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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2688/2021 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale dell'08/04/2025 e vertente
T R A
ex in liquidazione, in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t. e liquidatore, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) P.IVA_1 alla via IV Novembre n. 155, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cenvinzo - C.F._1
, che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Lorenzo Zampaglione (C.F.: ) e Giuliana Castagna (C.F.: CodiceFiscale_2 C.F._3
[..
[...] ), presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Francesco Crispi n. 72 -
[...]
- Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4390/2021 del 10/05/2021 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione dell'08/06/2021 la ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza dell'appellante, per l'importo di euro Controparte_1
15.730,00 oltre interessi e spese, preteso in pagamento della fattura n. 14/13 del 12.2.2013, rimasta impagata, relativa alla vendita di merce (650 pantaloni in cotone 100%)
Con l'atto di opposizione la aveva dedotto l'insussistenza del credito. CP_1
Aveva premesso di svolgere attività di intermediazione commerciale, ovvero di agente e rappresentante di capi di abbigliamento e accessori;
di essersi impegnata, nel febbraio 2013, con la ad Parte_1 esporre, presso il proprio show-room di via Provinciale Pianura, 2/17 (Pozzuoli), un campionario composto da n. 650 pantaloni cotone 100% di vari colori, con il compito di mettere in contatto la società opposta con eventuali potenziali acquirenti della predetta merce.
Aveva precisato che, per presunte esigenze amministrative interne, la aveva fatturato la merce Parte_1 impegnandosi ad emettere successivamente una nota credito a storno, in ragione del fatto che alla fattura non era sottesa la vendita della merce ma la sola consegna “ad uso espositivo”, con l'impegno da parte della a riconoscere una provvigione in favore dell'opponente in caso di vendita a terzi Parte_1 della merce conseguente.
Aveva aggiunto che la merce, rimasta interamente priva di idonee offerte da parte dei potenziali acquirenti e in ottemperanza agli accordi intercorsi, era stata restituita alla per il tramite di un Parte_1 suo collaboratore, tale Sig. (ideatore del relativo marchio Jenco riportato sui predetti Persona_1 capi d'abbigliamento), lo stesso che aveva precedentemente consegnato il lotto alla Parte_3
nota di credito era stata emessa. Per contro la aveva chiesto il pagamento della fattura,
[...] Parte_1 contestato dalla ancor prima della notifica del decreto opposto. CP_1
2 Costituitasi l'opposta, istruita la causa con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
e l'escussione testimoniale dello la causa è stata, all'esito, decisa con la sentenza oggi Pt_1 Per_1 appellata, con la quale il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che dall'istruttoria espletata e, segnatamente, dalla deposizione resa da che aveva confermato la prospettazione dell'opponente, dovesse ritenersi Persona_1 provati un accordo diverso intercorso tra le parti nonché la effettiva restituzione della merce da parte della società opponente.
Con il proposto gravame la S.L. ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con comparsa del 27.10.2021 (per l'udienza del 24.11.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Riservata, una prima volta, in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, rimessa sul ruolo ai fini della nuova composizione del collegio, mutato il relatore, la causa
è stata nuovamente riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, con espressa rinuncia della parte presente alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Assume l'appellante l'erroneità della pronuncia laddove il Tribunale ha ratificato la prospettazione di parte opponente circa la ricostruzione del rapporto in termini di intermediazione per la vendita e non di vendita tout court, pur in assenza contratto scritto.
Rileva, in senso contrario, che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e che la prova non può essere fornita per mezzo di testimoni, né di presunzioni.
3 Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., posto che la mancanza di forma scritta del rapporto di intermediazione risulta, per la prima volta, eccepita solo in sede di gravame.
Nel giudizio di primo grado l'appellante si è limitato, invero, a dedurre il difetto di prova dell'eccezione sostanziale di rapporto commerciale promozionale, per avere il teste di controparte dichiarato di non essere stato presente all'accordo, e per essere, altresì, inverosimile una fornitura a fini espositivi comprensiva di 650 capi omogenei (cfr. comparsa conclusionale di primo grado), senza mai eccepire specificamente la mancanza di forma scritta del contratto.
Va rammentato che, in tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023).
Ne deriva che, in caso di tempestiva eccezione nel corso del giudizio di primo grado, circa la mancanza di forma scritta del contratto, controparte avrebbe potuto produrre, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, documentazione diversa dalla scrittura contrattuale idonea a documentare il rapporto di agenzia.
