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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 9709/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Moschella in Mascalucia, Via Carbonaro 34/L che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lidia Timpanaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Marchi in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 41, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premettendo di essere proprietaria esclusiva di una villetta sita in San Pietro Clarenza (CT), via
Roma n. 168, iscritta al Catasto dei Fabbricati al foglio 8, part. 340, piano 1°, (sub. 1) e piano T (sub. 2) costituita da due appartamenti, uno al primo piano e l'altro al piano terra, ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, per sentirlo condannare al rilascio dell'appartamento sito al primo piano da lui Controparte_1
occupato sine titolo.
A sostegno delle proprie ragioni ha esposto:
-di essere proprietaria esclusiva dell'intero immobile;
-che l'appartamento posto al primo piano e per cui è causa le è pervenuto per donazione dei suoi genitori,
e , giusta atto del 1991 a rogito del dott. , Notaio in Catania, CP_2 CP_3 Persona_1
rep. n. 26426, progressivo n. 5123;
- che detto appartamento è occupato dal proprio marito , odierno resistente, dal quale è Controparte_1
separata giusta sentenza n. 2203/23 del 19.05.2023 del Tribunale di Catania;
- che il marito, su tale appartamento, che è stata la loro abitazione coniugale dalla quale lei si è allontanata in seguito alla crisi matrimoniale che ha determinato la loro separazione, non vanta nessun diritto reale o personale di godimento;
-che il marito non intende rilasciare l'appartamento sebbene lei ne abbia fatto formale richiesta;
- che pertanto l'occupazione da parte del resistente è sine titulo;
- che è stato infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione.
La ricorrente ha versato in atti, tra gli altri, i seguenti documenti: sentenza di separazione, atto di donazione dell'appartamento al primo piano, verbale di mediazione.
Il resistente si è costituito in giudizio e, pur riconoscendo che l'appartamento per cui è causa e dove lui abita,
è di proprietà esclusiva della moglie, ha dedotto di detenerlo legittimamente sia perché è stato adibito dai coniugi a loro abitazione familiare sia perché lui, in costanza di matrimonio, ha provveduto a proprie spese a ristrutturarlo e migliorarlo spendendo complessivamente la somma di €220.000,00.
Ha chiesto a questo tribunale, in via principale, il rigetto della domanda di parte ricorrente ritenendola infondata e in via subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso, in considerazione delle spese sostenute personalmente al fine di effettuare gli interventi di ristrutturazione e miglioramento, ha chiesto la concessione di un congruo termine per il rilascio dell'appartamento.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta in atti e con prova per testi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dall'esame degli atti di causa si evince:
-che le parti in causa sono coniugi separati legalmente con sentenza n. 2203/23 del 19.05.2023 del Tribunale di Catania (all. n. 6, fascicolo di parte ricorrente), che l'appartamento per cui è causa è di proprietà esclusiva della ricorrente, giusta atto di donazione del 1991 a rogito del dott. , Notaio in Catania, rep. Persona_1
n. 26426, progressivo n. 5123 (all. n. 7, fascicolo di parte ricorrente), che è stato esperito, precedentemente all'instaurazione di questo giudizio, il tentativo di mediazione obbligatoria conclusosi negativamente per l'assenza della parte chiamata, l'odierna parte resistente (all. 10, fascicolo di parte ricorrente).
La testimone, figlia maggiorenne economicamente non convivente con i genitori, ha confermato che il padre abita presso l'appartamento per cui è causa, circostanza peraltro incontestata tra le parti.
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha fornito la prova di essere proprietaria esclusiva dell'immobile di cui chiede il rilascio ed ha assolto, pienamente, l'onere, su di lei posto, di dimostrare i fatti sui quali si fonda la domanda avanzata nei confronti del resistente nonché la mancata riconsegna dell'immobile mentre il resistente non ha provato l'esistenza di un suo diritto alla detenzione essendo le sue deduzioni del tutto inconferenti oltre che non provate.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di occupazione senza titolo dell'immobile in oggetto da parte del resistente al quale va ordinato di rilasciarlo libero e sgombro da cose e persone nella disponibilità della ricorrente.
Questo giudice ritiene che pur trattandosi di occupazione senza titolo, materia sottratta all'operatività dell'art. 56 L.392/78 possa essere concesso, al resistente, un termine congruo per il rilascio, trattandosi di immobile utilizzato dal coniuge separato come propria abitazione e tenendo conto dell'attuale periodo estivo caratterizzato, in tutta la provincia di Catania, da temperature molto alte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara che l'appartamento di proprietà della ricorrente, , sito in San Pietro Clarenza, via Roma, Parte_1
168, iscritta al Catasto dei Fabbricati al foglio 8, part. 340, piano 1°, (sub. 1) è occupato sine titulo dal resistente
; Controparte_1
-Condanna il resistente, a rilasciare l'appartamento sopra individuato, entro il 15.10.2025, Controparte_1 libero e sgombro da cose e persone, nella disponibilità della ricorrente, ; Parte_1
-Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, , le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 19.07.2025
La Got dott.ssa C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 9709/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Moschella in Mascalucia, Via Carbonaro 34/L che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lidia Timpanaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Marchi in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 41, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premettendo di essere proprietaria esclusiva di una villetta sita in San Pietro Clarenza (CT), via
Roma n. 168, iscritta al Catasto dei Fabbricati al foglio 8, part. 340, piano 1°, (sub. 1) e piano T (sub. 2) costituita da due appartamenti, uno al primo piano e l'altro al piano terra, ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, per sentirlo condannare al rilascio dell'appartamento sito al primo piano da lui Controparte_1
occupato sine titolo.
