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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 448-2024 R.G.L., promossa da:
con sede in Lana (BZ), via Andreas Hofer, n. 7, C.F. Parte_1
(visura Allegato A), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra P.IVA_1
nata a [...], il [...] e ivi residente a[...]
Maroncelli P., n. 2/A, c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato in C.F._1
calce al ricorso, dall'avv. Chiara Ferretto del Foro di Vicenza (C.F.
, pec: , con domicilio C.F._2 Email_1
eletto presso il suo studio in 36100- Vicenza, Piazza delle Biade, n. 17.
-Ricorrente -
CONTRO
pagina 1 di 23 (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, C.so Libertà 1
-Convenuto-
In punto: annullamento in tutto o in parte, dell'avviso di addebito n. 321 2024 0000259568
000 per contributi a titolo di «Gestione Aziende con lavoratori dipendenti» comunicato a mezzo pec ricevuta dalla « in data 12.07.2024. Parte_1
causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
voglia codesto On.le Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinte ogni contraria istanza o deduzione:
in via preliminare: disporsi, anche con provvedimento da assumere inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso di addebito opposto;
sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità non sanabile dell'attività di notifica dell'avviso di addebito opposto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avviso di addebito opposto;
pagina 2 di 23 in via principale: in accoglimento della presente opposizione, accertarsi e dichiararsi che non sussiste, in capo all'odierna ricorrente, alcun maggior imponibile ai fini contributivi per il periodo in contestazione, idoneo a giustificare l'emissione e la notificazione dell'avviso di addebito opposto, in ragione del manifesto difetto di prova sul punto, nonché
di tutte le ragioni dedotte nel presente ricorso;
in via principale: accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, l'insussistenza del debito per presunti contributi omessi (oltre sanzioni ed interessi) per gli importi di cui all'avviso di addebito opposto e, conseguentemente, l'illegittimità di quest'ultimo;
sempre in via principale: accertata e dichiarata la mancanza, per i motivi di cui in narrativa,
di un maggior imponibile ai fini contributivi - unico e necessario presupposto idoneo a fondare la pretesa di cui all'apposto atto – dichiarare l'illegittimità, totale o parziale - e per l'effetto l'annullamento, totale o parziale - dell'avviso di addebito opposto nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo allo stesso e, per l'effetto, disporre l'annullamento del medesimo;
in subordine: dichiararsi non dovute le sanzioni irrogate con l'avviso di addebito impugnato, mancando la prova di un'intenzione specifica, in capo all'odierna ricorrente, di non versare i contributi o premi, occultando le retribuzioni erogate;
in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice del
Tribunale adito dovesse ritenere fondata e legittima la pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito, si chiede che la sanzione civile eventualmente irrogata nei confronti pagina 3 di 23 dell'odierna ricorrente sia applicata nella misura ridotta ex art. 116, comma 10, legge n.
388/2000;
in ogni caso: condannare l' al rimborso delle somme eventualmente percette nelle CP_3
more del giudizio, aumentate degli interessi di legge e al pagamento delle spese di giudizio.
per la parte convenuta:
In via principale
A. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617- 618 bis c.p.c., essendo trascorsi i 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
B. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi anche con espletanda CTU, con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme
CP_ aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario.
C. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.8.2024 l' proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 321 2024 0000259568 000 per contributi a titolo di
«Gestione Aziende con lavoratori dipendenti» comunicato a mezzo pec ricevuta in data pagina 4 di 23 12.07.2024, relativo a presunte omissioni contributive per il periodo 2019 – 2022 come accertate in verbale ispettivo NIU 2022001319 Prot 1400.19/04/2023. 0089262 del CP_3
19.04.2023. La ricorrente eccepiva l'inesistenza/nullità dell'ava, per esser stato notificato via pec, ma senza che l'allegato fosse firmato un “documento informatico” (.p7m), in quanto privo di firma elettronica;
contestava la sussistenza degli addebiti, ribadendo la correttezza delle erogazioni effettuate ai dipendenti a titolo di rimborso km o forfettario, a titolo di indennità sostitutiva di mensa e quindi a titolo di trasferta.; contestava in ogni caso le sanzioni, non versandosi – a suo dire – in ipotesi di evasione. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando le deduzioni ed eccezioni in CP_3
fatto e diritto di controparte, riportandosi agli accertamenti di cui al verbale ispettivo INL
dd. 19.04.2023 n.2022001319/DDL avente ad oggetto il periodo gennaio 2019 – settembre
2022. In particolare, l' contestava alla ricorrente di aver corrisposto si propri CP_3
dipendenti somme a vario titolo, esenti da contribuzione, aventi in realtà natura retributiva e da assoggettare quindi a contribuzione: l'indennità sostitutiva della mensa;
gli importi eccedenti euro 30,99 euro a titolo di indennità di trasferta;
le somme a titolo di rimborso km piè/lista e rimborso forfettario. Tanto più che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori era emerso lo svolgimento di lavoro straordinario, non registrato a LUL, con la conseguenza che era più che plausibile che l'erogazione dei predetti importi andasse in realtà a compensare tale attività. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 5 di 23 All'udienza del 12.11.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 19.12.2024 il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali, dando atto in quella sede di aderire alla proposta conciliativa a suo tempo formulata dal Giudice.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e andrà rigettato.
Nullità della notifica via pec per mancanza della firma digitale (CAdes o PAdES)
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica, pacificamente effettuate via pec, perché
l'ava allegato in pdf non sarebbe stato firmati digitalmente né cades, né pades.
L'eccezione di nullità non è fondata e va rigettata.
Ritiene lo scrivente che la notifica non sia nulla sulla scorta di una ricostruzione del quadro normativo regolante il documento informatico, la posta elettronica certificata e la firma digitale.
Va premesso che l'ava è pervenuto al destinatario in formato informatico “.pdf” con un messaggio di posta elettronica certificata, una PEC.
Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica via pec è disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. 78/2010 che così prevede:
pagina 6 di 23 ” 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle
CP_ somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, e'
effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3 (Omissis)
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_3
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
pagina 7 di 23 Tanto premesso, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria,
come chiarito anche dalla S.C. di Cassazione (cfr. sentenza n. 15035/2016).
Tale prova, come sopra già accertato, è stata fornita da attraverso la produzione in via CP_3
telematica delle ricevute di avvenuta consegna (doc.1 ) e non è oggetto di CP_3
contestazione.
Ove l'opposizione fosse stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica, tanto basterebbe a dichiarare inammissibile ogni contestazione in merito alla eventuale irregolarità della notifica in quanto eseguita mediante allegazione di un file in formato pdf senza firma digitale. Ed invero, una tale doglianza, in presenza della prova della avvenuta notifica della cartella, si risolverebbe in un vizio di forma da far valere entro venti giorni dalla notifica dell'avviso via PEC, con conseguente inammissibilità della specifica doglianza in questa sede. Nel caso di specie però l'opposizione è stata presentata a fronte di una notifica del12.07.2024 il 2.8.2024.
Pertanto la questione va approfondita;
peraltro si ritiene che nessuna irregolarità sussista nel caso di specie.
La definizione di documento informatico si rinviene nel CAD (D.Lgs. 82/2005) come modificato dal decreto legislativo 13.12.2017 n.217 , all'art. 1 comma 1 lettera P, che definisce il documento informatico come la “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti”.
pagina 8 di 23 Per i documenti informatici, inoltre, il diritto europeo ha affermato il principio di cd. non discriminazione del documento informativo, prevedendosi espressamente, dall'art. 46 del regolamento UE c.d. eIDAS N.910/2014 del 23.7.2014 cui il CAD si è adeguato con una serie di decreti correttivi che “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.
In particolare l'art. 20 CAD comma 1 bis in conformità alla norma europea stabilisce che
“il documento informativo soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque è formato previa identificazione informativa del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID si sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informativo a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
La data e l'ora di formazione del documento informativo sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”
Quanto alle firme digitali in termini generali deve essere affermata la piena validità tanto della firma CAdES che CP_4
Nel caso di specie, come già sopra chiarito, la cartella è pervenuta in formato informatico
“.pdf” con un messaggio di posta elettronica certificata, una PEC che non è contestato
CP_ essere pervenuta dall' all'indirizzo del ricorrente.
pagina 9 di 23 E' ora opportuno richiamare anche le regole tecniche del CAD, decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 novembre 2014 che sono ad oggi operative sino alla emanazione delle linee guida che le sostituiranno ai sensi dell'art. 71 CAD che dettano le regole relative alla formazione e immodificabilità del documento informativo.
In base a tali norme, il documento nativo digitale (come è la cartella di pagamento redatta direttamente in formato informativo), ossia redatta “tramite utilizzo di appositi strumenti software” (art.3) assume le “caratteristiche di immodoficabilità e di integrità” in ragione di una o più delle seguenti operazioni:
a) Sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) Apposizione di una validazione temporale;
c) Trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) Memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
e) Versamento ad un sistema di conservazione.
Quindi l'ava redatto in originale informativo, anche se non sottoscritta con firma digitale
(CAdES o PAdES) risulta munita dei requisiti di immodificabilità e integrità.
Va peraltro aggiunto che ove pure l'ava allegato in pdf fosse una mera scansione, ricavata da documento nato in [...] cartaceo (ossia un ava redatto cartaceamente e quindi scansionato ed inserito nella mail di pec) ci si troverebbe di fronte ad un documento informatico, cui si applicherebbero le regole sopra evidenziate di libera valutazione in giudizio, con rilevanza del mancato specifico disconoscimento.
Pertanto nella specie alcuna nullità è maturata, ancorchè l'ava sia privo di firma digitale e un tanto sia che si ritenga che l'AVA sia stato redatto in originale informatico, sia che si pagina 10 di 23 ritenga che sia stato redatto in originale cartaceo solo successivamente scansionato e trasformato in pdf.
Conclusivamente, emerge che:
- l'atto notificato tramite il messaggio di posta elettronica certificata, la c.d. pec, è
certamente un documento informativo;
- la notifica di tale atto è avvenuta tramite pec
- il documento informatico allegato alla pec, nel caso di specie l'ava, non può essere discriminato per la sua natura informativa, risultando liberamente valutabile in giudizio tanto per l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta quanto per il valore probatorio;
- ove si tratti di documento firmato cades o pades ad esso devono essere ricollegati tutti gli effetti previsti dal CAD per i documenti firmati (non è questo il caso di specie);
- ove si tratti di documento pdf non firmato, nativo digitale e trasmesso tramite pec, ad esso devono essere attribuite le caratteristiche di immodificabilità e di integrità ai sensi delle regole tecniche del CAD, art. 4 (questo è il caso di specie);
- ove si tratti di documento pdf non firmato, realizzato tramite scansione, lo stesso rimane efficace, non è difforme dal modello legale di cartella di pagamento, ed è soggetto alla libera valutazione del giudice (potendosi anche ritenere, secondo le circostanze del caso concreto, firmato con la firma debole che si accompagna in specifiche ipotesi all'invio tramite posta elettronica certificata).
Da ultimo si ritiene di osservare che l'eventuale irritualità della notifica non potrebbe comunque ritenersi causa di nullità, ove come nel caso di specie la consegna del documento a mezzo pec abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 2360/2018, 7665/2016).
pagina 11 di 23 Ad ogni modo ed infine si rileva che l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui al titolo esecutivo, senza che ne risulti mutata la domanda (ex multis Cass. 5792/2015) ed il giudice
è comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa.
Premessa – onere della prova
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8445 del 04 maggio 2020, ha avuto modo di approfondire il tema della ripartizione degli oneri probatori in una vicenda nata da una
CP_ contestazione della pretesa contributiva dell' da parte dell'azienda a seguito di opposizione a cartella di pagamento emessa dall' . La questione posta all'attenzione CP_2
della Corte riguardava proprio la valenza e la forza del corredo probatorio a sostegno della pretesa contributiva in presenza di un verbale di accertamento e delle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, come nel caso di specie, rispetto alle prove documentali fornite dal datore di lavoro. Nelle vicende che riguardano la contribuzione previdenziale è noto che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. Tale valenza probatoria non si estende però alle deduzioni in diritto o valutazioni dell'ispettore, o ai fatti che non siano direttamente percepiti o "fotografati" dallo stesso, ma che derivino da dichiarazioni di terzi o da altri fatti non personalmente conosciuti. Tuttavia, rispetto a questi elementi, la Cassazione precisa che il difetto di un'efficacia privilegiata non implica la loro irrilevanza da un punto di vista probatorio. In particolare, il giudice può considerare tale materiale probatorio prova pagina 12 di 23 sufficiente, qualora lo specifico contenuto o il concorso di altri elementi rendano superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Con riferimento, inoltre, alla corretta ripartizione degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento (o ad avviso di addebito) per il pagamento di contributi o premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (in quanto rivendica la pretesa contributiva contestata in sede ispettiva), e quindi su di lui incombe l'onere di provare gli elementi a sostegno della rivendicazione. Ma
questo, ancora una volta, non significa che il convenuto in senso sostanziale (ricorrente in opposizione) non sia gravato dell'onere di provare le circostanze eccettuative dell'obbligazione contributiva, cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga dell'onere contributivo ordinariamente previsto.
