Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di LI - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LI, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere istruttore e relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5278/2023 trattenuta in decisione al
Collegio all'udienza del 15 gennaio 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. , quali eredi uniche di
[...] CodiceFiscale_2
(nato a [...] il [...] c.f. e deceduto in Persona_1 CodiceFiscale_3
LI il 15.07.2021), rappresentate e difese dall'Avvocato Antonio Cento (C.F.
[...]
), come da procura generale alle liti per notaio del C.F._4 Persona_2
26.07.2021, rep. 20252, racc. 9665, allegata all'atto di appello, nel suo studio in LI alla via G. Serra n. 75 elettivamente domiciliate, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di LI, c.f. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
- 1 -
) domiciliata in LI alla via A. Diaz, n. 11, indirizzo di posta elettronica P.IVA_3
certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATE
NONCHE' CONTRO
c.f. , in persona della Controparte_4 P.IVA_4 [...]
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele Marciano (c.f. CP_5 [...]
) con domicilio eletto nel suo studio in Sant'Anastasia alla via Donizetti C.F._5
angolo via Primicerio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di LI n. 5341/2023, pubblicata in data
24 maggio 2023 e non notificata in materia di opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da note conclusionali in trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato a mezzo posta elettronica certificata il 4 dicembre 2023 e iscritto a ruolo nello stesso giorno e , eredi di Controparte_1 Parte_1 [...]
, hanno impugnato la sentenza n. 5341/2023 pubblicata in data 24 maggio 2023 Per_1
con cui il Tribunale di LI, dopo avere dichiarato l'illegittimità parziale del pignoramento mobiliare presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 per inesistenza del credito recato dalla cartella di pagamento n. 071 2017 0010463 139 000, ha declinato la propria giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, ritenendo sia ad essa riservata la cognizione sull'intimazione di pagamento n.
071 2018 9050789835 per la parte recante crediti di natura tributaria, assegnando il termine dell'art. 50 bis c.p.c. per la riassunzione del processo e compensando tra tutte le parti le spese di lite.
1.1. Le germane hanno opinato l'erroneità della statuizione nella parte in cui il Parte_1
Tribunale non ha annullato la cartella di pagamento n. 071 2011 0092368 147 000 sebbene fondata su un avviso di accertamento parzialmente annullato con sentenza n. 283/03/2012 della Commissione Tributaria Regionale e dichiarato illegittimo per la coobbligata.
- 2 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda
Quale secondo motivo d'impugnazione le appellanti hanno censurato la decisione laddove il giudice di prime cure ha aderito a quanto precedentemente statuito dal giudice dell'esecuzione nel giudizio n.r.g. n. 36203/2018 con l'ordinanza del 20 marzo 2019, senza considerare la carenza del diritto dell'Agenzia fiscale di procedere ad esecuzione forzata essendo le sottese cartelle di pagamento state annullate dalle sentenze n. 7319/2018 del
Tribunale di LI e n. 8080/2015 della Commissione Tributaria di LI, nonché dalla sentenza n. 56/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta resa su ricorso di e . CP_6 Controparte_7
1.2. Hanno così concluso chiedendo alla Corte distrettuale, meljus re perpensa, di annullare la cartella 071 2011 0092368 147 000, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la totale inesistenza dei crediti tributari contenuti nella cartella 071 2017
0010463 139 000, annullando di conseguenza integralmente l'intimazione di pagamento n.
071 2018 9050789835, come già avvenuto in parte del successivo pignoramento, caducandolo anch'esso in toto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dell'imponibile.
2. In data 2 luglio 2024 si sono costituite con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di LI, l' Controparte_2
e l' , Agente della Riscossione per
[...] Controparte_3
la Provincia di LI, concludendo concordemente per il rigetto dell'appello, con favorevole statuizione sulle spese di lite.
3. In data 3 luglio 2024 si è costituito anche il chiedendo, in Controparte_4
via preliminare, d'accertare l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, di pronunciare il suo difetto di legittimazione passiva, quindi di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ma si è accertata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c. il consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio giusta ordinanza del 15 gennaio 2025.
