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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1497/2018 R.G.A.C.
E' presente per parte attrice l'avv. GIOVANNI MARIA BILOTTO per delega orale dell'avv.
RICCIARDONE DEMETRIO.
E' presente per parte convenuta l'avv. LUIGI ARNONE per delega orale dell'avv. CIRUZZI
FELICE.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. AU ER N. 1497/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. AU ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1497 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA ià Parte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Sassano (Sa) al Largo Silla snc, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificato dall'avv. Demetrio Ricciardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro (Pz) al viale Colombo n. 15
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Felice Ciruzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina
(Sa) alla via Trinità n. 337
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.10.2025; per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Lagonegro adito, ogni contraria istanza, azione, eccezione e difesa disattesa: A. In via preliminare, rimettere la causa sul ruolo ammettendo le richieste istruttorie formulate da questa difesa;
Nel merito: B. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del sig.
con riferimento alle richieste avanzate con il procedimento monitorio qui opposto, per CP_1 tutti i motivi meglio esposti in atti, con conseguente accoglimento della presente opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 308/2018 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.08.2018; C. Nel merito dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo, dichiarando che nulla è dovuto da parte della società in favore del sig. per Parte_1 CP_1 tutti i motivi meglio esposti in atti, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
D. Vittoria di competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”; per parte opposta: “si chiede
[. che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Rigetti integralmente l'opposizione proposta da “
, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
2. Confermi il decreto ingiuntivo n. 308/2018 del Tribunale di Lagonegro, quale titolo pienamente valido ed efficace;
3. Condanni la parte opponente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il D.I. n. 308/2018 – n. 619/2018 R.G., emesso dal Tribunale di
Lagonegro il 7.08.2018, dep. il 9.08.2018, con il quale le veniva ingiunto di consegnare in favore di i beni indicati nelle conclusioni del ricorso, nonché di pagare le spese del procedimento CP_1 monitorio liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se dovuti come per legge, in relazione al contratto di somministrazione e fornitura di merce.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'opposto in quanto
[. la scrittura privata del 9.01.2002 posta a base del decreto ingiuntivo opposto era stata stipulata tra
, da un lato, e Parte_2 Controparte_2
, dall'altra. Ciò premesso l'opponente evidenziava come essendo la somministrata
[...] era una sola parte contrattuale, ”, rappresentante un unico centro di interessi e Controparte_2 pertanto non era legittimato ad agire in giudizio in via autonoma. Nel merito, sosteneva CP_1 che la scrittura del 9.01.2002 era stata oggetto di espressa revoca con la successiva scrittura pricata dell'8.05.2003 intervenuta tra e la ditta Parte_2 [...] di alla quale non aveva inteso partecipare;
che, CP_3 Controparte_2 CP_1 oltretutto, come risultava dalla visura camerale, l'opposto svolgeva un'impresa artigianale nella specie “giardiniere” e non esercitava l'attività commerciale di intermediazione nella circolazione dei beni. Chiedeva, dunque, di chiamare in causa il quale, come pattuito all'art. 11 Controparte_2 del contratto dell'8.05.2003, si era impegnato “a tenere indenne il signor dai precedenti Parte_2 vincoli contrattuali della medesima natura del presente”. Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del sig. con riferimento alle richieste avanzate con CP_1 il procedimento monitorio qui opposto, per tutti i motivi meglio esposti in atti, con conseguente accoglimento della presente opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 308/2018 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 09.08.2018; B. Nel merito dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo, dichiarando che nulla è dovuto da parte della società
[...] in favore del sig. per tutti i motivi meglio esposti Parte_1 CP_1 nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
C. Nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare suddetta, e laddove l'On.le Giudicante accerti la posizione debitoria della società in persona del legale rapp.te p.t., l'opponente Parte_1 chiede di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., 3 comma, alla chiamata in causa del terzo, nella persona del sig. e, per lo effetto, chiede di dichiarare Controparte_2 quest'ultimo tenuto a garantire integralmente l'opponente, Parte_1
manlevandolo completamente rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento, totale o
[...] parziale, delle domande proposte dal sig. , per tutti i motivi di cui alla parte narrativa CP_1 del presente atto, che devono intendersi qui integralmente richiamati nelle rispettive argomentazioni;
per l'effetto, D. Condannare il sig. al pagamento delle somme che siano Controparte_2 accertate e/o liquidate in corso di causa, nel caso di eventuale accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte del sig. ; E. Vittoria di competenze professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario;
F. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.01.2019 si costituiva , il quale CP_1 ribadiva la sua legittimazione ad agire in virtù del contratto del 9.01.2002 essendo titolare di un proprio e autonomo diritto, distinto dalla ditta ” di cui era il Controparte_2 CP_2 rappresentante legale e, pertanto, si opponeva alla chiamata in causa di quest'ultimo, insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Aggiungeva che il contratto dell'8.05.2003 era nullo per mancanza di sottoscrizione, nonché privo di effetti nei suoi confronti non essendo egli parte del contratto, siccome stipulato tra e Parte_2 [...]
