Decreto cautelare 13 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in presenza del Ministro in carica; la Questura di Caserta, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto cat.A12\Imm.\24 Prot. n. 502 adottato dal Questore della Provincia di Caserta e notificato al ricorrente in data 13.10.2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 5.1.2024
di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ controversa la legittimità del decreto cat.A 12\Imm.\24 Prot. n. 502 adottato dal Questore della Provincia di Caserta e notificato al ricorrente in data 13.10.2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 5.1.2024.
Il diniego è stato disposto in ragione di plurime condanne riportate dal cittadino straniero per la commissione di reati in materia di stupefacenti, ritenuti ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e sintomatici del mancato rispetto delle regole di convivenza sociale che sono alla base della piena integrazione del cittadino straniero nel territorio dello Stato.
Avverso il predetto atto, è proposto il ricorso in esame con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Rappresenta il ricorrente di essere giunto in Italia nel 1999 e di godere da allora di titoli che ne hanno autorizzato la legittima permanenza e di cui, in particolare, ha chiesto il rinnovo in data 5 gennaio 2024 per lavoro autonomo.
Rappresenta altresì di essere coniugato e di convivere con la coniuge e tre figli minori, frequentanti scuole italiane.
Secondo la prospettiva del ricorrente, l’amministrazione non avrebbe svolto una concreta valutazione della pericolosità sociale (dal momento che egli dal 2013 non ha più commesso reati): sono stati adottati, infatti, nei confronti dello straniero, provvedimenti di concessione della riduzione di pena di cui all’art. 54 OP e lo stesso è stato ammesso all’ affidamento in prova terminato con esito positivo.
Tali sopravvenienze dimostrerebbero che egli ha preso le distanze dai comportamenti illeciti assunti in passato e raggiunto la piena consapevolezza del loro disvalore.
Per altri aspetti, il provvedimento di rigetto, nella parte in cui si fonda sull’automatismo ostativo per le fattispecie di reato contestate, si porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 5 del TUI a norma del quale, in ogni caso, l’amministrazione deve tener conto del tempo di permanenza del cittadino straniero nel territorio nazionale, del suo inserimento sociale e della presenza di legami familiari.
Si è costituita l’amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 2 aprile 2025.
Il ricorso è fondato.
Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, non risultando, dall’esame del provvedimento impugnato, che la Questura abbia adeguatamente valutato i legami familiari del ricorrente in Italia ed effettuato il dovuto giudizio di pericolosità attuale e concreta della stessa, tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Occorre al riguardo ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (così come riformulato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.202 del 2013), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, o che comunque abbia legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale l’esistenza delle specifiche condanne penali per i reati richiamati dall’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Ciò che il legislatore chiede all’Amministrazione competente è, pertanto, una comparazione tra tali interessi e quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso e, anche se la presenza in Italia del nucleo familiare del cittadino straniero non può rappresentare elemento che, nella valutazione discrezionale richiesta all'Amministrazione, debba in ogni caso prevalere rispetto alla necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dell’art.5 comma 5 (cfr. Corte Costituzionale sent. n.202 del 2013, dove si legge che “In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”).
Nel caso in questione, invece, il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento alla situazione familiare del ricorrente, che convive in Italia con la moglie e tre figli minori, ed è privo della necessaria motivazione in punto di pericolosità sociale attuale e concreta della ricorrente e di prevalenza dell’interesse pubblico al suo allontanamento sulle esigenze di tutela del nucleo familiare.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angela Fontana |
IL SEGRETARIO