Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
NR. 236 /2024 R.G.L.
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PRIMA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo;
visto il fascicolo d'ufficio riportato all'attenzione della scrivente in data 17.3.2025;
Considerato che
il procedimento è stato inizialmente delegato al GOP e, tuttavia, tenuto conto del carico di lavoro del dott. il quale sostituisce la dott.ssa CP_1 Per_1 anche nella gestione di altri procedimenti per ATP delegati dalla dott.ssa , Per_2 appare necessario, al fine di provvedere alla sollecita definizione, revocare parzialmente la delega ed emettere il provvedimento conclusivo del presente giudizio;
sentiti il GOP ed il Presidente del Tribunale sul punto;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta dal ricorrente
, NATO A POLLA (SA) IL 23/09/1968 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA STEFANIA, nei confronti di , RAPP.TO E CP_2 DIFESO DALL'AVV. SAVASTANO MARINA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti, le quali non hanno depositato alcun atto di dissenso nel termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. – cfr. attestazione della cancelleria a tergo del decreto di assegnazione termini - ;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , depositata in data Persona_3 06.1.2025. D I C H IA R A
non dovuto il rimborso delle spese di difesa all e CP_2 P O N E
definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti, CP_2 atteso che la parte ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. . Si comunichi a cura della cancelleria. Lagonegro, 18.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gerardina Guglielmo