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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8528 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 67764/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67764/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/02/2025, vertente
tra
( ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1 degli Appennini n. 46 presso lo studio degli avv.ti Camilla Galeota e Stefano Isidori che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra di loro giusta procura in calce all'atto di citazione
- OR
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) (C.F. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
C. F. ) elettivamente domiciliati in Salerno, alla via De Martino
[...] C.F._5
n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucia Ennico che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti
Conclusioni delle parti:
Pag. 1 a 8 per la parte attrice: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, previo accertamento del definitivo mancamento della condizione dedotta nel punto i) art. 2 del contratto (doc. 1) accertare
l'avvenuta operatività della clausola risolutiva espressa previsa dall'art.
5.1 del contratto stesso, avendo l'attore dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, ai sensi dell'art.
5.2 del predetto contratto, voglia condannare i signori:
- nato in [...] il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._2
00195 Roma, via Costantino Morin n. 45 a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro
26.500,00;
- , nato in [...], il [...], c.f.: , residente in 00123 CP_2 C.F._3
Roma, L.go dell'Olgiata n. 15 a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 26.000,00;
- nato in [...], il [...], c.f.: residente CP_4 C.F._5 nel Regno Unito. Barnes, LO , 25 Lillian Road, a restituire, in favore dell'attore, C.F._6
l'importo di euro 26.000,00;
- , nato in [...] il [...], c.f.: , residente Controparte_3 C.F._4 in Portogallo, Rua Das Estrelicias, 107 BL. 2D, 2750-228 a restituire, in favore CP_5 dell'attore, l'importo di euro 35.000,00. Il tutto oltre il risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa, nonché spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi non integrata la risoluzione del contratto a seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla clausola risolutiva espressa, accertare e dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento della parte promittente venditrice, attesa la mancata integrazione del capitale sino all'ammontare convenuto, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati in favore di ciascuno di essi e, così:
- nato in [...] il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._2
00195 Roma, via Costantino Morin n. 45 a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro
26.500,00; - a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 26.000,00; CP_2
- a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 26.000,00; CP_4
- , a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 35.000,00. Controparte_3
Il tutto oltre interessi e danni da valutarsi in via equitativa”.
Per la parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1.- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
a) Accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la invocata risoluzione del Contratto Preliminare di Cessione quote stipulato in data 28 dicembre 2011 e, in ogni caso,
Pag. 2 a 8 rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
b) In via gradata, accertare incidentalmente l'inadempimento di parte attrice e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patiti dai convenuti in relazione al valore e alla consistenza attuale delle quote societarie e l'eventuale relativo deprezzamento nonché al versamento degli interessi moratori maturati in relazione all'aumento di capitale eseguito in conseguenza degli accordi contrattuali intercorsi.
2.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Oggetto: preliminare cessione di quote di s.r.l.
All'udienza del 26/02/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
, e esponendo:
[...] CP_2 CP_4 Controparte_3
- di aver sottoscritto con i convenuti un contratto preliminare di cessione di quote in data
28/12/2011;
- che la stipula del definitivo sarebbe stata subordinata all'avveramento delle condizioni sospensive disciplinate dall'art. 2 contratto preliminare;
- che esso attore avrebbe quindi adempiuto alla propria obbligazione di pagamento secondo le modalità pattuite;
- che, tuttavia, non si sarebbe avverata la condizione sospensiva costituita dalla ricapitalizzazione della società sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00, da effettuarsi entro il 01/03/2012 a cura dei promittenti venditori;
- che, inoltre, in data 19/10/2018, uno dei promittenti venditori, avrebbe CP_4 ceduto l'intera quota di partecipazione di sua proprietà (del valore di €103.718,75), nonché la quota detenuta in comproprietà con , e Persona_1 Persona_2 CP_6
(del valore di € 10.009,37), rendendo di fatto impossibile il proprio adempimento;
[...]