Anche nel caso di ricorsi per accertamento negativo, ossia di quei ricorsi con i quali si chiede una pronuncia che accerti la non debenza di quanto preteso dagli Istituti
previdenziali con i propri verbali di accertamento, la giurisprudenza, nonostante un orientamento iniziale di segno contrario, ha ribadito il principio per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
è
l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto proprio in un giudizio di accertamento negativo (si veda Cassazione 14965
del 6 settembre 2012).
Tale regola incontra però un'importante eccezione nel caso in cui la rivendicazione da parte del datore di lavoro riguardi il diritto a godere di benefici o sgravi contributivi.
In questo caso, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che pagina 13 di 23 vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è
l'istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma
è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti (vedasi anche Cassazione n.
1157/2018).
Merito
Indennità sostitutiva della mensa - trasferte
L'art. 9 del contratto integrativo della provincia di Bolzano per i dipendenti delle imprese edili ed affini (doc.14 ) prevede che “Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee CP_3
condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato per la generalità degli operai il diritto alla mensa. L'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo (composto da: primo piatto – secondo piatto - contorno e mezzo litro di bevanda), mediante l'allestimento in locali idonei di un servizio di mensa o mediante il ricorso a servizi esterni. Il lavoratore avrà diritto al servizio di
mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa di almeno quattro ore, con presenza in cantiere alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo meridiano. Ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi indicati, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a Euro 0,43 per ogni ora di lavoro prestato“. Il CCNL edilizia industria (applicato dalla ditta) rimanda alle contrattazioni provinciali la disciplina della mensa (art.48, doc.13 ). CP_3
Sia dalle dichiarazioni del responsabile della contabilità, sig. sia dalle Tes_1
dichiarazioni dei lavoratori (doc.6 ) sia dalle fatturazioni dei ristoranti (emesse nei CP_3
pagina 14 di 23 confronti di doc.11a-c) ) è emerso come la società Parte_1 CP_3
ricorrente fornisce a sue spese il pasto ai lavoratori, presso ristoranti della zona dove si trova il cantiere (cfr. verbale ispettivo: “Si riporta la dichiarazione di un lavoratore: “ I pasti erano sempre e per tutti a carico della ditta, mangiavo al ristorante”. Un altro lavoratore dichiara. “Andavo coi colleghi in un ristorante… omissis… la ditta pagava sempre il pasto”
Anche il direttore ha dichiarato che il pranzo è a carico della ditta”). Tes_1
L' ha riscontrato le fatture rilasciate ad da vari ristoranti CP_3 Parte_1
(doc.11 ) e sulla base di quanto dichiarato dagli operai sentiti e dal responsabile sia CP_3
della contabilità aziendale nonchè direttore dei lavori ed ex amministratore della società
ricorrente, ha concluso che la datrice di lavoro ha fornito a proprie spese il Tes_1
pasto ai dipendenti e che di conseguenza le somme corrisposte a titolo di indennità
sostitutiva della mensa celassero in realtà importi puramente retributivi, da assoggettare a contribuzione.
L'assunto è pienamente condivisibile.
A fronte della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori, che lasciano presumere e concludere quanto sopra specificato, la società ricorrente avrebbe potuto /
dovuto offrire prova della genuinità delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva della mensa, ma non l'ha fatto. La società avrebbe dovuto indicare i nominativi di coloro che non avevano fruito del servizio mensa, delle giornate in cui non avevano fruito del servizio mensa e indicare testimoni da sentire a conferma di tali allegazioni. Nulla di tutto ciò è stato fatto. L'unico capitolo di prova formulato al riguardo recita. “vero che nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023 durante la pausa pranzo in orario lavorativo, alcuni
dipendenti della consumavano il pasto portato da causa, senza Parte_1
pagina 15 di 23 andare al ristorante vicino al cantiere dove lavoravano?”; capitolo di prova chiaramente inammissibile per estrema genericità ed indeterminatezza.
Gli importi corrisposti a titolo di “indennità sostitutiva di mensa” devono essere quindi considerati come vera e propria retribuzione da assoggettare a contribuzione.
Dall'accertamento della circostanza che il datore di lavoro provvedesse a proprie spese ai pasti dei dipendenti, discende non solo l'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva della mensa, ma anche l'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo di trasferta per la parte eccedente euro 30,99 fino a 46,48 al giorno ai sensi dell'art. 51 comma 5 D.P.R. 917/1986 e succ. modifiche.
Il citato articolo prevede infatti che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrano a formare reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno. In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto il limite di esenzione è ridotto di un terzo, a euro 30,99.
Rimborsi forfettari – rimborsi km piè/lista
Oltre a importi a titolo di “trasferta Italia” alcuni lavoratori hanno ricevuto sul LUL importi, non ricompresi nel reddito da lavoro dipendente ai fini sia fiscali che contributivi,
a titolo di “rimborso km piè/lista” e “rimborso forfettario dipendenti”.
Nessuna contestazione viene effettuata in ricorso con riferimento ai rimborsi forfettari, con la conseguenza che su tale punto i fatti contestati vanno considerati pacifici e l'ava inoppugnabile.
Per quanto concerne i rimborsi km piè/lista, era onere di parte ricorrente provare la sussistenza dei presupposti per la loro elargizione, ma l'onere non è stato assolto.
La società non ha fornito né in corso di accertamento, né nel presente giudizio, ricevute di autostrada o di carburante a conforto dei propri assunti.
pagina 16 di 23 Dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori risulta che normalmente i lavoratori si recavano al lavoro con il furgone aziendale ed effettuavano tutti straordinario, non registrato a LUL
(cfr. Verbale: “Un lavoratore dichiara: “le mie ore partivano quando partivo da casa, quindi alle 5-5.30 fino alle 19.00 circa da lunedì a venerdì. Il sabato solo eccezionalmente se c'era un'urgenza. In quale maniera poi il datore di lavoro mi pagava non importava, l'importante per me era venir pagato per le ore che lavoravo”. Un altro lavoratore dichiara: “lavoravo da lunedì a venerdì dalle 7.00 (dipendeva dai cantieri) alle 18.00 qualche volta anche il sabato fino alle 12.00. Facevamo 1 ora di pausa per mangiare”. Riguardo allo straordinario un altro lavoratore ancora dichiara: “veniva tutto pagato in busta paga e pagato con bonifico.
Facevo straordinario quando c'era bisogno, tutti i mesi, pagato in busta. Io mi segnavo le ore che facevo su un foglio. Tutti facevano straordinario, tutti si segnavano le ore che facevano e le comunicavamo a quando passava in cantiere”. Sul LUL della ditta Tes_1 [...]
non risulta però registrata nessuna ora di straordinario per nessun Parte_1
lavoratore”; cfr. dichiarazioni depositate da sub doc.6) CP_3
La società ha fornito in sede di accertamento solamente giustificativi generici, denominati
“richiesta di rimborso spese chilometrico” riportanti indicati il numero totale dei chilometri mensili rimborsati, indicando quale cantiere genericamente e il tipo di mezzo Parte_1
usato dal dipendente (doc. 9 ). CP_3
Gli importi rimborsati sono cifre “tonde” sempre molto simili tra loro.
