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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 1893/2024, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 22/04/2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giordano Dorigo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._2
– RICORRENTE – contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martina
Pinci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Nel merito:
pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
con conferma dei provvedimenti temporanei in essere e, in particolare, CP_1
disporsi:
affidamento super esclusivo della IG minore, , alla madre, Persona_1 Parte_1
con possibilità per la madre di unilateralmente assumere decisioni che riguardano la minore in
______________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 tema di residenza, educazione, salute, istruzione, espatrio e richiedere documenti di identità della IG. Allo stato si ritiene di non poter predisporre alcun programma di visita tra il padre e
Per_ la IG minore , situazione che verrà eventualmente regolamentata, quando cesseranno le misure cautelari e/o l'espiazione delle pene;
disporsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, in affitto, sita in Spresiano Via
Cesare Battisti n. 34, int. 3;
porsi a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1 Pt_1 di un assegno mensile dell'importo di € 300.00, da rivalutarsi annualmente secondo gli
[...]
indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della IG minore, , oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese anche quelle Persona_1
mediche e scolastiche;
concedersi alla madre il nulla osta all'espatrio con la IG Parte_1
disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari penali, l'ordine di CP_1
protezione di cui all'art. 473 bis .69 c.p.c. e seguenti (ex art. 342 bis c.c.) di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in Per_ prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della IG .
In via subordinata istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle prove richieste nel ricorso introduttivo.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a favore dell'erario salvo revoca del gratuito patrocinio.
Per parte resistente:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e CP_1
a Spresiano (Tv) il 16.11.2019, trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune Parte_1
al n. 15, Parte I, anno 2019;
Per_ 2) Affidarsi la IG minore in via esclusiva alla madre, quantomeno fino a Parte_1
quando permarrà lo stato di restrizione in carcere del padre, con facoltà per lo stesso di poter riprendere gradualmente le visite con la stessa, al termine dell'espiazione della pena in carcere
e/o a seguito di concessione di misura alternativa alla detenzione, inizialmente all'interno dello spazio neutro, alla presenza di un soggetto qualificato individuato tra le figure professionali facenti parte dei competenti Servizi Sociali di Spresiano, cui va demandata la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e con la previsione di un calendario di incontri tra padre e IG, con progressivo ampliamento dei tempi e delle modalità di visita a discrezione degli stessi
Servizi Sociali;
______________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 3) Assegnarsi alla sig.ra la casa familiare sita in Spresiano (Tv), via Cesare Parte_1
Battisti n. 34, int. 3;
4) Rigettarsi la richiesta di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento in CP_1
Per_ favore della IG minore pari ad € 300,00 mensili e prevedere che lo stesso, se imposto, sia pari alla metà dell'importo dell'Assegno Unico Universale per i figli, alla cui corresponsione il convenuto dichiara di rinunciare acconsentendo a che la madre lo percepisca in via esclusiva;
5) Rigettarsi, allo stato, la richiesta di rimborso del 50% delle spese straordinarie stante la condizione di indigenza nella quale versa il convenuto;
6) Rigettarsi la richiesta di ammissione della prova per testi avanzata da Controparte perché irrilevante, non pertinente e superflua, nonché l'ammissione degli atti di indagine dei procedimenti instaurati e/o definiti a carico del CP_1
7) Rigettarsi la richiesta di applicazione degli ordini di protezione non sussistendone i presupposti;
In via istruttoria:
8) Disporsi CTU finalizzata ad accertare la capacità genitoriale delle parti e la sussistenza, in capo alle stesse, di eventuali elementi di pregiudizio per la minore, anche al fine di individuare la modalità di affidamento più idonea a garantire lo sviluppo psico-fisico della stessa.