- che esso attore avrebbe ad ogni modo comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 5 contratto preliminare, destinata ad operare in caso di mancato avveramento di una o di tutte le condizioni sospensive dedotte nel contratto ed avrebbe, al contempo, chiesto la restituzione degli importi versati in esecuzione del preliminare;
Pag. 3 a 8 - che i diversi solleciti a tal fine inviati ai promittenti venditori sarebbero rimasti senza riscontro.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva in via principale dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per operatività della clausola risolutiva espressa prevista dal relativo art. 5, con conseguente condanna dei convenuti a restituire gli importi percepiti in esecuzione del preliminare. In via subordinata, chiedeva l'accertamento della risoluzione di detto contratto per grave inadempimento dei convenuti e la condanna di questi ultimi alla rifusione delle somme da questi percepite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, precisato il contenuto del contratto e delle rispettive obbligazioni assunte dai contraenti, eccepivano in via preliminare la prescrizione e la decadenza dell'azione esperita dall'attore.
Nel merito deducevano:
- che la domanda di parte attrice sarebbe infondata, posto che un eventuale inadempimento potrebbe al più imputarsi al solo attore, il quale non avrebbe corrisposto la somma pattuita in contratto;
- che, di contro, essi convenuti, nonostante il detto inadempimento, si sarebbero comunque dichiarati disposti a cedere una quota parte delle rispettive quote, da determinarsi in proporzione alla somma effettivamente ricevuta;
- che detta offerta non sarebbe stata accettata dall'attore;
- che, di contro, la condizione inerente alla ricapitalizzazione della società, espressamente prevista dal contratto preliminare, si sarebbe avverata;
- che nel caso di specie non rileverebbe il fatto che l'aumento di capitale sarebbe avvenuto per soli € 800.750,00, atteso che l'obbligazione di ciascuno dei soci sarebbe stata quella di cedere una determinata percentuale ad un determinato valore nominale della propria partecipazione al capitale;
- che non sarebbe perciò in alcun modo predicabile un loro grave inadempimento;
- che sarebbe poi del tutto infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Così ricostruito lo svolgimento dei fatti, i convenuti chiedevano accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la invocata risoluzione del contratto preliminare di cessione quote stipulato in data 28 dicembre 2011 e, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
Pag. 4 a 8 In via subordinata chiedevano di accertare incidentalmente l'inadempimento di parte attrice e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni da loro patiti, da liquidarsi in misura pari al deprezzamento delle quote oggetto di causa.
Con ordinanza del 26/02/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via istruttoria, attesa la natura documentale della controversia, si è ritenuto non necessario dare ingresso alle prove orali articolate da entrambe le parti in causa.
In limine litis è utile rammentare che la controversia in esame ha ad oggetto il contratto preliminare di cessione di quote della società Ki Energy s.r.l. stipulato in data 28/12/2011 tra l'attore ed i convenuti, nelle rispettive qualità di promissario acquirente e promittenti venditori.
In particolare, come inferibile dal contratto preliminare in atti (all. 1 parte attrice), ciascuno dei cedenti si era impegnato a sottoscrivere con il promissario acquirente (odierno attore) un contratto definitivo di cessione di quote, ognuna delle quali del valore nominale di € 12.500, pari all'1,25% del capitale che la società avrebbe avuto all'esito della ricapitalizzazione.
In particolare, l'obbligo di stipula del definitivo veniva subordinato all'avveramento di tre condizioni sospensive disciplinate all'art. 2, soltanto alcune delle quali, ad avviso dell'attore, si sarebbero avverate. Pertanto, stando alle allegazioni del , prevedendo l'art. 5 del Parte_1 medesimo contratto la risoluzione di diritto del rapporto ove anche solo una di tali condizioni non si fosse avverata nel termine pattuito, il preliminare oggetto di causa dovrebbe intendersi venuto meno.
Orbene, tale essendo la questione oggetto di disamina, va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata dai convenuti.
Invero, stando alla Giurisprudenza di legittimità, “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935
c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione
Pag. 5 a 8 alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. (cfr. Cass. n.
