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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti iscritti ai n. 2086/2024 e 2869/2024 R.G. vertenti
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE – RESISTENTE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTA – RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
PUGLISI ORESTE, c.f. , quale procuratore distrattario del sig. C.F._2
, rappresentato e difeso da sé medesimo. OPPOSTO Controparte_1
OGGETTO: opposizioni a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16/4/2024 ed iscritto al n. 2086/2024 R.G. l'
[...]
spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 30/3/2024, Parte_1
con il quale e l'avv. Oreste Puglisi, quale distrattario, esponevano di avere Controparte_1 notificato in forma esecutiva il 31/10/2022 la sentenza n. 1971/2022, con la quale, a propria volta, il Tribunale di Messina aveva condannato l' ad adibire il Parte_1
in modo prevalente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale CP_1
ed a risarcirgli il danno non patrimoniale liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1/9/2009 al 30/3/2018, oltre interessi legali e spese del giudizio liquidate nella misura di 2/3 pari ad € 1.875,00 per compensi professionali, più accessori di legge, distratti a favore dell'avv. Oreste Puglisi.
Con l'atto di precetto opposto, in esecuzione della sentenza anzidetta, Controparte_1 rivendicava il pagamento della somma di € 58.273,03 e l'avv. Oreste Puglisi, quale procuratore distrattario, il pagamento della somma di € 3.319,50.
L'opponente eccepiva la nullità e/o l'illegittimità del precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata, poiché l'asserito titolo esecutivo non poteva ritenersi portatore di un credito certo liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., in quanto la sentenza azionata non permetteva di quantificare le somme dovute in favore dell'opposto Controparte_1
Evidenziava che la sentenza n. 1971/2022 del Tribunale di Messina non costituiva titolo esecutivo, rappresentato invece dalla sentenza n. 955/2023, con la quale la Corte di Appello di
Messina – sezione lavoro – aveva rigettato l'appello proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza n. 1971/2022.
Eccepiva altresì l'illegittima determinazione degli onorari dell'atto di precetto dell'avv. Oreste
Puglisi, eccedenti rispetto al valore della controversia.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere ex art. 615, 1° comma, c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto, concorrendo gravi motivi, e, nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11/9/2024. Controparte_1
Premetteva che il precetto era stato elaborato sulla scorta delle buste paga e dei fogli presenza elaborati dall'Azienda (ove erano esposti, rispettivamente, le retribuzioni globali di fatto e la presenza anno per anno e mese per mese del dipendente in reparto nel periodo preso in considerazione nella sentenza 1971/2022 - dall'1/9/2009 al 30/3/2018), e con riserva di nuovo precetto per le somme ulteriormente dovute alla dipendente da azionare al momento della trasmissione da parte dell' di tutti i cedolini 13° mensilità (dal 2009 al 2018). Parte_2
Precisava che, prima della notifica dell'atto di precetto e dell'opposizione, la Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, con sentenza n. 955/2024 del 15/12/2023 (non impugnata in
Cassazione), notificata all'opponente in forma esecutiva in pari data, aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado, in forza della quale era stato notificato precetto.
Evidenziava che la giustificazione del credito del lavoratore era rinvenibile già dall'interpretazione testuale della sentenza azionata, che forniva tutti gli elementi per giungere, attraverso il riferimento ai documenti ivi richiamati, alla quantificazione dell'importo precettato, indicando, in particolare il periodo temporale di riferimento (dall'1/9/2009 al
30/3/2018), i dati da cui individuare la retribuzione globale di fatto (le buste paga elaborate dalla stessa debitrice) ed i giorni di effettiva presenza del lavoratore in reparto (dati ricavabili dai cartellini presenze anch'essi elaborati dall' . Sottolineava che, pertanto, la sentenza Pt_1
in forza della quale era stato intimato il pagamento conteneva tutti gli elementi necessari a rendere possibile l'esercizio dell'azione esecutiva.
Rilevava, ancora, che l'opponente non aveva specificatamente contestato i conteggi esposti in precetto e rappresentava che i compensi di precetto indicati dall'avv. Puglisi erano conformi alle tariffe forensi vigenti.
In via riconvenzionale, ove la sentenza in parola non fosse stata ritenuta valido titolo esecutivo, chiedeva la condanna dell' al pagamento in favore del della complessiva Pt_1 CP_1 somma di € 52.427,73 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza menzionata e per i periodi e secondo i conteggi indicati nell'atto di precetto.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata ed inammissibile, e, in via riconvenzionale, la condanna dell' al pagamento in favore di della Pt_1 Controparte_1 complessiva somma € 52.427,03 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero di somma maggiore nei limiti di € 65.000,00 oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con separato ricorso depositato in data 24/5/2024 ed iscritto a ruolo al n. 2869/2024
R.G., l' spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1
il 13/5/2024, con il quale e l'avv. Oreste Puglisi, quale distrattario, esponevano Controparte_1
di avere notificato in forma esecutiva il 31/10/2022 la già citata sentenza n. 1971/2022 Trib.
