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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRELLO Parte_1 C.F._1 GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDRO ANTONINO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Danno da cosa in custodia
CONCLUSIONI
Parte attrice: dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 21.5.2019 è da ascrivere esclusivamente al e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni… Controparte_1 parte convenuta: rigettare la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotto con citazione del dicembre 2022, non può trovare accoglimento.
Parte attrice deduce di essere caduta verso le ore 12.00 del 21.5.2019, mentre si trovava a Ragusa Ibla, e stava percorrendo vico Idria;
deduce di essere caduta a causa dell'improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata di ferro posta sul vicolo a copertura del sottostante canale di raccolta delle acque piovane, apparentemente integra;
che sul posto intervenivano sia i soccorritori del 118, che trasportavano l'infortunato al pronto soccorso, sia la locale polizia municipale;
produce cartella clinica del pronto soccorso e rapporto della polizia municipale con rilievi;
allega ancora di avere inutilmente pagina 1 di 3 chiesto al in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni riconducibili in via Controparte_1 esclusiva alla mancata manutenzione della grata in ferro arrugginita, per il forte trauma riportato al ginocchio destro, al gomito destro e alla regione lombare;
produce documentazione sanitaria prodotta successivamente in Spagna, dove si è sottoposto alle cure, perché all'epoca dei fatti era domiciliato per ragioni lavorative a Barcellona, in Spagna
Si costituisce e resiste in giudizio il eccependo la mancanza di prova del fatto Controparte_1 storico e del nesso di causa, onere probatorio a carico di parte attrice secondo la giurisprudenza costante riferita all'art. 2051 c.c.; eccepisce che il sinistro si è verificato in una strada con presenza di scale, e che lo stesso attore dichiara che stava percorrendo la via per fotografare i panorami.
La causa viene rinviata la prima volta per consentire la negoziazione assistita, la seconda volta per bonario componimento;
vengono concessi i termini ex art. 183 cpc, che parte attrice utilizza per depositare documentazione sanitaria tradotta dalla lingua spagnola.
In difetto di ulteriori prove, devono essere esaminati i documenti allegati all'atto di citazione, che diversamente descrivono la dinamica del sinistro rispetto a quanto riportato in citazione.
Il verbale di pronto soccorso del 21.5.2019 riporta incidente in strada e nella parte dell'anamnesi (cioè il racconto del paziente) a mezzogiorno circa cadeva in un tombino procurandosi un trauma contusivo al ginocchio dx gomito dx e trauma da contraccolpo a livello lombare…in anamnesi riferisce trauma mentre camminava per strada…; all'esame obiettivo ginocchio dx tumefatto dolente con escoriazione lineare in corrispondenza della rotula, limitazione funzionale. Il gomito dx dolente con presenza di escoriazione e lieve limitazione funzionale.
Dal prontuario della polizia municipale emergono le sommarie informazioni dell'attore, assunte in ospedale lo stesso giorno, verso le ore 13.10: “…alle ore 11.56 circa mi trovavo in vico dell'Itria stavo fotografando l'ambiente circostante e all'improvviso sono caduto con la gamba sinistra all'interno di una grata mancante di alcune sbarre a causa di ciò ho sbattuto il ginocchio e il gomito destro…”. Gli agenti si sono successivamente recati sul luogo, ove hanno verificato la presenza di una grata in ferro per la raccolta dell'acqua piovana alla quale mancavano 4 sbarre;
al prontuario risultano allegate fotografie, dalle quali emerge evidente la soluzione di continuità delle sbarre, posta proprio al centro della grata ed al centro della stradina, del vicoletto.
Non è quindi vero che la caduta sia stata causata dall'improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata in ferro, in realtà la grata si presentava già mancante di 4 sbarre, ma era molto ben visibile, perché ben visibile era il vuoto lasciato dalle sbarre mancanti, sia per le dimensioni in sé sia perché posto proprio al centro del vicolo (come si vede dalle fotografie in atti), e quindi facilmente evitabile;
anche se il vicolo non è molto largo, l'attore si trovava solo in quel momento, non all'interno di un gruppo di visitatori o turisti che avrebbe potuto, in ipotesi, occultargli la vista della buca;
il fatto è inoltre accaduto in pieno giorno, nel mese di maggio.
Parte attrice non ha dunque provato il nesso di causa tra la cosa e il danno, perché quest'ultimo non è stato causato dal cedimento della grata, come invece dedotto in citazione;
sotto altro profilo, va osservato che la sua disattenzione (egli stava fotografando l'ambiente circostante) si pone come causa esclusiva dell'evento di danno.