6386/2018).
Quindi, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione va fatto coincidere con la scadenza del termine entro il quale gli eventi dedotti in condizione si sarebbero dovuti avverare.
Considerato che il primo degli eventi non realizzatosi entro il termine indicato in contratto coincide con l'omessa ricapitalizzazione della società per €1.000.000,00, da effettuarsi, secondo le previsioni del contratto preliminare, entro il 01/03/2012, deve senz'altro affermarsi la tempestività dell'iniziativa intrapresa dall'attore, risalendo l'introduzione della presente controversia all'anno 2021.
Nel merito va accolta la domanda volta ad accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di preliminare.
Al riguardo, giova rilevare che per espressa volontà delle parti l'obbligo di conclusione del contratto definitivo era sospensivamente condizionato al verificarsi degli eventi indicati all'art. 2 del contratto citato, rubricato “condizioni sospensive”, e segnatamente:
- avvenuta ricapitalizzazione della Ki Energy s.r.l. entro e non oltre la data del
01/03/2012 di modo che il capitale sociale sarebbe stato, alla sottoscrizione del definitivo, pari ad € 1.000.000,00 circa;
- avvenuto pagamento del prezzo nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3;
- rinuncia da parte dei soci di Ki Eneregy s.r.l. estranei al contratto preliminare al diritto di prelazione loro riconosciuto.
Inoltre, a mente dell'art. 3 del contratto, le parti avevano convenuto “che il corrispettivo per la cessione delle quote di cui all'art. 1 è pari ad €250.000,00 (62.500 per ogni socio) che dovranno essere corrisposti nei seguenti modi e termini:
- un primo pagamento totale pari ad €50.000,00 ovvero 12.500 per ciascun socio alla firma del presente contratto;
- un secondo (analogo) pagamento entro il 15/02/2012;
- Un terzo pagamento pari ad € 150.000,00 ovvero 37.500,00 per ciascun socio entro e non oltre il 20/03/2012”.
La prima condizione non può dirsi avverata, posto che, a dispetto di quanto previsto dalle parti, la società Ki Energy s.r.l. era stata ricapitalizzata per € 875.000,00 e non per il maggiore importo di € 1.000.000,00. Detta ricapitalizzazione, peraltro, sarebbe dovuta avvenire – sempre stando alle previsioni contrattuali - entro e non oltre il 01/03/2012.
Pag. 6 a 8 Né la condizione può dirsi avverata in ragione del fatto che lo stesso contratto, nel prevedere che l'aumento di capitale dovesse essere deliberato nella misura di € 1.000.000,00 “circa”, avrebbe tollerato una non significativa discrepanza tra detta somma e la consistenza dell'aumento di capitale effettivamente deliberato.
L'assunto è contraddetto dal fatto che le quote promesse in vendita da ognuno dei convenuti, stando alle pattuizioni, al momento della vendita avrebbero avuto un valore nominale di €
12.500,00, “corrispondente all'1,25% del capitale sociale ad avvenuta ricapitalizzazione”.
Al contempo, nemmeno può dirsi integralmente avverata l'ulteriore condizione implicante l'avvenuto pagamento del prezzo nei modi previsti dall'art. 3 del contratto, atteso che il promissario acquirente, a fronte dell'obbligo di corrispondere la complessiva somma di €
250.000,00 entro e non oltre il 20/03/2012, aveva versato a tale data il minore importo di
€113.000,00.
Dato per provato il mancato avveramento di due delle tre condizioni dedotte nel contratto preliminare, deve ritenersi effettivamente perfezionato l'effetto risolutivo previsto dall'art. 5 del contratto stesso, a norma del quale era stabilito che “nel caso in cui non si realizzino una o tutte le condizioni sospensive, ovvero il cessionario non effettui i pagamenti nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, (….) i soci dovranno restituire al cessionario ogni quota di corrispettivo eventualmente ricevuto, privo di interessi ed oneri di qualsiasi natura”.