In allegato al ricorso sono state poi depositate tabelle in cui giorno per giorno è stato indicato il percorso effettuato, il numero dei km.
Parte ha prontamente e specificatamente contestato le tabelle allegate al ricorso CP_3
rilevando due tipi di incongruenze: “la prima è che in alcuni casi vengono indicati due cantieri e non si capisce come possano i lavoratori aver raggiunto due cantieri diversi
pagina 17 di 23 nello stesso giorno, quando nelle giornaliere di cantiere è indicato un solo cantiere al giorno per ogni operaio. La seconda è l'indicazione di Merano in ogni percorso, anche se la sede della società è Lana e anche se il percorso non richiedeva alcun passaggio da tale cittadina”.
L' ha altresì eccepito che “nella maggior parte dei casi i km esposti nei fogli CP_3
consegnati durante l'accertamento sono di molto superiori ai km fra i luoghi di residenza/dimora dei vari dipendenti e quelli dei singoli cantieri” ed inoltre che “dalle stesse tabelle allegate al ricorso di può riscontrare come non siano stati raggiunti i km segnati sui fogli consegnati durante l'accertamento. Le stesse tabelle di controparte riportano infatti in rosso la discrasia tra i km segnati nei report mensili e i km impiegati per le distanze indicate da controparte stessa” (cfr. doc.15 ). CP_3
Tutte le eccezioni sollevate dall' trovano riscontro nei documenti in atti. CP_3
Quanto alle prove orali offerte dalla ricorrente, le stesse non sono assolutamente idonee a provare che i dipendenti che hanno ricevuto il rimborso spese, ne avessero diritto (id est avessero percorso i km sostenuti, con mezzo proprio, sostenendo i relativi costi). Da un lato, infatti, la ricorrente si è limitata a formulare un generico capitolo di prova del seguente tenore: “vero che il tratto di strada dalla residenza/dimora del singolo dipendente di
[...]
al sito del cantiere dove lo stesso prestava la propria attività Parte_1
lavorativa poteva essere effettuato, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023 con mezzi propri del singolo dipendente?”; dall'altro ha formulato capitoli di prova in merito ai luoghi ove aveva nel periodo in oggetto i propri cantieri. Tanto chiarito è evidente che Parte_1
la circostanza che i lavoratori “potessero” raggiungere il cantiere con i mezzi propri non è prova del fatto che “effettivamente” i lavoratori anziché usufruire dei mezzi aziendali, utilizzassero i propri mezzi per recarsi sui cantieri, percorressero i km di cui alle richieste di pagina 18 di 23 rimborso e sostenessero le spese di cui alle richieste di rimborso. Parte ricorrente avrebbe dovuto quanto meno indicare quali testimoni tutti i dipendenti che hanno richiesto il rimborso spese a conferma della circostanza che avessero percorso nel mese i km indicati
(vuoi nei fogli consegnati in sede di accertamento, vuoi nelle tabelle allegate al ricorso),
con utilizzo del mezzo privato, sostenendo le spese indicate.
A fronte delle precise contestazioni mosse da in comparsa di costituzione, parte CP_3
ricorrente in sede di prima udienza non ha ritenuto di formulare ulteriori istanze istruttorie,
contestazioni, limitandosi a riportarsi al ricorso ed alle istanze e conclusioni ivi riportate.
Considerato quindi che parte ricorrente non ha assolto l'onere della prova che su di lei incombeva, rilevato altresì che i lavoratori hanno dichiarato agli Ispettori dell' che CP_3
effettuavano straordinari e che del pagamento degli straordinari non c'è traccia nel LUL, si ritiene che le somme corrisposte a titolo di rimborsi spese costituiscano reddito imponibile
(e che probabilmente andassero a compensare ore di lavoro straordinario effettuate e non segnate a LUL).
Sanzioni
L'art. 116, comma 8, L. 388/00, di cui parte ricorrente assume la violazione, prevede che "I
soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile,
in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
pagina 19 di 23 b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".
In materia di contribuzione previdenziale, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il contribuente è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi,
costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento, e assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva (tra le tante, Cass. 4 aprile 2008, n. 8814;
Cass. 26 giugno 2008, n. 17507; Cass. 20 novembre 2003, n. 17650).
Per costante giurisprudenza (Cass. 17119/15) l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Conseguentemente grava sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, (v. Cass. 25.06.12
n. 10509 e 27.12.11 n. 28966, nonché indirettamente Cass. 20.01.11 n. 1230).
pagina 20 di 23 Di contro la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva, comporta la circostanza che l'ammontare dei contributi (di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento) sia rilevabile
"dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie". La fattispecie dell'omissione contributiva è,
pertanto, limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d'istituto dell'ente previdenziale - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. 11261/10, 1476/15 etc).
CP_ L'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli Uniemens della contribuzione dovuta, integra "evasione contributiva", ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, in quanto basta la mera inottemperanza ad un obbligo di legge (Cass.
16093/14) perché venga esclusa l'"omissione contributiva", anche in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o premi dovuti. (ex multis Cass. 10427/18,
21074/13 e 17119/15).
Nel presente caso, il credito, relativo ai vari periodi di contabilizzazione, è rimasto ignoto all' e sottratto ad ogni verifica, in quanto le registrazioni datoriali non corrispondevano CP_3
al vero, in quanto non è stato denunciato l'effettivo imponibile previdenziale. Il regime sanzionatorio applicato è, pertanto, corretto. Si sottolinea altresì come nessuna prova circa la propria buona fede sia stata data dalla società ricorrente.
Del pari inapplicabile è l'istituto della riduzione delle sanzioni ex art. 116 comma 10 (Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o pagina 21 di 23 amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge). Non ricorrono, infatti, i presupposti normativi. In primo luogo, i contributi evasi non sono stati versati (tantomeno sono stati versati nei termini prescritti) ed in secondo luogo non si ravvede alcuna incertezza connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, né controparte dà prova della loro esistenza.
Spese
La regolamentazione delle spese legali segue la regola della soccombenza. Le spese verranno liquidate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale, considerato che non ha avuto luogo istruttoria orale e che non ha CP_3
depositato note conclusionali.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 448-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 2.8.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_3
ogni diversa eccezione, istanza e domanda reietta,
rigetta il ricorso conferma
l'avviso di addebito opposto condanna
pagina 22 di 23 la società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive
CP_ da calcolarsi al momento del saldo, all'
condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si Parte_1 CP_3
liquidano in euro 16.118,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 448-2024 R.G.L., promossa da:
con sede in Lana (BZ), via Andreas Hofer, n. 7, C.F. Parte_1
(visura Allegato A), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra P.IVA_1
nata a [...], il [...] e ivi residente a[...]