Il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218); inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di pagina 2 di 3 inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.... con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig.ra ..., passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime (Cass. 3, 14228/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRELLO Parte_1 C.F._1 GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDRO ANTONINO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Danno da cosa in custodia
CONCLUSIONI
Parte attrice: dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 21.5.2019 è da ascrivere esclusivamente al e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni… Controparte_1 parte convenuta: rigettare la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotto con citazione del dicembre 2022, non può trovare accoglimento.
Parte attrice deduce di essere caduta verso le ore 12.00 del 21.5.2019, mentre si trovava a Ragusa Ibla, e stava percorrendo vico Idria;
deduce di essere caduta a causa dell'improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata di ferro posta sul vicolo a copertura del sottostante canale di raccolta delle acque piovane, apparentemente integra;
che sul posto intervenivano sia i soccorritori del 118, che trasportavano l'infortunato al pronto soccorso, sia la locale polizia municipale;
produce cartella clinica del pronto soccorso e rapporto della polizia municipale con rilievi;
allega ancora di avere inutilmente pagina 1 di 3 chiesto al in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni riconducibili in via Controparte_1 esclusiva alla mancata manutenzione della grata in ferro arrugginita, per il forte trauma riportato al ginocchio destro, al gomito destro e alla regione lombare;
produce documentazione sanitaria prodotta successivamente in Spagna, dove si è sottoposto alle cure, perché all'epoca dei fatti era domiciliato per ragioni lavorative a Barcellona, in Spagna
Si costituisce e resiste in giudizio il eccependo la mancanza di prova del fatto Controparte_1 storico e del nesso di causa, onere probatorio a carico di parte attrice secondo la giurisprudenza costante riferita all'art. 2051 c.c.; eccepisce che il sinistro si è verificato in una strada con presenza di scale, e che lo stesso attore dichiara che stava percorrendo la via per fotografare i panorami.
La causa viene rinviata la prima volta per consentire la negoziazione assistita, la seconda volta per bonario componimento;
vengono concessi i termini ex art. 183 cpc, che parte attrice utilizza per depositare documentazione sanitaria tradotta dalla lingua spagnola.
In difetto di ulteriori prove, devono essere esaminati i documenti allegati all'atto di citazione, che diversamente descrivono la dinamica del sinistro rispetto a quanto riportato in citazione.
Il verbale di pronto soccorso del 21.5.2019 riporta incidente in strada e nella parte dell'anamnesi (cioè il racconto del paziente) a mezzogiorno circa cadeva in un tombino procurandosi un trauma contusivo al ginocchio dx gomito dx e trauma da contraccolpo a livello lombare…in anamnesi riferisce trauma mentre camminava per strada…; all'esame obiettivo ginocchio dx tumefatto dolente con escoriazione lineare in corrispondenza della rotula, limitazione funzionale. Il gomito dx dolente con presenza di escoriazione e lieve limitazione funzionale.
Dal prontuario della polizia municipale emergono le sommarie informazioni dell'attore, assunte in ospedale lo stesso giorno, verso le ore 13.10: “…alle ore 11.56 circa mi trovavo in vico dell'Itria stavo fotografando l'ambiente circostante e all'improvviso sono caduto con la gamba sinistra all'interno di una grata mancante di alcune sbarre a causa di ciò ho sbattuto il ginocchio e il gomito destro…”. Gli agenti si sono successivamente recati sul luogo, ove hanno verificato la presenza di una grata in ferro per la raccolta dell'acqua piovana alla quale mancavano 4 sbarre;
al prontuario risultano allegate fotografie, dalle quali emerge evidente la soluzione di continuità delle sbarre, posta proprio al centro della grata ed al centro della stradina, del vicoletto.
Non è quindi vero che la caduta sia stata causata dall'improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata in ferro, in realtà la grata si presentava già mancante di 4 sbarre, ma era molto ben visibile, perché ben visibile era il vuoto lasciato dalle sbarre mancanti, sia per le dimensioni in sé sia perché posto proprio al centro del vicolo (come si vede dalle fotografie in atti), e quindi facilmente evitabile;
anche se il vicolo non è molto largo, l'attore si trovava solo in quel momento, non all'interno di un gruppo di visitatori o turisti che avrebbe potuto, in ipotesi, occultargli la vista della buca;
il fatto è inoltre accaduto in pieno giorno, nel mese di maggio.
Parte attrice non ha dunque provato il nesso di causa tra la cosa e il danno, perché quest'ultimo non è stato causato dal cedimento della grata, come invece dedotto in citazione;
sotto altro profilo, va osservato che la sua disattenzione (egli stava fotografando l'ambiente circostante) si pone come causa esclusiva dell'evento di danno.
Il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218); inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di pagina 2 di 3 inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.... con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig.ra ..., passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime (Cass. 3, 14228/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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