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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente, sentenza nella causa civile iscritta al n.624/2017 RG e pendente tra
e , in proprio nonchè in Parte_1 Parte_2
qualità di titolari, soci illimitatamente responsabili della società
[...]
entrambi rappresentati Controparte_1
e difesi dall' Avv. Debora Senzacqua ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Vittoria in Matenano (FM), Via San Salvatore nr.
14, giusta mandato in atti;
-ATTORI
Contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Licia Mastrangelo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Roseto degli
Abruzzi (TE), via Volturno nr. 8, giusta mandato in atti;
-CONVENUTO
Nonché contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
pagina 1 di 12 Vandini ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ravenna, Via
Alfredo Baccarini nr. 52, giusta mandato in atti;
-INTERVENUTO
Nonché Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_4
dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ilaria Misticoni, sito in Teramo,Via
Alberto Pepe n.31, giusta mandato in atti;
-INTERVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
15.10.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.02.2016 e Parte_1 Pt_2
, in proprio nonchè in qualità di titolari, soci illimitatamente
[...]
responsabili della società Controparte_1
adivano il Tribunale di Teramo al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Accertare e dichiarare la presenza di usura nel rapporto di conto corrente n. 268.91 per sforamento del TEG rispetto ai tassi soglia vigenti tempo per tempo e per l'effetto dichiarare, in applicazione dell'art.
1815 comma 2 c.c., l'esclusione del diritto dell'istituto di credito a percepire tutti gli oneri computabili che hanno determinato l'usura rilevata;
-
Accertare l'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, illegittimi e/o non validamente pattuiti effettuati dalla sul conto corrente n. 268.91 CP_2
nel corso dell'intro rapporto;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque
pagina 2 di 12 non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente
n. 268.91 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
-
Rideterminare per l'effetto il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
- Condannare per l'effetto la convenuta Controparte_2
alla restituzione delle somme indebitamente percepite prudentemente
[...]
quantificate in euro 81.730,08 oltre rivalutazione interessi dal dovuto al saldo, salva la minor o maggior somma accertata nel corso di causa e comunque compresa nello scaglione di riferimento;
- Condannare la convenuta al pagamento di spese, Controparte_2 competenze ed onorari di causa ”.
A sostegno delle richieste, gli attori deducevano in estrema sintesi e per quanto di interesse la presenza di usura nel rapporto di conto corrente n.
268.91 (ex c/c 268.78) per sforamento del TEG rispetto ai tassi soglia vigenti tempo per tempo ed applicazione dell'anatocismo, l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto, il diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall'Istituto di credito per interessi e commissioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.04.2017 , si costituiva in giudizio la società , chiedendo il rigetto Controparte_2
integrale della domanda poiché infondata in fatto e diritto, atteso che nessun diritto di ripetizione e/o ristorni poteva essere riconosciuto in capo all'impresa attrice , eccependo , tra l'altro la carenza di legittimazione attiva degli attori e , carenza di prove e Parte_1 Parte_2 intervenuta prescrizione, e rassegnava le seguenti conclusioni :” 1) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per le causali di cui in narrativa;
2 2) in via pregiudiziale, altresì, senza rinuncia alla superiore eccezione, , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei sigg. attiva dei sigg.
e , in proprio, per le causali di cui in Parte_2 Parte_1
narrativa; 3) sempre in via pregiudiziale, senza rinuncia alla superiore
pagina 3 di 12 eccezione, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa;
4) in via preliminare, senza rinuncia alle superiori eccezioni, accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti ai ristorni sottesi alla domanda per le causali di cui in narrativa;
5) nel merito, senza rinuncia alle superiori eccezioni, rigettare integralmente la domanda poiché infondata per le motivazioni di cui in narrativa;
6) in ogni caso, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Nel corso del giudizio, ammetteva la CTU contabile richiesta. Nelle more , con comparsa d'intervento ex art. 111 cpc del 12.11.20, interveniva nel presente giudizio la società la quale rassegnava le seguenti CP_3 conclusioni : “In via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
- verificato il consenso delle parti, ordinare
l'estromissione di dal presente Controparte_2 giudizio;
Nel merito: - accogliere le conclusioni precisate in atti da
[...]
da intendersi qui integralmente trascritte e Controparte_2 fatte proprie .Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di intervento ex art. 111 cpc del 04.07.2022, si costituiva nel presente giudizio la società la quale dichiarava di intervenire ai CP_4 sensi dell'art. 111 c.p.c. nel presente procedimento, sostituendosi alle
Cedenti nelle rispettive posizioni sostanziali e processuali e facendo valere ed insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito da quest'ultime.
All'udienza del 15.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc .
*****
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono pagina 4 di 12 Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di parte convenuta relativa ad un'asserita nullità dell'atto di citazione avversario per indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi di ciascuna delle domande svolte da parte attrice.
Sul punto va sottolineato l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, infatti, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (ex multis Cass. Civ. SS.UU. nr.8077 del 22.05.2012; Cass. Civ. n. 17023 del 2003 e Cass.Civ., n. 27670 del 2008).
Dunque, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e da una mera lettura dell'atto introduttivo, si può rilevare come contenga tutti gli elementi pagina 5 di 12 necessari a determinare tanto il petitum quanto la causa petendi di ciascuna domanda in esso spiegata, sì da aver consentito a parte convenuta di articolare le proprie difese, partitamente e dettagliatamente, su ciascuna di esse.
Va, altresì, rigettata l'eccezione dell'istituto di credito convenuto relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni attori.
Va evidenziato , infatti, come da una mera lettura della documentazione versata in atti, segnatamente il contratto di conto corrente nr. 268.91 (ex c/c
268.78 della Banca Toscana),si possa evincere con chiarezza come lo stesso sia intestato alla società CP_1 Controparte_1
di cui gli odierni attori risultano essere soci illimitatamente
[...] CP_1 responsabili .In forza dunque di tale evidenza , risulta sussistere in capo ai sig.ri e la legittimazione attiva nel presente Parte_1 Parte_2 giudizio, atteso che, sulla scorta delle disposizioni normative ex artt. 2257 e
2266 cc, regolanti le società di persone, a norma delle quali: “salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri” (art. 2257 c.c.) e, “in mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza” sostanziale e processuale, dell'ente “spetta
a ciascun socio” (art. 2266 c.c.)(sul punto anche Cass.Civ., sez. II, n. 9558 del 01/10/1997), la società in nome collettivo acquista diritti ed assume obbligazioni nei confronti dei terzi per mezzo dei soci che, nell'ambito del mandato – rapporto che si instaura tra il socio amministratore e la società di persone ne hanno la rappresentanza.
Conseguentemente, risulta di tutta evidenza come la predetta società
[...]
in quanto correntista Controparte_1 della banca convenuta in forza del contratto di conto corrente sopra specificato, possa essere rappresentata nel presente giudizio, in quanto afferente al detto rapporto contrattuale, dai suoi soci, odierni attori, Pt_1
e . Meritevole, invece, di parziale rigetto risulta
[...] Parte_2
essere l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla prescrizione pagina 6 di 12 estintiva delle annotazioni contabili eseguite nel conto corrente de quo anteriormente ai dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione.
Avendo, infatti, acclarato il fatto che al predetto rapporto di conto corrente accedono diverse aperture di credito , i relativi versamenti effettuati nel tempo da parte attrice vanno qualificati parzialmente quali rimesse aventi funzione ripristinatoria, atteso che la rimessa può essere considerata di natura solutoria e, dunque, definirsi alla stregua di un pagamento con lo scopo e l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, solo allorchè il versamento avvenga su conto con un saldo oltre il limite del fido oppure su rapporto non affidato, pertanto il termine di prescrizione decennale inizierà , per la parte di rimesse aventi natura ripristinatoria, a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, (sul punto ex multis Cass.
Civ. nr. 29411/20), così , dunque, da determinare per esse , nella situazione di fatto oggetto del presente giudizio , che non sia maturata la prescrizione contestata a parte attrice , stante il fatto che non si rinviene in atti la prova che il conto corrente oggetto del presente giudizio sia stato chiuso e considerando tra l'altro che il primo atto interruttivo del predetto termine prescrizionale è ravvisabile nella comunicazione, datata 26.05. 2014, dell'avvio della procedura di mediazione inviata da parte attrice alla banca convenuta.
Quanto, invece, alle rimesse considerate di natura solutoria effettuate dalla società correntista Controparte_1
esse sono state correttamente individuate dal CTU nel proprio elaborato
[...] peritale, così da determinare , in sede di ricalcolo del saldo del conto corrente di cui in causa, un'irripetibilità, in quanto prescritti, solo degli importi addebitati dalla banca alla predetta società per interessi e c.m.s. dall'apertura del rapporto al 26.05.04, decennio anteriore la ricezione dell'atto interruttivo come sopra specificato del 26.05.14, e ciò sino a capienza dell'importo delle rimesse aventi funzione solutoria individuate sul pagina 7 di 12 c.d. 'saldo banca', ossia sul saldo risultante dalle originarie annotazioni contabili della e registrate nello stesso periodo. CP_2
Altresì, infondata, risulta essere l'eccezione preliminare avanzata dall'istituto di credito convenuto relativa all'inammissibilità della domanda di parte attrice in quanto formulata in violazione del divieto del venire contra factum proprium .
Va sul punto preliminarmente evidenziato come il principio espresso dalla locuzione venire contra factum proprium consista nella preclusione di un'azione, o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa di un comportamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a ritenerne l'abbandono (Cass.Civ. n. 9924/2009).
La Suprema Corte ha in primo luogo specificato come tale espressione esprime il principio, basato sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio dello stesso, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ. nr. 23382/13).
Tuttavia la medesima giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato come, per quanto compiutamente declinato , tale suesposto principio non può avere ingresso nell'ordinamento italiano, per il quale il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il medesimo diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca pagina 8 di 12 rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (Cass. Civ. nr.
23382/13; Cass.Civ. nr. 5240/2004).
Elementi questi ultimi che non risultano essere presenti nella fattispecie.
Quanto al merito va ritenuta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento l'eccezione di parte attrice relativa alla sussistenza di un fenomeno usurario nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 268.91 (ex c/c 268.78) per sforamento del TEG rispetto ai tassi soglia vigenti tempo per tempo.
Sul punto infatti il CTU nel proprio elaborato peritale , condivisibile in quanto esaustivo e immune da vizi di ragionamento, ha avuto modo di rilevare come il T.E.G. trimestrale del conto corrente n. 268.91 (già n.
268.78), nel periodo analizzato -,ossia dal 1° trimestre 2003 al 2° trimestre
2013 , abbia superato i tassi soglia per l'usura ex legge 108/96 nei seguenti trimestri: a) linea apertura di credito: I trim. 2010, IV trim. 2010, I trim.
2011, II trim. 2013; b) linea salvo buon fine: II trim. 2009, I trim. 2010, II trim. 2010, IV trim. 2010, I trim. 2011.
Meritevole, altresì, di accoglimento è l'eccezione di parte attrice relativa all'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente di cui si discute.
Dalla documentazione contabile versata in atti, infatti, si evince come la commissione di massimo scoperto contrattualmente prevista non rispetti i requisiti richiesti ai fini della sua validità, atteso che essa risulta indicata solamente in percentuale senza esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa così, dunque, da risultare nulla per indeterminatezza dell'oggetto
(sul punto Cass. Civ. sez.I, n. 19825 del 20.06.2022).
Peraltro, non risulta in atti neanche che la banca convenuta abbia provveduto ad adeguare la stessa alla normativa medio tempore intervenuta, segnatamente all'art.
