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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15/01/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 600 /2022 R.G. promossa
DA
, , rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. PALMERI ALESSIA
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA LIBERTÀ 7 98061 BROLO , presso lo studio dell'avv. MAGISTRO
DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
(uso abitativo)
Sono comparsi: l'avv. Alessia Palmeri, per la ricorrente, pure presente e l'avv. Minciullo, in sostituzione dell'avv. Magistro per il conveuto.
Sono altresì presenti la parte attrice accompagnata dal marito.
I procuratori precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio il sig. per sentire convalidare l'intimato Controparte_1 sfratto per finita locazione relativo a un immobile sito in Piraino (ME) Fraz.
Gliaca via della Pace n. 18 (censito al catasto fabbricati del Comune di Piraino al fg 3, p.lla 1156, sub 10, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, p.t.) e locato ad uso abitativo con contratto dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T); parte attrice assumeva di aver ritualmente comunicato disdetta dal contratto, con racc.a.r. del 31.7.2019, e pertanto lo stesso avrebbe dovuto risolversi in data 28.02.2020, essendosi limitato il conduttore, con racc.a.r dell'8.2.2020, a chiedere un termine più lungo per il rilascio ma continuandolo ad occupare nonostante le diffide rivolte al suo indirizzo.
Si costituiva, con comparsa del 4.3.2022, l'intimato chiedendo al Tribunale di “rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinando alla parte attrice di rispettare il contratto fino alla sua scadenza fissata per il
28.02.2024”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Pertanto, il Giudice -attesa l'opposizione del conduttore- con ordinanza del
20.04.2022 disponeva il mutamento del rito, fissando la relativa udienza con termine per il deposito di atti e documenti e per la presentazione della domanda di mediazione.
Di guisa che, dato atto del vano esperimento della procedura di mediazione, parte attrice depositava memorie integrative nelle quali chiedeva accertarsi la cessazione del contratto alla data del 28.02.2020, con condanna di controparte al rilascio e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonchè alle spese e ai compensi di causa.
Anche parte convenuta depositava memoria integrativa chiedendo il rigetto delle avverse domande e l'accertamento della validità del contratto di locazione fino alla scadenza del 28.2.2024. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
2 All'udienza del 13.5.2019 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per trattative. Di poi, ritenuta la causa matura per la decisione e fissata l'udienza di discussione orale, la stessa veniva decisa in data 15.1.2025 con la presente sentenza a verbale.
Tanto premesso, la domanda attorea di licenza del contratto per finita locazione alla data del 28.02.2020, con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero, detta domanda è stata correttamente formulata sulla base dell'art. 3, I comma, lett. a) l. 431/1998.
L'attrice ha documentato, con la produzione agli atti, di essere titolare- in qualità di locatrice- di contratto di locazione abitativa dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T) avente ad oggetto l'immobile sito in Piraino (ME) Fraz. Gliaca via della Pace
n. 18 (censito al catasto fabbricati del Comune di Piraino al fg 3, p.lla 1156, sub
10, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, p.t.); la , inoltre, ha provato di avere Pt_1 comunicato tempestivamente - ossia con preavviso non inferiore a sei mesi inviato con racc.a.r. del 31.7.2019- il proprio diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, si ripete ex art. 3 comma 1° lett. a) della L.
n°431.1998, indicando come motivo del diniego “la necessità di destinare l'immobile ad uso proprio”.
Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. n.
17577/2013 e n. 25808/2009)- in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, l. 431/1998, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi
3 della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità (ex multis Cass.
10.12.2009, n. 25808).
Nel caso sottoposto all'esame del Giudicante adito, la disdetta è avvenuta conformemente al dettato normativo di cui sopra ma il rilascio non è ancora avvenuto – nonostante sia passato un ulteriore quadriennio - sicché ad oggi non
è possibile ipotizzare la violazione, da parte della locatrice, dell'intenzione manifestata di adibire l'immobile ad uso proprio.