che tanto meno era a conoscenza della volontà dell'opponente di revocare Controparte_3 il precedente contratto;
che, al contrario, con il contratto del 9.01.2002, l'opponente si era obbligato a effettuare in modo continuativo e periodico per la durata di anni 30 la consegna di pasta senza che fosse intervenuta alcuna formale revoca nei suoi confronti;
che, infine, l'opponente aveva violato il principio di buona fede non mettendo a disposizione la quantità di merce da lui richiesta e favorendo
. Controparte_2
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 619/2018. B. Definitivamente, nel merito:
1) Rigettarsi in toto la proposta opposizione, dichiarandosi la stessa inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata per le motivazioni di cui innanzi e, conseguentemente confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 619/18. 2) Condannare controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Con provvedimento del 13.02.2019 veniva autorizza la chiamata in causa del terzo CP_2
[...]
Con provvedimento del 14.01.2020, reso a seguito della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, veniva dichiarata la decadenza dell'opponente dalla chiamata del terzo in causa e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa veniva istruita essenzialmente con prove documentali.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previo termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative finali, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità attiva) di sollevata da CP_1 Parte_1
In particolare l'opponente ha dedotto che non sarebbe legittimato ad agire in giudizio in CP_1 forza della scrittura privata di somministrazione e forniture di merci del 9.01.2002 (all n. 1 prod. opposta), posta a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto in tale scrittura la parte somministrata
è indicata in modo unitario in e – ”, CP_1 Controparte_2 Controparte_2 rappresentante, a suo dire, un unico centro di interessi conosciuto sotto il nome commerciale di
[...]
”. Controparte_2
L'assunto è infondato.
Nella scrittura in esame laddove è indicata la “parte somministrata” sono riportati i nominativi sia di sia di e, alla pagina 1 della scrittura, nell'intestazione, il nome CP_1 Controparte_2 della ditta individuale è riportato su un rigo distinto da quello in cui Controparte_3 compare il nome di e, di preciso, proprio accanto al nominativo di CP_1 Controparte_2 che non è contestato essere l'unico titolare della ditta in questione. Ne consegue che la parte somministrata del contratto in esame sebbene sia unica ha natura plurisoggettiva ed è costituita da due soggetti distinti, e (cd. parte CP_1 Controparte_4 unica plurisoggettiva). Non può essere condiviso l'assunto di parte opponente secondo cui la parte somministrata è da individuarsi solo e soltanto nella ditta in quanto Controparte_3 CP_1 non ha nessun collegamento con la ditta in questione e il suo nominativo compare in modo
[...] separato e distinto accanto a quello della suddetta ditta che fa capo a . Controparte_2
Per i motivi esposti, considerato peraltro che la scrittura del gennaio 2002 è stata sottoscritta, oltre che da parte opponente, proprio e soltanto da , deve ritenersi che quest'ultimo sia CP_1 pienamente legittimato ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti da controparte in forza della suddetta scrittura privata.
3. Parimenti va rigettata la contestazione circa l'inoperatività della scrittura indicata dal ricorrente in quanto, secondo la ricostruzione di parte opponente, espressamente revocata da una successiva scrittura dell'8.05.2003 (all. n. 4 prod. opponente), intervenuta tra Parte_2
e la ditta . Il Tribunale
[...] Controparte_4 osserva che alla scrittura in questione non ha pacificamente preso parte il cui nominativo CP_1 non compare in alcuna parte della scrittura e giammai l'ha sottoscritta. Deve quindi ritenersi che la previsione del recesso dai precedenti contratti di cui all'art. 11 della scrittura del maggio 2003 non è efficace, come correttamente eccepito da parte opposta, in quanto ad essa non ha preso parte CP_1
, uno dei due soggetti indicati quali parte somministrata nel contratto del gennaio 2002. Ed
[...] invero la Corte di Cassazione ha affermato che “In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi” (Cass. n. 23501/2023; cfr. in termini analoghi Cass.
n. 2969 del 2019; Cass. n. 9042 del 2016; Cass. n. 27302 del 2005).
Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza, e si liquidano, in mancanza di nota spese in base ai parametri introdotti dal DM n. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in assenza di questiono di fatto e di diritto particolarmente complesse e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 308/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 7.08.018, depositato il 9.08.2018; 2) condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese processuali che CP_1 liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 14.10.2025
Il Giudice
dott. AU ER
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.