Messina e rappresentavano che, con sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina Sez. Lavoro e notificata in forma esecutiva in data 15/12/2023, era stata confermata la sentenza n. 1971/2022 Trib. Messina e condannata l' al pagamento delle spese Parte_1
di lite liquidate in euro 2.320,00, oltre accessori, in favore del procuratore distrattario. Con l'atto di precetto opposto, aveva rivendicato il pagamento della somma Controparte_1 di € 58.273,03 e l'avv. Oreste Puglisi quale procuratore distrattario il pagamento della somma di € 482,96.
Riproponeva le medesime eccezioni e difese della precedente opposizione a precetto insistendo nelle medesime conclusioni.
, unitamente al proprio procuratore distrattario avv. Oreste Puglisi, si Controparte_1
costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11.9.2024, riproponendo le medesime difese e domande, anche in via riconvenzionale, spiegate nel precedente giudizio.
All'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, disposta la riunione dei due procedimenti, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei precetti opposti, e, ai sensi dell'art. 423, c. 1, c.p.c., veniva ordinato all' di pagare in favore di parte opposta la somma lorda di € 52.427,73. Pt_1
Disposta esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., l'udienza del 13 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
2.- Con sentenza n. 1971/2022 del 25/10/2022, munita di formula esecutiva in data
31.10.2022 e notificata in forma esecutiva in pari data, il Tribunale di Messina condannava l' “1) ad adibire in modo prevalente e Parte_1 Controparte_1
assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D;
2) a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio, dall'1 settembre 2009 al 30 marzo 2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria”; il
Tribunale condannava altresì l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella Pt_1 misura di 2/3 pari all'importo, già ridotto, di € 1.875,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Oreste Puglisi.
In esecuzione di tale sentenza, il e l'avv. Oreste Puglisi quale distrattario notificavano CP_1 all' in data 30/3/2024 l'atto di precetto opposto nel giudizio n. Parte_1
2086/2024 RG, per l'esecuzione della parte della sentenza relativa al risarcimento del danno
(per la lavoratrice) ed alle spese del giudizio (per il procuratore distrattario).
In data antecedente alla notifica del precetto ed alla proposizione dell'opposizione anzidetta, la
Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 955/2023 del 15/12/2023 aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n. 1971/2022 del Tribunale di Messina e confermato la sentenza impugnata, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio in ragione di 2/3 pari Parte_1 all'importo, già ridotto, di € 2.320,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Oreste Puglisi.
In esecuzione di tale sentenza, confermativa della sentenza n. 1971/2022 Trib. Messina, il e l'avv. Oreste Puglisi quale distrattario hanno notificato all' CP_1 Parte_1
in data 13/5/2024 un ulteriore atto di precetto, opposto nel giudizio n. 2869/2024 R.G.,
[...] per l'esecuzione della parte della sentenza relativa al risarcimento del danno.
Si premette che, alla stregua dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale, “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass. civ.,
13/11/2018, n.29021; Cass. civ., 11/06/2014, n.13249; Cass. civ., 22/01/1999, n.586).
Orbene, si rileva che il primo atto di precetto opposto è stato notificato in data 30/3/2024 sulla base della sentenza n. 1971/2022 Tribunale di Messina sezione lavoro. Tuttavia, a tale data, la sentenza di primo grado non costituiva più valido titolo esecutivo da portare ad esecuzione, poiché sostituita dalla sentenza d'appello n. 955/2023 emessa in data 15/12/2023 dalla Corte
d'Appello di Messina, sez. lav. Il precetto non menziona il pronunciamento d'appello né fa riferimento alla data della sua notifica in forma esecutiva. L'atto opposto, pertanto, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è nullo, poiché non fondato su un valido titolo esecutivo, in violazione degli art. 474 e 480 c.p.c.
L'eccezione di parte opponente è dunque fondata.