A sostegno delle proprie ragioni ha esposto:
-di essere proprietaria esclusiva dell'intero immobile;
-che l'appartamento posto al primo piano e per cui è causa le è pervenuto per donazione dei suoi genitori,
e , giusta atto del 1991 a rogito del dott. , Notaio in Catania, CP_2 CP_3 Persona_1
rep. n. 26426, progressivo n. 5123;
- che detto appartamento è occupato dal proprio marito , odierno resistente, dal quale è Controparte_1
separata giusta sentenza n. 2203/23 del 19.05.2023 del Tribunale di Catania;
- che il marito, su tale appartamento, che è stata la loro abitazione coniugale dalla quale lei si è allontanata in seguito alla crisi matrimoniale che ha determinato la loro separazione, non vanta nessun diritto reale o personale di godimento;
-che il marito non intende rilasciare l'appartamento sebbene lei ne abbia fatto formale richiesta;
- che pertanto l'occupazione da parte del resistente è sine titulo;
- che è stato infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione.
La ricorrente ha versato in atti, tra gli altri, i seguenti documenti: sentenza di separazione, atto di donazione dell'appartamento al primo piano, verbale di mediazione.
Il resistente si è costituito in giudizio e, pur riconoscendo che l'appartamento per cui è causa e dove lui abita,
è di proprietà esclusiva della moglie, ha dedotto di detenerlo legittimamente sia perché è stato adibito dai coniugi a loro abitazione familiare sia perché lui, in costanza di matrimonio, ha provveduto a proprie spese a ristrutturarlo e migliorarlo spendendo complessivamente la somma di €220.000,00.
Ha chiesto a questo tribunale, in via principale, il rigetto della domanda di parte ricorrente ritenendola infondata e in via subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso, in considerazione delle spese sostenute personalmente al fine di effettuare gli interventi di ristrutturazione e miglioramento, ha chiesto la concessione di un congruo termine per il rilascio dell'appartamento.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta in atti e con prova per testi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dall'esame degli atti di causa si evince:
-che le parti in causa sono coniugi separati legalmente con sentenza n. 2203/23 del 19.05.2023 del Tribunale di Catania (all. n. 6, fascicolo di parte ricorrente), che l'appartamento per cui è causa è di proprietà esclusiva della ricorrente, giusta atto di donazione del 1991 a rogito del dott. , Notaio in Catania, rep. Persona_1
n. 26426, progressivo n. 5123 (all. n. 7, fascicolo di parte ricorrente), che è stato esperito, precedentemente all'instaurazione di questo giudizio, il tentativo di mediazione obbligatoria conclusosi negativamente per l'assenza della parte chiamata, l'odierna parte resistente (all. 10, fascicolo di parte ricorrente).
La testimone, figlia maggiorenne economicamente non convivente con i genitori, ha confermato che il padre abita presso l'appartamento per cui è causa, circostanza peraltro incontestata tra le parti.
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha fornito la prova di essere proprietaria esclusiva dell'immobile di cui chiede il rilascio ed ha assolto, pienamente, l'onere, su di lei posto, di dimostrare i fatti sui quali si fonda la domanda avanzata nei confronti del resistente nonché la mancata riconsegna dell'immobile mentre il resistente non ha provato l'esistenza di un suo diritto alla detenzione essendo le sue deduzioni del tutto inconferenti oltre che non provate.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di occupazione senza titolo dell'immobile in oggetto da parte del resistente al quale va ordinato di rilasciarlo libero e sgombro da cose e persone nella disponibilità della ricorrente.
Questo giudice ritiene che pur trattandosi di occupazione senza titolo, materia sottratta all'operatività dell'art. 56 L.392/78 possa essere concesso, al resistente, un termine congruo per il rilascio, trattandosi di immobile utilizzato dal coniuge separato come propria abitazione e tenendo conto dell'attuale periodo estivo caratterizzato, in tutta la provincia di Catania, da temperature molto alte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara che l'appartamento di proprietà della ricorrente, , sito in San Pietro Clarenza, via Roma, Parte_1
168, iscritta al Catasto dei Fabbricati al foglio 8, part. 340, piano 1°, (sub. 1) è occupato sine titulo dal resistente
; Controparte_1
-Condanna il resistente, a rilasciare l'appartamento sopra individuato, entro il 15.10.2025, Controparte_1 libero e sgombro da cose e persone, nella disponibilità della ricorrente, ; Parte_1
-Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, , le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 19.07.2025
La Got dott.ssa C. Torrisi