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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2024, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
nella persona del Presidente Dott. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 3595/2016 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – risarcimento danni a cose da sinistro stradale - e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo D'Orlando ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del l. rappr.te pro
[...]
tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello ed dom.ta come in atti
APPELLATA
Nonché
con residenza come in atti Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 2 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
, sulla base delle argomentazioni in atti, proponeva appello avverso la
[...]
Sentenza N. 4160/2015 del Giudice di Pace di Nola e depositata in data
23.12.2015, chiedendone la riforma parziale, in punto di quantum, come meglio precisato in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta società, come da argomentazioni in atti, eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendone il rigetto.
In limine litis va precisato che l'appello è procedibile, in quanto sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e
164 c.p.c., nonché tempestivo, avendo peraltro parte appellata dimostrato di aver compreso i motivi di impugnazione, essendosi difesa nel merito.
Inoltre, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329,
346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Invero, l'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.). Allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., Cass.,
8/7/2014), e vi sia tuttavia impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010,
n. 12613) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro possibile facendo luogo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645;
Cass., 12/6/2015, n. 12211 ), rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito ( v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass. 17/5/2000, n.
6414), dovendo al riguardo altresì ribadirsi che il giudice può fare invero ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, tale facoltà potendo quindi essere 3 esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello ( v. Cass., 24/1/2020, n. E già
Cass., 17/11/1961, n. 2655 ).
La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità
c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. Dunque, la liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2026 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6218/16).
Ed invero nell'impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha quantificato il danno subito dal veicolo di proprietà dell'odierno appellante nel sinistro per cui è causa in base al proprio prudente apprezzamento. In particolare, là dove, ritenuta provata l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta del conducente del veicolo convenuto, ha evidenziato, in relazione alla domanda formulata sulla base del preventivo in atti, «che i danni lamentati e descritti nel depositato preventivo oltre a non trovare riscontro nelle depositate fotografie non possono trovare ingresso in questo giudizio trattandosi di danni portati in un preventivo senza alcuna firme e quindi assolutamente inattendibile per
descrizione e quantificazione» e ritenuto di valutare il danno secondo equità ex art. 1226 c.c. «dovendosi limitare l'esame ai soli danni evidenziati dalle depositate fotografie ».
Va in proposito chiarito, quanto alla doglianza dell'appellante relativa alla decisione, da parte del giudice di prime cure, di non far proprie le risultanze del preventivo di parte in atti, che lo stesso è stato evidentemente ritenuto non sufficiente a provare l'ammontare del danno, stante la sua natura di verifica ex ante assai spesso smentita in difetto o in eccesso dalle emergenze nel corso delle riparazioni e per tal motivo resa senza la necessaria assunzione di responsabilità che riverbera sulla sua non piena attendibilità, poichè, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore
probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
16552 del 06.08.2015). 4 D'altronde, le conclusioni della perizia prodotta dall'allora attore eseguita su fotografie – peraltro, osserva il Tribunale, richiesta mesi dopo l'accaduto, precisamente in data 07.04.14, dunque anche successiva all'introduzione del giudizio di primo grado, con listino ricambi aggiornato all'anno 2014 a fronte del sinistro del 14.10.13 - come evidenziato dalla sentenza impugnata, collidono con quanto emerge dalle risultanze istruttorie, suggerendo una quantificazione del danno equitativa come operata dal giudice di prime cure.
Di conseguenza, erra l'appellante nel ritenere che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente motivato la liquidazione operata di euro 300,00, pur indicando analiticamente i criteri seguiti nella summenzionata quantificazione.
Ed infatti, una quantificazione del danno nell'importo di €3.300, comprensiva di
I.V.A., sarebbe astrattamente coerente solo qualora dalle risultanze istruttorie emergesse una distruzione delle parti del motociclo come individuate.
Ebbene, tale ultima circostanza va esclusa, alla luce della documentazione fotografica in atti, che denota dei danni non ingenti, nonché alla luce della deposizione del teste escusso, Quest'ultimo, infatti, ha Testimone_1
affermato che il veicolo attoreo ha riportato danni genericamente individuati alla parte posteriore lato destro – punto di impatto - e al lato sinistro – danno indiretto
- (si veda il verbale dell'udienza del 10.06.2015, tenutasi davanti al giudice di primo grado). Il preventivo prodotto, effettuato su fotografie, altrettanto genericamente, riporta le parti del motociclo da riparare, ma non consente di valutare la necessità o meno della sostituzione dei pezzi corrispondenti e non adempie allo scopo di provare la esatta quantificazione del danno lamentato dall'appellante che, pertanto, non risulta adeguatamente provata.
Né può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU tecnica pur richiesta, in relazione alla quale va precisato che, in ogni caso, non avrebbe potuto colmare i deficit delle allegazioni o offerte di prova riscontrati, e che, comunque, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente 5 considerato (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, n.326).
La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cassazione civile sez. III, 31/07/2002, n.11359).
Conseguentemente, come anticipato, l'appello va ritenuto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese processuali del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri applicabili D.M. 147/22 alle sole fasi realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
La contumacia di elide la necessità della statuizione sulle spese Controparte_3
in relazione a tale parte.
Deve, poi, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012, per gli effetti precisati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 852,00 per soli 6 compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, data del deposito
Il Presidente
dott. Geremia Casaburi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
nella persona del Presidente Dott. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 3595/2016 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – risarcimento danni a cose da sinistro stradale - e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo D'Orlando ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del l. rappr.te pro
[...]
tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello ed dom.ta come in atti
APPELLATA
Nonché
con residenza come in atti Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 2 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
, sulla base delle argomentazioni in atti, proponeva appello avverso la
[...]
Sentenza N. 4160/2015 del Giudice di Pace di Nola e depositata in data
23.12.2015, chiedendone la riforma parziale, in punto di quantum, come meglio precisato in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta società, come da argomentazioni in atti, eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendone il rigetto.
In limine litis va precisato che l'appello è procedibile, in quanto sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e
164 c.p.c., nonché tempestivo, avendo peraltro parte appellata dimostrato di aver compreso i motivi di impugnazione, essendosi difesa nel merito.
Inoltre, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329,
346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Invero, l'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.). Allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., Cass.,
8/7/2014), e vi sia tuttavia impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010,
n. 12613) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro possibile facendo luogo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645;
Cass., 12/6/2015, n. 12211 ), rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito ( v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass. 17/5/2000, n.
6414), dovendo al riguardo altresì ribadirsi che il giudice può fare invero ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, tale facoltà potendo quindi essere 3 esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello ( v. Cass., 24/1/2020, n. E già
Cass., 17/11/1961, n. 2655 ).
La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità
c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. Dunque, la liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2026 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6218/16).
Ed invero nell'impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha quantificato il danno subito dal veicolo di proprietà dell'odierno appellante nel sinistro per cui è causa in base al proprio prudente apprezzamento. In particolare, là dove, ritenuta provata l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta del conducente del veicolo convenuto, ha evidenziato, in relazione alla domanda formulata sulla base del preventivo in atti, «che i danni lamentati e descritti nel depositato preventivo oltre a non trovare riscontro nelle depositate fotografie non possono trovare ingresso in questo giudizio trattandosi di danni portati in un preventivo senza alcuna firme e quindi assolutamente inattendibile per
descrizione e quantificazione» e ritenuto di valutare il danno secondo equità ex art. 1226 c.c. «dovendosi limitare l'esame ai soli danni evidenziati dalle depositate fotografie ».
Va in proposito chiarito, quanto alla doglianza dell'appellante relativa alla decisione, da parte del giudice di prime cure, di non far proprie le risultanze del preventivo di parte in atti, che lo stesso è stato evidentemente ritenuto non sufficiente a provare l'ammontare del danno, stante la sua natura di verifica ex ante assai spesso smentita in difetto o in eccesso dalle emergenze nel corso delle riparazioni e per tal motivo resa senza la necessaria assunzione di responsabilità che riverbera sulla sua non piena attendibilità, poichè, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore
probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
16552 del 06.08.2015). 4 D'altronde, le conclusioni della perizia prodotta dall'allora attore eseguita su fotografie – peraltro, osserva il Tribunale, richiesta mesi dopo l'accaduto, precisamente in data 07.04.14, dunque anche successiva all'introduzione del giudizio di primo grado, con listino ricambi aggiornato all'anno 2014 a fronte del sinistro del 14.10.13 - come evidenziato dalla sentenza impugnata, collidono con quanto emerge dalle risultanze istruttorie, suggerendo una quantificazione del danno equitativa come operata dal giudice di prime cure.
Di conseguenza, erra l'appellante nel ritenere che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente motivato la liquidazione operata di euro 300,00, pur indicando analiticamente i criteri seguiti nella summenzionata quantificazione.
Ed infatti, una quantificazione del danno nell'importo di €3.300, comprensiva di
I.V.A., sarebbe astrattamente coerente solo qualora dalle risultanze istruttorie emergesse una distruzione delle parti del motociclo come individuate.
Ebbene, tale ultima circostanza va esclusa, alla luce della documentazione fotografica in atti, che denota dei danni non ingenti, nonché alla luce della deposizione del teste escusso, Quest'ultimo, infatti, ha Testimone_1
affermato che il veicolo attoreo ha riportato danni genericamente individuati alla parte posteriore lato destro – punto di impatto - e al lato sinistro – danno indiretto
- (si veda il verbale dell'udienza del 10.06.2015, tenutasi davanti al giudice di primo grado). Il preventivo prodotto, effettuato su fotografie, altrettanto genericamente, riporta le parti del motociclo da riparare, ma non consente di valutare la necessità o meno della sostituzione dei pezzi corrispondenti e non adempie allo scopo di provare la esatta quantificazione del danno lamentato dall'appellante che, pertanto, non risulta adeguatamente provata.
Né può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU tecnica pur richiesta, in relazione alla quale va precisato che, in ogni caso, non avrebbe potuto colmare i deficit delle allegazioni o offerte di prova riscontrati, e che, comunque, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente 5 considerato (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, n.326).
La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cassazione civile sez. III, 31/07/2002, n.11359).
Conseguentemente, come anticipato, l'appello va ritenuto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese processuali del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri applicabili D.M. 147/22 alle sole fasi realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
La contumacia di elide la necessità della statuizione sulle spese Controparte_3
in relazione a tale parte.
Deve, poi, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012, per gli effetti precisati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 852,00 per soli 6 compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, data del deposito
Il Presidente
dott. Geremia Casaburi