3.- Per quanto concerne invece il secondo precetto opposto del 13/5/2024, esso indica correttamente quale titolo esecutivo la sentenza n. 955/2023 del 15/12/2023 della Corte
d'Appello di Messina, notificata in pari data. Occorre dunque esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria. L'opponente eccepisce che la sentenza n. 955/2023 della Corte d'Appello di Messina, confermativa della sentenza n. 1971/2022 Tribunale di Messina, non possa costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ai fini di quanto richiesto in precetto, in quanto essa non conterrebbe il riconoscimento di un credito certo liquido ed esigibile, non permettendo la sentenza di quantificare le somme dovute in favore del sig. . CP_1
Si rileva che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (Cass. civ., sez. lav. 31/10/2014, n.23159;
Cass. civ., 08/06/2017, n.14267).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato, nella sentenza del 2 luglio 2012,
n. 11066, che “il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, prima dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo dell'esistenza del titolo esecutivo. Se dunque si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice del merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore. Nella misura del possibile, ma anche del dovuto in termini di efficacia della funzione giurisdizionale, ne sarà resa possibile l'effettiva definizione della controversia ed evitato di dare spazio a comportamenti soltanto dilatori”.
È stato riconosciuto come tale orientamento “si faccia correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità del titolo per indeterminabilità - delle parti e del giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella;
e sia pure intendendolo nel senso che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (in tali espressi termini, v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027)” (ancora Cass. civ., 11/06/2014, n.13249).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, nella sentenza portata in esecuzione, sebbene sia chiaro ed inequivocabile l'obbligo risarcitorio dell'
[...]
nei confronti del sig. , ed espressamente determinati i criteri per la sua Parte_1 CP_1
quantificazione, ovvero il 20% della retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1/9/2009 al 30/3/2018, non è stata effettuata l'aritmetica quantificazione delle somme spettanti in via risarcitoria al lavoratore.
Il titolo, in particolare, non contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico (quali l'importo della retribuzione mensile da assumere a riferimento o i giorni di effettiva presenza in servizio del lavoratore), né l'opposto ha documentato l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute.
L'eccezione di parte opponente, in parte qua, risulta dunque fondata e l'opposizione va dunque accolta, anche con riferimento al secondo precetto opposto.
4.- Nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto, in via riconvenzionale, ha chiesto l'esatta quantificazione del credito come risultante dalla sentenza azionata, allegando documentazioni ai fini di provare l'esattezza degli importi intimati. La domanda riconvenzionale, finalizzata alla sola corretta quantificazione di una voce risarcitoria pacificamente riconosciuta con il titolo esecutivo (anche in ordine ai criteri della sua determinazione), risulta certamente legittima ed ammissibile, anche alla luce dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata. Il creditore opposto, con redazione di dettagliate tabelle di calcolo, facilmente verificabili, secondo i criteri già determinati in sentenza e sulla base delle buste paga e dei fogli presenze allegati nel presente giudizio (atti di provenienza datoriale), ha correttamente quantificato le somme risarcitorie liquidate in sentenza. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha contestato in alcun modo né l'autenticità delle buste paga e dei fogli presenza, né la correttezza del conteggio effettuato dall'opposto, risultando così condivisibile la determinazione dell'importo da liquidare in favore di parte opposta sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza d'appello.
Parte opposta ha correttamente quantificato il proprio credito in complessivi €52.427,73 pari al
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 settembre 2009 al 30 marzo 2018. A tale importo va aggiunto quello di € 3.769,24, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita a titolo di tredicesima mensilità dal 1/9/2009 al
30/3/2018, i cui cedolini sono stati prodotti in corso di causa ex art. 210 c.p.c.
L va dunque condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della complessiva Pt_1 somma di € 56.196,97, maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
5.- L'opposizione va dunque accolta ed i precetti annullati;
in via riconvenzionale, l'
[...]
andrà condannata al pagamento, in favore di , del Parte_1 Controparte_1 complessivo importo di € 56.196,97 in esecuzione della sentenza n. 955/2023 Corte d'Appello di Messina, detratta la somma di € 52.427,73 ove già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 12/3/2025 ai sensi dell'art. 423 c.p.c.
6.- La parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. Nei rapporti tra l'opponente e il lavoratore, la restante quota segue la soccombenza principale e si liquida in favore dell'opposto , come da dispositivo ex D.M. n. Controparte_1
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti tra opponente e procuratore distrattario opposto, le ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] CP_1
e PUGLISI Oreste con ricorsi depositati in data 16/4/2024 e in data 24/5/2024 e sulla
[...]
domanda riconvenzionale proposta da con memoria difensiva depositata Controparte_1
in data 11/9/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle opposizioni, annulla i precetti del 30/3/2024 e del 13/5/2024;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l' Parte_1
al pagamento, in favore di dell'importo di € 56.196,97,
[...] Controparte_1 detratta la somma di € 52.427,73 ove già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 12/3/2025 ai sensi dell'art. 423 c.p.c., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, in esecuzione della sentenza n. 955/2023 del 15/12/2023 della Corte d'Appello di Messina, sez. lav.;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida -già ridotte- in € 3.348,75 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota;
- compensa le spese di giudizio nei confronti dell'avv. distrattario Oreste PUGLISI.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 14 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo