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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/09/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. DORO MARIANO
APPELLANTE/I contro
in persona del sindaco p.t. Controparte_1
Avv. SALARIS SALVATORE MARIO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DORO MARIANO come da Parte_1
procura in atti
Appellante/I contro in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO come da procura in atti
Appellato /i pagina 2 di 9 Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Tempio Pausania il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsole in data
20.06.2018, alle ore 9.30 circa, quando nel percorrere la via Cavour in CP_1
(direzione via Ilva) era caduta rovinosamente a terra a causa di una lastra di basolato sconnessa e traballante, non percepibile né segnalata.
Allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta danni non patrimoniali (in particolare, postumi biologici con una invalidità permanente nella misura non inferiore al 25%) e patrimoniali (spese mediche sostenute), nonché per mancato guadagno nella propria attività lavorativa.
Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma di € 163.262,08, o di quella veriore ritenuta di giustizia, a titolo di danni conseguenti alle lesioni subite.
Si costituiva il contestando gli assunti di parte attrice e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande. In particolare, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dalla attrice, considerato, inoltre, che le condizioni della strada erano chiaramente visibili.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 245/2024, pubblicata in data 20.03.2024, rigettava le domande attoree, regolando secondo soccombenza le spese di lite.
In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. – rilevate le “lievissime” deformazioni del manto stradale, ritenute pagina 3 di 9 oggettivamente percepibili, e tenendo conto anche dell'orario diurno in cui l'evento era accaduto –riteneva il sinistro avvenuto per esclusiva responsabilità e disattenzione della la quale “verosimilmente, anche, perché intralciata dal computer che portava Pt_1
con sé (v. deposizione di , ebbe a mettere un piede su una foglia di Testimone_1
magnolia presente a terra, scivolando sulla stessa e perdendo l'equilibrio”. Ciò posto, escludeva la responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando, con diversi Parte_1
motivi, una erronea e illogica interpretazione dei fatti di causa nonché la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito e di sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c.
Si è doluta, altresì, della violazione degli artt. 112, 115, 116 e dell'art. 2697 c.c. per mancata e immotivata ammissione delle prove dedotte.
Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa ammissione delle istanze istruttorie già richieste in primo grado.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 20.06.2025 questa Corte ha provveduto all'audizione dei testi
[...]
e . Tes_2 Testimone_3
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi pagina 4 di 9 Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni
Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese pagina 5 di 9 e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento.
Infatti, pur potendosi ritenere, alla luce della istruttoria svolta in questo grado di giudizio, che parte appellante abbia dimostrato che l'evento era avvenuto a causa della
“cosa”, essendo incontestato che la stessa era caduta in conseguenza di una lastra di basolato “sconnessa e traballante” presente nella locale via Cavour nel Comune de
[...]
questa Corte ritiene che l'evento di danno sia, comunque, in via esclusiva CP_1
riconducibile alla condotta non diligente ed accorta della danneggiata.
La allegava che il 20.06.2018, mentre transitava, a piedi, nella via Cavour Pt_1
nell'abitato del Comune della “a causa di una lastra di basolato sconnessa CP_1
e traballante, perdeva l'appoggio del piede sinistro e, conseguentemente, cadeva all'indietro sbattendo il fianco sinistro lungo lo spigolo creatosi dal dislivello delle lastre presenti”.
Durante l'attività istruttoria espletata in questa sede, entrambi i testi - sentiti all'udienza del 20.6.2025 – hanno confermato la dinamica del sinistro dichiarando quanto segue:
“ho visto la caduta … confermo la lastra è quella indicata nel cerchio delle foto … è caduta dove c'è il basolato…” (teste ; ed ancora: “ho accertato che Testimone_2
vi era una lastra sconnessa e traballante (mi pare l'unica) … o controllato che effettivamente si muoveva …la lastra risulta sconnessa rispetto a quelle circostanti
…”(teste ). Testimone_3
pagina 6 di 9 Tuttavia, osserva questa Corte che dalle foto versate in atti e dalle dichiarazioni rese dalla stessa peraltro, unica teste oculare, può facilmente constatarsi lo stato dei Tes_2
luoghi ed, in particolare, la presenza nel punto in cui era avvenuta la caduta di un manto stradale caratterizzato da un evidente dislivello (v. doc.25- Foto Lastra) e da una mattonella chiaramente “diversa dalle altre”: “quella lastra era diversa dalle altre perché più bassa e non era stabile in quanto si muoveva. Anche adesso è così. Si vedeva che era più bassa sia per chi saliva che per chi scendeva quella strada. […]si vede che la lastra è messa male, si vede da entrambe le direzioni...” (v. verbale teste ud. del Tes_2
20.06.2025).
A fronte di tali dichiarazioni rese da una teste (oculare) estranea alla vicenda e stante l'assenza di qualsivoglia elemento e/o interesse atto ad inficiare l'attendibilità delle summenzionate dichiarazioni, le stesse inducono a ritenere che l'evento di danno era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, stante l'evidente dislivello della mattonella in quel punto. Ciò avrebbero sicuramente consentito alla stessa di avvedersi delle condizioni della pavimentazione su cui camminava con anticipo, regolando conseguentemente la propria andatura e/o optando per altra direzione, essendo chiaramente emerso che “si vede che la lastra è messa male, si vede da entrambe le direzioni, attorno alla quale era presente un dislivello, rispetto al manto stradale stesso, di circa 20 cm” (teste . Tes_2
Non è condivisibile, quindi, quanto affermato dalla ed, in specie, che l'evento Pt_1
non fosse in alcuno modo evitabile poiché “la lastra era teoricamente uguale alle altre intorno (non presentava difetto visibile) … avendo avuto contezza del difetto solamente mettendosi il piede sopra” (cfr. pag. 15 atto di citazione in appello), tanto più che lo stesso si era verificato durante il giorno e, quindi, in una condizione di visibilità ottimale per la naturale illuminazione dei luoghi del sinistro e, verosimilmente, di conoscenza specifica degli stessi. Inoltre, tale tratto di strada è situato in una zona centrale del comune di residenza della e, quindi, verosimilmente conosciuto dalla stessa. Pt_1
pagina 7 di 9 Non può assumere rilievo nemmeno il fatto che la via pubblica risultasse ricoperta di foglie al momento del sinistro, posto che la circostanza specifica non è stata adeguatamente dimostrata quale possibile (con)causa del sinistro (v. verbale ud. del
20.06.2025): la teste ha riferito solo che “c'erano foglie, ma non sulla lastra che Tes_2
non era coperta … in quanto il vento le spostava verso l'altro”, mentre la teste ha Tes_3
dichiarato genericamente “c'erano le foglie, ma non so se in tutta la strada o in parte, e non so se fossero in quella strada”. In ogni caso, la circostanza non appare dirimente considerato che, in ipotesi, la presenza di foglie, verosimilmente scivolose, sul manto stradale avrebbe in ogni caso dovuto indurre la danneggiata a prestar ancor più attenzione.
In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalle sconnessioni della strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'attore il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione nell'attraversamento della strada, data la situazione dei luoghi, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ragione di ciò, deve confermarsi l'ordinanza con cui questa Corte ha rigettato l'istanza di CTU.
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, integralmente confermata con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa indeterminato, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte definitivamente pronunciando e ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 245/2024 Parte_1
del Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata in data 20.03.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del in persona del sindaco p.t. che liquida in complessivi euro Controparte_1
4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Sassari, 12.09.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. DORO MARIANO
APPELLANTE/I contro
in persona del sindaco p.t. Controparte_1
Avv. SALARIS SALVATORE MARIO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DORO MARIANO come da Parte_1
procura in atti
Appellante/I contro in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO come da procura in atti
Appellato /i pagina 2 di 9 Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Tempio Pausania il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsole in data
20.06.2018, alle ore 9.30 circa, quando nel percorrere la via Cavour in CP_1
(direzione via Ilva) era caduta rovinosamente a terra a causa di una lastra di basolato sconnessa e traballante, non percepibile né segnalata.
Allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta danni non patrimoniali (in particolare, postumi biologici con una invalidità permanente nella misura non inferiore al 25%) e patrimoniali (spese mediche sostenute), nonché per mancato guadagno nella propria attività lavorativa.
Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma di € 163.262,08, o di quella veriore ritenuta di giustizia, a titolo di danni conseguenti alle lesioni subite.
Si costituiva il contestando gli assunti di parte attrice e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande. In particolare, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dalla attrice, considerato, inoltre, che le condizioni della strada erano chiaramente visibili.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 245/2024, pubblicata in data 20.03.2024, rigettava le domande attoree, regolando secondo soccombenza le spese di lite.
In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. – rilevate le “lievissime” deformazioni del manto stradale, ritenute pagina 3 di 9 oggettivamente percepibili, e tenendo conto anche dell'orario diurno in cui l'evento era accaduto –riteneva il sinistro avvenuto per esclusiva responsabilità e disattenzione della la quale “verosimilmente, anche, perché intralciata dal computer che portava Pt_1
con sé (v. deposizione di , ebbe a mettere un piede su una foglia di Testimone_1
magnolia presente a terra, scivolando sulla stessa e perdendo l'equilibrio”. Ciò posto, escludeva la responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando, con diversi Parte_1
motivi, una erronea e illogica interpretazione dei fatti di causa nonché la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito e di sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c.
Si è doluta, altresì, della violazione degli artt. 112, 115, 116 e dell'art. 2697 c.c. per mancata e immotivata ammissione delle prove dedotte.
Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa ammissione delle istanze istruttorie già richieste in primo grado.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 20.06.2025 questa Corte ha provveduto all'audizione dei testi
[...]
e . Tes_2 Testimone_3
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi pagina 4 di 9 Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni
Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese pagina 5 di 9 e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento.
