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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/09/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Dott. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 217 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione del 12.01.2024, riservata in decisione in data 09.07.25 e vertente
TRA
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Raffaele Scarinzi, Parte_1 che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Gennaro Lengua e Simona Voso, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 16.10.2024.
1 L'attore citava in giudizio la società per ottenere la revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 893-23 del 30.10.2023 del Tribunale di Benevento, regolarmente notificato, contenente l'ingiunzione al pagamento in favore dell'opponente società dell'importo di € 20.000,00 per la restituzione di una caparra confirmatoria, oltre spese e diritti;
l'opponente deduceva di aver sottoscritto con l'opposta un contratto preliminare di cessione di attività commerciale/rivendita tabacchi del 15/02/2022 e che la
[...]
per sua esclusiva colpa, non aveva concluso il definitivo;
di conseguenza, Controparte_1 ella deduceva di aver correttamente ritenuto la caparra confirmatoria e di aver, anzi, anche rivenduto l'azienda con la licenza ad un successivo cessionario detraendo dal prezzo quanto versato dai ovvero € 20.000,00, per la necessità di Controparte_1 concludere d'urgenza la vendita;
chiedeva, dunque, accertarsi l'assoluta non debenza di alcuna somma in restituzione ai con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta eccepiva sia l'assoluta colpa in capo all'opponente della mancata conclusione del definitivo, oltre alla nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto e violazione della norma imperativa art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; chiedeva pertanto accertarsi in ogni caso il diritto al rimborso dell'acconto di € 20.000,00 versato e/o la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Dopo la prima udienza, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, essa veniva rinviata sino al 09.07.2025 per la decisione, stante la preventiva concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che, a seguito dell'opposizione, si vede restaurata la piena operatività del principio del contraddittorio, per cui l'atto di impulso processuale di cognizione ordinaria fa rivestire all'opponente la qualità sostanziale di convenuto, in ordine a una domanda giudiziale, che si identifica in quella proposta dal creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 11-7-79 n. 4000; tra le più recenti, cfr. Cass. sez. Lavoro 8-2-
92 n. 1410). Quindi, il giudizio si svolge come un ordinario giudizio di cognizione (tra le tante: Cass. 8-4-89 n. 1690, Cass. 28-1-85 n. 485, Cass. 12-7-75 n. 2775, Cass. 3-10-
83 n. 5760, per risalire sino alla remota Cass. 5-12-56 n. 4350) e, per di più, di primo
2 grado (escludono espressamente la natura di giudizio di impugnazione Cass. 9-1-95 n.
139 e 28-1-95 n. 1052). E, ciò che conta, il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.;
Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Nel merito, l'opposizione deve essere integralmente rigettata pur con le dovute precisazioni.
Invece di procedere a dirimere la questione nel merito, questo Giudicante ritiene di dover esaminare un'eccezione preliminare, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione
SS.UU. n. 26242-3/2014. L'opposta ha, infatti, eccepito la nullità del contratto che, se verificata, solleva questo Giudicante dalla valutazione nel merito dell'adempimento delle rispettive obbligazioni.
Invero, il contratto preliminare di cessione intercorso tra le parti appare nullo in quanto contrario a norme imperative ex 1418 c.c. è, infatti, tra le parti, l'applicazione Pt_2 alla fattispecie dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che disciplina l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e stabilisce tassativamente che “le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'amministrazione”, dunque l'intestazione solo a persona fisica è necessaria ed indispensabile in tale circostanza per espressa volontà del legislatore: dal momento che l'azienda viene alienata in relazione alla vendita di tabacchi, non vi è dubbio sull'applicabilità di tale disposizione. Non vi è neppure dubbio che entrambe le parti abbiano dato volontariamente corso ad un contratto nullo, ma ciò non è ostativo per la pronunzia di nullità: come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “il fatto che una parte abbia concorso alla stipulazione del contratto nullo non impedisce che possa dolersene, trattandosi di interesse protetto dall'ordinamento” (ex multis, Cass n. 3045-09). Ciò in quanto, “la nullità è assoluta, insanabile, rilevabile da chiunque vi abbia interesse e dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.” (ex multis, Cass. 26242-14). Neppure il rilievo della nullità “può essere
3 precluso da comportamenti concludenti o contraddittori della parte” (Cass. 15400-10).
Non vi sono altre parole da spendere sulla rilevabilità anche d'ufficio della nullità, mentre è da rigettare l'eccezione di parte opponente circa il fatto che il contratto definitivo stipulando fosse un contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c. Anche seguendo il criterio letterale, privilegiato nell'interpretazione del contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c., non vi è alcuna parte del contratto di cessione il riferimento alla possibilità che la cessione fosse destinata ad un terzo, anche non identificato;
il fatto che il Sig. intervenisse nell'atto “per società o persona fisica da nominare Controparte_2 alla stipula del contratto definitivo” non risulta decisivo, sia in quanto non ripetuto mai nel successivo contratto sia perché può candidamente riferirsi ad un fenomeno di rappresentanza. Data la delicatezza della cessione e dell'oggetto della stessa, ben difficilmente le parti avrebbero dato vita ad un contratto per persona da nominare senza indicare i caratteri, personali o giuridici, dello stesso e senza prevedere un'espressa pattuizione in merito: pertanto, il fatto che la cessionaria fosse identificata in una persona giuridica rende effettivamente nullo il contratto preliminare per impossibilità dell'oggetto e contrarietà a norme imperative. Neppure si può intravedere l'applicazione dell'art. 2035 c.c., che vieta la ripetizione di quanto versato in esecuzione del contratto, in quanto non vi sono statuizioni contrarie al buon costume ma unicamente alla legge.
Peraltro, a voler anche evidenziare il merito, oltre a non essere evidente la colpa dell'opposta nella causazione della mancata stipula del definitivo, contingenza che può essere al più rimessa all'assenza di una volontà contestuale delle parti che paiono mostrare, dopo i primi momenti, un sempre maggiore disinteresse alla conclusione dell'accordo, neppure è dimostrato il danno: l'opponente, infatti, pur avendo dichiarato di aver proceduto subito ad una “rivendita”, ha prodotto unicamente un contratto di valore inferiore proprio per € 20.000,00, salvo però non produrre alcuna registrazione dello stesso, né sua effettiva esecuzione pur a distanza di tempo dalla sua stipula, nel corso del presente giudizio. Tale “rivendita” non può, quindi, assurgere in alcun modo a prova in questo processo, né essere valida ai fini della valutazione dell'esistenza di un danno a carico di parte opponente.
Alla luce di tanto, non può comunque essere confermato il decreto ingiuntivo opposto anche se sarà accolta la domanda di parte opposta che ha chiesto l'accertamento e la condanna al pagamento di € 20.000,00 di parte opponente per la restituzione della
4 caparra che non ha più alcun valore in considerazione della nullità del contratto, costituendo oggi una mera datio sine causa.
Le spese di lite seguono l'effettiva soccombenza, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto che è pronunzia di natura processuale ma non sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della ogni diversa istanza eccezione
[...] Controparte_3
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 893-23 del 30.10.2023 del Tribunale di
Benevento;
2) Rigetta le altre domande spiegate da parte opponente;
3) Accerta e dichiara la nullità del contratto preliminare di cessione di attività commerciale/rivendita tabacchi del 15/02/2022 per quanto in parte motiva e, per l'effetto, dichiara nulle le pattuizioni ivi contenute tra le parti;
4) Accerta e dichiara il diritto di parte opposta alla restituzione Controparte_1 della caparra confirmatoria versata di € 20.000,00 da parte dell'opponente con condanna al pagamento di tale importo oltre interessi Parte_1 dalla presente pronunzia sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento dei compensi del difensore di Parte_1 [...] per l'importo di € 3.820,00 per onorari, di cui € 700,00 per la fase Controparte_1 di studio, € 580,00 per la fase introduttiva, € 1.260,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.280,00 per la fase conclusiva, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, con attribuzione in solido agli Avv.ti Gennaro Lengua e
Simona Voso.
Benevento, lì 01 Settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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