9) Spese ed onorari di causa in favore dello Stato stante l'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Treviso in data 23.09.2024 che si allega (doc. 6).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 16/11/2019 contraeva Parte_1 matrimonio civile con che dall'unione nasceva il 25/10/2020 la IG minore CP_1
Per_ ; che, dopo circa un mese dalla nascita della IG, il rapporto fra i coniugi cambiava finendo per deteriorarsi;
che in seguito al verificarsi di gravi episodi di violenza fisica la ricorrente sporgeva diverse denunce nei confronti del resistente;
che in data 21/03/2023, il Presidente del
Tribunale di Treviso, a seguito del ricorso per separazione giudiziale presentato dalla ricorrente, emetteva i provvedimenti presidenziali provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo della IG minore alla madre.
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione depositata nel fascicolo telematico in data 18/09/2024 il resistente evidenziava di trovarsi ristretto presso la Casa Circondariale dal mese di agosto 2024.
______________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso di controparte, ma non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio, né alla richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente. Osservava tuttavia che la relazione tra i coniugi si deteriorava progressivamente per comportamenti poco virtuosi posti in essere da entrambe le parti.
Fornita quindi la propria versione dei fatti rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 26/09/2024, il Giudice, emettendo i provvedimenti provvisori, confermava quanto disposto in sede di provvedimento presidenziale nel procedimento di separazione e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 cod. proc. civ. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pertanto, alla successiva udienza dell'08/04/2025, previa conferma delle conclusioni già rassegnate da parte dei procuratori, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto in Spresiano, alla Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3 (cfr. doc. 3 ricorrente).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
22/04/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Ricorrono infatti i presupposti previsti dalla legge, in quanto la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3, co. 2, L. 1/12/1970 n. 898, a far data dalla comparizione
______________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Treviso in data 21/03/2023; appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, essendo la crisi ormai irreversibile.
2. Sull'affidamento della minore , sulla sua collocazione e sul diritto di visita del padre Per_1
Per_
2.1 Parte ricorrente ha richiesto l'affidamento super esclusivo della IG minore e a tale richiesta il resistente non si è opposto, consapevole della propria condizione di restrizione.
Pertanto, si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo di alla madre. Persona_2
Le ragioni di tale valutazione risiedono nella peculiarità della situazione de qua, posto che il resistente risulta essere detenuto in carcere, cui conseguono comprensibili difficoltà per la ricorrente di interloquire direttamente con il padre della IG circa le questioni importanti riguardanti la medesima, con conseguente complessità a svolgere scelte anche importanti nell'interesse delle minori.
Tutto quanto premesso suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Pertanto, la minore viene affidato in via superesclusiva alla madre, con Persona_2
collocamento presso la residenza della stessa in Spresiano, alla Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3, alla quale va quindi assegnata la casa familiare affinché vi abiti con la IG minore. Per_
2.2 Per quanto attiene alle modalità di visita di da parte del padre, considerato che quest'ultimo ormai da anni non ha più alcun contatto con la IG, questo Collegio ritiene adeguato che il resistente possa vedere esclusivamente in occasione di incontri in Per_1
Spazio Neutro appositamente organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti di
Spresiano alla presenza di personale specializzato e secondo un calendario che il Servizio stesso indicherà.
I Servizi Sociali dovranno relazionare al G.T., con cadenza semestrale, in merito all'andamento di tali incontri, specificando le concrete attività espletate nell'interesse della minore.
3. Sul contributo al mantenimento della IG a carico del padre Per_1
3.1 Come noto l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento
______________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, a fronte della richiesta della ricorrente di un assegno mensile a carico del padre per il mantenimento della IG, il resistente ha eccepito di trovarsi in una situazione di indigenza, stante la propria restrizione in carcere e dunque la sussistenza di una condizione di impossibilità oggettiva allo stesso non imputabile.
Sul punto si osserva che, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, parte resistente ha evidenziato che verosimilmente la condizione di restrizione sarebbe dovuta cessare all'esito dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia dello scorso 08/04/2025.
