'assenza di argomentazioni difensive svolte dalla (rimasta Controparte_4 contumace sia in primo grado che in appello) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, nei confronti dell'
[...]
. Parte_2
9. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che, oltre ad essere tardiva, in quanto formulata per la prima volta in appello, risulta infondata.
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Nella specie, l'istante non ha nemmeno allegato i danni asseritamente subiti per effetto della condotta delle controparti. Ne consegue che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la condanna delle convenute per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per cui la relativa domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa NI HI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, in totale riforma Controparte_6 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_3
e condanna quest'ultimo a pagare, in favore dell'
[...] Parte_2
, le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Danila De NT ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna a pagare, in favore dell' , CP_3 Controparte_6 le spese del presente grado d'appello, che liquida in € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Danila De NT ex art. 93 c.p.c.;
3. compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra
[...]
e la Controparte_6 Controparte_4
4. rigetta la domanda proposta dall' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_2
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/12/2025.
Il Giudice
NI HI