- 3 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. A è stata notificata in data 4 ottobre 2018 l'intimazione di pagamento Persona_1
n. 071 2018 9050789835 con cui l' , Agente per la Controparte_3
Riscossione per la Provincia di LI, gli ha intimato il pagamento della somma di €
66.260,10, di cui € 35.433,19 in virtù della cartella esattoriale n. 071 2011 0092368 147 000 e €
30.337,71 in virtù della cartella esattoriale n. 071 2017 0010463 139 000.
A tale atto è seguita, in data 13 novembre 2018, la notifica sempre da dell'atto di CP_8
pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per le somme dovute dal terzo pignorato Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello
Stato di LI, debitor debitoris, al fino alla concorrenza della somma complessiva Parte_1
di € 98.760,47.
Sia il pignoramento n. 71 2018 232035 sia l'intimazione n. 071 2018 9050789835 sono stati opposti dal ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale di LI in Parte_1
due differenti giudizi (che nel merito hanno assunto rispettivamente i numeri di ruolo
28976/2018 e 16995/2019), successivamente riuniti per continenza e identità di parti, con ordinanza del 10 maggio 2022.
In entrambe le sue opposizioni ha dichiarato l'inesistenza dei pretesi Persona_1 crediti tributari posti a fondamento del pignoramento e, dunque, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dall'Agente della Riscossione. Ha riferito che entrambe le cartelle di pagamento sono state annullate con statuizioni non impugnate e dunque passate in giudicato: la sentenza del Tribunale di LI n. 7319/2018; la sentenza della
Commissione Tributaria di LI n. 8080/2015 e la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta n. 56/15/2012.
Ha quindi contestato la legittimità dell'intera procedura perché eseguita in carenza di titolo.
In subordine ha chiesto la riduzione del pignoramento o la compensazione giudiziale delle rispettive ragioni di credito, con vittoria di spese di lite.
5.2. Si è costituita in data 12 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di LI eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere i sottesi titoli riferibili all' e al Controparte_2 Controparte_4
Ha dunque chiesto la sua estromissione dal giudizio.
[...]
- 4 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda
5.3. Si sono costituite anche l' e Controparte_2
l' resistendo ai motivi di opposizione avversari e Controparte_3
sostenendo la correttezza dell'iter procedimentale seguito. A.d.E.R., in particolare, ha osservato come la cartella di pagamento n. 071 2011 0092368 147 000, per la partita di ruolo n. 11001A0000420, derivi dall'iscrizione a titolo provvisorio solo di un terzo dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. art. 56 del d.P.R. n. 131/1986. Ha anche aggiunto che alla data della notifica del pignoramento presso terzi - 13 novembre 2018 - il credito recato dalla prefata cartella e dell'altra n. 071 2017 0010463 139 000 era valido ed esigibile in quanto non attinto da alcuna sospensione giudiziale, con conseguente correttezza della sua iniziativa di riscuotere il credito affidato.
5.4. In data 18 dicembre 2018 si è costituito il chiedendo Controparte_4 dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere per la parte della pretesa tributaria già sgravata, contrastando nel resto l'opposizione e l'istanza sospensiva e concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
6. Con la sentenza n. 5341/2023 pubblicata in data 24 maggio 2023 il Tribunale di LI ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria competente per territorio quanto all'intimazione di pagamento n. 071 2018 9050789835 avente ad oggetto crediti tributari, assegnando un termine per la riassunzione;
ha dichiarato la parziale illegittimità del pignoramento mobiliare presso terzi nella parte riguardante il credito portato dalla cartella di pagamento n. 071 2017 0010463 139 000 e ha compensato le spese di lite.
6.1. Il Tribunale ha ritenuto esistente la giurisdizione della Commissione Tributaria competente per territorio per ciò che attiene al credito erariale, mentre del pignoramento ha trattenuto a sé la cognizione sui fatti modificativi del modo d'essere della pretesa tributaria, valutando ammissibile l'opposizione in parte qua.
6.2. In base a questa premessa, ha dichiarato inesistente il diritto ad agire in executivis dell' per la Riscossione con il pignoramento opposto quanto al credito portato dalla CP_3 cartella di pagamento n. 071 2017 0010463 139 000 di € 30.337,71, originata dall'avviso di accertamento n. 1617 per l'I.C.I. dell'anno 2010, notificato dal Controparte_4
al in data 27 ottobre 2015. Parte_1
Ha invero considerato come l'avviso, ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di LI (giudizio iscritto al n.r.g. 560/2016, definito dalla sentenza n.
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14239/2016 di rigetto dello stesso), sia stato parzialmente annullato dalla Commissione
Tributaria Regionale con sentenza n. 9093 del 22 ottobre 2018 che ha rideterminato il valore del terreno nella misura del 35% di quello accertato, ricalcolando le imposta pretese dal in € 12.476,00 e in € 4.567,00, oltre interessi e sanzioni. Così la Commissione CP_4
Regionale ha fatto per essere intervenuto, in pendenza dell'appello, l'accertamento con adesione (n. 3852 del 12 ottobre 2017) per una annualità successiva a quella sub judice (2012) in cui, attesa la ridotta potenzialità edificatoria del predio (del 35%), la pretesa è stata decurtazione del 65% di quanto originariamente accertato, ritenendo di adeguare allo stesso valore anche l'annualità 2010.
Nella sua decisione il Tribunale ha tenuto anche conto del provvedimento prot. 4881 del 30 novembre 2018 con cui il ha sgravato parzialmente le somme Controparte_4 dovute dall'opponente, secondo quanto previsto dalla suindicata sentenza, e del pagamento eseguito dal contribuente come da quietanza del 31 ottobre 2019, codice 81010444066699649
RAV.
Come quindi riconosciuto dall'Ente locale, nessun debito esiste più con conseguente illegittimità del pignoramento e dell'iniziativa della Riscossione per quanto riferibile alla cartella di pagamento n. 071 2017 0010463 139 000.
6.3. Una diversa statuizione ha riguardato invece le ulteriori creditorie.
Il Tribunale, dopo avere osservato come dell'atto n. 071 2017 0080663680000 richiamato nel pignoramento l'opponente nulla abbia detto, non potendo quindi essere pronunciata alcuna invalidità della procedura esecutiva quanto ad esso, si è occupato della cartella n. 071 2011
00092368 147 000 notificata il 6 aprile 2011, pervenendo a ritenere legittima per essa la procedura esecutiva azionata.
Ha invero osservato come detta cartella origini dall'avviso di rettifica e liquidazione n.
2008[...], notificato all'opponente quale coobbligato in solido con l'acquirente
[...]
e relativo all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, derivante dalla CP_6
compravendita di un terreno, con cui è stato rideterminato il valore di questo elevandolo da
€ 104.000,00 a € 900.000,00. Ha riferito che l'avviso, opposto dal dinanzi alla Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che, in prime cure, ha respinto il ricorso, sia stato parzialmente annullato dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 283 del 27 giugno – 27 settembre 2012 che ha ridotto il valore posto a base dell'accertamento da
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€ 150,00 al mq ad € 75,00 al mq (dunque del 50%), senza quantificare l'imposta dovuta dal contribuente.
Ha considerato come l' , dopo la sentenza di annullamento parziale Controparte_2 dell'avviso, ha proseguito l'azione esecutiva, rideterminando “in diminuzione” l'imposta dovuta e chiedendo al in pagamento la somma di € 49.880,00, con un nuovo Parte_1
avviso di liquidazione del 23 dicembre 2016.
A parere del Tribunale l'annullamento (parziale) dell'avviso di liquidazione contenente la maggiore pretesa dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 283 del 27 giugno – 27 settembre 2012, differentemente a quanto creduto dall'opponente, non avrebbe travolto ed annullato anche la cartella di pagamento n. 071 2011 00092368 147 000 valida per quanto ancora dovuto. Secondo il giudice di prima istanza, la dimidiazione del valore su cui calcolare l'imposta (da € 150,00 ad € 75,00) pronunciata dalla sentenza n. 283/2012 avrebbe comportato non già la sostituzione dell'atto impositivo originariamente opposto dal contribuente, bensì sola sua riduzione quantitativa per cui, resistendo l'avviso di liquidazione, solo parzialmente annullato, la cartella di pagamento che lo contiene non sarebbe caducata.
Con questa motivazione il Tribunale ha ritenuto legittima la procedura esecutiva azionata che, sebbene abbia visto diminuito il carico fiscale, non per questo necessiterebbe di un successivo accertamento, diversamente dal caso in cui la pretesa tributaria sia variata in aumento perché solo in questa seconda ipotesi essa sarebbe “nuova”.
6.4. In mancanza della prova di pagamenti di somme non dovute è stata respinta la domanda d'avere restituite le somme versate al concessionario, mentre le spese sono state interamente compensate tra le parti in ragione del complessivo esito del giudizio e della controvertibilità delle questioni risolte.
7. Preliminarmente va dichiarata la tempestività e l'ammissibilità dell'atto di impugnazione in quanto rispettosa, per la tempistica, dell'art. 327 c.p.c. e, per la tecnica redazionale, dell'art. 342 c.p.c., avendo le appellanti, legittimate all'azione quali uniche eredi del defunto
, parte nel giudizio di primo grado (come da dichiarazione di successione Persona_1
e atto di rinuncia dell'ulteriore chiamata, giusta documenti in atti), censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non hanno condiviso, proposto la decisione contraria a loro favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione
- 7 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal decidente stesso in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica e il progetto alterativo di decisione opzionata.
8. Va poi dato atto che nessuna parte appellata ha proposto appello incidentale e che è dunque passata in giudicato la sentenza nel capo in cui ha dichiarato pro parte illegittimo il pignoramento presso terzi e inesistente il credito (riguardante la parte di pignoramento caducata jussu judicis) relativo alla cartella di pagamento n. 071 2017 0010463 139 000.
Va dunque considerato come la costituzione del contraddittorio con il Controparte_4
titolare della pretesa tributaria recata da quella cartella, parte sgravata e parte
[...]
tacitata, sia avvenuta ai soli fini di litisconsorzio processuale, non essendo nella citazione rivolta alcuna ulteriore domanda in suo confronto.
Prova ne sia la conclusione rassegnata dalle appellanti al capo 2 che conviene riportare testualmente: “confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la totale inesistenza dei crediti tributari contenuti nella cartella 071 2017 0010463 139 000”.
La circostanza si ripercuote sulla statuizione sulle spese, cui è dedicato il § 14.
Il contenzioso, in disparte l'atto indicato dal solo pignoramento n. 071 2017 0080663680000
e non contenuto nell'intimazione, dunque, perdura esclusivamente per quanto interessa la cartella di pagamento n. 071 2011 0092368 147 000 e, limitatamente ad essa, l'intimazione e il pignoramento che entrambi la riguardano.
Nell'occasione va anche ribadita la legittimazione passiva della sola
[...]
, titolare della partita di ruolo n. 11001A0000420 cui è Controparte_9 invece estranea l'omologa Direzione Provinciale I e dell CP_4 Controparte_10
, autrice degli atti per l'esazione del tributo.
[...]
Le Direzioni Provinciali, tuttavia, costituiscono articolazioni periferiche di un unico soggetto, la qual cosa rende superflua la statuizione di estromissione di quella partenopea.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte in un precedente tuttora attuale (Cassazione civile, sez. V sentenza n. 20915 del 03.10.2014) “i criteri di attribuzione della competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l' e le modalità di esercizio dei poteri e delle Controparte_2 competenze sono definiti secondo quanto dispongono il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma
1, art. 66 e lo Statuto e il regolamento di amministrazione, art. 71, comma 3, come ribadito anche dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 360. Secondo le disposizioni del regolamento di
- 8 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda
amministrazione adottato con delib. Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4 (reg. amm., art. 2, comma 2; art. 4, comma 1; art. 5) l'Agenzia fiscale è articolata in uffici centrali e periferici, regionali
e provinciali (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l'applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: art. 11, comma 1, lett. c),
Statuto) ed il principio di sussidiarietà (reg. amm., art. 1, comma 1, lett. d))”.
Non è casuale che il difensore pubblico le abbia associate entrambe nella comune difesa.
9. La Corte distrettuale prende atto che il discrimen tra giurisdizione ordinaria e tributaria è stato indicato dal Tribunale secondo gli arresti delle Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020 di cui è stata riportata la massima.
In altre parole, il Tribunale ha ritenuto che nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Nell'operare la traslatio al giudice tributario il Tribunale è stato chiaro nell'indicare che essa riguarda l'intimazione (capo a) del dispositivo) ma non anche il pignoramento (capo b) del medesimo dispositivo) e che l'opposizione a quest'ultimo è stata solo parzialmente accolta, ossia limitatamente alla cartella del per le ragioni sintetizzate Controparte_4
al § 6.2.
- 9 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda
Su queste è superfluo tornare trattandosi di materia giudicata avendo già il Tribunale dichiarato che per la cartella n. 071 2017 0010463 139 000 non esiste il diritto dell'Agente per la riscossione di agire esecutivamente.
10. La controversia residua per la parte di pignoramento che, riguardando la cartella n. 01
2011 00092368 147 000, è stata dichiarata valida ed efficace.
Orbene, l'ordinanza delle Sezioni Unite che ha dettato la regola anche del caso concreto nel riparto di giurisdizione precisa che l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma II in funzione del riconoscimento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione costituisce il rimedio da esperire per sentire pronunciata la caducazione del pignoramento, con la precisazione che un simile petitum non richiede “una declinatoria di giurisdizione a favore della giurisdizione del giudice tributario, atteso che l'esistenza di tale giurisdizione supporrebbe una domanda di annullamento della cartella che è stata proposta distintamente”, aggiungendo poco dopo che per valutare la traslatio al giudice tributario occorre considerare la causa petendi e il petitum sostanziale. È soltanto quanto “venga introdotta davanti al giudice ordinario una domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c., o ai sensi dell'art.
615 c.p.c., sulla base di fatti giustificativi e con un petitum mediato che avrebbero dovuto comportare la proposizione della domanda davanti alla giurisdizione tributaria” che opera la traslatio di cui non sussiste invece ragione quando sia attinto il solo atto esecutivo.
11. L'atto tributario vero e proprio, ossia l'avviso di rettifica e liquidazione n.
2008IT00656000 notificato al illo tempore è stato da costui impugnato dinanzi alla Parte_1
giurisdizione tributaria (anche quanto alle successive iniziative che lo hanno presupposto, tra cui il fermo amministrativo).
Al giudice tributario le odierne appellanti si sono rivolte anche per trasferire l'opposizione all'intimazione dopo la sentenza odiernamente appellata.
Ebbene, va dato atto delle sopravvenienze che le germane hanno documentato Parte_1
nel corso del giudizio e cui le appellate interessate alla lite nulla hanno
contro
-dedotto, pur avendone i termini.
L'intimazione di pagamento n. 071 2018 9050789835 dopo la traslazione del giudizio alla
Corte Tributaria Provinciale di LI è stata annullata dalla sentenza n. 5454/2024 dell'8 aprile 2024 che si è occupata anche della sottesa cartella 071 2011 0092368 147 000, notificata il 6 aprile 2011 e relativa all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (un terzo dell'imposta dovuta ex art. 56 del d.P.R. n. 131/1986 a seguito della proposizione del ricorso da parte del
- 10 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda co-obligato venditore) riferito all'accertamento n. 20081T006560000 di maggior valore ai fini dell'imposta di registro riferito per la vendita di un terreno agricolo effettuata nel 2008 da al prezzo di € 104.000,00 rettificato dall'Ufficio in € 900.000,00. Persona_1
È esattamente il titolo posto a base del pignoramento.