Infatti, pur potendosi ritenere, alla luce della istruttoria svolta in questo grado di giudizio, che parte appellante abbia dimostrato che l'evento era avvenuto a causa della
“cosa”, essendo incontestato che la stessa era caduta in conseguenza di una lastra di basolato “sconnessa e traballante” presente nella locale via Cavour nel Comune de
[...]
questa Corte ritiene che l'evento di danno sia, comunque, in via esclusiva CP_1
riconducibile alla condotta non diligente ed accorta della danneggiata.
La allegava che il 20.06.2018, mentre transitava, a piedi, nella via Cavour Pt_1
nell'abitato del Comune della “a causa di una lastra di basolato sconnessa CP_1
e traballante, perdeva l'appoggio del piede sinistro e, conseguentemente, cadeva all'indietro sbattendo il fianco sinistro lungo lo spigolo creatosi dal dislivello delle lastre presenti”.
Durante l'attività istruttoria espletata in questa sede, entrambi i testi - sentiti all'udienza del 20.6.2025 – hanno confermato la dinamica del sinistro dichiarando quanto segue:
“ho visto la caduta … confermo la lastra è quella indicata nel cerchio delle foto … è caduta dove c'è il basolato…” (teste ; ed ancora: “ho accertato che Testimone_2
vi era una lastra sconnessa e traballante (mi pare l'unica) … o controllato che effettivamente si muoveva …la lastra risulta sconnessa rispetto a quelle circostanti
…”(teste ). Testimone_3
pagina 6 di 9 Tuttavia, osserva questa Corte che dalle foto versate in atti e dalle dichiarazioni rese dalla stessa peraltro, unica teste oculare, può facilmente constatarsi lo stato dei Tes_2
luoghi ed, in particolare, la presenza nel punto in cui era avvenuta la caduta di un manto stradale caratterizzato da un evidente dislivello (v. doc.25- Foto Lastra) e da una mattonella chiaramente “diversa dalle altre”: “quella lastra era diversa dalle altre perché più bassa e non era stabile in quanto si muoveva. Anche adesso è così. Si vedeva che era più bassa sia per chi saliva che per chi scendeva quella strada. […]si vede che la lastra è messa male, si vede da entrambe le direzioni...” (v. verbale teste ud. del Tes_2
20.06.2025).
A fronte di tali dichiarazioni rese da una teste (oculare) estranea alla vicenda e stante l'assenza di qualsivoglia elemento e/o interesse atto ad inficiare l'attendibilità delle summenzionate dichiarazioni, le stesse inducono a ritenere che l'evento di danno era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, stante l'evidente dislivello della mattonella in quel punto. Ciò avrebbero sicuramente consentito alla stessa di avvedersi delle condizioni della pavimentazione su cui camminava con anticipo, regolando conseguentemente la propria andatura e/o optando per altra direzione, essendo chiaramente emerso che “si vede che la lastra è messa male, si vede da entrambe le direzioni, attorno alla quale era presente un dislivello, rispetto al manto stradale stesso, di circa 20 cm” (teste . Tes_2
Non è condivisibile, quindi, quanto affermato dalla ed, in specie, che l'evento Pt_1
non fosse in alcuno modo evitabile poiché “la lastra era teoricamente uguale alle altre intorno (non presentava difetto visibile) … avendo avuto contezza del difetto solamente mettendosi il piede sopra” (cfr. pag. 15 atto di citazione in appello), tanto più che lo stesso si era verificato durante il giorno e, quindi, in una condizione di visibilità ottimale per la naturale illuminazione dei luoghi del sinistro e, verosimilmente, di conoscenza specifica degli stessi. Inoltre, tale tratto di strada è situato in una zona centrale del comune di residenza della e, quindi, verosimilmente conosciuto dalla stessa. Pt_1
pagina 7 di 9 Non può assumere rilievo nemmeno il fatto che la via pubblica risultasse ricoperta di foglie al momento del sinistro, posto che la circostanza specifica non è stata adeguatamente dimostrata quale possibile (con)causa del sinistro (v. verbale ud. del
20.06.2025): la teste ha riferito solo che “c'erano foglie, ma non sulla lastra che Tes_2
non era coperta … in quanto il vento le spostava verso l'altro”, mentre la teste ha Tes_3
dichiarato genericamente “c'erano le foglie, ma non so se in tutta la strada o in parte, e non so se fossero in quella strada”. In ogni caso, la circostanza non appare dirimente considerato che, in ipotesi, la presenza di foglie, verosimilmente scivolose, sul manto stradale avrebbe in ogni caso dovuto indurre la danneggiata a prestar ancor più attenzione.
In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalle sconnessioni della strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'attore il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione nell'attraversamento della strada, data la situazione dei luoghi, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ragione di ciò, deve confermarsi l'ordinanza con cui questa Corte ha rigettato l'istanza di CTU.
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, integralmente confermata con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa indeterminato, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte definitivamente pronunciando e ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 245/2024 Parte_1
del Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata in data 20.03.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del in persona del sindaco p.t. che liquida in complessivi euro Controparte_1
4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Sassari, 12.09.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9