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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1153/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02.08.2024 da:
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BO) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Gasparrini
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
delle Marche (AP) ed ivi residente in [...] - CONTUMACE
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 05.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la RICORRENTE “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.b, della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra (C.F.: , nata il Parte_1 C.F._1
25.03.1978 a Bologna (BO) e il Signor (C.F.: CP_1 C.F._3
), nato il [...] a [...], ordinando all'Ufficiale
[...]
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
assegnare la casa coniugale, sita Piazza Giacomo Leopardi, 4 a Montalto delle Marche (AP), al
Sig. in quanto rispondente all'interesse della ricorrente e così deciso CP_1
in corso di separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la ricorrente sulla premessa Parte_1
che:
- in data in data 01.07.2001 contraeva matrimonio con con rito CP_1
concordatario a Montalto delle Marche (AP), trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al N. 3, Parte II, Serie A deleg.1, in regime di comunione dei beni;
- i coniugi, di comune accordo, stabilivano la propria residenza nel Comune di
Montalto delle Marche (AP);
- dall'unione nascevano due figlie: in data 05.06.1998 a San Benedetto del Tronto
(AP) nasceva e in data 14.03.2001 a San Benedetto del Tronto Persona_1
(AP) nasceva Persona_2 - è maggiorenne, ha un compagno e un figlio, vive in un altro Persona_1
indirizzo e non fa più parte nucleo familiare originario;
- è maggiorenne, vive in Contrada Maglio n. 9 nel medesimo Comune Persona_2
con il proprio compagno e con la famiglia di quest'ultimo;
- non svolge alcuna attività lavorativa, da qualche anno percepisce Parte_1
una pensione di invalidità civile;
- era operaio presso la Ditta di un familiare, attualmente non si CP_1
conoscono le sue condizioni lavorative;
- in data 08.03.2023 i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, la quale veniva omologata dal Tribunale di
Ascoli Piceno con decreto del 14.04.2023 con l'adozione dei seguenti provvedimenti: “A) i coniugi vivranno separati ma con l'obbligo del mutuo rispetto
e si trasferirà in altro indirizzo, avendo facoltà di cambiare Parte_1
comune di residenza;
B) la figlia maggiorenne c.f. Persona_2 C.F._4
nata il [...] a [...]à libera di mantenere
[...]
la propria residenza nell'attuale casa familiare;
in ogni caso, avendo un proprio compagno, essendosi trasferita da qualche mese all'indirizzo di quest'ultimo in
Contrada Maglio n.9 a Montalto delle Marche, sarà libera di prendere qualsivoglia decisione, anche di seguire la madre in caso di suo trasferimento in altro indirizzo
o in altro comune;
C) per quanto riguarda gli aspetti economici. La casa coniugale, condotta in locazione da , verrà lasciata al marito, il quale si Parte_1
interesserà del subentro nel contratto di locazione ed effettuerà la volturazione di tutte le utenze (luce, acqua, gas, tassa rifiuti, telefono, abbonamenti tv...) della casa coniugale sita in Piazza Giacomo Leopardi, 4 a Montalto delle Marche (AP) oggi intestati a . La ricorrente, pur trovandosi in una situazione di Parte_1
grave indigenza economica, rinuncia espressamente a chiedere un sostegno economico al marito, per il proprio mantenimento”; - erano trascorsi oltre sei mesi dalla data del 08.03.2023 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
- la ricorrente in data 08.03.2023 rilasciava la casa coniugale di Piazza Giacomo
Leopardi, 4 a Montalto delle Marche (AP) e si trasferiva in Via Ugo la Malfa n.33
a San Benedetto del Tronto (AP) dove attualmente risiede;
- la ricorrente non è intestataria di beni immobili o di beni mobili registrati, i coniugi non hanno beni o conti correnti cointestati e non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nonché di assegnare la casa coniugale, sita Piazza Giacomo Leopardi, 4
a Montalto delle Marche (AP), al CP_1
In data 02.09.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del
06.03.2025.
A tale udienza il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. Il G.I. rilevava, inoltre, che la ricorrente non era comparsa in quanto si era recentemente sottoposta alla terza operazione al cuore a causa della quale chiedeva, pertanto, di essere esonerata dalla comparizione personale in quanto non formulava alcuna istanza relativa a disposizioni di carattere patrimoniale. Il
Giudice disponeva la discussione orale della causa e l'Avv. Palmioli si riportava alle proprie conclusioni, chiedendo inoltre la liquidazione dei compensi, essendo la sua assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato. All'esito della discussione orale, il
GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. Osserva il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può essere più ricostituita, merita accoglimento;
in mancanza di specifica domanda della parte ricorrente, la casa coniugale non può essere assegnata. Considerata la natura necessitata della controversia e il fatto che il non si è costituito in giudizio e che non ha CP_1
contrastato la domanda dell'attrice, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.07.2001
a Montalto delle Marche (AP) tra la Sig.ra (C.F.: Parte_1
e il Signor (C.F.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montalto delle
Marche (AP) così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio, contratto in data 01.07.2001, è stato trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al N. 3, Parte II, Serie
A, Ufficio 1;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali;
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1153/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02.08.2024 da:
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BO) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Gasparrini
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
delle Marche (AP) ed ivi residente in [...] - CONTUMACE
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 05.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la RICORRENTE “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.b, della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra (C.F.: , nata il Parte_1 C.F._1
25.03.1978 a Bologna (BO) e il Signor (C.F.: CP_1 C.F._3
), nato il [...] a [...], ordinando all'Ufficiale
[...]