Maroncelli P., n. 2/A, c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato in C.F._1
calce al ricorso, dall'avv. Chiara Ferretto del Foro di Vicenza (C.F.
, pec: , con domicilio C.F._2 Email_1
eletto presso il suo studio in 36100- Vicenza, Piazza delle Biade, n. 17.
-Ricorrente -
CONTRO
pagina 1 di 23 (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, C.so Libertà 1
-Convenuto-
In punto: annullamento in tutto o in parte, dell'avviso di addebito n. 321 2024 0000259568
000 per contributi a titolo di «Gestione Aziende con lavoratori dipendenti» comunicato a mezzo pec ricevuta dalla « in data 12.07.2024. Parte_1
causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
voglia codesto On.le Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinte ogni contraria istanza o deduzione:
in via preliminare: disporsi, anche con provvedimento da assumere inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso di addebito opposto;
sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità non sanabile dell'attività di notifica dell'avviso di addebito opposto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avviso di addebito opposto;
pagina 2 di 23 in via principale: in accoglimento della presente opposizione, accertarsi e dichiararsi che non sussiste, in capo all'odierna ricorrente, alcun maggior imponibile ai fini contributivi per il periodo in contestazione, idoneo a giustificare l'emissione e la notificazione dell'avviso di addebito opposto, in ragione del manifesto difetto di prova sul punto, nonché
di tutte le ragioni dedotte nel presente ricorso;
in via principale: accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, l'insussistenza del debito per presunti contributi omessi (oltre sanzioni ed interessi) per gli importi di cui all'avviso di addebito opposto e, conseguentemente, l'illegittimità di quest'ultimo;
sempre in via principale: accertata e dichiarata la mancanza, per i motivi di cui in narrativa,
di un maggior imponibile ai fini contributivi - unico e necessario presupposto idoneo a fondare la pretesa di cui all'apposto atto – dichiarare l'illegittimità, totale o parziale - e per l'effetto l'annullamento, totale o parziale - dell'avviso di addebito opposto nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo allo stesso e, per l'effetto, disporre l'annullamento del medesimo;
in subordine: dichiararsi non dovute le sanzioni irrogate con l'avviso di addebito impugnato, mancando la prova di un'intenzione specifica, in capo all'odierna ricorrente, di non versare i contributi o premi, occultando le retribuzioni erogate;
in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice del
Tribunale adito dovesse ritenere fondata e legittima la pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito, si chiede che la sanzione civile eventualmente irrogata nei confronti pagina 3 di 23 dell'odierna ricorrente sia applicata nella misura ridotta ex art. 116, comma 10, legge n.
388/2000;
in ogni caso: condannare l' al rimborso delle somme eventualmente percette nelle CP_3
more del giudizio, aumentate degli interessi di legge e al pagamento delle spese di giudizio.
per la parte convenuta:
In via principale
A. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617- 618 bis c.p.c., essendo trascorsi i 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
B. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi anche con espletanda CTU, con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme
CP_ aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario.
C. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.8.2024 l' proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 321 2024 0000259568 000 per contributi a titolo di
«Gestione Aziende con lavoratori dipendenti» comunicato a mezzo pec ricevuta in data pagina 4 di 23 12.07.2024, relativo a presunte omissioni contributive per il periodo 2019 – 2022 come accertate in verbale ispettivo NIU 2022001319 Prot 1400.19/04/2023. 0089262 del CP_3
19.04.2023. La ricorrente eccepiva l'inesistenza/nullità dell'ava, per esser stato notificato via pec, ma senza che l'allegato fosse firmato un “documento informatico” (.p7m), in quanto privo di firma elettronica;
contestava la sussistenza degli addebiti, ribadendo la correttezza delle erogazioni effettuate ai dipendenti a titolo di rimborso km o forfettario, a titolo di indennità sostitutiva di mensa e quindi a titolo di trasferta.; contestava in ogni caso le sanzioni, non versandosi – a suo dire – in ipotesi di evasione. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando le deduzioni ed eccezioni in CP_3
fatto e diritto di controparte, riportandosi agli accertamenti di cui al verbale ispettivo INL
dd. 19.04.2023 n.2022001319/DDL avente ad oggetto il periodo gennaio 2019 – settembre
2022. In particolare, l' contestava alla ricorrente di aver corrisposto si propri CP_3
dipendenti somme a vario titolo, esenti da contribuzione, aventi in realtà natura retributiva e da assoggettare quindi a contribuzione: l'indennità sostitutiva della mensa;
gli importi eccedenti euro 30,99 euro a titolo di indennità di trasferta;
le somme a titolo di rimborso km piè/lista e rimborso forfettario. Tanto più che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori era emerso lo svolgimento di lavoro straordinario, non registrato a LUL, con la conseguenza che era più che plausibile che l'erogazione dei predetti importi andasse in realtà a compensare tale attività. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 5 di 23 All'udienza del 12.11.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 19.12.2024 il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali, dando atto in quella sede di aderire alla proposta conciliativa a suo tempo formulata dal Giudice.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e andrà rigettato.
Nullità della notifica via pec per mancanza della firma digitale (CAdes o PAdES)
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica, pacificamente effettuate via pec, perché
l'ava allegato in pdf non sarebbe stato firmati digitalmente né cades, né pades.
L'eccezione di nullità non è fondata e va rigettata.
Ritiene lo scrivente che la notifica non sia nulla sulla scorta di una ricostruzione del quadro normativo regolante il documento informatico, la posta elettronica certificata e la firma digitale.
Va premesso che l'ava è pervenuto al destinatario in formato informatico “.pdf” con un messaggio di posta elettronica certificata, una PEC.
Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica via pec è disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. 78/2010 che così prevede:
pagina 6 di 23 ” 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle
CP_ somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, e'
effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3 (Omissis)
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_3
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
pagina 7 di 23 Tanto premesso, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria,
come chiarito anche dalla S.C. di Cassazione (cfr. sentenza n. 15035/2016).
Tale prova, come sopra già accertato, è stata fornita da attraverso la produzione in via CP_3
telematica delle ricevute di avvenuta consegna (doc.1 ) e non è oggetto di CP_3
contestazione.
Ove l'opposizione fosse stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica, tanto basterebbe a dichiarare inammissibile ogni contestazione in merito alla eventuale irregolarità della notifica in quanto eseguita mediante allegazione di un file in formato pdf senza firma digitale. Ed invero, una tale doglianza, in presenza della prova della avvenuta notifica della cartella, si risolverebbe in un vizio di forma da far valere entro venti giorni dalla notifica dell'avviso via PEC, con conseguente inammissibilità della specifica doglianza in questa sede. Nel caso di specie però l'opposizione è stata presentata a fronte di una notifica del12.07.2024 il 2.8.2024.
Pertanto la questione va approfondita;
peraltro si ritiene che nessuna irregolarità sussista nel caso di specie.
La definizione di documento informatico si rinviene nel CAD (D.Lgs. 82/2005) come modificato dal decreto legislativo 13.12.2017 n.217 , all'art. 1 comma 1 lettera P, che definisce il documento informatico come la “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti”.
pagina 8 di 23 Per i documenti informatici, inoltre, il diritto europeo ha affermato il principio di cd. non discriminazione del documento informativo, prevedendosi espressamente, dall'art. 46 del regolamento UE c.d. eIDAS N.910/2014 del 23.7.2014 cui il CAD si è adeguato con una serie di decreti correttivi che “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.
In particolare l'art. 20 CAD comma 1 bis in conformità alla norma europea stabilisce che
“il documento informativo soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque è formato previa identificazione informativa del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID si sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informativo a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
La data e l'ora di formazione del documento informativo sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”
Quanto alle firme digitali in termini generali deve essere affermata la piena validità tanto della firma CAdES che CP_4
Nel caso di specie, come già sopra chiarito, la cartella è pervenuta in formato informatico
“.pdf” con un messaggio di posta elettronica certificata, una PEC che non è contestato
CP_ essere pervenuta dall' all'indirizzo del ricorrente.
pagina 9 di 23 E' ora opportuno richiamare anche le regole tecniche del CAD, decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 novembre 2014 che sono ad oggi operative sino alla emanazione delle linee guida che le sostituiranno ai sensi dell'art. 71 CAD che dettano le regole relative alla formazione e immodificabilità del documento informativo.
In base a tali norme, il documento nativo digitale (come è la cartella di pagamento redatta direttamente in formato informativo), ossia redatta “tramite utilizzo di appositi strumenti software” (art.3) assume le “caratteristiche di immodoficabilità e di integrità” in ragione di una o più delle seguenti operazioni:
a) Sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) Apposizione di una validazione temporale;
c) Trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) Memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
e) Versamento ad un sistema di conservazione.
Quindi l'ava redatto in originale informativo, anche se non sottoscritta con firma digitale
(CAdES o PAdES) risulta munita dei requisiti di immodificabilità e integrità.
Va peraltro aggiunto che ove pure l'ava allegato in pdf fosse una mera scansione, ricavata da documento nato in [...] cartaceo (ossia un ava redatto cartaceamente e quindi scansionato ed inserito nella mail di pec) ci si troverebbe di fronte ad un documento informatico, cui si applicherebbero le regole sopra evidenziate di libera valutazione in giudizio, con rilevanza del mancato specifico disconoscimento.
Pertanto nella specie alcuna nullità è maturata, ancorchè l'ava sia privo di firma digitale e un tanto sia che si ritenga che l'AVA sia stato redatto in originale informatico, sia che si pagina 10 di 23 ritenga che sia stato redatto in originale cartaceo solo successivamente scansionato e trasformato in pdf.
Conclusivamente, emerge che:
- l'atto notificato tramite il messaggio di posta elettronica certificata, la c.d. pec, è
certamente un documento informativo;
- la notifica di tale atto è avvenuta tramite pec
- il documento informatico allegato alla pec, nel caso di specie l'ava, non può essere discriminato per la sua natura informativa, risultando liberamente valutabile in giudizio tanto per l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta quanto per il valore probatorio;
- ove si tratti di documento firmato cades o pades ad esso devono essere ricollegati tutti gli effetti previsti dal CAD per i documenti firmati (non è questo il caso di specie);
- ove si tratti di documento pdf non firmato, nativo digitale e trasmesso tramite pec, ad esso devono essere attribuite le caratteristiche di immodificabilità e di integrità ai sensi delle regole tecniche del CAD, art. 4 (questo è il caso di specie);
- ove si tratti di documento pdf non firmato, realizzato tramite scansione, lo stesso rimane efficace, non è difforme dal modello legale di cartella di pagamento, ed è soggetto alla libera valutazione del giudice (potendosi anche ritenere, secondo le circostanze del caso concreto, firmato con la firma debole che si accompagna in specifiche ipotesi all'invio tramite posta elettronica certificata).
Da ultimo si ritiene di osservare che l'eventuale irritualità della notifica non potrebbe comunque ritenersi causa di nullità, ove come nel caso di specie la consegna del documento a mezzo pec abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 2360/2018, 7665/2016).
pagina 11 di 23 Ad ogni modo ed infine si rileva che l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui al titolo esecutivo, senza che ne risulti mutata la domanda (ex multis Cass. 5792/2015) ed il giudice
è comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa.
Premessa – onere della prova
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8445 del 04 maggio 2020, ha avuto modo di approfondire il tema della ripartizione degli oneri probatori in una vicenda nata da una
CP_ contestazione della pretesa contributiva dell' da parte dell'azienda a seguito di opposizione a cartella di pagamento emessa dall' . La questione posta all'attenzione CP_2
della Corte riguardava proprio la valenza e la forza del corredo probatorio a sostegno della pretesa contributiva in presenza di un verbale di accertamento e delle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, come nel caso di specie, rispetto alle prove documentali fornite dal datore di lavoro. Nelle vicende che riguardano la contribuzione previdenziale è noto che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. Tale valenza probatoria non si estende però alle deduzioni in diritto o valutazioni dell'ispettore, o ai fatti che non siano direttamente percepiti o "fotografati" dallo stesso, ma che derivino da dichiarazioni di terzi o da altri fatti non personalmente conosciuti. Tuttavia, rispetto a questi elementi, la Cassazione precisa che il difetto di un'efficacia privilegiata non implica la loro irrilevanza da un punto di vista probatorio. In particolare, il giudice può considerare tale materiale probatorio prova pagina 12 di 23 sufficiente, qualora lo specifico contenuto o il concorso di altri elementi rendano superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Con riferimento, inoltre, alla corretta ripartizione degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento (o ad avviso di addebito) per il pagamento di contributi o premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (in quanto rivendica la pretesa contributiva contestata in sede ispettiva), e quindi su di lui incombe l'onere di provare gli elementi a sostegno della rivendicazione. Ma
questo, ancora una volta, non significa che il convenuto in senso sostanziale (ricorrente in opposizione) non sia gravato dell'onere di provare le circostanze eccettuative dell'obbligazione contributiva, cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga dell'onere contributivo ordinariamente previsto.