Dopo aver riepilogato le obiezioni delle ricorrenti all'avviso di accertamento e richiamato le sentenze di annullamento: quella parziale per il 50% ottenuta dal venditore dalla
Commissione Tributaria Regionale per la Campania n. 283/2012 e quella totale ottenuta dall'acquirente dalla Corte Tributaria Provinciale di 56/15/2012, cui è CP_6 CP_2 seguita l'intimazione delle maggiori imposte (registro, ipotecaria e catastale) con avviso di rettifica e riliquidazione (anno 2008 serie 1T 006560 sotto numero 000) con riferimento all'ambito della sua giurisdizione e alla deducibilità della pretesa sostanziale la Corte
Tributaria ha così pronunciato: “l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo ad esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Corte di Cassazione, sentenza n. 18003/2022). Ne deriva che l'emanazione di un titolo giudiziale quale
l'intervenuta citata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta la n. 56/15/12 emessa il
26 febbraio 2012 in favore del debitore principale sig. acquirente del terreno, divenuta inoltre CP_6 definitiva per mancata opposizione, di annullamento del prodromico avviso di accertamento incide sulla legittimità degli atti di riscossione, delineandosi come un vizio non originario, bensì sopravvenuto. Ciò detto va inoltre rilevato che, come affermato da plurime decisioni della Corte di
Cassazione, è facoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 c.c.. Tale facoltà opera, come riflesso dell'unicità dell'accertamento e della estensibilità del giudicato. Pertanto, il coobbligato (nel caso di specie l'originario ricorrente sig. ) può invocare a proprio Parte_1 vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido (nella fattispecie quella emessa nei confronti del debitore principale sig. , non essendo il primo CP_6 rimasto inerte, ma avendo a propria volta promosso un giudizio non ancora conclusosi in modo definitivo a lui sfavorevole con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. Va quindi risolta la questione posta dalla resistente se può essere considerata «definitiva conclusione CP_8 del giudizio» la sentenza n. 27119/2019 emessa dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile
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emessa nell'ambito del contenzioso instaurato dal primo coobbligato sig. e quindi se la Parte_1 stessa costituisce o meno «sentenza sfavorevole passata in giudicato» in presenza di un ricorso per revocazione della stessa. La revocazione è uno strumento a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate nei casi indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile, con la specifica che la revocazione dei provvedimenti della Cassazione è consentita solo nel caso previsto dall'art. 395
n. 4 c.p.c. (oltre alle nuove ipotesi previste dalla riforma Cartabia), come nel caso di specie avendo il ricorrente eccepito in sede di revocazione l'errore percettivo, come risulta dalla documentazione versata in atti. La revocazione richiesta dalle ricorrenti è quindi di tipo ordinario e quindi l'azione impedisce il passaggio in giudicato della impugnata sentenza della Corte di Cassazione”.
Nel conoscere dunque le conseguenze del superiore principio sull'atto cadente nella sua cognizione (l'intimazione), il Collegio ha affermato l'estensione alle odierne ricorrenti, debitrici in solido della stessa imposta, del giudicato favorevole formatosi nei confronti dell'acquirente con la sentenza n. 56/15/2012, non ostandosi alcun successivo giudicato definitivo in senso sfavorevole alle ragioni di costoro.
Proprio in conseguenza del giudicato di annullamento dell'atto prodromico che ha caducato il titolo su cui fondava la pretesa tributaria, l'impugnata intimazione è stata annullata.
Di tanto il Collegio prende atto.
Sennonché la superiore motivazione vale anche per il pignoramento basato sulla medesima ragione di credito, per le stesse motivazioni riportare per esteso della Corte Tributaria.
12. Ad essa va aggiunto che la Cassazione, ponendo fine all'annoso contenzioso tributario all'origine della procedura esecutiva di causa e ravvisando l'errore revocatorio che aveva indotto alla decisione di legittimità della V sezione n. 27119 del 23 ottobre 2019, ha dichiarato fondata l'opposizione di coltivata dalle sue eredi all'atto impositivo, Persona_1 annullandolo in base al giudicato esterno intervenuto (ordinanza della sezione tributaria della Corte n. 19645/2024 pubblicata il 16 luglio 2024).
Nella motivazione è scritto che parte ricorrente ha con ragione invocato a suo vantaggio il giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso dalla coobbligata solidale
[...]
e che ai sensi dell'art. 1306 secondo comma c.c. i debitori che non hanno partecipato CP_6 al processo possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). Nell'occasione si è ricordato che in ambito tributario la norma prefata determina la prevalenza dell'effetto del giudicato esterno
(riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, con il solo limite che il giudicato
- 12 - Corte d'Appello di LI - sezione seconda esterno non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato di segno contrario e così in ragione del fatto che il giudizio tributario
è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi in cui i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo per cui l'annullamento o la rettifica di un atto deve valere erga omnes. Si è anche chiarito che l'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante concerne l'unico atto impositivo che sorregge il rapporto e che esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato, con la conseguenza che può giovarsene finanche il condebitore che abbia opposto lo stesso avviso, sebbene solo il co-obbligato solidale possa chiedere di far valere nel giudizio contro l'ente impositore la sentenza favorevole emessa in altro giudizio nei confronti di altro co-obbligato.
13. In finale, assorbendosi nelle superiori quanto autorevoli statuizioni la disamina dei motivi dell'appello come riepilogati al § 1.1., sia sufficiente dire che con essi le germane hanno strenuamente esercitato il “diritto potestativo sostanziale” di avvalersi del Parte_1
giudicato, cui alcuna preclusione processuale si interpone.
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, l'opposizione al pignoramento va accolta in toto, essendo definitivamente accertato che vi è giudicato esterno, e che l'atto tributario impositivo è annullato.
14. La riforma della sentenza importa che la Corte debba rideterminare le spese dell'intero giudizio.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene alla nelle sue Controparte_2
articolazioni.
La liquidazione, eseguita applicando il III scaglione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche in cui cade il credito delle Agenzie fiscali controverso (che è solo una parte dell'ammontare complessivo dell'intimazione e del pignoramento che ne è seguito), da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, è contenuta in dispositivo.
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Per nessuno dei due gradi del giudizio è riconosciuta la fase istruttoria che non si è concretamente svolta, di talché gli importi liquidati riguardano la fase di studio della controversia, di introduzione del giudizio e decisionale e gli importi sono calcolati sul parametro medio dal quale non vi è ragione di discostarsi.
Delle spese va curata la distrazione in favore dell'Avvocato Antonio Cento che se ne è dichiarato antistatario e che ha depositato nota delle spese, tenuta in considerazione ma non condivisa integralmente in ragione del valore accertato e delle attività difensive realmente svolte.
Nella condanna al pagamento le Agenzie sono associate per le ragioni espresse in parte motiva e per le comuni posizioni e difese.
Verso il anche le spese del presente grado di giudizio Controparte_4 meritano d'essere compensate essendo la sua vocatio avvenuta per ragioni solo processuali e di denuntiatio litis.
P.Q.M
la Corte di Appello di LI - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello proposto da e , Controparte_1 Parte_1 eredi di , in parziale riforma del capo b) del dispositivo della sentenza Persona_1
del Tribunale di LI n. 5341/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023, dichiara nullo nella sua integrità il pignoramento mobiliare presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R.
602/1973 per inesistenza del credito recato anche dalla cartella di pagamento n. 071 2011
0092368 147 000 fondata su un avviso di accertamento definitivamente annullato;
⎯ condanna l' nelle sue articolazioni al pagamento delle spese del Controparte_2 doppio grado del giudizio che liquida, per il primo grado, in € 1.036,00 per esborsi ed €
5.800,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 777,00 per esborsi ed
€ 6.900,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Antonio Cento che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ compensa interamente le spese confronti del Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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