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
assegnare la casa coniugale, sita Piazza Giacomo Leopardi, 4 a Montalto delle Marche (AP), al
Sig. in quanto rispondente all'interesse della ricorrente e così deciso CP_1
in corso di separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la ricorrente sulla premessa Parte_1
che:
- in data in data 01.07.2001 contraeva matrimonio con con rito CP_1
concordatario a Montalto delle Marche (AP), trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al N. 3, Parte II, Serie A deleg.1, in regime di comunione dei beni;
- i coniugi, di comune accordo, stabilivano la propria residenza nel Comune di
Montalto delle Marche (AP);
- dall'unione nascevano due figlie: in data 05.06.1998 a San Benedetto del Tronto
(AP) nasceva e in data 14.03.2001 a San Benedetto del Tronto Persona_1
(AP) nasceva Persona_2 - è maggiorenne, ha un compagno e un figlio, vive in un altro Persona_1
indirizzo e non fa più parte nucleo familiare originario;
- è maggiorenne, vive in Contrada Maglio n. 9 nel medesimo Comune Persona_2
con il proprio compagno e con la famiglia di quest'ultimo;
- non svolge alcuna attività lavorativa, da qualche anno percepisce Parte_1
una pensione di invalidità civile;
- era operaio presso la Ditta di un familiare, attualmente non si CP_1
conoscono le sue condizioni lavorative;
- in data 08.03.2023 i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, la quale veniva omologata dal Tribunale di
Ascoli Piceno con decreto del 14.04.2023 con l'adozione dei seguenti provvedimenti: “A) i coniugi vivranno separati ma con l'obbligo del mutuo rispetto
e si trasferirà in altro indirizzo, avendo facoltà di cambiare Parte_1
comune di residenza;
B) la figlia maggiorenne c.f. Persona_2 C.F._4
nata il [...] a [...]à libera di mantenere
[...]
la propria residenza nell'attuale casa familiare;
in ogni caso, avendo un proprio compagno, essendosi trasferita da qualche mese all'indirizzo di quest'ultimo in
Contrada Maglio n.9 a Montalto delle Marche, sarà libera di prendere qualsivoglia decisione, anche di seguire la madre in caso di suo trasferimento in altro indirizzo
o in altro comune;
C) per quanto riguarda gli aspetti economici. La casa coniugale, condotta in locazione da , verrà lasciata al marito, il quale si Parte_1
interesserà del subentro nel contratto di locazione ed effettuerà la volturazione di tutte le utenze (luce, acqua, gas, tassa rifiuti, telefono, abbonamenti tv...) della casa coniugale sita in Piazza Giacomo Leopardi, 4 a Montalto delle Marche (AP) oggi intestati a . La ricorrente, pur trovandosi in una situazione di Parte_1
grave indigenza economica, rinuncia espressamente a chiedere un sostegno economico al marito, per il proprio mantenimento”; - erano trascorsi oltre sei mesi dalla data del 08.03.2023 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
- la ricorrente in data 08.03.2023 rilasciava la casa coniugale di Piazza Giacomo
Leopardi, 4 a Montalto delle Marche (AP) e si trasferiva in Via Ugo la Malfa n.33
a San Benedetto del Tronto (AP) dove attualmente risiede;
- la ricorrente non è intestataria di beni immobili o di beni mobili registrati, i coniugi non hanno beni o conti correnti cointestati e non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nonché di assegnare la casa coniugale, sita Piazza Giacomo Leopardi, 4
a Montalto delle Marche (AP), al CP_1
In data 02.09.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del
06.03.2025.
A tale udienza il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. Il G.I. rilevava, inoltre, che la ricorrente non era comparsa in quanto si era recentemente sottoposta alla terza operazione al cuore a causa della quale chiedeva, pertanto, di essere esonerata dalla comparizione personale in quanto non formulava alcuna istanza relativa a disposizioni di carattere patrimoniale. Il
Giudice disponeva la discussione orale della causa e l'Avv. Palmioli si riportava alle proprie conclusioni, chiedendo inoltre la liquidazione dei compensi, essendo la sua assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato. All'esito della discussione orale, il
GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. Osserva il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può essere più ricostituita, merita accoglimento;
in mancanza di specifica domanda della parte ricorrente, la casa coniugale non può essere assegnata. Considerata la natura necessitata della controversia e il fatto che il non si è costituito in giudizio e che non ha CP_1
contrastato la domanda dell'attrice, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.07.2001
a Montalto delle Marche (AP) tra la Sig.ra (C.F.: Parte_1
e il Signor (C.F.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montalto delle
Marche (AP) così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio, contratto in data 01.07.2001, è stato trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al N. 3, Parte II, Serie
A, Ufficio 1;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali;
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo