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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7791/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12338 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 755/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 24 marzo 2025 al Comune di Sant'Antimo, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.
n. 12338 del 15/11/2024, avente ad oggetto il tributo TARI per l'annualità 2019, notificato in data 23/01/2025, per un importo complessivo di €287,00 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica.
In via preliminare deduce il ricorrente che l'avviso di accertamento è sottoscritto dalla dottoressa Nominativo_1 la quale risulterebbe priva dei poteri di firma.
Eccepisce il ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi:
1) nullità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione e per violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990
2) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
3) violazione dl termine di decadenza e di prescrizione.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore dott. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 23 aprile 2025.
In data 26 aprile 2025 il ricorrente deposita rassegna di giurisprudenza.
Il Comune di Sant'Antimo non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
La Legge n. 160/19 stabilisce che il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Il Comune di Sant'Antimo ha provveduto con delibera di Giunta
Comunale ad individuare nella persona del dott. Nominativo_2 la figura di Funzionario Responsabile del Tributo che, dalla fonte dei dati citati nell'accertamento, è l'unico soggetto legittimato ad apporre firma valida. L'avviso di accertamento è però sottoscritto digitalmente dalla dottoressa Nominativo_1 responsabile del settore finanziario, soggetto diverso da quello designato.
Sul punto non vi è dubbio che sia onere della parte resistente provare la legittimità della pretesa e dimostrare i poteri di firma della dottoressa Nominativo_1. Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che sul punto ha costantemente ritenuto che, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la esistenza dei poteri di firma visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 17044/2013, Cass. n. 12781/2016 e più recentemente Cass.
n.20194/2020). La mancanza di prova sul punto comporta la nullità dell'atto impugnato.
L'eccezione è dunque accolta.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento;
condanna il
Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti con attribuzione al difensore dott. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7791/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12338 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 755/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 24 marzo 2025 al Comune di Sant'Antimo, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.
n. 12338 del 15/11/2024, avente ad oggetto il tributo TARI per l'annualità 2019, notificato in data 23/01/2025, per un importo complessivo di €287,00 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica.
In via preliminare deduce il ricorrente che l'avviso di accertamento è sottoscritto dalla dottoressa Nominativo_1 la quale risulterebbe priva dei poteri di firma.
Eccepisce il ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi:
1) nullità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione e per violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990
2) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
3) violazione dl termine di decadenza e di prescrizione.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore dott. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 23 aprile 2025.
In data 26 aprile 2025 il ricorrente deposita rassegna di giurisprudenza.
Il Comune di Sant'Antimo non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
La Legge n. 160/19 stabilisce che il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Il Comune di Sant'Antimo ha provveduto con delibera di Giunta
Comunale ad individuare nella persona del dott. Nominativo_2 la figura di Funzionario Responsabile del Tributo che, dalla fonte dei dati citati nell'accertamento, è l'unico soggetto legittimato ad apporre firma valida. L'avviso di accertamento è però sottoscritto digitalmente dalla dottoressa Nominativo_1 responsabile del settore finanziario, soggetto diverso da quello designato.
Sul punto non vi è dubbio che sia onere della parte resistente provare la legittimità della pretesa e dimostrare i poteri di firma della dottoressa Nominativo_1. Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che sul punto ha costantemente ritenuto che, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la esistenza dei poteri di firma visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 17044/2013, Cass. n. 12781/2016 e più recentemente Cass.
n.20194/2020). La mancanza di prova sul punto comporta la nullità dell'atto impugnato.
L'eccezione è dunque accolta.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento;
condanna il
Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti con attribuzione al difensore dott. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice