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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3696/2020 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Ferdinando Baldini Parte_1 C.F._1
e Alessandra Baldini, nel cui studio in Cosenza, Via Miceli 92 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opponente contro
, c.f. e per essa, quale mandataria per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione del credito, (già con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 Controparte_3
Luca Polverino e Luigi Coluccino nel cui studio in Roma, Via Adolfo Ravà n. 75 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 930/20 del 14.08.2020.
CONCLUSIONI rese in data 12 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo in oggetto, emesso su conforme richiesta del Controparte_4
, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 57.016,09, oltre spese di
[...]
procedura, derivante dalle fatture n° 0780230240000512 di € 55.760,61 e n° 0780230240000516 di
€ 1.255,48. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria nonché per genericità della pretesa creditoria.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Ha resistito la società ingiungente, che ha contestato l'avversa opposizione ed evidenziato la legittimità della pretesa creditoria, deducendo segnatamente che: la fattura di chiusura del contratto n. 780230240000516, dell'08.08.2018 era stata emessa per €
1.255,48 a seguito della bonifica e della validazione dei dati relativi alla lettura di cessazione effettuata dal Distributore;
la fattura n. 780230240000512 del 11.05.2018 era stata emessa per € 55.790,61, la quale computava consumi erogati per il mese di aprile, oltre a riportare insoluti relativi a fatture precedentemente emesse e mai pagate;
che, con riferimento a tale ultima fattura, la quasi totalità delle bollette ivi richiamate erano state elaborate a seguito dell'accertamento da parte del terzo Distributore di prelievi irregolari, giusta verbale dimesso in atti, in occasione di un sopralluogo effettuato sul gruppo misura;
che, in particolare, con la verifica sopra indicata, il cui verbale era stato consegnato al Cliente finale, era stato accertato che il contatore risultava manomesso in quanto veniva “trovato magnete posto sulla parte superiore del CE alterando la registrazione dei consumi di energia e potenza”; che il rilevamento dell'anomalia induceva la società di vendita ad eseguire una ricostruzione delle misure precedentemente acquisite in relazione al periodo dal 19/01/2016 al 30/04/2017, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo risultava associato al contratto sottoscritto dalla ditta individuale
; Parte_1
che aveva provveduto a segnalare la notizia di reato alla Procura della Repubblica e alla CP_5
con apposita denuncia. Controparte_6
Ha quindi evidenziato la correttezza del procedimento di ricalcolo effettuato dal distributore e la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, invocando il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., in sede di prima memoria parte opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi ex adverso operata, documentando il pagamento regolare delle fatture nel periodo oggetto di verifica ed evidenziando che, nonostante l'asserita manomissione dei contatori, il consumo era stato superiore ( 24.392,00=) rispetto al periodo post verifica ( e 19.735,35=).
La causa è stata quindi istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta da parte opponente e ctu tesa a “verificare, sulla scorta della documentazione in atti la congruità della ricostruzione dei consumi posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria ed accertare quindi il consumo medio in base alle apparecchiature presenti nell'utenza o in genere propri di quella tipologia di utenza, ovvero in base ai consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo "accertato" o "presunto" di prelievo abusivo, con l'eventuale applicazione di un correttivo (in aumento) che tenga conto del fatto che l'utente, in assenza di regolare registrazione del consumo, è portato a consumare più energia”.
Espletato l'incombente tecnico, all'udienza del 12 novembre 2024 è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Ciò posto, devono a questo punto richiamare le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di fornitura di energia elettrica (inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione), alla cui stregua grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi sia perfettamente funzionante (cfr. Cass. n.
23699/2016) mentre l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (sul punto Cass. 297/2020;
6562/2019). Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche l'opposizione si profila fondata solo nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie che occupa non può ritenersi legittima la ricostruzione dei consumi operata dal distributore in quanto effettuata, senza tener conto dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo "accertato" o "presunto" di prelievo abusivo e sulla base del criterio della potenza rilevabile.
Alla luce delle risultanze storico-fattuali di cui si discute, infatti, tale criterio non appare ictu oculi riflettere l'entità dei consumi effettivamente sostenuti dall'opponente in forza dell'asserita abusiva alterazione del misuratore di energia elettrica per cui è causa, risultando vieppiù arbitrario ove si consideri l'effettivo utilizzo del cespite, anche se non destinato ad uso abitativo.
Non ritenendosi condivisibile il criterio della "massima potenza tecnicamente prelevabile", perché questo presuppone che tutti i carichi alimentati dal punto di prelievo siano in funzione contestualmente e permanentemente, ipotesi francamente irreale, conducendo a risultati davvero fuorvianti, è stato quindi affidato al ctu, Ing. il computo di procedere ad una Persona_1
analisi ed alla ricostruzione dei consumi.
L'ausiliario ha in primo luogo confermato l'esistenza di interventi di alterazione dei GDM, evidenziando: “Appare quindi quanto mai evidente che le manomissioni degli impianti erano finalizzate di una sottomisurazione dei GDM, che le stesse siano avvenute contemporaneamente, trattandosi oltretutto di interventi complessi e soprattutto di una certa pericolosità e che pertanto debbano essere considerate interventi di alterazione dei GDM” e ha riscontrato nel caso di specie un consumo maggiore rispetto a quello per cui sono state emesse le fatture oggetto del presente giudizio.
Ha quindi evidenziato quanto segue: “appare chiaro, che i consumi attribuiti al Sig. , Pt_1
relativamente alle forniture di cui ai contratti del 25/9/2001, del 25/11/2005, e del 13/8/2012, vadano ricalcolati in base ai consumi storici ragguagliati (con l'applicazione di un correttivo in aumento) per un periodo di 365 giorni, come da calcoli in allegato, e non già quelli attribuiti dal calcolo fornito da E-Distribuzione”.
Il ctu ha quindi asseverato che l'energia assorbita realmente dall'opponente corrispondesse:
1) Per il locale macelleria ad € 3.632,26;
2) Per il locale cucina ad € 2.452,14;
3) Per il locale salumeria ad € 2.653,83, pari a complessivi € 8.738,23. Alle conclusioni dell'ing. questa giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse Per_1
supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso, cui si rinvia per relationem.
In proposito mette conto osservare che "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non
è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007
e n. 12080/2000).
L'opposizione deve pertanto essere accolta e conseguentemente ridimensionata la pretesa avanzata dall'opposta nella minor somma di € 8.738,23 oltre interessi ex art. 231/2002 con decorrenza dalla odierna decisione (data in cui il credito è stato quantificato) fino al soddisfo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto deve rilevarsi che, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo. (Cass.9587/2015;
17854/2020).
Sicchè, le spese di lite, unitamente a quelle di ctu, devono seguire la soccombenza prevalente di parte opponente, ma vengono liquidate secondo il criterio del c.d. decisum, aliquota minima in considerazione della matrice documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento della minor somma di € 8.738,23, oltre interessi ex art. 231/2002 dalla pronuncia al saldo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 17/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3696/2020 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Ferdinando Baldini Parte_1 C.F._1
e Alessandra Baldini, nel cui studio in Cosenza, Via Miceli 92 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opponente contro
, c.f. e per essa, quale mandataria per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione del credito, (già con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 Controparte_3
Luca Polverino e Luigi Coluccino nel cui studio in Roma, Via Adolfo Ravà n. 75 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 930/20 del 14.08.2020.
CONCLUSIONI rese in data 12 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo in oggetto, emesso su conforme richiesta del Controparte_4
, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 57.016,09, oltre spese di
[...]
procedura, derivante dalle fatture n° 0780230240000512 di € 55.760,61 e n° 0780230240000516 di
€ 1.255,48. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria nonché per genericità della pretesa creditoria.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Ha resistito la società ingiungente, che ha contestato l'avversa opposizione ed evidenziato la legittimità della pretesa creditoria, deducendo segnatamente che: la fattura di chiusura del contratto n. 780230240000516, dell'08.08.2018 era stata emessa per €
1.255,48 a seguito della bonifica e della validazione dei dati relativi alla lettura di cessazione effettuata dal Distributore;
la fattura n. 780230240000512 del 11.05.2018 era stata emessa per € 55.790,61, la quale computava consumi erogati per il mese di aprile, oltre a riportare insoluti relativi a fatture precedentemente emesse e mai pagate;
che, con riferimento a tale ultima fattura, la quasi totalità delle bollette ivi richiamate erano state elaborate a seguito dell'accertamento da parte del terzo Distributore di prelievi irregolari, giusta verbale dimesso in atti, in occasione di un sopralluogo effettuato sul gruppo misura;
che, in particolare, con la verifica sopra indicata, il cui verbale era stato consegnato al Cliente finale, era stato accertato che il contatore risultava manomesso in quanto veniva “trovato magnete posto sulla parte superiore del CE alterando la registrazione dei consumi di energia e potenza”; che il rilevamento dell'anomalia induceva la società di vendita ad eseguire una ricostruzione delle misure precedentemente acquisite in relazione al periodo dal 19/01/2016 al 30/04/2017, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo risultava associato al contratto sottoscritto dalla ditta individuale
; Parte_1
che aveva provveduto a segnalare la notizia di reato alla Procura della Repubblica e alla CP_5
con apposita denuncia. Controparte_6
Ha quindi evidenziato la correttezza del procedimento di ricalcolo effettuato dal distributore e la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, invocando il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., in sede di prima memoria parte opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi ex adverso operata, documentando il pagamento regolare delle fatture nel periodo oggetto di verifica ed evidenziando che, nonostante l'asserita manomissione dei contatori, il consumo era stato superiore ( 24.392,00=) rispetto al periodo post verifica ( e 19.735,35=).
La causa è stata quindi istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta da parte opponente e ctu tesa a “verificare, sulla scorta della documentazione in atti la congruità della ricostruzione dei consumi posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria ed accertare quindi il consumo medio in base alle apparecchiature presenti nell'utenza o in genere propri di quella tipologia di utenza, ovvero in base ai consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo "accertato" o "presunto" di prelievo abusivo, con l'eventuale applicazione di un correttivo (in aumento) che tenga conto del fatto che l'utente, in assenza di regolare registrazione del consumo, è portato a consumare più energia”.
Espletato l'incombente tecnico, all'udienza del 12 novembre 2024 è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Ciò posto, devono a questo punto richiamare le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di fornitura di energia elettrica (inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione), alla cui stregua grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi sia perfettamente funzionante (cfr. Cass. n.
23699/2016) mentre l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (sul punto Cass. 297/2020;
6562/2019). Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche l'opposizione si profila fondata solo nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie che occupa non può ritenersi legittima la ricostruzione dei consumi operata dal distributore in quanto effettuata, senza tener conto dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo "accertato" o "presunto" di prelievo abusivo e sulla base del criterio della potenza rilevabile.
Alla luce delle risultanze storico-fattuali di cui si discute, infatti, tale criterio non appare ictu oculi riflettere l'entità dei consumi effettivamente sostenuti dall'opponente in forza dell'asserita abusiva alterazione del misuratore di energia elettrica per cui è causa, risultando vieppiù arbitrario ove si consideri l'effettivo utilizzo del cespite, anche se non destinato ad uso abitativo.
Non ritenendosi condivisibile il criterio della "massima potenza tecnicamente prelevabile", perché questo presuppone che tutti i carichi alimentati dal punto di prelievo siano in funzione contestualmente e permanentemente, ipotesi francamente irreale, conducendo a risultati davvero fuorvianti, è stato quindi affidato al ctu, Ing. il computo di procedere ad una Persona_1
analisi ed alla ricostruzione dei consumi.
L'ausiliario ha in primo luogo confermato l'esistenza di interventi di alterazione dei GDM, evidenziando: “Appare quindi quanto mai evidente che le manomissioni degli impianti erano finalizzate di una sottomisurazione dei GDM, che le stesse siano avvenute contemporaneamente, trattandosi oltretutto di interventi complessi e soprattutto di una certa pericolosità e che pertanto debbano essere considerate interventi di alterazione dei GDM” e ha riscontrato nel caso di specie un consumo maggiore rispetto a quello per cui sono state emesse le fatture oggetto del presente giudizio.
Ha quindi evidenziato quanto segue: “appare chiaro, che i consumi attribuiti al Sig. , Pt_1
relativamente alle forniture di cui ai contratti del 25/9/2001, del 25/11/2005, e del 13/8/2012, vadano ricalcolati in base ai consumi storici ragguagliati (con l'applicazione di un correttivo in aumento) per un periodo di 365 giorni, come da calcoli in allegato, e non già quelli attribuiti dal calcolo fornito da E-Distribuzione”.
Il ctu ha quindi asseverato che l'energia assorbita realmente dall'opponente corrispondesse:
1) Per il locale macelleria ad € 3.632,26;
2) Per il locale cucina ad € 2.452,14;
3) Per il locale salumeria ad € 2.653,83, pari a complessivi € 8.738,23. Alle conclusioni dell'ing. questa giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse Per_1
supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso, cui si rinvia per relationem.
In proposito mette conto osservare che "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non
è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007
e n. 12080/2000).
L'opposizione deve pertanto essere accolta e conseguentemente ridimensionata la pretesa avanzata dall'opposta nella minor somma di € 8.738,23 oltre interessi ex art. 231/2002 con decorrenza dalla odierna decisione (data in cui il credito è stato quantificato) fino al soddisfo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto deve rilevarsi che, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo. (Cass.9587/2015;
17854/2020).
Sicchè, le spese di lite, unitamente a quelle di ctu, devono seguire la soccombenza prevalente di parte opponente, ma vengono liquidate secondo il criterio del c.d. decisum, aliquota minima in considerazione della matrice documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento della minor somma di € 8.738,23, oltre interessi ex art. 231/2002 dalla pronuncia al saldo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 17/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)