Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24780/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. METELLI MARIA LUISA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VIGNONI ADRIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
5/3/2025 e 18/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti validi per l'espatrio.
2. La casa coniugale, attualmente in comproprietà di entrambi i coniugi, con ogni arredo ivi esistente verrà assegnata alla sig.ra che la abiterà con le figlie minori.
3. Le figlie minori affidate Pt_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, saranno collocate presso l'abitazione materna sita in Berlingo (BS), via
Piave n. 25, con facoltà del padre di tenerle con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con l'altro genitore, quando lo desideri;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno alternativamente due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente tra i coniugi. All'uopo i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente con un preavviso di almeno due mesi i periodi di ferie che trascorreranno con le figlie ed il luogo di villeggiatura. - durante il periodo invernale, le figlie trascorreranno alternativamente una settimana di vacanza con il padre e una con la madre, previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze delle minori;
- durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno una settimana, da lunedì a lunedì, con ognuno dei genitori, ricomprendente ad anni alterni Natale o
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- durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ognuno dei genitori.
4. Il padre, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili - € 250,00 per ciascuna figlia - a far data dal deposito del presente ricorso, entro il 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT ai sensi di legge, da bonificarsi sul c/c IBAN IT65KO200854870000I06934800; oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5. I coniugi convengono che l'assegno unico per le figlie corrisposto dall venga trattenuto in via esclusiva dalla madre 6. I coniugi CP_1 Parte_1 dichiarano di essere in grado di mantenersi autonomamente con i propri redditi, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento. Gli stessi si esonerano reciprocamente dal deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi e dal produrre gli estratti dei rispettivi conti correnti o altra documentazione inerente il proprio patrimonio.
7. Il sig. in questa sede manifesta la volontà di cedere la quota del 50% di sua proprietà Pt_2 dell'abitazione familiare, sita in Berlingo (BS.) in via Piave n. 25, alla sig.ra per la somma di € 30.000,00 Pt_1
(trentamila/00); - la sig.ra accetta, e si impegna a corrispondere la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) Pt_1 al momento della stipula dell'atto pubblico di cessione della quota del 50% dell'abitazione familiare da parte del sig. cessione che dovrà avvenire entro il perentorio termine di 30 giorni, decorrente dall'omologa della Pt_2 presente separazione dei coniugi, innanzi a notaio che sarà scelto dalla sig.ra con oneri e spese a carico Pt_1 della stessa. - La sig.ra accollerà su di sé in via esclusiva l'intero rateo di mutuo dal momento del rilascio Pt_1 dell'abitazione familiare da parte del marito, per un periodo massimo di tre mesi intercorrente dal rilascio dell'abitazione fino alla stipula dell'atto pubblico di cessione della quota del 50% dell'abitazione familiare. Ove entro il suddetto termine l'atto pubblico di cessione non venga stipulato per causa indipendente dalla volontà delle parti, dovuta alla ritardata omologazione della separazione da parte del Tribunale, l'eventuale quota del 50% del mutuo di spettanza del sig. se corrisposto dalla sig.ra verrà detratto dal corrispettivo pattuito per Pt_2 Pt_1 la cessione. Le parti precisano altresì che la cessione della quota del 50% dell'abitazione familiare (sita in Berlingo
2 – BS – in via Piave n. 25), da parte del sig. in capo alla sig.ra per la somma di € 30.000,00 Pt_2 Pt_1
(trentamila/00), è da considerarsi elemento funzionale all'ottenimento della separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TRAVAGLIATO (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2007).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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