Del pari, non è nemmeno è possibile comminare a essa locatrice la sanzione richiesta dal conduttore ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 431/98 il quale si applica nell'ipotesi -che esula, però, dalla presente fattispecie- in cui nella disdetta del contratto non sia data alcuna motivazione o non sia indicata nessuna delle motivazioni previste ex lege. Pertanto, va rigettata la domanda risarcitoria del formulata in tal senso. CP_1
Posto quanto sopra, va dichiarata -alla luce delle risultanze di causa- la risoluzione del contratto inter partes dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T) alla scadenza del
28.02.2020.
Il convenuto conseguentemente va condannato all'immediato rilascio dell'immobile ad oggi detenuto, libero e sgombero da persone e cose;
considerato, ex art. 56 l. 392/1978, il lasso di tempo già trascorso dalla cessazione del rapporto locativo, nonché dalla comunicazione di disdetta della parte locatrice, si stima equo fissare la data di inizio di esecuzione della presente condanna al rilascio per 15.2.2025.
Va, poi, rigettata la richiesta della di risarcimento per lite temeraria Pt_1 ex art. 96 c.p.c. non avendo parte istante assolto all'onere probatorio su di essa gravante di allegare quanto meno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass., n.
21789/2015).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, all'entità delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
600/2022 R.G. promossa da contro , disattesa e Parte_1 Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T), relativo all'immobile sito in Piraino (ME) Fraz. Gliaca via della Pace n. 18 (censito al catasto fabbricati del Comune di Piraino al fg 3,
p.lla 1156, sub 10, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, p.t.), alla scadenza del
28.02.2020.
2. Per l'effetto, condanna a rilasciare entro il 15.2.2025 Controparte_1
l'immobile di cui sopra, libero e sgombero da persone e cose.
3. Rigetta la domanda risarcitoria del convenuto;
4. Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto per lite temeraria.
5. Condanna alle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
spese liquidate in € 49,00 per spese vive (CU sfratto) ed € 1.591,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15/01/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 600 /2022 R.G. promossa
DA
, , rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. PALMERI ALESSIA
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA LIBERTÀ 7 98061 BROLO , presso lo studio dell'avv. MAGISTRO
DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
(uso abitativo)
Sono comparsi: l'avv. Alessia Palmeri, per la ricorrente, pure presente e l'avv. Minciullo, in sostituzione dell'avv. Magistro per il conveuto.
Sono altresì presenti la parte attrice accompagnata dal marito.
I procuratori precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio il sig. per sentire convalidare l'intimato Controparte_1 sfratto per finita locazione relativo a un immobile sito in Piraino (ME) Fraz.
Gliaca via della Pace n. 18 (censito al catasto fabbricati del Comune di Piraino al fg 3, p.lla 1156, sub 10, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, p.t.) e locato ad uso abitativo con contratto dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T); parte attrice assumeva di aver ritualmente comunicato disdetta dal contratto, con racc.a.r. del 31.7.2019, e pertanto lo stesso avrebbe dovuto risolversi in data 28.02.2020, essendosi limitato il conduttore, con racc.a.r dell'8.2.2020, a chiedere un termine più lungo per il rilascio ma continuandolo ad occupare nonostante le diffide rivolte al suo indirizzo.
Si costituiva, con comparsa del 4.3.2022, l'intimato chiedendo al Tribunale di “rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinando alla parte attrice di rispettare il contratto fino alla sua scadenza fissata per il
28.02.2024”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Pertanto, il Giudice -attesa l'opposizione del conduttore- con ordinanza del
20.04.2022 disponeva il mutamento del rito, fissando la relativa udienza con termine per il deposito di atti e documenti e per la presentazione della domanda di mediazione.
Di guisa che, dato atto del vano esperimento della procedura di mediazione, parte attrice depositava memorie integrative nelle quali chiedeva accertarsi la cessazione del contratto alla data del 28.02.2020, con condanna di controparte al rilascio e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonchè alle spese e ai compensi di causa.
Anche parte convenuta depositava memoria integrativa chiedendo il rigetto delle avverse domande e l'accertamento della validità del contratto di locazione fino alla scadenza del 28.2.2024. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
2 All'udienza del 13.5.2019 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per trattative. Di poi, ritenuta la causa matura per la decisione e fissata l'udienza di discussione orale, la stessa veniva decisa in data 15.1.2025 con la presente sentenza a verbale.
Tanto premesso, la domanda attorea di licenza del contratto per finita locazione alla data del 28.02.2020, con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero, detta domanda è stata correttamente formulata sulla base dell'art. 3, I comma, lett. a) l. 431/1998.
L'attrice ha documentato, con la produzione agli atti, di essere titolare- in qualità di locatrice- di contratto di locazione abitativa dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T) avente ad oggetto l'immobile sito in Piraino (ME) Fraz. Gliaca via della Pace
n. 18 (censito al catasto fabbricati del Comune di Piraino al fg 3, p.lla 1156, sub
10, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, p.t.); la , inoltre, ha provato di avere Pt_1 comunicato tempestivamente - ossia con preavviso non inferiore a sei mesi inviato con racc.a.r. del 31.7.2019- il proprio diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, si ripete ex art. 3 comma 1° lett. a) della L.
n°431.1998, indicando come motivo del diniego “la necessità di destinare l'immobile ad uso proprio”.
Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. n.
17577/2013 e n. 25808/2009)- in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, l. 431/1998, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi
3 della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità (ex multis Cass.
10.12.2009, n. 25808).
Nel caso sottoposto all'esame del Giudicante adito, la disdetta è avvenuta conformemente al dettato normativo di cui sopra ma il rilascio non è ancora avvenuto – nonostante sia passato un ulteriore quadriennio - sicché ad oggi non
è possibile ipotizzare la violazione, da parte della locatrice, dell'intenzione manifestata di adibire l'immobile ad uso proprio.
Del pari, non è nemmeno è possibile comminare a essa locatrice la sanzione richiesta dal conduttore ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 431/98 il quale si applica nell'ipotesi -che esula, però, dalla presente fattispecie- in cui nella disdetta del contratto non sia data alcuna motivazione o non sia indicata nessuna delle motivazioni previste ex lege. Pertanto, va rigettata la domanda risarcitoria del formulata in tal senso. CP_1
Posto quanto sopra, va dichiarata -alla luce delle risultanze di causa- la risoluzione del contratto inter partes dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T) alla scadenza del
28.02.2020.
Il convenuto conseguentemente va condannato all'immediato rilascio dell'immobile ad oggi detenuto, libero e sgombero da persone e cose;
considerato, ex art. 56 l. 392/1978, il lasso di tempo già trascorso dalla cessazione del rapporto locativo, nonché dalla comunicazione di disdetta della parte locatrice, si stima equo fissare la data di inizio di esecuzione della presente condanna al rilascio per 15.2.2025.
Va, poi, rigettata la richiesta della di risarcimento per lite temeraria Pt_1 ex art. 96 c.p.c. non avendo parte istante assolto all'onere probatorio su di essa gravante di allegare quanto meno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass., n.
21789/2015).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, all'entità delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
600/2022 R.G. promossa da contro , disattesa e Parte_1 Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'1.3.2016 (registrato il 21.03.2016 presso l'Ufficio del Registro di Patti al n. 000160, Serie 3T), relativo all'immobile sito in Piraino (ME) Fraz. Gliaca via della Pace n. 18 (censito al catasto fabbricati del Comune di Piraino al fg 3,
p.lla 1156, sub 10, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, p.t.), alla scadenza del
28.02.2020.
2. Per l'effetto, condanna a rilasciare entro il 15.2.2025 Controparte_1
l'immobile di cui sopra, libero e sgombero da persone e cose.
3. Rigetta la domanda risarcitoria del convenuto;
4. Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto per lite temeraria.
5. Condanna alle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
spese liquidate in € 49,00 per spese vive (CU sfratto) ed € 1.591,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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