Parte ricorrente, nell'atto conclusivo, precisa invece che il sig. si trova sottoposto alla CP_1
misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ad ogni buon conto tali restrizioni, come da codice di procedura penale, non impediscono al resistente di svolgere attività lavorativa sia da casa che fuori dalla stessa.
Per tali ragioni il Collegio ritiene congruo stabilire che il sig. contribuirà al CP_1 mantenimento della IG minore nella misura di € 300,00 mensili, somma rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat.
La ragione risiede nella concreta possibilità del resistente – peraltro appena trentenne – di trovare un lavoro, nonché e soprattutto in considerazione dell'affidamento in via super esclusiva alla madre, sulla quale gravano totalmente i compiti domestici e di cura della IG.
Infine, la madre, in qualità di genitore affidatario in via esclusiva, percepirà l'assegno unico e universale per intero come per legge.
3.3 Quanto, infine, alla ripartizione delle spese straordinarie – per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – le stesse vanno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sull'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente
La ricorrente chiede di disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari CP_1
______________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 penali, l'ordine di protezione di cui all'art. 473bis.69 cod. proc. civ. e ss. di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità Per_ dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della IG .
La domanda è fondata e deve essere accolta, in considerazione della violenza e della assoluta carenza di autocontrollo manifestata dal resistente in occasione dell'aggressione successiva alla pronuncia di sentenza di condanna.
Posto che la condizione di restrizione del sig. cessava verosimilmente in data 08/04/2025 CP_1
è quantomai necessario proteggere madre e IG da ulteriori possibili aggressioni.
In tale eventualità si ritiene opportuno emettere l'ordine di protezione in favore della ricorrente, vietando al resistente di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della IG Per_
.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/11/2019 da nata a [...] - Parte_1
BRASILE il 14/11/1996 e ato a TREVISO (TV) il 20/04/1994 e trascritto CP_1
al n. 15, Parte I, Anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Spresiano alle seguenti condizioni:
1. Assegna l'abitazione coniugale, sita in Spresiano, alla Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3, alla Per_ sig.ra affinché vi abiti con la IG minore . Parte_1
Per_
2. Dispone l'affido super esclusivo della IG minore alla sig.ra attribuendo Parte_1 alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, rilascio del passaporto.
Per_
3. Dispone che il padre possa vedere e stare con la IG esclusivamente CP_1
durante incontri appositamente organizzati in Spazio Neutro dai Servizi Sociali territorialmente competenti di Spresiano, i quali dovranno inviare al G.T. relazioni semestrali in merito all'andamento degli incontri tra padre e IG, specificando le concrete attività espletate nell'interesse della minore.
______________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 4. Pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1
Per_ mantenimento della IG , pari a € 300,00 da corrispondere alla ricorrente Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno.
7. Concede l'ordine di protezione ai sensi dell'art. 473bis.69 e ss. cod. proc. civ. richiesto dalla ricorrente e, per l'effetto:
- ordina a la cessazione immediata di ogni condotta violenta e aggressiva sia fisica CP_1
che verbale nei confronti di e della IG;
Parte_1 Persona_1
- dispone l'allontanamento definito di dalla casa familiare sita in Spresiano, alla CP_1
Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3 (con possibilità per la ricorrente, ove occorra, anche di modificare la serratura degli accessi dell'abitazione);
- ordina a di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente ed CP_1
in particolare alla casa familiare, al luogo di lavoro, nonché agli istituti scolastici, luoghi di svago Per_
o attività sportiva frequentati dalla IG;
- dispone che la presente misura di protezione abbia la durata di 6 mesi.
8. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, somma già Parte_1
dimidiata ex art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo ex art. 133 D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza:
- ai Servizi Sociali di Spresiano territorialmente competenti;
- al Comando dei Carabinieri - Stazione di Spresiano territorialmente competente;
- alla V.G. per l'apertura del fascicolo della vigilanza.
Così deciso in Treviso, 16/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 1893/2024, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 22/04/2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giordano Dorigo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._2
– RICORRENTE – contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martina
Pinci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Nel merito:
pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
con conferma dei provvedimenti temporanei in essere e, in particolare, CP_1
disporsi:
affidamento super esclusivo della IG minore, , alla madre, Persona_1 Parte_1
con possibilità per la madre di unilateralmente assumere decisioni che riguardano la minore in
______________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 tema di residenza, educazione, salute, istruzione, espatrio e richiedere documenti di identità della IG. Allo stato si ritiene di non poter predisporre alcun programma di visita tra il padre e
Per_ la IG minore , situazione che verrà eventualmente regolamentata, quando cesseranno le misure cautelari e/o l'espiazione delle pene;
disporsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, in affitto, sita in Spresiano Via
Cesare Battisti n. 34, int. 3;
porsi a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1 Pt_1 di un assegno mensile dell'importo di € 300.00, da rivalutarsi annualmente secondo gli
[...]
indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della IG minore, , oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese anche quelle Persona_1
mediche e scolastiche;
concedersi alla madre il nulla osta all'espatrio con la IG Parte_1
disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari penali, l'ordine di CP_1
protezione di cui all'art. 473 bis .69 c.p.c. e seguenti (ex art. 342 bis c.c.) di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in Per_ prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della IG .
In via subordinata istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle prove richieste nel ricorso introduttivo.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a favore dell'erario salvo revoca del gratuito patrocinio.
Per parte resistente:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e CP_1
a Spresiano (Tv) il 16.11.2019, trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune Parte_1
al n. 15, Parte I, anno 2019;
Per_ 2) Affidarsi la IG minore in via esclusiva alla madre, quantomeno fino a Parte_1
quando permarrà lo stato di restrizione in carcere del padre, con facoltà per lo stesso di poter riprendere gradualmente le visite con la stessa, al termine dell'espiazione della pena in carcere
e/o a seguito di concessione di misura alternativa alla detenzione, inizialmente all'interno dello spazio neutro, alla presenza di un soggetto qualificato individuato tra le figure professionali facenti parte dei competenti Servizi Sociali di Spresiano, cui va demandata la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e con la previsione di un calendario di incontri tra padre e IG, con progressivo ampliamento dei tempi e delle modalità di visita a discrezione degli stessi
Servizi Sociali;
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 3) Assegnarsi alla sig.ra la casa familiare sita in Spresiano (Tv), via Cesare Parte_1
Battisti n. 34, int. 3;
4) Rigettarsi la richiesta di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento in CP_1
Per_ favore della IG minore pari ad € 300,00 mensili e prevedere che lo stesso, se imposto, sia pari alla metà dell'importo dell'Assegno Unico Universale per i figli, alla cui corresponsione il convenuto dichiara di rinunciare acconsentendo a che la madre lo percepisca in via esclusiva;
5) Rigettarsi, allo stato, la richiesta di rimborso del 50% delle spese straordinarie stante la condizione di indigenza nella quale versa il convenuto;
6) Rigettarsi la richiesta di ammissione della prova per testi avanzata da Controparte perché irrilevante, non pertinente e superflua, nonché l'ammissione degli atti di indagine dei procedimenti instaurati e/o definiti a carico del CP_1
7) Rigettarsi la richiesta di applicazione degli ordini di protezione non sussistendone i presupposti;
In via istruttoria:
8) Disporsi CTU finalizzata ad accertare la capacità genitoriale delle parti e la sussistenza, in capo alle stesse, di eventuali elementi di pregiudizio per la minore, anche al fine di individuare la modalità di affidamento più idonea a garantire lo sviluppo psico-fisico della stessa.