2-bis co. 1 e 3 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.
2. e all'art. 117 bis del d. lgs. 385/93(TUB), inserito dall'articolo 6-bis, comma 1,del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del22/12/2011), atteso che pagina 9 di 12 non solo non risulta per tabulas alcun adeguamento della relativa pattuizione successiva a quella inserita nel contratto ut supra specificato, ma anche non v'è traccia di alcuna comunicazione, da parte della banca parte attrice, in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, proprio ai sensi del summenzionato art. 117-bis del TUB e del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni.
Le suesposte evidenze , sul punto, sono peraltro corroborate dall' elaborato peritale versato in atti laddove il CTU ha provveduto, in sede di rideterminazione del saldo del conto corrente in parte qua, ad espungere le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca sino al 2° trimestre
2009, atteso che le stesse risultano determinate sull'utilizzato, mentre, per il periodo successivo, la predetta espunzione è stata effettuata sulle commissioni di “corrispettivo su accordato” e sulle “commissioni di istruttoria veloce” in quanto agli atti non è stata rinvenuta specifica pattuizione ad esse relativa.
Da ultimo, deve rilevarsi, in ragione dell'avvenuta costituzione, nel corso del giudizio, della cessionaria del credito azionato in via CP_3
giudiziale, che, in virtù dell' accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, il titolo esecutivo sarà costituito dalla presente sentenza, atteso che, in mancanza di estromissione del cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. art. 11 c.p.c. e Cassazione civile sez. II, 24/04/2012, n.
6471), con la conseguenza che quest'ultimo ben potrà impugnare il predetto titolo in sede di appello.
Alla luce, pertanto, di dette considerazioni risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato CTU in sede di elaborato peritale.
Il professionista incaricato ha, infatti, rideterminato il saldo del conto corrente al 30/06/2013- quale data dell'ultimo estratto conto in atti- in Euro
12.911,84 a credito del correntista a cui vanno aggiunti Euro 23,45 a titolo di interessi creditori maturati dal 30/06/2013 al 15/02/2017 ,data di notifica pagina 10 di 12 dell'atto di citazione, applicando al saldo ricalcolato al 30/06/2013 il tasso di interesse dello 0,05% - pari al tasso convenzionale riportato nell'ultimo estratto conto , 2° trimestre 2004, in cui la banca ha applicato interessi creditori, pervenendo, dunque così ad un saldo finale al 15/02/2017 di Euro
12.935,29 a credito del correntista, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Dunque, per quanto fin qui esposto e nei limiti indicati la domanda di parte attrice trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico della parte convenuta e delle parti terze intervenute ed in favore di parte attrice.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte attrice. Analogamente, andranno definitivamente poste solidalmente a carico di parte convenuta e delle parti terze intervenute le spese dell'espletata CTU, come liquidate in corso di giudizio con decreto del 14.7.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia
Carota definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
e in proprio nonchè in qualità di titolari,
[...] Parte_2
soci illimitatamente responsabili della società
[...]
contro Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nonché contro
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nonché contro CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni CP_4
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie le domande di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione,
e, per l'effetto, Ridetermina il saldo finale del conto corrente n. 268.91 (già
pagina 11 di 12 n. 268.78), alla data del 15/02/2017, in euro 12.935,29 a credito del correntista, per come in motivazione;
2. Condanna parte convenuta e parti terze intervenute alla restituzione, in solido, in favore di parte attrice, di euro 12.935,29, come calcolato in parte motiva, alla società in Controparte_1
relazione al rapporto di conto corrente n. 268.91 (già n. 268.78), oltre interessi dalla domanda al saldo.
3. Condanna parte convenuta e parti terze intervenute alla refusione in solido, in favore di parte attrice, delle spese del procedimento che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi e euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone a carico di parte convenuta e delle parti terze intervenute, in solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Teramo, lì data del deposito telematico.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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