Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7774 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LO ID, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti, Vittorio Triggiani e TT Cutrera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;
OS FA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 14 maggio 2025, avente ad oggetto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, del dott. LO GUIDO;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente: - in parte qua, del verbale della seduta del plenum del CSM in data 14.05.2025; - della proposta A della V Commissione del CSM, in favore del Dott. LO ID per il “Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA - vac. 28/07/2024 - dott. Giuseppe Amato - pubblicato con bollettino n. 6050 del 22.03.2024; - della proposta B della V Commissione del CSM, in favore della Dott. OS FA per il “Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA - vac. 28/07/2024 - dott. Giuseppe Amato - pubblicato con bollettino n. 6050 del 22.03.2024; - del “concerto” del Ministro della Giustizia, prot. n. 37/7/51-2025 del 7 maggio 2025, allegato all’ODG ordinario – Parte II della seduta del plenum del CSM in data 14.05.2025, a favore del Dott. LO ID e della Dott. OS FA;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del D.P.R. 22 maggio 2025 - REG. C.C. 09.06.2025, che “Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, del dott. LO GUIDO […]”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 12 del 30 giugno 2025, nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO ID, del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AL GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa SS OL, magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità, ha impugnato la delibera del 14 maggio 2025 del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha nominato il dott. LO ID quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
2. – Nella delibera impugnata, il CSM, dopo aver analizzato e comparato tra loro i percorsi professionali dei candidati, ha ritenuto che il dott. ID fosse il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’incarico in esame.
Con particolare riferimento alla comparazione tra il profilo di quest’ultimo e quello della ricorrente, il CSM ha ritenuto in estrema sintesi:
i) che il percorso professionale del dott. ID prevalesse su quello della ricorrente con riguardo all’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 18, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, inerente alle esperienze direttive e semidirettive maturate dagli aspiranti;
ii) che i due profili equivalessero, invece, sul piano degli ulteriori indicatori specifici di cui all’art. 18, lett. b), c) e d) del Testo Unico;
iii) che il dott. ID prevalesse con riferimento al parametro di cui all’art. 32, lett. b) del Testo Unico;
iv) che, infine, il dott. ID fosse prevalente anche con riguardo agli indicatori generali.
3. – A sostegno del ricorso, la dott.ssa OL ha articolato due motivi di ricorso.
3.1. – A mezzo del primo, ha dedotto la Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, degli artt. 4, da 7 a 13, 18, 29 e 32 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria di cui alla deliberazione del C.S.M. del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii. (nell’ultimo aggiornamento 16 giugno 2021 ratione temporis applicabile) in relazione alla violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione del principio di autolimitazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria nonché per erronea ed insufficiente motivazione e per irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento. Travisamento.
La ricorrente ha lamentato, anzitutto, una contraddittorietà intrinseca della delibera impugnata, laddove afferma dapprima l’equivalenza dei due candidati sul piano degli indicatori specifici, salvo poi ritenere prevalente il dott. ID con riferimento all’indicatore di cui all’art. 18, lett. a), del Testo Unico.
La ricorrente ha dedotto, inoltre, che il suo profilo professionale avrebbe dovuto essere ritenuto prevalente rispetto a quello del dott. ID, tenuto conto del fatto che:
- per dieci anni è stata sostituto procuratore alla Procura di Monza;
- nei successivi vent’anni ha ricoperto funzioni di procuratore presso la Procura di Milano, venendo assegnata, per oltre 15 anni, alla DD di Milano;
- dal 20 dicembre 2017 è Procuratore Aggiunto presso la Procura di Milano;
- dal 12 gennaio 2018 al 16 gennaio 2024 è stata investita della delega alla direzione e coordinamento dell’intera DD di Milano;
- da aprile 2011 ha altresì svolto il coordinamento dell’Ufficio Misure di prevenzione con delega confermata nel 2018 e poi nel 2024;
- da ottobre 2016 ha esercitato anche la delega organizzativa interna in materia di intercettazioni;
- dal 2017, infine, le è stato affidato l’incarico di coordinamento della SDAS (Sezione Definizione Affari Semplici), con l’incarico di creare e implementare la nuova struttura del Portale NDR (notizie di reato).
Ad avviso della ricorrente, il CSM avrebbe soprattutto sottovalutato la sua esperienza nella DD di Milano, trascurandone completamente la parte più rilevante, ossia la delega al coordinamento della DD stessa, esercitata per sei anni (a far data dal 12.01.2018 e fino al 16.01.2024) e non in collaborazione con il Procuratore, ma in sostituzione di esso, quindi con l’esercizio, pieno ed effettivo, delle funzioni direttive e del potere di rappresentanza esterna.
In forza di tale delega, la ricorrente avrebbe quindi diretto, in tutto e per tutto, la più grande DD d’Italia.
Le relative funzioni avrebbero dovuto, dunque, essere qualificate come “direttive”, avendone tutti i requisiti.
Il CSM sarebbe, poi, incorso in un secondo travisamento di fatto e di giudizio con riferimento alla prevalenza espressa in favore del dott. ID sull’indicatore di cui all’art. 32, lett. b), del Testo Unico.
Il dott. ID è stato preferito perché è stato, prima, coordinatore del Gruppo di lavoro DD per i territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani, e dal gennaio 2022, coordinatore unico della DD.
Tuttavia, la ricorrente avrebbe svolto un ruolo analogo, e non nell’esercizio di funzioni semidirettive, come erroneamente affermato dalla V Commissione, ma esercitando quelle direttive in forza della delega sopra citata.
L’esperienza della ricorrente, inoltre, sarebbe stata prevalente, essendo maturata nell’ambito della criminalità organizzata in fattispecie più aderenti al tessuto criminale del distretto di Bologna (‘ndrangheta), ben diverso da quello siciliano, dove ha sempre operato il dott. ID.
Infine, è stata contestata la prevalenza del nominato sul piano degli indicatori generali, giustificata sulla scorta della sua esperienza nel Consiglio giudiziario.
Ad avviso della ricorrente, tale l’esperienza ordinamentale sarebbe disomogenea rispetto ai parametri specifici rilevanti per il conferimento dell’ufficio direttivo in esame, in quanto il CSM, così come il Consiglio giudiziario, non è un giudice, bensì l’organo di autogoverno della magistratura, che svolge funzioni prevalentemente amministrative.
Il dott. ID, quindi, quale componente del Consiglio giudiziario, avrebbe svolto funzioni amministrative e non giurisdizionali e sarebbe per l’effetto subvalente rispetto alla dott.ssa OL, la quale, vanta plurime esperienze anche in ragione dei numerosi procedimenti di competenza anche della DD trattati.
3.2. – A mezzo del secondo motivo di ricorso, viene lamentata la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, degli artt. 4, da 7 a 13, 18, 29 e 32 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria di cui alla deliberazione del C.S.M. del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii. (nell’ultimo aggiornamento 16 giugno 2021 ratione temporis applicabile), in relazione alla violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione del principio di autolimitazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento. Travisamento ”.
La ricorrente censura un difetto di motivazione della delibera in esame, in quanto le avrebbe impedito di comprendere come il suo profilo – di eccezionale rilievo e caratterizzato da una pluriennale e specifica competenza ed esperienza requirente, anche nell’esercizio di funzioni direttive delegate – sia stato considerato recessivo rispetto a quelli dei controinteressati che non possiederebbero preminenti requisiti per il conferimento delle funzioni direttive per cui è causa.
3.3. – La ricorrente ha impugnato anche la Proposta “B”, formulata dalla V Commissione del CSM in favore della dott.ssa OS FA e poi non approvata dal Plenum .
3.4. – Ha chiesto, infine, il risarcimento del danno, in forma specifica, con la condanna delle Amministrazioni intimate a nominare la stessa a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e/o, in subordine, ad operare una nuova valutazione della medesima, nonché, in via equitativa, in relazione alla lesione della professionalità e dell’immagine.
3.5. – Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, per invalidità derivata, il decreto ministeriale di nomina del dott. ID a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
4. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il dott. ID per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che verranno di seguito analizzati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
7. – Prima di esaminare le singole censure, il Collegio ritiene opportuno sottolineare l’oggettiva peculiarità della procedura di nomina di cui è causa – già evidenziata dagli stessi membri del CSM nel corso del dibattito in Plenum – rappresentata dal fatto che per essa hanno presentato domanda ben venti magistrati, tutti con trascorsi professionali di eccellenza, alcuni dei quali anche già ricoprenti funzioni direttive requirenti presso altri Tribunali.
Nell’individuare il candidato più idoneo a ricoprire un incarico così ambito e delicato, il CSM si è trovato, quindi, a compiere una scelta tra candidati tutti aventi un elevatissimo profilo professionale e, nell’esercizio del suo ampio e riservato margine di apprezzamento, ha deliberato a maggioranza di nominare il dott. ID.
Tale scelta è certamente sindacabile avanti a questo Giudice ma, come noto, solamente per profili di manifesta irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione.
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della scelta operata dal CSM.
8. – Sempre in via preliminare, si evidenzia il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è, come noto, disciplinato dal d.lgs. n. 160 del 2006 e – con riferimento alla procedura di cui è causa – dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Relativamente al conferimento di funzioni direttive requirenti di un ufficio di primo grado di grandi dimensioni, come quello in esame, l’art. 18 del Testo Unico individua quali indicatori specifici di attitudine direttiva:
a) lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive;
b) le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio;
c) le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell’ufficio, nonché alla trasparenza, all’efficienza e all’accessibilità del servizio;
d) la specifica formazione dell’aspirante dirigente nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturata, anche su base volontaria, presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico.
Nell’effettuare il giudizio comparativo tra i profili professionali dei vari aspiranti, viene, inoltre, in rilievo l’art. 29 del Testo Unico, il quale prevede che abbiano “speciale rilievo” gli indicatori di cui all’articolo 18 sopra richiamato e, nell’ambito di questi, in particolare le esperienze di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ossia lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive.
Infine, trattandosi di un ufficio di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale, viene in rilievo anche l’art. 32, lett. b), del Testo Unico, il quale prevede che, nella comparazione, debba essere attribuita rilevanza alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente.
9. – Ciò premesso, il Collegio ritiene, nei limiti del sindacato ad esso consentito, che la delibera di nomina del dott. ID resista alle censure mosse dalla ricorrente, non risultando viziata né da difetto di istruttoria e di motivazione, né da manifesta irragionevolezza o illogicità, né in particolare da violazione delle previsioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
I due motivi di ricorso, dunque, che verranno di seguito analizzati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
10. – In primo luogo, dall’analisi della delibera impugnata non risulta che il CSM abbia travisato o sottovalutato l’eccellente esperienza della ricorrente maturata nell’esercizio della delega alla DD di Milano dal 2018 al 2024 e, successivamente, nella collaborazione con il Procuratore ai fini della direzione e del coordinamento della medesima DD.
Infatti, nella parte di delibera dedicata alla descrizione del parametro del “merito” della ricorrente si legge che “ Dal 21.7.1998 al 19.12.2017 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano […] ha svolto in modo ininterrotto, per oltre 15 anni, funzioni di sostituto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ” (pag. 309).
Nella successiva parte inerente al parametro attitudinale di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico, viene riconosciuto che “ Dopo il conferimento dell’incarico semidirettivo, alla dott.ssa DOLCI è stata assegnata la delega - esecutiva a far tempo dal 12.1.2018 — alla DD ” (pag. 310).
Con riferimento al parametro di cui all’art. 32, lett. b), del Testo Unico, inoltre, la delibera ribadisce che “ è stata assegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano presso la quale ha svolto in modo ininterrotto per oltre 23 anni, prima funzioni di Sostituto e dal 12.01.2018 (nominata Procuratore Aggiunto) le funzioni di delegata al coordinamento (dal 17.01.2024 incarico di collaborazione con il Procuratore ai fini della direzione e del coordinamento della D.D.A.) ” (pag. 310).
Infine, nella parte dedicata alla comparazione tra i due profili, viene riferito:
- quanto al parametro di cui all’art. 18, lett. a), che “ entrambi i candidati vantano solida esperienza nello specifico settore penale e, nell’esercizio delle funzioni requirenti, hanno maturato competenze specifiche, variegate e complete (anche in seno alla D.D.A.) in una pluralità di materie, di cui si è dato conto nei rispettivi profili ”;
- quanto al parametro di cui all’art. 32, lett. b), che “ l’esperienza seppur assai pregnante ma e più settoriale maturata dalla dott.ssa OL in materia di D.D.A (quale sostituto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per oltre 15 anni e delegata alla DD ma nell’esercizio di funzioni semidirettive) ”.
Alla luce del chiaro tenore delle espressioni impiegate dal CSM nella delibera impugnata, non può quindi affermarsi che l’esperienza maturata dalla ricorrente esercitando la delega alla DD sia stata omessa nell’analisi del suo percorso professionale e nella comparazione con quello del nominato.
In realtà, detta esperienza è stata distintamente valutata dal CSM, che, però, le ha attribuito un minor rilievo rispetto a quella del nominato proprio in virtù delle caratteristiche concrete e dei risultati ottenuti da quest’ultimo, come verrà più oltre illustrato.
11. – Il Collegio ritiene, inoltre, corretto che l’esperienza della delega alla DD, sopra descritta, non sia stata qualificata dal CSM quale “funzione direttiva”, atteso che essa non compare tra le funzioni qualificate come tali dall’art. 10 del d.lgs. n. 160 del 2006.
L’incarico di procuratore aggiunto, anche se esercitato con ampia delega, rimane pur sempre una funzione semidirettiva sotto il profilo qualificatorio.
Ad ogni modo, si osserva che la formale qualifica attribuita a tale incarico professionale non ha ricadute concrete nel presente giudizio, perché il CSM ha comunque pienamente valutato la pregnanza della relativa attività e i connessi risultati, e li ha considerati quale arricchimento della funzione semidirettiva ricoperta dalla ricorrente.
La formale definizione ad essa attribuita, dunque, non ha avuto alcuna conseguenza sul piano valutativo.
12. – Quanto, poi, al merito del giudizio di prevalenza del nominato sul piano dell’indicatore di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico, questo Collegio ritiene che lo stesso non sconfini in una valutazione palesemente irragionevole o illogica.
Se è indiscutibile, infatti, la piena rilevanza dell’esperienza acquisita dalla ricorrente presso la procura di Milano (quale sostituto procuratore prima e procuratore aggiunto poi, assegnata alla DD e poi delegata alla stessa, delegata al coordinamento della Sezione distrettuale delle misure di prevenzione e al coordinamento in materia di intercettazioni e dell’Ufficio SDAS), deve però altrettanto riconoscersi che è stata eccellente anche l’esperienza maturata dal dott. ID come procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Anche quest’ultimo ha, a sua volta, ha esercitato tre rilevanti deleghe, ossia:
a) la delega per la gestione e responsabilità dell’intero settore delle intercettazioni;
b) la delega per la gestione e responsabilità di tutti i servizi esterni e di udienza innanzi al Tribunale di Palermo, nonché all’intero distretto per i processi di cui all’art. 51, comma 3 bis , quater e quinquies c.p.p., inclusa la redazione dei relativi calendari;
c) il coordinamento del Gruppo di lavoro DD che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e, dal gennaio 2022, il coordinamento unico della DD (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo), il cui organico consta di 23 magistrati.
I risultati ottenuti dal nominato nell’esercizio delle citate deleghe sono stati ritenuti eccezionali dal CSM. Tra questi risultati è sufficiente richiamare:
- il contributo alla creazione ex novo dell’archivio digitale ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 con tutte le connesse direttive e circolari nonché i gruppi di lavoro per il relativo funzionamento;
- l’organizzazione e il coordinamento per plurimi anni di tutti gli impegni quotidiani dei 61 sostituti procuratori del distretto di Palermo (in organico), anche durante il periodo del COVID, avanti ai Tribunali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Agrigento, Marsala e Sciacca;
- nonché, nell’ambito della DD, la conduzione di talune delle indagini più rilevanti dell’ultimo ventennio della procura di Palermo, tra le quali quelle finalizzate alla cattura del latitante TT ME AR e all’individuazione dei suoi fiancheggiatori, nonché quelle relative alla c.d. “Trattativa Stato-Mafia”.
Considerata, dunque, la natura delle deleghe ricoperte dal nominato, che hanno interessato settori nevralgici e trasversali dell’intera Procura di Palermo, e i risultati che lo stesso ha conseguito, non risulta manifestamente irragionevole o illogico che la sua esperienza sia stata considerata dal CSM “ più ampia e variegata ” e, in definitiva, prevalente rispetto a quella della ricorrente.
Le deleghe ricevute da quest’ultima infatti, attinenti alla DD, alle misure di prevenzione, alle intercettazioni e all’Ufficio SDAS, risultano aver avuto un perimetro più settoriale e limitato rispetto a quelle del dott. ID sopra citate.
13. – Analoghe osservazioni possono essere svolte con riferimento alla preminenza riconosciuta al dott. ID sul piano dell’indicatore di cui all’art. 32, lett. b), del Testo Unico.
Il CSM ha fondato tale giudizio soprattutto sulla considerazione della straordinaria importanza dei procedimenti trattati dal dott. ID in relazione ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., così come richiesto dall’art. 32 in esame, qualificandoli come “ talune delle indagini più rilevanti condotte nell’ultimo ventennio dalla Procura di Palermo in ordine al fenomeno mafioso ed ai suoi rapporti con settori dell’economia e della politica ”.
E una simile valorizzazione appare giustificata, atteso che si è trattato delle indagini finalizzate alla cattura del latitante TT ME AR e a quelle relative alla c.d. “Trattativa Stato-Mafia”.
13.1. – Non è, per contro, condivisibile la deduzione della ricorrente secondo cui il suo profilo sarebbe prevalente, perché ha maturato un’ampia conoscenza della criminalità organizzata in fattispecie più aderenti al tessuto criminale del distretto di Bologna (‘ndrangheta), che sarebbe ben diverso da quello siciliano, dove ha sempre operato il dott. ID.
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire, in casi simili, che la conoscenza, da parte di un candidato, della “specificità della criminalità del territorio di riferimento” non è parametro attitudinale valido per l’attribuzione di incarichi direttivi requirenti in Tribunali di grandi dimensioni ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3662; Cons. Stato, Sez. V, 31 agosto 2021, n. 6125; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 1866).
La collocazione geografica della ‘ndrangheta anche nel distretto di Bologna, quindi, non vale a giustificare sul piano normativo e del Testo Unico una preferenza sul piano attitudinale di un aspirante magistrato rispetto agli altri, dal momento che l’indicatore attitudinale in esame non opera alcuna distinzione al riguardo, ma richiama i « reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p. » ( cfr . Cons. Stato, n. 3662/2022 cit .).
14. – Non risulta viziato nemmeno il giudizio di prevalenza del nominato rispetto agli indicatori generali, in quanto il Testo Unico menziona, tra questi ultimi, anche “ le esperienze maturate nel governo autonomo presso il Consiglio Superiore della Magistratura nonché presso i Consigli giudiziari ” (art. 11).
Ben poteva, dunque, essere valorizzato, a questi fini, il fatto che “ Il dott. GUIDO, poi, è stato eletto Componente effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Palermo nel biennio 2005.2007, successivamente prorogato sino al marzo del 2008 ex D.L. n. 36 del 2007 ”.
A fronte, pertanto, di tragitti ultraventennali nella giurisdizione per entrambi i candidati (che rilevano ai sensi dell’art. 8 del Testo Unico), l’esperienza del nominato presso il Consiglio giudiziario può ragionevolmente rappresentare quell’elemento di differenziazione che giustifica la prevalenza del nominato.
15. – In conclusione, il Collegio ritiene che la valutazione finale del CSM sia frutto di un giudizio complessivo e unitario supportato da una motivazione che, per quanto in alcuni passaggi non brilli per linearità, appare comunque coerente nel suo complesso, resistendo così alle censure formulate dalla ricorrente, le quali, considerata la già ricordata amplissima discrezionalità di cui gode il CSM nel conferimento degli incarichi direttivi, finiscono in sostanza per impingere nel merito insindacabile della decisione consiliare.
16. – La rilevata infondatezza delle censure di illegittimità della delibera, articolate dalla ricorrente, comporta la non accoglibilità della conseguente domanda di risarcimento del danno.
17. – La ricorrente ha impugnato anche la proposta formulata dalla V Commissione in favore della dott.ssa FA, poi non approvata dal Plenum del CSM, affermando che anche rispetto a quest’ultima il suo profilo avrebbe dovuto essere considerato prevalente.
L’impugnazione è inammissibile, in quanto la proposta della V Commissione del CSM costituisce un atto endoprocedimentale, destinato ad essere recepito, o meno, dalla delibera dell’Assemblea plenaria del CSM.
Le censure rivolte avverso la proposta devono, pertanto, ritenersi inammissibili per carenza di interesse, poiché la lesione effettiva dell’interesse della candidata pretermessa deriva solo dalla delibera di nomina da parte del Plenum ( cfr . Tar Lazio - Roma, Sez. I, 16 aprile 2024, n. 7457).
18. – Alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso e i motivi aggiunti sono, in parte, infondati e in parte inammissibili.
19. – Le spese di lite, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta in parte e per la restante parte li dichiara inammissibili nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AL GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL GO | ER PO |
IL SEGRETARIO