9) Spese ed onorari di causa in favore dello Stato stante l'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Treviso in data 23.09.2024 che si allega (doc. 6).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 16/11/2019 contraeva Parte_1 matrimonio civile con che dall'unione nasceva il 25/10/2020 la IG minore CP_1
Per_ ; che, dopo circa un mese dalla nascita della IG, il rapporto fra i coniugi cambiava finendo per deteriorarsi;
che in seguito al verificarsi di gravi episodi di violenza fisica la ricorrente sporgeva diverse denunce nei confronti del resistente;
che in data 21/03/2023, il Presidente del
Tribunale di Treviso, a seguito del ricorso per separazione giudiziale presentato dalla ricorrente, emetteva i provvedimenti presidenziali provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo della IG minore alla madre.
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione depositata nel fascicolo telematico in data 18/09/2024 il resistente evidenziava di trovarsi ristretto presso la Casa Circondariale dal mese di agosto 2024.
______________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso di controparte, ma non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio, né alla richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente. Osservava tuttavia che la relazione tra i coniugi si deteriorava progressivamente per comportamenti poco virtuosi posti in essere da entrambe le parti.
Fornita quindi la propria versione dei fatti rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 26/09/2024, il Giudice, emettendo i provvedimenti provvisori, confermava quanto disposto in sede di provvedimento presidenziale nel procedimento di separazione e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 cod. proc. civ. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pertanto, alla successiva udienza dell'08/04/2025, previa conferma delle conclusioni già rassegnate da parte dei procuratori, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto in Spresiano, alla Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3 (cfr. doc. 3 ricorrente).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
22/04/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Ricorrono infatti i presupposti previsti dalla legge, in quanto la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3, co. 2, L. 1/12/1970 n. 898, a far data dalla comparizione
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Treviso in data 21/03/2023; appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, essendo la crisi ormai irreversibile.
2. Sull'affidamento della minore , sulla sua collocazione e sul diritto di visita del padre Per_1
Per_
2.1 Parte ricorrente ha richiesto l'affidamento super esclusivo della IG minore e a tale richiesta il resistente non si è opposto, consapevole della propria condizione di restrizione.
Pertanto, si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo di alla madre. Persona_2
Le ragioni di tale valutazione risiedono nella peculiarità della situazione de qua, posto che il resistente risulta essere detenuto in carcere, cui conseguono comprensibili difficoltà per la ricorrente di interloquire direttamente con il padre della IG circa le questioni importanti riguardanti la medesima, con conseguente complessità a svolgere scelte anche importanti nell'interesse delle minori.
Tutto quanto premesso suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Pertanto, la minore viene affidato in via superesclusiva alla madre, con Persona_2
collocamento presso la residenza della stessa in Spresiano, alla Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3, alla quale va quindi assegnata la casa familiare affinché vi abiti con la IG minore. Per_
2.2 Per quanto attiene alle modalità di visita di da parte del padre, considerato che quest'ultimo ormai da anni non ha più alcun contatto con la IG, questo Collegio ritiene adeguato che il resistente possa vedere esclusivamente in occasione di incontri in Per_1
Spazio Neutro appositamente organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti di
Spresiano alla presenza di personale specializzato e secondo un calendario che il Servizio stesso indicherà.
I Servizi Sociali dovranno relazionare al G.T., con cadenza semestrale, in merito all'andamento di tali incontri, specificando le concrete attività espletate nell'interesse della minore.
3. Sul contributo al mantenimento della IG a carico del padre Per_1
3.1 Come noto l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, a fronte della richiesta della ricorrente di un assegno mensile a carico del padre per il mantenimento della IG, il resistente ha eccepito di trovarsi in una situazione di indigenza, stante la propria restrizione in carcere e dunque la sussistenza di una condizione di impossibilità oggettiva allo stesso non imputabile.
Sul punto si osserva che, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, parte resistente ha evidenziato che verosimilmente la condizione di restrizione sarebbe dovuta cessare all'esito dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia dello scorso 08/04/2025.
Parte ricorrente, nell'atto conclusivo, precisa invece che il sig. si trova sottoposto alla CP_1
misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ad ogni buon conto tali restrizioni, come da codice di procedura penale, non impediscono al resistente di svolgere attività lavorativa sia da casa che fuori dalla stessa.
Per tali ragioni il Collegio ritiene congruo stabilire che il sig. contribuirà al CP_1 mantenimento della IG minore nella misura di € 300,00 mensili, somma rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat.
La ragione risiede nella concreta possibilità del resistente – peraltro appena trentenne – di trovare un lavoro, nonché e soprattutto in considerazione dell'affidamento in via super esclusiva alla madre, sulla quale gravano totalmente i compiti domestici e di cura della IG.
Infine, la madre, in qualità di genitore affidatario in via esclusiva, percepirà l'assegno unico e universale per intero come per legge.
3.3 Quanto, infine, alla ripartizione delle spese straordinarie – per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – le stesse vanno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sull'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente
La ricorrente chiede di disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari CP_1
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 penali, l'ordine di protezione di cui all'art. 473bis.69 cod. proc. civ. e ss. di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità Per_ dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della IG .
La domanda è fondata e deve essere accolta, in considerazione della violenza e della assoluta carenza di autocontrollo manifestata dal resistente in occasione dell'aggressione successiva alla pronuncia di sentenza di condanna.
Posto che la condizione di restrizione del sig. cessava verosimilmente in data 08/04/2025 CP_1
è quantomai necessario proteggere madre e IG da ulteriori possibili aggressioni.
In tale eventualità si ritiene opportuno emettere l'ordine di protezione in favore della ricorrente, vietando al resistente di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della IG Per_
.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/11/2019 da nata a [...] - Parte_1
BRASILE il 14/11/1996 e ato a TREVISO (TV) il 20/04/1994 e trascritto CP_1
al n. 15, Parte I, Anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Spresiano alle seguenti condizioni:
1. Assegna l'abitazione coniugale, sita in Spresiano, alla Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3, alla Per_ sig.ra affinché vi abiti con la IG minore . Parte_1
Per_
2. Dispone l'affido super esclusivo della IG minore alla sig.ra attribuendo Parte_1 alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, rilascio del passaporto.
Per_
3. Dispone che il padre possa vedere e stare con la IG esclusivamente CP_1
durante incontri appositamente organizzati in Spazio Neutro dai Servizi Sociali territorialmente competenti di Spresiano, i quali dovranno inviare al G.T. relazioni semestrali in merito all'andamento degli incontri tra padre e IG, specificando le concrete attività espletate nell'interesse della minore.
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024 4. Pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1
Per_ mantenimento della IG , pari a € 300,00 da corrispondere alla ricorrente Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno.
7. Concede l'ordine di protezione ai sensi dell'art. 473bis.69 e ss. cod. proc. civ. richiesto dalla ricorrente e, per l'effetto:
- ordina a la cessazione immediata di ogni condotta violenta e aggressiva sia fisica CP_1
che verbale nei confronti di e della IG;
Parte_1 Persona_1
- dispone l'allontanamento definito di dalla casa familiare sita in Spresiano, alla CP_1
Via Cesare Battisti n. 34, Int. 3 (con possibilità per la ricorrente, ove occorra, anche di modificare la serratura degli accessi dell'abitazione);
- ordina a di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente ed CP_1
in particolare alla casa familiare, al luogo di lavoro, nonché agli istituti scolastici, luoghi di svago Per_
o attività sportiva frequentati dalla IG;
- dispone che la presente misura di protezione abbia la durata di 6 mesi.
8. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, somma già Parte_1
dimidiata ex art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo ex art. 133 D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza:
- ai Servizi Sociali di Spresiano territorialmente competenti;
- al Comando dei Carabinieri - Stazione di Spresiano territorialmente competente;
- alla V.G. per l'apertura del fascicolo della vigilanza.
Così deciso in Treviso, 16/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1893/2024