Anche nel caso di ricorsi per accertamento negativo, ossia di quei ricorsi con i quali si chiede una pronuncia che accerti la non debenza di quanto preteso dagli Istituti
previdenziali con i propri verbali di accertamento, la giurisprudenza, nonostante un orientamento iniziale di segno contrario, ha ribadito il principio per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
è
l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto proprio in un giudizio di accertamento negativo (si veda Cassazione 14965
del 6 settembre 2012).
Tale regola incontra però un'importante eccezione nel caso in cui la rivendicazione da parte del datore di lavoro riguardi il diritto a godere di benefici o sgravi contributivi.
In questo caso, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che pagina 13 di 23 vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è
l'istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma
è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti (vedasi anche Cassazione n.
1157/2018).
Merito
Indennità sostitutiva della mensa - trasferte
L'art. 9 del contratto integrativo della provincia di Bolzano per i dipendenti delle imprese edili ed affini (doc.14 ) prevede che “Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee CP_3
condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato per la generalità degli operai il diritto alla mensa. L'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo (composto da: primo piatto – secondo piatto - contorno e mezzo litro di bevanda), mediante l'allestimento in locali idonei di un servizio di mensa o mediante il ricorso a servizi esterni. Il lavoratore avrà diritto al servizio di
mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa di almeno quattro ore, con presenza in cantiere alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo meridiano. Ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi indicati, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a Euro 0,43 per ogni ora di lavoro prestato“. Il CCNL edilizia industria (applicato dalla ditta) rimanda alle contrattazioni provinciali la disciplina della mensa (art.48, doc.13 ). CP_3
Sia dalle dichiarazioni del responsabile della contabilità, sig. sia dalle Tes_1
dichiarazioni dei lavoratori (doc.6 ) sia dalle fatturazioni dei ristoranti (emesse nei CP_3
pagina 14 di 23 confronti di doc.11a-c) ) è emerso come la società Parte_1 CP_3
ricorrente fornisce a sue spese il pasto ai lavoratori, presso ristoranti della zona dove si trova il cantiere (cfr. verbale ispettivo: “Si riporta la dichiarazione di un lavoratore: “ I pasti erano sempre e per tutti a carico della ditta, mangiavo al ristorante”. Un altro lavoratore dichiara. “Andavo coi colleghi in un ristorante… omissis… la ditta pagava sempre il pasto”
Anche il direttore ha dichiarato che il pranzo è a carico della ditta”). Tes_1
L' ha riscontrato le fatture rilasciate ad da vari ristoranti CP_3 Parte_1
(doc.11 ) e sulla base di quanto dichiarato dagli operai sentiti e dal responsabile sia CP_3
della contabilità aziendale nonchè direttore dei lavori ed ex amministratore della società
ricorrente, ha concluso che la datrice di lavoro ha fornito a proprie spese il Tes_1
pasto ai dipendenti e che di conseguenza le somme corrisposte a titolo di indennità
sostitutiva della mensa celassero in realtà importi puramente retributivi, da assoggettare a contribuzione.
L'assunto è pienamente condivisibile.
A fronte della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori, che lasciano presumere e concludere quanto sopra specificato, la società ricorrente avrebbe potuto /
dovuto offrire prova della genuinità delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva della mensa, ma non l'ha fatto. La società avrebbe dovuto indicare i nominativi di coloro che non avevano fruito del servizio mensa, delle giornate in cui non avevano fruito del servizio mensa e indicare testimoni da sentire a conferma di tali allegazioni. Nulla di tutto ciò è stato fatto. L'unico capitolo di prova formulato al riguardo recita. “vero che nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023 durante la pausa pranzo in orario lavorativo, alcuni
dipendenti della consumavano il pasto portato da causa, senza Parte_1
pagina 15 di 23 andare al ristorante vicino al cantiere dove lavoravano?”; capitolo di prova chiaramente inammissibile per estrema genericità ed indeterminatezza.
Gli importi corrisposti a titolo di “indennità sostitutiva di mensa” devono essere quindi considerati come vera e propria retribuzione da assoggettare a contribuzione.
Dall'accertamento della circostanza che il datore di lavoro provvedesse a proprie spese ai pasti dei dipendenti, discende non solo l'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva della mensa, ma anche l'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo di trasferta per la parte eccedente euro 30,99 fino a 46,48 al giorno ai sensi dell'art. 51 comma 5 D.P.R. 917/1986 e succ. modifiche.
Il citato articolo prevede infatti che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrano a formare reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno. In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto il limite di esenzione è ridotto di un terzo, a euro 30,99.
Rimborsi forfettari – rimborsi km piè/lista
Oltre a importi a titolo di “trasferta Italia” alcuni lavoratori hanno ricevuto sul LUL importi, non ricompresi nel reddito da lavoro dipendente ai fini sia fiscali che contributivi,
a titolo di “rimborso km piè/lista” e “rimborso forfettario dipendenti”.
Nessuna contestazione viene effettuata in ricorso con riferimento ai rimborsi forfettari, con la conseguenza che su tale punto i fatti contestati vanno considerati pacifici e l'ava inoppugnabile.
Per quanto concerne i rimborsi km piè/lista, era onere di parte ricorrente provare la sussistenza dei presupposti per la loro elargizione, ma l'onere non è stato assolto.
La società non ha fornito né in corso di accertamento, né nel presente giudizio, ricevute di autostrada o di carburante a conforto dei propri assunti.
pagina 16 di 23 Dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori risulta che normalmente i lavoratori si recavano al lavoro con il furgone aziendale ed effettuavano tutti straordinario, non registrato a LUL
(cfr. Verbale: “Un lavoratore dichiara: “le mie ore partivano quando partivo da casa, quindi alle 5-5.30 fino alle 19.00 circa da lunedì a venerdì. Il sabato solo eccezionalmente se c'era un'urgenza. In quale maniera poi il datore di lavoro mi pagava non importava, l'importante per me era venir pagato per le ore che lavoravo”. Un altro lavoratore dichiara: “lavoravo da lunedì a venerdì dalle 7.00 (dipendeva dai cantieri) alle 18.00 qualche volta anche il sabato fino alle 12.00. Facevamo 1 ora di pausa per mangiare”. Riguardo allo straordinario un altro lavoratore ancora dichiara: “veniva tutto pagato in busta paga e pagato con bonifico.
Facevo straordinario quando c'era bisogno, tutti i mesi, pagato in busta. Io mi segnavo le ore che facevo su un foglio. Tutti facevano straordinario, tutti si segnavano le ore che facevano e le comunicavamo a quando passava in cantiere”. Sul LUL della ditta Tes_1 [...]
non risulta però registrata nessuna ora di straordinario per nessun Parte_1
lavoratore”; cfr. dichiarazioni depositate da sub doc.6) CP_3
La società ha fornito in sede di accertamento solamente giustificativi generici, denominati
“richiesta di rimborso spese chilometrico” riportanti indicati il numero totale dei chilometri mensili rimborsati, indicando quale cantiere genericamente e il tipo di mezzo Parte_1
usato dal dipendente (doc. 9 ). CP_3
Gli importi rimborsati sono cifre “tonde” sempre molto simili tra loro.
In allegato al ricorso sono state poi depositate tabelle in cui giorno per giorno è stato indicato il percorso effettuato, il numero dei km.
Parte ha prontamente e specificatamente contestato le tabelle allegate al ricorso CP_3
rilevando due tipi di incongruenze: “la prima è che in alcuni casi vengono indicati due cantieri e non si capisce come possano i lavoratori aver raggiunto due cantieri diversi
pagina 17 di 23 nello stesso giorno, quando nelle giornaliere di cantiere è indicato un solo cantiere al giorno per ogni operaio. La seconda è l'indicazione di Merano in ogni percorso, anche se la sede della società è Lana e anche se il percorso non richiedeva alcun passaggio da tale cittadina”.
L' ha altresì eccepito che “nella maggior parte dei casi i km esposti nei fogli CP_3
consegnati durante l'accertamento sono di molto superiori ai km fra i luoghi di residenza/dimora dei vari dipendenti e quelli dei singoli cantieri” ed inoltre che “dalle stesse tabelle allegate al ricorso di può riscontrare come non siano stati raggiunti i km segnati sui fogli consegnati durante l'accertamento. Le stesse tabelle di controparte riportano infatti in rosso la discrasia tra i km segnati nei report mensili e i km impiegati per le distanze indicate da controparte stessa” (cfr. doc.15 ). CP_3
Tutte le eccezioni sollevate dall' trovano riscontro nei documenti in atti. CP_3
Quanto alle prove orali offerte dalla ricorrente, le stesse non sono assolutamente idonee a provare che i dipendenti che hanno ricevuto il rimborso spese, ne avessero diritto (id est avessero percorso i km sostenuti, con mezzo proprio, sostenendo i relativi costi). Da un lato, infatti, la ricorrente si è limitata a formulare un generico capitolo di prova del seguente tenore: “vero che il tratto di strada dalla residenza/dimora del singolo dipendente di
[...]
al sito del cantiere dove lo stesso prestava la propria attività Parte_1
lavorativa poteva essere effettuato, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023 con mezzi propri del singolo dipendente?”; dall'altro ha formulato capitoli di prova in merito ai luoghi ove aveva nel periodo in oggetto i propri cantieri. Tanto chiarito è evidente che Parte_1
la circostanza che i lavoratori “potessero” raggiungere il cantiere con i mezzi propri non è prova del fatto che “effettivamente” i lavoratori anziché usufruire dei mezzi aziendali, utilizzassero i propri mezzi per recarsi sui cantieri, percorressero i km di cui alle richieste di pagina 18 di 23 rimborso e sostenessero le spese di cui alle richieste di rimborso. Parte ricorrente avrebbe dovuto quanto meno indicare quali testimoni tutti i dipendenti che hanno richiesto il rimborso spese a conferma della circostanza che avessero percorso nel mese i km indicati
(vuoi nei fogli consegnati in sede di accertamento, vuoi nelle tabelle allegate al ricorso),
con utilizzo del mezzo privato, sostenendo le spese indicate.
A fronte delle precise contestazioni mosse da in comparsa di costituzione, parte CP_3
ricorrente in sede di prima udienza non ha ritenuto di formulare ulteriori istanze istruttorie,
contestazioni, limitandosi a riportarsi al ricorso ed alle istanze e conclusioni ivi riportate.
Considerato quindi che parte ricorrente non ha assolto l'onere della prova che su di lei incombeva, rilevato altresì che i lavoratori hanno dichiarato agli Ispettori dell' che CP_3
effettuavano straordinari e che del pagamento degli straordinari non c'è traccia nel LUL, si ritiene che le somme corrisposte a titolo di rimborsi spese costituiscano reddito imponibile
(e che probabilmente andassero a compensare ore di lavoro straordinario effettuate e non segnate a LUL).
Sanzioni
L'art. 116, comma 8, L. 388/00, di cui parte ricorrente assume la violazione, prevede che "I
soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile,
in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
pagina 19 di 23 b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".
In materia di contribuzione previdenziale, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il contribuente è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi,
costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento, e assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva (tra le tante, Cass. 4 aprile 2008, n. 8814;
Cass. 26 giugno 2008, n. 17507; Cass. 20 novembre 2003, n. 17650).
Per costante giurisprudenza (Cass. 17119/15) l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Conseguentemente grava sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, (v. Cass. 25.06.12
n. 10509 e 27.12.11 n. 28966, nonché indirettamente Cass. 20.01.11 n. 1230).
pagina 20 di 23 Di contro la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva, comporta la circostanza che l'ammontare dei contributi (di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento) sia rilevabile
"dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie". La fattispecie dell'omissione contributiva è,
pertanto, limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d'istituto dell'ente previdenziale - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. 11261/10, 1476/15 etc).
CP_ L'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli Uniemens della contribuzione dovuta, integra "evasione contributiva", ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, in quanto basta la mera inottemperanza ad un obbligo di legge (Cass.
16093/14) perché venga esclusa l'"omissione contributiva", anche in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o premi dovuti. (ex multis Cass. 10427/18,
21074/13 e 17119/15).
Nel presente caso, il credito, relativo ai vari periodi di contabilizzazione, è rimasto ignoto all' e sottratto ad ogni verifica, in quanto le registrazioni datoriali non corrispondevano CP_3
al vero, in quanto non è stato denunciato l'effettivo imponibile previdenziale. Il regime sanzionatorio applicato è, pertanto, corretto. Si sottolinea altresì come nessuna prova circa la propria buona fede sia stata data dalla società ricorrente.
Del pari inapplicabile è l'istituto della riduzione delle sanzioni ex art. 116 comma 10 (Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o pagina 21 di 23 amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge). Non ricorrono, infatti, i presupposti normativi. In primo luogo, i contributi evasi non sono stati versati (tantomeno sono stati versati nei termini prescritti) ed in secondo luogo non si ravvede alcuna incertezza connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, né controparte dà prova della loro esistenza.
Spese
La regolamentazione delle spese legali segue la regola della soccombenza. Le spese verranno liquidate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale, considerato che non ha avuto luogo istruttoria orale e che non ha CP_3
depositato note conclusionali.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 448-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 2.8.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_3
ogni diversa eccezione, istanza e domanda reietta,
rigetta il ricorso conferma
l'avviso di addebito opposto condanna
pagina 22 di 23 la società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive
CP_ da calcolarsi al momento del saldo, all'
condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si Parte_1 CP_3
liquidano in euro 16.118,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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