In tale contesto, contrariamente a quanto allegato da entrambe le parti costituite, appare improprio parlare di “inadempimento” della parte che avrebbe dovuto procurare l'avveramento degli eventi dedotti nelle rispettive condizioni, trattandosi, per l'appunto, non di obbligazioni assunte in proprio dai contraenti, quanto piuttosto di mere condizioni, il cui mancato avveramento avrebbe prodotto automaticamente la risoluzione del preliminare con conseguenti obblighi restitutori ma non anche risarcitori.
In questa prospettiva non può imputarsi ai promittenti venditori, a titolo di inadempimento,
l'avvenuta ricapitalizzazione della società per una somma inferiore a quella dedotta in condizione. Né, al contempo, integra una vera e propria ipotesi di inadempimento il versamento, da parte del promissario acquirente, di una somma inferiore rispetto a quella dedotta in condizione.
Pag. 7 a 8 Conclusivamente deve essere accertata la risoluzione del contratto, avvenuta di diritto in forza della clausola di cui all'art. 5 del medesimo contratto, per effetto della quale ciascun socio sarà tenuto a restituire all'attore la somma da questi ricevuta in esecuzione del preliminare e segnatamente:
- dovrà restituire all'attore la somma di € 26.500,00; Controparte_1
- dovrà restituire all'attore la somma di € 26.000,00; CP_2
- dovrà restituire all'attore la somma di € 26.000,00; CP_4
- dovrà restituire all'attore la somma di € 35.000,00; Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, previa liquidazione delle stesse facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione di quote concluso il 27/12/2011 tra e Parte_1 Controparte_1 CP_4
, ; CP_2 Controparte_3
II. condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attore dei seguenti importi:
a. € 26.500,00; Controparte_1
b. dovrà € 26.000,00; CP_2
c. € 26.000,00; CP_4
d. € 35.000,00; Controparte_3 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
III. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'odierno attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo,
IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 03/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67764/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/02/2025, vertente
tra
( ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1 degli Appennini n. 46 presso lo studio degli avv.ti Camilla Galeota e Stefano Isidori che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra di loro giusta procura in calce all'atto di citazione
- OR
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) (C.F. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
C. F. ) elettivamente domiciliati in Salerno, alla via De Martino
[...] C.F._5
n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucia Ennico che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti
Conclusioni delle parti:
Pag. 1 a 8 per la parte attrice: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, previo accertamento del definitivo mancamento della condizione dedotta nel punto i) art. 2 del contratto (doc. 1) accertare
l'avvenuta operatività della clausola risolutiva espressa previsa dall'art.
5.1 del contratto stesso, avendo l'attore dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, ai sensi dell'art.
5.2 del predetto contratto, voglia condannare i signori:
- nato in [...] il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._2
00195 Roma, via Costantino Morin n. 45 a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro
26.500,00;
- , nato in [...], il [...], c.f.: , residente in 00123 CP_2 C.F._3
Roma, L.go dell'Olgiata n. 15 a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 26.000,00;
- nato in [...], il [...], c.f.: residente CP_4 C.F._5 nel Regno Unito. Barnes, LO , 25 Lillian Road, a restituire, in favore dell'attore, C.F._6
l'importo di euro 26.000,00;
- , nato in [...] il [...], c.f.: , residente Controparte_3 C.F._4 in Portogallo, Rua Das Estrelicias, 107 BL. 2D, 2750-228 a restituire, in favore CP_5 dell'attore, l'importo di euro 35.000,00. Il tutto oltre il risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa, nonché spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi non integrata la risoluzione del contratto a seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla clausola risolutiva espressa, accertare e dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento della parte promittente venditrice, attesa la mancata integrazione del capitale sino all'ammontare convenuto, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati in favore di ciascuno di essi e, così:
- nato in [...] il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._2
00195 Roma, via Costantino Morin n. 45 a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro
26.500,00; - a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 26.000,00; CP_2
- a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 26.000,00; CP_4
- , a restituire, in favore dell'attore, l'importo di euro 35.000,00. Controparte_3
Il tutto oltre interessi e danni da valutarsi in via equitativa”.
Per la parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1.- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
a) Accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la invocata risoluzione del Contratto Preliminare di Cessione quote stipulato in data 28 dicembre 2011 e, in ogni caso,
Pag. 2 a 8 rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
b) In via gradata, accertare incidentalmente l'inadempimento di parte attrice e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patiti dai convenuti in relazione al valore e alla consistenza attuale delle quote societarie e l'eventuale relativo deprezzamento nonché al versamento degli interessi moratori maturati in relazione all'aumento di capitale eseguito in conseguenza degli accordi contrattuali intercorsi.
2.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Oggetto: preliminare cessione di quote di s.r.l.
All'udienza del 26/02/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
, e esponendo:
[...] CP_2 CP_4 Controparte_3
- di aver sottoscritto con i convenuti un contratto preliminare di cessione di quote in data
28/12/2011;
- che la stipula del definitivo sarebbe stata subordinata all'avveramento delle condizioni sospensive disciplinate dall'art. 2 contratto preliminare;
- che esso attore avrebbe quindi adempiuto alla propria obbligazione di pagamento secondo le modalità pattuite;
- che, tuttavia, non si sarebbe avverata la condizione sospensiva costituita dalla ricapitalizzazione della società sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00, da effettuarsi entro il 01/03/2012 a cura dei promittenti venditori;
- che, inoltre, in data 19/10/2018, uno dei promittenti venditori, avrebbe CP_4 ceduto l'intera quota di partecipazione di sua proprietà (del valore di €103.718,75), nonché la quota detenuta in comproprietà con , e Persona_1 Persona_2 CP_6
(del valore di € 10.009,37), rendendo di fatto impossibile il proprio adempimento;
[...]
- che esso attore avrebbe ad ogni modo comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 5 contratto preliminare, destinata ad operare in caso di mancato avveramento di una o di tutte le condizioni sospensive dedotte nel contratto ed avrebbe, al contempo, chiesto la restituzione degli importi versati in esecuzione del preliminare;
Pag. 3 a 8 - che i diversi solleciti a tal fine inviati ai promittenti venditori sarebbero rimasti senza riscontro.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva in via principale dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per operatività della clausola risolutiva espressa prevista dal relativo art. 5, con conseguente condanna dei convenuti a restituire gli importi percepiti in esecuzione del preliminare. In via subordinata, chiedeva l'accertamento della risoluzione di detto contratto per grave inadempimento dei convenuti e la condanna di questi ultimi alla rifusione delle somme da questi percepite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, precisato il contenuto del contratto e delle rispettive obbligazioni assunte dai contraenti, eccepivano in via preliminare la prescrizione e la decadenza dell'azione esperita dall'attore.
Nel merito deducevano:
- che la domanda di parte attrice sarebbe infondata, posto che un eventuale inadempimento potrebbe al più imputarsi al solo attore, il quale non avrebbe corrisposto la somma pattuita in contratto;
- che, di contro, essi convenuti, nonostante il detto inadempimento, si sarebbero comunque dichiarati disposti a cedere una quota parte delle rispettive quote, da determinarsi in proporzione alla somma effettivamente ricevuta;
- che detta offerta non sarebbe stata accettata dall'attore;
- che, di contro, la condizione inerente alla ricapitalizzazione della società, espressamente prevista dal contratto preliminare, si sarebbe avverata;
- che nel caso di specie non rileverebbe il fatto che l'aumento di capitale sarebbe avvenuto per soli € 800.750,00, atteso che l'obbligazione di ciascuno dei soci sarebbe stata quella di cedere una determinata percentuale ad un determinato valore nominale della propria partecipazione al capitale;
- che non sarebbe perciò in alcun modo predicabile un loro grave inadempimento;
- che sarebbe poi del tutto infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Così ricostruito lo svolgimento dei fatti, i convenuti chiedevano accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la invocata risoluzione del contratto preliminare di cessione quote stipulato in data 28 dicembre 2011 e, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
Pag. 4 a 8 In via subordinata chiedevano di accertare incidentalmente l'inadempimento di parte attrice e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni da loro patiti, da liquidarsi in misura pari al deprezzamento delle quote oggetto di causa.
Con ordinanza del 26/02/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via istruttoria, attesa la natura documentale della controversia, si è ritenuto non necessario dare ingresso alle prove orali articolate da entrambe le parti in causa.
In limine litis è utile rammentare che la controversia in esame ha ad oggetto il contratto preliminare di cessione di quote della società Ki Energy s.r.l. stipulato in data 28/12/2011 tra l'attore ed i convenuti, nelle rispettive qualità di promissario acquirente e promittenti venditori.
In particolare, come inferibile dal contratto preliminare in atti (all. 1 parte attrice), ciascuno dei cedenti si era impegnato a sottoscrivere con il promissario acquirente (odierno attore) un contratto definitivo di cessione di quote, ognuna delle quali del valore nominale di € 12.500, pari all'1,25% del capitale che la società avrebbe avuto all'esito della ricapitalizzazione.
In particolare, l'obbligo di stipula del definitivo veniva subordinato all'avveramento di tre condizioni sospensive disciplinate all'art. 2, soltanto alcune delle quali, ad avviso dell'attore, si sarebbero avverate. Pertanto, stando alle allegazioni del , prevedendo l'art. 5 del Parte_1 medesimo contratto la risoluzione di diritto del rapporto ove anche solo una di tali condizioni non si fosse avverata nel termine pattuito, il preliminare oggetto di causa dovrebbe intendersi venuto meno.
Orbene, tale essendo la questione oggetto di disamina, va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata dai convenuti.
Invero, stando alla Giurisprudenza di legittimità, “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935
c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione
Pag. 5 a 8 alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. (cfr. Cass. n.
6386/2018).
Quindi, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione va fatto coincidere con la scadenza del termine entro il quale gli eventi dedotti in condizione si sarebbero dovuti avverare.
Considerato che il primo degli eventi non realizzatosi entro il termine indicato in contratto coincide con l'omessa ricapitalizzazione della società per €1.000.000,00, da effettuarsi, secondo le previsioni del contratto preliminare, entro il 01/03/2012, deve senz'altro affermarsi la tempestività dell'iniziativa intrapresa dall'attore, risalendo l'introduzione della presente controversia all'anno 2021.
Nel merito va accolta la domanda volta ad accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di preliminare.
Al riguardo, giova rilevare che per espressa volontà delle parti l'obbligo di conclusione del contratto definitivo era sospensivamente condizionato al verificarsi degli eventi indicati all'art. 2 del contratto citato, rubricato “condizioni sospensive”, e segnatamente:
- avvenuta ricapitalizzazione della Ki Energy s.r.l. entro e non oltre la data del
01/03/2012 di modo che il capitale sociale sarebbe stato, alla sottoscrizione del definitivo, pari ad € 1.000.000,00 circa;
- avvenuto pagamento del prezzo nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3;
- rinuncia da parte dei soci di Ki Eneregy s.r.l. estranei al contratto preliminare al diritto di prelazione loro riconosciuto.
Inoltre, a mente dell'art. 3 del contratto, le parti avevano convenuto “che il corrispettivo per la cessione delle quote di cui all'art. 1 è pari ad €250.000,00 (62.500 per ogni socio) che dovranno essere corrisposti nei seguenti modi e termini:
- un primo pagamento totale pari ad €50.000,00 ovvero 12.500 per ciascun socio alla firma del presente contratto;
- un secondo (analogo) pagamento entro il 15/02/2012;
- Un terzo pagamento pari ad € 150.000,00 ovvero 37.500,00 per ciascun socio entro e non oltre il 20/03/2012”.
La prima condizione non può dirsi avverata, posto che, a dispetto di quanto previsto dalle parti, la società Ki Energy s.r.l. era stata ricapitalizzata per € 875.000,00 e non per il maggiore importo di € 1.000.000,00. Detta ricapitalizzazione, peraltro, sarebbe dovuta avvenire – sempre stando alle previsioni contrattuali - entro e non oltre il 01/03/2012.
Pag. 6 a 8 Né la condizione può dirsi avverata in ragione del fatto che lo stesso contratto, nel prevedere che l'aumento di capitale dovesse essere deliberato nella misura di € 1.000.000,00 “circa”, avrebbe tollerato una non significativa discrepanza tra detta somma e la consistenza dell'aumento di capitale effettivamente deliberato.
L'assunto è contraddetto dal fatto che le quote promesse in vendita da ognuno dei convenuti, stando alle pattuizioni, al momento della vendita avrebbero avuto un valore nominale di €
12.500,00, “corrispondente all'1,25% del capitale sociale ad avvenuta ricapitalizzazione”.
Al contempo, nemmeno può dirsi integralmente avverata l'ulteriore condizione implicante l'avvenuto pagamento del prezzo nei modi previsti dall'art. 3 del contratto, atteso che il promissario acquirente, a fronte dell'obbligo di corrispondere la complessiva somma di €
250.000,00 entro e non oltre il 20/03/2012, aveva versato a tale data il minore importo di
€113.000,00.
Dato per provato il mancato avveramento di due delle tre condizioni dedotte nel contratto preliminare, deve ritenersi effettivamente perfezionato l'effetto risolutivo previsto dall'art. 5 del contratto stesso, a norma del quale era stabilito che “nel caso in cui non si realizzino una o tutte le condizioni sospensive, ovvero il cessionario non effettui i pagamenti nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, (….) i soci dovranno restituire al cessionario ogni quota di corrispettivo eventualmente ricevuto, privo di interessi ed oneri di qualsiasi natura”.
In tale contesto, contrariamente a quanto allegato da entrambe le parti costituite, appare improprio parlare di “inadempimento” della parte che avrebbe dovuto procurare l'avveramento degli eventi dedotti nelle rispettive condizioni, trattandosi, per l'appunto, non di obbligazioni assunte in proprio dai contraenti, quanto piuttosto di mere condizioni, il cui mancato avveramento avrebbe prodotto automaticamente la risoluzione del preliminare con conseguenti obblighi restitutori ma non anche risarcitori.
In questa prospettiva non può imputarsi ai promittenti venditori, a titolo di inadempimento,
l'avvenuta ricapitalizzazione della società per una somma inferiore a quella dedotta in condizione. Né, al contempo, integra una vera e propria ipotesi di inadempimento il versamento, da parte del promissario acquirente, di una somma inferiore rispetto a quella dedotta in condizione.
Pag. 7 a 8 Conclusivamente deve essere accertata la risoluzione del contratto, avvenuta di diritto in forza della clausola di cui all'art. 5 del medesimo contratto, per effetto della quale ciascun socio sarà tenuto a restituire all'attore la somma da questi ricevuta in esecuzione del preliminare e segnatamente:
- dovrà restituire all'attore la somma di € 26.500,00; Controparte_1
- dovrà restituire all'attore la somma di € 26.000,00; CP_2
- dovrà restituire all'attore la somma di € 26.000,00; CP_4
- dovrà restituire all'attore la somma di € 35.000,00; Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, previa liquidazione delle stesse facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione di quote concluso il 27/12/2011 tra e Parte_1 Controparte_1 CP_4
, ; CP_2 Controparte_3
II. condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attore dei seguenti importi:
a. € 26.500,00; Controparte_1
b. dovrà € 26.000,00; CP_2
c. € 26.000,00; CP_4
d. € 35.000,00; Controparte_3 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
III. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'odierno attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo,
IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 03/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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