In mancanza di tempestiva proposizione della questione, essa deve reputarsi, in questa sede, tardiva.
Assume, poi, l'appellante, l'erroneità della pronuncia per vizio di motivazione, sub specie di errata valutazione delle prove e delle circostanze allegate.
Contesta l'attendibilità del teste escusso, il quale ha confermato la circostanza della Persona_1 riconsegna della merce, e insiste sulla mancanza di adeguata prova delle difese svolte dall'opponente.
Anche tale doglianza è infondata.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul preteso creditore – convenuto formale ma attore sostanziale - l'onere di provare il rapporto e la mancata esecuzione della prestazione convenuta;
mentre va posto a carico del debitore l'onere di provare il fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass. 15659/11; 3373/10).
Sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa, quale atto unilaterale, non costituisce prova
4 dell'esistenza del credito, che, di fronte alle specifiche contestazioni dell'opponente, dovrà quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto.
Nel caso di specie, null'altro ha offerto l'opposta, oltre la fattura, a dimostrazione dell'esistenza del proprio credito.
Non paiono utili, a tal fine, le risultanze dell'interrogatorio formale del proprio l.r., posto che, come noto, le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
E le risultanze istruttorie hanno, nel caso di specie, riscontrato positivamente le difese di parte opponente, smentendo il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da controparte, avendo il teste confermato sia la ricostruzione del rapporto in termini di Persona_1 intermediazione commerciale sia la circostanza della riconsegna della merce invenduta alla società opposta.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità del teste, stante la sua terzietà rispetto ad entrambe le parti.
Risultano, per contro, smentite le difese di parte appellante, che ha negato qualsivoglia rapporto di collaborazione con lo avendo controparte esibito copia di una fattura emessa da per Per_1 Parte_1 le provvigioni maturate dallo nei confronti della predetta società (cfr. fattura allegata all'atto di Per_1 citazione in opposizione).
Conclusivamente, l'appellante non ha fornito, come era suo onere, in qualità di attore in senso sostanziale, adeguata prova del suo credito.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 15.730,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Non si ravvisano le condizioni di legge per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
5 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali del grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, l'11.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2688/2021 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale dell'08/04/2025 e vertente
T R A
ex in liquidazione, in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t. e liquidatore, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) P.IVA_1 alla via IV Novembre n. 155, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cenvinzo - C.F._1
, che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Lorenzo Zampaglione (C.F.: ) e Giuliana Castagna (C.F.: CodiceFiscale_2 C.F._3
[..
[...] ), presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Francesco Crispi n. 72 -
[...]
- Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4390/2021 del 10/05/2021 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione dell'08/06/2021 la ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza dell'appellante, per l'importo di euro Controparte_1
15.730,00 oltre interessi e spese, preteso in pagamento della fattura n. 14/13 del 12.2.2013, rimasta impagata, relativa alla vendita di merce (650 pantaloni in cotone 100%)
Con l'atto di opposizione la aveva dedotto l'insussistenza del credito. CP_1
Aveva premesso di svolgere attività di intermediazione commerciale, ovvero di agente e rappresentante di capi di abbigliamento e accessori;
di essersi impegnata, nel febbraio 2013, con la ad Parte_1 esporre, presso il proprio show-room di via Provinciale Pianura, 2/17 (Pozzuoli), un campionario composto da n. 650 pantaloni cotone 100% di vari colori, con il compito di mettere in contatto la società opposta con eventuali potenziali acquirenti della predetta merce.
Aveva precisato che, per presunte esigenze amministrative interne, la aveva fatturato la merce Parte_1 impegnandosi ad emettere successivamente una nota credito a storno, in ragione del fatto che alla fattura non era sottesa la vendita della merce ma la sola consegna “ad uso espositivo”, con l'impegno da parte della a riconoscere una provvigione in favore dell'opponente in caso di vendita a terzi Parte_1 della merce conseguente.
Aveva aggiunto che la merce, rimasta interamente priva di idonee offerte da parte dei potenziali acquirenti e in ottemperanza agli accordi intercorsi, era stata restituita alla per il tramite di un Parte_1 suo collaboratore, tale Sig. (ideatore del relativo marchio Jenco riportato sui predetti Persona_1 capi d'abbigliamento), lo stesso che aveva precedentemente consegnato il lotto alla Parte_3
nota di credito era stata emessa. Per contro la aveva chiesto il pagamento della fattura,
[...] Parte_1 contestato dalla ancor prima della notifica del decreto opposto. CP_1
2 Costituitasi l'opposta, istruita la causa con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
e l'escussione testimoniale dello la causa è stata, all'esito, decisa con la sentenza oggi Pt_1 Per_1 appellata, con la quale il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che dall'istruttoria espletata e, segnatamente, dalla deposizione resa da che aveva confermato la prospettazione dell'opponente, dovesse ritenersi Persona_1 provati un accordo diverso intercorso tra le parti nonché la effettiva restituzione della merce da parte della società opponente.
Con il proposto gravame la S.L. ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con comparsa del 27.10.2021 (per l'udienza del 24.11.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Riservata, una prima volta, in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, rimessa sul ruolo ai fini della nuova composizione del collegio, mutato il relatore, la causa
è stata nuovamente riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, con espressa rinuncia della parte presente alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Assume l'appellante l'erroneità della pronuncia laddove il Tribunale ha ratificato la prospettazione di parte opponente circa la ricostruzione del rapporto in termini di intermediazione per la vendita e non di vendita tout court, pur in assenza contratto scritto.
Rileva, in senso contrario, che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e che la prova non può essere fornita per mezzo di testimoni, né di presunzioni.
3 Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., posto che la mancanza di forma scritta del rapporto di intermediazione risulta, per la prima volta, eccepita solo in sede di gravame.
Nel giudizio di primo grado l'appellante si è limitato, invero, a dedurre il difetto di prova dell'eccezione sostanziale di rapporto commerciale promozionale, per avere il teste di controparte dichiarato di non essere stato presente all'accordo, e per essere, altresì, inverosimile una fornitura a fini espositivi comprensiva di 650 capi omogenei (cfr. comparsa conclusionale di primo grado), senza mai eccepire specificamente la mancanza di forma scritta del contratto.
Va rammentato che, in tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023).
Ne deriva che, in caso di tempestiva eccezione nel corso del giudizio di primo grado, circa la mancanza di forma scritta del contratto, controparte avrebbe potuto produrre, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, documentazione diversa dalla scrittura contrattuale idonea a documentare il rapporto di agenzia.
In mancanza di tempestiva proposizione della questione, essa deve reputarsi, in questa sede, tardiva.
Assume, poi, l'appellante, l'erroneità della pronuncia per vizio di motivazione, sub specie di errata valutazione delle prove e delle circostanze allegate.
Contesta l'attendibilità del teste escusso, il quale ha confermato la circostanza della Persona_1 riconsegna della merce, e insiste sulla mancanza di adeguata prova delle difese svolte dall'opponente.
Anche tale doglianza è infondata.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul preteso creditore – convenuto formale ma attore sostanziale - l'onere di provare il rapporto e la mancata esecuzione della prestazione convenuta;
mentre va posto a carico del debitore l'onere di provare il fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass. 15659/11; 3373/10).
Sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa, quale atto unilaterale, non costituisce prova
4 dell'esistenza del credito, che, di fronte alle specifiche contestazioni dell'opponente, dovrà quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto.
Nel caso di specie, null'altro ha offerto l'opposta, oltre la fattura, a dimostrazione dell'esistenza del proprio credito.
Non paiono utili, a tal fine, le risultanze dell'interrogatorio formale del proprio l.r., posto che, come noto, le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
E le risultanze istruttorie hanno, nel caso di specie, riscontrato positivamente le difese di parte opponente, smentendo il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da controparte, avendo il teste confermato sia la ricostruzione del rapporto in termini di Persona_1 intermediazione commerciale sia la circostanza della riconsegna della merce invenduta alla società opposta.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità del teste, stante la sua terzietà rispetto ad entrambe le parti.
Risultano, per contro, smentite le difese di parte appellante, che ha negato qualsivoglia rapporto di collaborazione con lo avendo controparte esibito copia di una fattura emessa da per Per_1 Parte_1 le provvigioni maturate dallo nei confronti della predetta società (cfr. fattura allegata all'atto di Per_1 citazione in opposizione).
Conclusivamente, l'appellante non ha fornito, come era suo onere, in qualità di attore in senso sostanziale, adeguata prova del suo credito.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 15.730,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Non si ravvisano le condizioni di legge per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
5 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali del grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, l'11.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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